Regolamento regionale n. 8 del 19 maggio 2008  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".
(B.U. 22 maggio 2008, n. 21)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 18 ottobre 2002, n. 9 e 29 ottobre 2007, n. 10;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-8798 del 19 maggio 2008

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è aggiunto, infine, il seguente: "
5 bis.
Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:
a)
le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 kg;
b)
le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 3.000 kg.
".
Art. 3. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attività agricola è assimilabile, ai fini dell'utilizzo agronomico, all'effluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
".
Art. 4. 
1. 
L' articolo 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
Art. 32.
(Norme transitorie)
1.
Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 dicembre 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 dicembre 2008.
2.
Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.
3.
Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 dicembre 2008, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse, la Regione potrà definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.
4.
Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9 (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 3 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010.
5.
Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'articolo 25 si applica entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6.
Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.
".
Art. 5. 
(Integrazione dell'Allegato II del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 )
1. 
All'allegato II del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 , è aggiunta, infine, la parte C, come riportata nell'allegato A del presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 19 maggio 2008
Mercede Bresso