Regolamento regionale n. 9 del 26 maggio 2008  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) ".
(B.U. 29 maggio 2008, n. 22)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-8868 del 26 maggio 2008

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 , definisce i criteri, le modalità ed i termini per l'erogazione di contributi in favore dei superstiti delle vittime di incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Piemonte a decorrere dal 1° gennaio 2007, compresi quelli che si verifichino durante le trasferte o nel corso di attività lavorative svolte al di fuori del territorio regionale.
1 bis. 
Sono ricompresi nell'ambito dell'iniziativa anche i superstiti dei deceduti per causa di servizio in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
[1]
2. 
Le vittime devono risultare, al momento dell'incidente, residenti o domiciliate in Piemonte.
Art. 2. 
(Destinatari dei contributi)
1. 
I destinatari dei contributi sono il coniuge, i figli legittimi, naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, nonché i componenti della famiglia anagrafica, di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), della vittima al momento dell'incidente.
2. 
Sono inclusi i figli della vittima non coabitanti, nonché il coniuge separato.
3. 
Dal novero dei destinatari di cui al comma 1 sono escluse le persone che coabitano esclusivamente per ragioni di lavoro.
4. 
In mancanza delle persone indicate ai commi 1 e 2 destinatari dei contributi sono i genitori della vittima non coabitanti o, in mancanza, i fratelli e le sorelle.
5. 
Le persone indicate ai commi precedenti sono destinatarie dei contributi previsti dal presente articolo a condizione che non abbiano già ottenuto benefici a carico del bilancio regionale, per il medesimo evento luttuoso e per le medesime finalità previste dalla l.r. 25/2007 .
Art. 3. 
(Entità dei contributi)
1. 
I contributi, in qualità di sussidi corrisposti a titolo assistenziale ai sensi e per gli effetti previsti all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), ammontano ad euro 10.000,00 per singolo evento luttuoso. Da tale somma si detrae quanto eventualmente già liquidato ai destinatari di cui all'articolo 2 a carico del bilancio regionale per lo stesso titolo.
2. 
In presenza di più soggetti destinatari tra quelli indicati all'articolo 2, commi 1 e 2, i contributi sono erogati in quota parte uguale.
Art. 4. 
(Ammissione ai contributi)
1. 
L'ammissione ai contributi richiede la presentazione dei seguenti documenti da allegare alla domanda di cui all'articolo 6:
a) 
copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
b) 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dall' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , dalla quale risulta la composizione della famiglia anagrafica e la residenza.
Art. 5. 
(Ente gestore dei contributi)
1. 
La gestione del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 è attribuita all'Agenzia Piemonte Lavoro.
2. 
La Regione conferisce all'Agenzia Piemonte Lavoro, con apposito provvedimento, le risorse finanziarie necessarie.
3. 
L'Agenzia Piemonte Lavoro presenta annualmente alla Regione il rendiconto della gestione dei contributi prevista dal presente articolo.
Art. 6.[2] 
(Modalità di presentazione delle domande)
1. 
Le domande di ammissione ai contributi sono presentate all'Agenzia Piemonte Lavoro.
2. 
Le domande possono essere presentate, da parte di ciascun destinatario, una sola volta per il medesimo incidente.
3. 
(...)
[3]
4. 
(...)
[4]
Art. 7. 
(Soggetti legittimati alla presentazione delle domande)
1. 
Sono legittimati a presentare la domanda le persone indicate all'articolo 2, se maggiorenni; se minorenni o incapaci, la domanda è presentata dal loro rappresentante legale.
Art. 8. 
(Modalità di erogazione dei contributi e controlli)
1. 
I contributi sono erogati a ciascun destinatario, per singolo evento luttuoso, in un'unica soluzione e per una sola volta.
2. 
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati dall'Agenzia Piemonte Lavoro prima della liquidazione dei contributi.
3. 
La liquidazione del contributo, da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ai destinatari di cui all'articolo 2 è condizionata alla verifica presso l'I.N.A.I.L. del riconoscimento del sinistro quale infortunio sul lavoro trattato dall'Istituto stesso e dell'avvio del procedimento di riconoscimento della rendita ai superstiti indipendentemente dal suo esito.
[5]
4. 
Il mancato riconoscimento, da parte dell'I.N.A.I.L., dell'incidente sul lavoro comporta la revoca dei contributi erogati e l'avvio della procedura per il recupero delle somme illegittimamente percepite.
[6]
4 bis. 
Rimane salvo il diverso regime eventualmente previsto per i superstiti dei deceduti per causa di servizio in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del d.lgs. 165/2001 non coperti dall'INAIL ed aventi ugualmente diritto di accedere al contributo in base al riconoscimento della causa di servizio.
[7]
Art. 9. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 26 maggio 2008
Mercedes Bresso

Note:

[1] Il comma 1 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 del 2009.

[2] Nell'articolo 6 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2009.

[3] Il comma 3 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2009.

[4] Il comma 4 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2009.

[5] Il comma 3 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4 del 2009.

[6] Nel comma 4 dell'articolo 8 le parole "La mancata certificazione" sono state sostituite dalle parole "Il mancato riconoscimento" ad opera del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4 del 2009.

[7] Il comma 4 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4 del 2009.