Regolamento regionale n. 10 del 25 giugno 2008  ( Vigente )
"Integrazioni al regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)".
(B.U. 03 luglio 2008, n. 27)

Sommario:            

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34;

Visto il regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione), emanato con d.p.g.r. n. 4359/1993;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-9015 del 25 giugno 2008

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo l' articolo 3 del regolamento regionale 11 novembre1993, n. 2 , è inserito il seguente: "
Art. 3 bis.
(Elenchi regionali degli operatori addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi)
1.
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce l'elenco regionale degli operatori impiegati stabilmente o temporaneamente all'interno di canili pubblici o con funzioni pubbliche, addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi. Nell'elenco risultano iscritti tutti coloro che hanno partecipato ad apposito corso di formazione e addestramento, superandone l'esame finale, presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL) di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, nonché il personale tecnico che opera presso i Presidi stessi con le mansioni di cui al comma 4.
2.
La formazione del personale è ad opera dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL che organizzano corsi per istruire gli operatori ad intervenire nelle diverse situazioni operando in sicurezza e adottando manovre di cattura tali da garantire il rispetto del benessere animale.
3.
I corsi teorico-pratici, predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL, prevedono il superamento di un esame finale con rilascio nominativo di relativo attestato di partecipazione.
4.
Qualora si riscontrino situazioni di particolare criticità in cui si ravveda un rischio per gli operatori, è previsto l'intervento del personale tecnico in servizio presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL dotato di attrezzatura speciale, nonchè di esperienza e pratica consolidata.
5.
L'aggiornamento periodico dell'elenco degli operatori e del personale tecnico da parte della Regione Piemonte avviene su comunicazione delle informazioni da parte dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL.
6.
Gli elenchi di cui al comma 5 sono resi noti alle amministrazioni comunali per il tramite dei Servizi Veterinari delle ASL della Regione.
7.
L'iscrizione all'elenco regionale può essere revocata in qualsiasi momento in caso di violazioni di legge o di carenze di requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività, dalla struttura regionale competente su segnalazione dei Servizi Veterinari delle ASL o dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 25 giugno 2008
Mercedes Bresso