Regolamento regionale n. 11 del 05 novembre 2007  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3 (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228 , come gia disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6 e 11 giugno 2001, n. 8)".
(B.U. 08 novembre 2007, n. 45)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

Visto l'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'articolo 23 quinquies della legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6, 11 giugno 2001, n. 8 e 12 marzo 2007, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-7336 del 5 novembre 2007

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3 , è sostituita dalla seguente: "
b)
la domanda di integrazione, ai fini della concessione del nuovo finanziamento, può essere presentata anche ad una banca diversa da quella che ha concesso l'originario finanziamento, nel rispetto delle condizioni previste dall' articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997 n. 228 , dal decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1998 e dai collegati regolamenti regionali. Il nuovo finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio1995, n. 35 ;
".
2. 
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3 , è sostituita dalla seguente: "
e)
in ogni caso l'integrazione ammessa ha per oggetto esclusivamente la lievitazione delle voci di costo contenute nell'originario piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi nuova voce di costo non prevista in precedenza.
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3 , le parole: "
30 settembre 2007
", sono sostituite dalle seguenti: "
30 aprile 2008
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 7 bis)
1. 
Dopo l' articolo 7 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3 , è inserito il seguente: "
Art. 7 bis.
(Norma transitoria)
1.
Il presente regolamento si applica ai procedimenti pendenti le cui istruttorie non siano state ancora concluse alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 5 novembre 2007
Mercedes Bresso