Regolamento regionale n. 11 del 01 luglio 2008  ( Vigente )
"Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale".
(B.U. 03 luglio 2008, n. 27)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-9063 del 1 luglio 2008

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale, in attuazione dell' articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata).
Art. 2. 
(Strumenti di autotutela)
1. 
Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale.
2. 
Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante, lo sfollagente - mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in resina polimerica. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Comandante del Corpo o Servizio di Polizia Locale per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario. Oltre a questi strumenti, con successivo provvedimento della Giunta regionale sono definiti ulteriori strumenti di autotutela quali: giubbotti antiproiettili, protettore dorsale per motociclisti - sciatori e cavallerizzi, gilet motoairbag, guanti antitaglio e antipuntura.
Art. 3. 
(Finalità e caratteristiche)
1. 
Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.
2. 
Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato A del presente regolamento che ne fa parte integrante.
Art. 4. 
(Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela)
1. 
Le Amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei Corpi o Servizi di Polizia Locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di Polizia Locale.
2. 
Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e per quanto concerne i tonfa in resina polimerica, sono eventualmente assegnati ai soli operatori di Polizia Locale che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 6.
3. 
Il Comandante o il responsabile del servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di Polizia Locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.
4. 
Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio di Polizia Locale, qualora ne ravvisi la necessità, provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia Locale.
Art. 5. 
(Registro di carico e scarico)
1. 
Nel regolamento di Polizia Locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.
Art. 6. 
(Formazione ed addestramento all'uso)
1. 
L'assegnazione del tonfa in resina polimerica, di cui all'articolo 4, può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso regionale che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi, che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
2. 
La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
3. 
Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.
Art. 7. 
(Corsi di addestramento all'uso del tonfa)
1. 
I corsi specifici di addestramento all'uso del tonfa sono organizzati dalla Regione. Agli operatori che frequentano il corso regionale con esito positivo, viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce la condizione essenziale per la presa in carico e l'uso dell'apposito strumento di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento di autotutela.
Art. 8. 
(Programma del corso regionale di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela)
1. 
I corsi regionali di addestramento all'uso del tonfa si articolano in una parte teorica ed una parte pratica.
2. 
La parte teorica ha una durata minima di 4 ore durante la quale devono essere dettagliatamente illustrati i presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo e le caratteristiche dello strumento e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia e nozioni di primo soccorso, finalizzate ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio.
3. 
La parte pratica ha una durata minima di 4 ore, durante la quale gli operatori di Polizia Locale, ai quali viene assegnato individualmente dal proprio Comandante tale strumento di autotutela, devono apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti eventualmente colpiti.
Art. 9. 
(Superamento del corso regionale di addestramento)
1. 
Al termine del corso regionale gli operatori di Polizia Locale devono sostenere un esame finale, strutturato in una prova pratica ed in una prova teorica.
2. 
Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore di Polizia Locale consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 1 luglio 2008
Mercedes Bresso

Allegato A 

(Art. 3)

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

MANETTE

1. In acciaio inox di tipo classico a due bracciali con chele regolabili e bloccabili. I due bracciali possono essere uniti o tramite catenella o snodo con perno.

2. Dotate di porta manette di colore bianco bordato marrone, di varie forme in cuoio.

SPRAY IRRITANTE

1. Lo spray irritante consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.

2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano che riporti: l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

3. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

4. Il modello di spray prescelto deve essere munito di certificazione del costruttore attestante l'utilizzo di materiali tali da garantire il corretto funzionamento dello strumento per almeno tre anni dalla data di fabbricazione, nonché la stabilità del composto chimico erogato per tutto il periodo di validità della garanzia.

5. Gli erogatori devono essere muniti di un meccanismo di scatto e di sicurezza tali da evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

SFOLLAGENTE - MAZZETTA DI SEGNALAZIONE

1. In gomma bianca, lunghezza totale cm. 45; con impugnatura di cm. 13, rigata antiscivolo; correggilo di sicurezza da polso in nastro di pelle bianca. Diametro di 3 cm. All'estremità distale la mazzetta deve avere una banda fluorescente alta cm. 3, ad alta visibilità di colore arancione o verde smeraldo, di peso inferiore a 500 g..

TONFA IN RESINA POLIMERICA

1. Il tonfa in resina polimerica è di lunghezza totale di circa 60 cm, lungo circa 45 cm dal termine del primo manico, con impugnatura perpendicolare (secondo manico) a circa cm. 15 dalla parte alta e lunga 15 cm. Tutte e due le parti devono avere rigature antiscivolo. Il diametro è di cm. 3.