Regolamento regionale n. 7 del 19 maggio 2008  ( Vigente )
"Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257 (già disciplinate dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6, 11 giugno 2001, n. 8, 12 marzo 2007, n. 3 E 5 novembre 2007, n. 11)"
(B.U. 22 maggio 2008, n. 21)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi 16 luglio 1997, n. 228, 19 ottobre 2004, n. 257 e 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6, 11 giugno 2001, n. 8, 12 marzo 2007, n. 3 e 5 novembre 2007, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-8777 del 19 maggio 2008

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento integra i precedenti regolamenti 22 maggio 2001, n. 6, 11 giugno 2001, n. 8, 12 marzo 2007, n. 3 e 5 novembre 2007, n. 11, dettando ulteriori disposizioni ai comitati tecnici regionali costituiti presso gli enti gestori per l'istruttoria e l'assunzione delle decisioni relative alle agevolazioni previste dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 in materia di rilocalizzazione e danni alluvionali.
Art. 2. 
(Nuovi interventi di rilocalizzazione)
1. 
Le agevolazioni ai sensi dell' articolo 3 quinquies, comma 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere deliberate dal Comitato tecnico regionale competente, anche se prive della delibera di concessione del finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di copia del contratto di finanziamento da parte dell'ente gestore.
[1]
2. 
Ai sensi dell' articolo 3 quinquies, comma 2 della l. 17/2007 , le agevolazioni di cui all' articolo 4 quinquies della l. 228/1997 , sono estese alle imprese ubicate nelle aree classificate ad edificabilità limitata in conformità alle disposizioni del pano regolatore inserite alla classe III e relative sottoclassi a pericolosità molto elevata ai sensi della circolare PGR n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, così certificate dal comune di appartenenza.
Art. 3. 
(Termine per l'avvio della rilocalizzazione)
1. 
Per le domande di rilocalizzazione presentate ai sensi della l. 17/2007 , il termine perentorio per l'avvio degli investimenti, inteso come prima erogazione del finanziamento, è fissato in un anno dalla delibera di ammissione all'agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della l. 228/1997 , compresa la revoca dell' eventuale estinzione, con oneri a carico dei fondi agevolativi, del finanziamento erogato ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35 .
Art. 4. 
(Maggior contributo in conto capitale)
1. 
Qualora le domande di maggior contributo in conto capitale ai sensi della l. 257/2004 , pervengano da imprese cessate, con l'esclusione delle ditte individuali in cui il titolare sia in vita al momento della domanda, il richiedente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta congiuntamente dagli aventi diritto, attestante:
a) 
per le società, tutti i soci costituenti la compagine sociale alla data di cessazione dell'attività e le relative quote di partecipazione al capitale sociale e, nel caso di eredi, tutti i soggetti chiamati a succedere e le relative quote di partecipazione alla successione;
b) 
per le ditte individuali il cui titolare sia deceduto anteriormente alla presentazione della domanda, tutti i soggetti chiamati a succedere e relative quote di partecipazione alla successione.
2. 
Nella dichiarazione sono indicate le coordinate di un unico conto corrente per l'erogazione del contributo.
Art. 5. 
(Norma transitoria)
1. 
Il presente regolamento si applica ai procedimenti pendenti le cui istruttorie non siano state ancora concluse alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 6. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 19 maggio 2008
Mercedes Bresso

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 22 del 2009.