Regolamento regionale n. 10 del 29 ottobre 2007  ( Vigente )
"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )".
(B.U. 31 ottobre 2007, n. 44)

Sommario:            

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-7261 del 29 ottobre 2007;

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina:
a) 
le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola;
a bis) 
la produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato;
[1]
b) 
il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.
2. 
Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonché la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
3. 
Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
[2]
4. 
Fatta eccezione per i divieti di cui agli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano agli allevamenti che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.
[3]
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 11;
[4]
b) 
allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;
c) 
ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti strutturali;
d) 
allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
e) 
applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento;
f) 
area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
g) 
azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;
h) 
bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
i) 
concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
j) 
concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
k) 
consistenza dell'allevamento: il numero di capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;
[5]
l) 
destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente regolamento sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
[6]
l bis) 
digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
[7]
l ter) 
digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 20 ter, da sole o in miscela tra loro;
[8]
m) 
effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;
n) 
effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
o) 
fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
[9]
p) 
fertilizzanti: i prodotti e i materiali definiti all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 contenenti azoto;
[10]
q) 
fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;
[11]
q bis) 
impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche di idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento del substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;
[12]
q ter) 
impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 20 ter, comma 1 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
[13]
q quater) 
impianto interaziendale: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 20 ter, comma 1 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
[14]
r) 
letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
[15]
1) 
le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) 
le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3) 
le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
4) 
i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
s) 
liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
[16]
1) 
i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2) 
i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) 
le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4) 
le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
5) 
i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico sono assimilate ai liquami; in caso contrario tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II;
s bis) 
residui dell'attività agroalimentare: i residui di produzione individuati nella tabella 1 dell'Allegato VI bis, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
[17]
t) 
stallatico: ai sensi dell'articolo 3, punto 20 del regolamento (CE) 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
[18]
u) 
stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue o del digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente regolamento;
[19]
v) 
trattamento: qualsiasi operazione, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali;
[20]
w) 
utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
[21]
x) 
titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, del digestato e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).
[22]
Art. 3. 
(Comunicazione)
1. 
L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'Allegato II, e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici, il digestato o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.
[23]
2. 
La comunicazione di cui al comma 1, è parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.
3. 
Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attività svolte.
4. 
Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici del digestato o delle acque reflue. L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo.
[24]
5. 
Le province, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di allevamento intensivo, tengono conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
5 bis. 
Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:
[25]
a) 
le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg;
b) 
le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 3.000 kg.
Art. 4. 
(Piano di utilizzazione agronomica)
1. 
Gli allevamenti intensivi nonché gli allevamenti bovini con più di 500 UBA sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA) redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'Allegato II. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentate dell'azienda, deve essere depositato nel fascicolo aziendale; copia cartacea deve essere disponibile in azienda per eventuali controlli. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del PUA può essere inviata alla provincia competente entro 15 giorni dalla trasmissione informatica del medesimo. Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato VI bis per il digestato, il PUA ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
[26]
a) 
aumento superiore al 25 per cento della quantità di azoto zootecnico gestito;
b) 
aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);
c) 
riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.
2. 
Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle aziende di cui al comma 1 sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione agronomica:
[27]
a) 
nella forma completa (PUA), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 6.000 chilogrammi;
[28]
b) 
nella forma semplificata (PUAS), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi. Il PUAS è redatto e presentato con le modalità di cui al comma 1.
[29]
3. 
Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alla quantità di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.
4. 
Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici del digestato, nonché di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, il Piano di utilizzazione agronomica è di raccomandata applicazione per tutte le aziende zootecniche.
[30]
Art. 5. 
(Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)
1. 
Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'Allegato III.
2. 
Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorità preposte al controllo della stessa.
Titolo II. 
ZONE NON DESIGNATE COME VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Capo I. 
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
Sezione I. 
CRITERI GENERALI E DIVIETI
Art. 6. 
(Criteri generali di utilizzazione agronomica)
1. 
L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:
a) 
la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;
b) 
l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.
Art. 7. 
(Divieti di utilizzazione dei letami)
1. 
L'utilizzo dei letami è vietato:
a) 
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
b) 
nei boschi;
c) 
entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
d) 
entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
e) 
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
f) 
in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
g) 
sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
Art. 8. 
(Divieti di utilizzazione dei liquami)
1. 
L'utilizzo dei liquami è vietato:
a) 
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
b) 
nei boschi;
c) 
entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
d) 
entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
e) 
in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
1) 
50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
2) 
1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
f) 
in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
1) 
50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
2) 
10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento;
g) 
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
h) 
su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento; tale limite è elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie;
i) 
nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
j) 
in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
k) 
dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
l) 
su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
m) 
nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione del periodo di divieto in caso di particolari situazioni meteo-climatiche;
[31]
n) 
in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
o) 
sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
Sezione II. 
TRATTAMENTO E CONTENITORI DI STOCCAGGIO
Art. 9. 
(Trattamenti)
1. 
I trattamenti degli effluenti zootecnici e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti zootecnici stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.
2. 
I rendimenti dei trattamenti utilizzati, qualora diversi da quelli riportati a titolo indicativo alla tabella 3 dell'Allegato I, devono essere giustificati nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 3, secondo le modalità indicate all'Allegato II.
3. 
I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti zootecnici di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.
Art. 10. 
(Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)
1. 
Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.
2. 
Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.
3. 
In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea.
4. 
Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
5. 
Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.
6. 
Nel caso di allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.
7. 
Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:
a) 
le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate;
b) 
le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.
8. 
I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.
9. 
Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.
10. 
Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.
Art. 11. 
(Accumulo dei letami)
1. 
L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'articolo 10, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.
1 bis) 
L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalità previste per il letame e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.
[32]
2. 
L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.
3. 
L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:
a) 
5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;
b) 
30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
c) 
40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d) 
50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali.
4. 
La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:
a) 
limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;
b) 
garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;
c) 
favorire l'aerazione della massa.
5. 
L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.
6. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalità del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.
Art. 12. 
(Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)
1. 
Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.
2. 
Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.
3. 
Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.
4. 
Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno.
5. 
Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K maggiore di 1 x 10-7 cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.
[33]
6. 
Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, ad esclusione di quelli utilizzati per il digestato, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Sono da incentivare strutture dotate di sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.
[34]
7. 
Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio è calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.
8. 
Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:
a) 
90 giorni per:
1) 
gli allevamenti nuovi ed esistenti con produzione inferiore o uguale a 3.000 chili per anno di azoto zootecnico prodotto;
2) 
gli allevamenti esistenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;
b) 
120 giorni per:
1) 
i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti relativamente a bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini di cui al punto a);
2) 
gli allevamenti esistenti, i loro ampliamenti ed i nuovi allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali senza la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;
3) 
gli allevamenti di suini e avicunicoli esistenti;
4) 
gli allevamenti di bovini da carne nuovi, esistenti e loro ampliamenti;
c) 
180 giorni per i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti di suini e avicunicoli.
9. 
(...)
[35]
10. 
Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.
11. 
Nel caso di allevamenti esistenti ricadenti in zone classificate come montane dalla vigente normativa regionale è comunque ammessa una capacità di stoccaggio pari a 90 giorni.
12. 
Fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, è raccomandata una capacità di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili pari ad almeno 180 giorni.
13. 
Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
14. 
Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.
15. 
Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.
Sezione III. 
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
Art. 13. 
(Tecniche di distribuzione)
1. 
La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
a) 
delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) 
delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
c) 
del tipo di effluente zootecnico utilizzato;
d) 
delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
2. 
Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
a) 
il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni e le strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;
b) 
l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro il giorno successivo alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
c) 
l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) 
l'uniformità di applicazione dell'effluente zootecnico;
e) 
la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
3. 
Ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 2, la fertirrigazione è realizzata privilegiando i metodi a maggiore efficienza in funzione del suolo e della coltura in atto e che consentono la maggiore uniformità di distribuzione. A tale scopo sono vietate le pratiche fertirrigue:
[36]
a) 
per scorrimento, nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento ovvero caratterizzati da ristagno idrico temporaneo;
b) 
con getto irrigatore ad alta pressione.
3 bis. 
Nelle zone di montagna è possibile adottare la pratica fertirrigua per scorrimento nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento purché destinati a prato- pascolo o pascolo.
[37]
4. 
In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei medesimi tramite vegetazione spontanea, colture intercalari, colture di copertura o altre pratiche agronomiche atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
Art. 14. 
(Dosi di applicazione)
1. 
L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.
2. 
Al fine di contenere i fenomeni di lisciviazione e perdita dell'azoto, la quantità di effluente zootecnico destinata all'applicazione al terreno è valutata in relazione al contenuto di azoto degli effluenti stessi.
3. 
La quantità di azoto al campo di origine zootecnica non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.
[38]
4. 
(...)
[39]
5. 
La quantità di azoto di cui al comma 3 è intesa come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici ed è calcolata:
[40]
a) 
sulla base dei coefficienti della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso;
b) 
comprendendo il quantitativo di azoto degli effluenti zootecnici depositati dagli animali quando sono tenuti al pascolo.
6. 
La quantità di azoto destinata all'applicazione al terreno deve essere distribuita e frazionata in base:
a) 
ai fabbisogni delle colture;
b) 
al loro ritmo di assorbimento;
c) 
ai precedenti colturali.
Capo II. 
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI
Art. 15. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica le acque reflue provenienti dai cicli produttivi:
a) 
di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b) 
di imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti zootecnici prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 2 dell'Allegato I;
c) 
di imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di allevamento o di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) 
di aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 metri cubi all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 chilogrammi all'anno.
Art. 16. 
(Criteri generali di utilizzazione)
1. 
L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purché siano garantiti:
a) 
la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
b) 
l'effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
c) 
l'esclusione delle acque reflue che possano generare rischi di tipo igienico-sanitario, nonché delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
d) 
l'esclusione delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
e) 
l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
f) 
l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.
2. 
È ammesso l'utilizzo agronomico delle acque reflue finalizzato a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, da effettuarsi sulla base delle norme tecniche dettate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 17. 
(Divieti di utilizzazione)
1. 
Per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue si applicano i divieti di cui all'articolo 8.
Art. 18. 
(Stoccaggio e trattamento)
1. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po, l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue è valutata tenendo conto delle condizioni locali di accettabilità in relazione ai seguenti parametri:
a) 
distanza dalle abitazioni;
b) 
fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.
2. 
I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.
3. 
I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici è consentita solo nel caso in cui sia adeguatamente motivata nel Piano di utilizzazione agronomica.
4. 
I contenitori per lo stoccaggio sono dimensionati secondo le esigenze colturali e realizzati di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché in modo tale da garantire una capacità minima di stoccaggio pari a 90 giorni.
5. 
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, per quanto compatibili.
Art. 19. 
(Tecniche di distribuzione)
1. 
Per le tecniche di distribuzione delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.
Art. 20. 
(Dosi di applicazione)
1. 
Le dosi di applicazione delle acque reflue, comunque non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, e le epoche di distribuzione delle medesime sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, secondo quanto disposto dall'articolo 14 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b).
Titolo II bis.[41] 
Utilizzazione agronomica del digestato
Capo I.[42] 
Disposizioni generali
Art. 20 bis.[43] 
(Criteri generali)
1. 
L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal presente regolamento, nonché delle condizioni previste dall'Allegato VI bis.
2. 
Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato VI bis ed è destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato VI bis.
Art. 20 ter[44] 
(Produzione del digestato)
1. 
Ai fini del presente regolamento, il digestato agrozootecnico è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della tabella 1 dell'Allegato VI bis. Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1 dell'Allegato VI bis, eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della medesima tabella.
2. 
E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
a) 
sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
b) 
sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006.
Art. 20 quater.[45] 
(Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato)
1. 
Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 3, secondo le modalità ivi indicate, nonché al rispetto degli adempimenti di cui al punto 3 dell'Allegato VI bis.
Capo II.[46] 
Utilizzazione agronomica del digestato
Art. 20 quinquies.[47] 
(Criteri generali)
1. 
L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal presente regolamento, nonché delle condizioni previste dall'Allegato VI bis.
Art. 20 sexies.[48] 
(Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico)
1. 
I requisiti del digestato agrozootecnico sono definiti nell'Allegato VI bis, punto 2.1.
2. 
L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'articolo 20 quinquies.
Art. 20 septies.[49] 
(Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale)
1. 
I requisiti del digestato agroindustriale sono definiti nell'Allegato VI bis, punto 2.2.
2. 
L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa, ai sensi del presente regolamento, solo qualora le sostanze e i materiali in ingresso all'impianto rispettino le condizioni di cui al punto 2.2.1 dell'Allegato VI bis.
3. 
L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'articolo 20 quinquies.
Capo III.[50] 
Disposizioni comuni
Art. 20 octies.[51] 
(Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)
1. 
Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite al Titolo II del presente regolamento. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.
2. 
Lo stoccaggio del digestato prodotto avviene secondo le modalità indicate al punto 5 dell'Allegato VI bis.
Art. 20 nonies.[52] 
(Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)
1. 
Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 13.
2. 
Le dosi di applicazione del digestato rispettano il bilancio dell'azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo previsti per le zone vulnerabili e non vulnerabili.
3. 
La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquido viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.
Titolo III. 
PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE DESIGNATE COME VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Art. 21. 
(Disposizioni generali)
1. 
Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, del digestato di cui al presente regolamento, nonché dei fanghi e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.
[53]
2. 
Fermo restando quanto previsto al presente Titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II.
Art. 22.[54] 
(Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)
1. 
L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:
a) 
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
b) 
nei boschi;
c) 
entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
d) 
entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;
[55]
e) 
entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
f) 
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g) 
nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
h) 
in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
i) 
sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.
i bis) 
sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l'incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.
[56]
2. 
Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.
Art. 23. 
(Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)
1. 
L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:
a) 
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
b) 
nei boschi;
c) 
entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
d) 
entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
e) 
in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
1) 
50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
2) 
1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
f) 
in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
1) 
50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
2) 
10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento;
g) 
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
h) 
nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
i) 
in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
j) 
dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
k) 
su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
l) 
in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
m) 
sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
2. 
Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.
3. 
L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l'iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge significative entro i successivi 3 giorni.
[57]
3 bis. 
Nelle zone svantaggiate ai sensi dell' articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 , l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30 per cento è permessa assicurando che il quantitativo applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive deve inoltre essere rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
[58]
a) 
le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
b) 
devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 met
c) 
le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza, oppure usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
d) 
deve essere assicurata una copertura vegetale durante la stagione invernale.
3 ter. 
Nei comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell' articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 , i divieti di cui al comma 3 bis non si applicano nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.
[59]
4. 
(...)
[60]
Art. 24. 
(Stoccaggio, accumulo e trattamenti)
1. 
Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.
1 bis. 
Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio del digestato si applicano le disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato VI bis.
[61]
2. 
La capacità di stoccaggio per i materiali palabili non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
3. 
La capacità di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in:
a) 
120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;
b) 
180 giorni per:
1) 
gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;
[62]
2) 
gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a).
4. 
Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
5. 
Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.
Art. 25. 
(Modalità di utilizzazione agronomica)
1. 
L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato di cui al presente regolamento, nonché dei fertilizzanti e dei fanghi, è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:
[63]
a) 
90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i fertilizzanti, i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:
1) 
il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;
2) 
l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;
3) 
le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;
b) 
120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati, i fanghi e le acque reflue;
c) 
90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.
2. 
Il periodo di divieto di cui al comma 1 lettera c) è così articolato:
- 60 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre;
- 30 giorni, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio, correlati all'andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalità operative che sono definite con determinazione del responsabile del Settore competente della Direzione Agricoltura, d'intesa con la Direzione Ambiente.

[64]
2 bis. 
(...)
[65]
3. 
(...)
[66]
Art. 26. 
(Dosi di applicazione dei fertilizzanti)
1. 
Al fine di garantirne il riequilibrio territoriale sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti zootecnici e il digestato, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.
[67]
2. 
La quantità di azoto di origine zootecnica apportata dai materiali di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione. Tale valore è calcolato in base alle indicazioni dell'Allegato I per gli effluenti zootecnici e in base alle indicazioni dell'Allegato VI bis, punto 6 per il digestato.
[68]
2 bis. 
Il limite di apporto azotato di cui al comma 2 può essere superato, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2, lettera b) dell'allegato III della Direttiva 91/676/CEE , nel rispetto delle indicazioni operative definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
[69]
3. 
I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento.
4. 
Le dosi di effluente zootecnico e di digestato e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e fanghi sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
[70]
5. 
Al fine di contenere la dispersione di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione devono assicurare il rispetto dei criteri generali e dei vincoli di cui all'articolo 13, nonché la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'Allegato IV al presente regolamento.
[71]
6. 
Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.
7. 
L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'Allegato V.
Titolo IV. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 27. 
(Controlli)
1. 
Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, nonché alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche del territorio, le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agrozootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi di cui al presente regolamento.
2. 
I controlli di cui al comma 1 sono effettuati sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale in ragione di criteri di rischio ambientale ed igienico-sanitario e finalizzate al coordinamento sul territorio regionale delle attività di controllo e alla loro integrazione con l'applicazione del regime di condizionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea.
3. 
I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli aziendali comprendono anche le analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno.
4. 
In particolari situazioni di rischio, le province possono dettare ulteriori specifiche prescrizioni volte a garantire che l'utilizzazione agronomica avvenga senza pregiudizio per l'ambiente, assegnando a tal fine termini di adeguamento congrui rispetto agli adempimenti prescritti.
5. 
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la segnalazione alle autorità di controllo competenti in materia di applicazione del regime di condizionalità, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4 le province procedono, secondo la gravità dell'infrazione:
a) 
alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) 
alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
c) 
al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Art. 28. 
(Ulteriori controlli in zone vulnerabili)
1. 
Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, la Regione Piemonte effettua nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola uno specifico programma di monitoraggio in stazioni di campionamento rappresentative della qualità delle predette acque.
2. 
La frequenza dei controlli di cui al comma 1 è progettata e realizzata in modo da garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della revisione della designazione delle zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del Programma di azione di cui al Titolo III.
3. 
Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, le province provvedono periodicamente all'analisi dei suoli interessati dall'utilizzazione agronomica di cui al Titolo III per la comparazione delle concentrazioni di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile riscontrate con i rispettivi limiti di accettabilità individuati con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. 
Le analisi di cui al comma 3 sono effettuate secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999.
5. 
I sopralluoghi effettuati nelle aziende agrozootecniche ed agroalimentari che effettuano l'utilizzazione agronomica disciplinata al Titolo III sono, tra l'altro, finalizzati alla verifica:
a) 
della effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
b) 
della presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo Piano di utilizzazione agronomica;
c) 
della rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno dichiarate nei predetti documenti.
Art. 28 bis.[72] 
(Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)
1. 
Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualità di autorità sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:
a) 
imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;
b) 
autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilità di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che si siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del competente comune ai sensi della lettera a);
c) 
verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilità all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;
d) 
autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e c) non siano sufficienti a eliminare il rischio, la distribuzione in campo in deroga ai divieti stabiliti dal presente regolamento, purché attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso se possibile l'interramento immediato dell'effluente zootecnico, e limitatamente ai soli volumi necessari ad evitare il rischio di tracimazione dell'effluente stesso dalle strutture di stoccaggio aziendali.
2. 
I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.
Art. 29. 
(Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)
1. 
Al fine di ripristinare un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, la Regione Piemonte promuove la realizzazione delle modalità di gestione integrata degli effluenti zootecnici di cui all'Allegato VI, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali, anche attraverso la stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti interessati finalizzati alla costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale.
2. 
In particolari contesti territoriali caratterizzati da elevata vulnerabilità da nitrati o a rischio di eutrofizzazione delle acque, le province, sulla base del Piano di tutela delle acque e degli studi ad esso collegati, possono rendere obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui all'Allegato VI, Parte B nei casi in cui la produzione di azoto risulti eccedente rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative del Programma d'azione di cui al Titolo III.
2 bis. 
Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attività agricola è assimilabile, ai fini dell'utilizzo agronomico, all'effluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
[73]
Art. 30. 
(Formazione e informazione degli agricoltori)
1. 
Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli interventi di formazione e informazione degli operatori delle aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati.
2. 
Gli interventi formativi e informativi di cui al comma 1 hanno per oggetto le disposizioni del presente regolamento ed in particolare il Programma d'azione di cui al Titolo III, nonché il Codice di buona pratica agricola. Tali interventi si prefiggono l'obiettivo di:
a) 
diffondere la conoscenza delle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e degli altri fertilizzanti di cui al presente regolamento;
b) 
formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
c) 
mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
d) 
promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.
3. 
Gli interventi formativi devono essere integrati nell'ambito delle attività previste dal vigente Programma di sviluppo rurale.
Art. 31. 
(Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)
1. 
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi alla predisposizione della comunicazione di cui all'articolo 3 i contenuti della stessa sono armonizzati nella procedura di gestione dell'Anagrafe unica.
2. 
Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale nell'utilizzazione agronomica delle sostanze fertilizzanti, con particolare riguardo a quelle di origine zootecnica, le informazioni sui terreni oggetto della citata utilizzazione sono rese pubbliche nell'ambito delle procedure allo scopo dedicate.
Art. 32.[74] 
(Norme transitorie)
1. 
Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 marzo 2009 in conformità ai contenuti dell'Allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2009.
[75]
2. 
Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 4 entro il 15 novembre 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.
[76]
3. 
Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 marzo 2009, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse la Regione può definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.
[77]
4. 
Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9 (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 3 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010.
5. 
Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'articolo 25 si applica entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. 
Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.
Art. 33. 
(Abrogazioni)
1. 
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 3 e 4 e l'Allegato B del regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9 (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione) sono abrogati.
2. 
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991 n. 46-12028 e successive modifiche e integrazioni, recante: "Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.".
Art. 34. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 29 ottobre 2007
Mercedes Bresso


Note:

[1] La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 1 è stato inserita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2016.

[2] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 7 del 2011.

[3] Nel comma 4 dell'articolo 1 dopo la parola "producono" sono state aggiunte le parole "e/o utilizzano" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2016.

[4] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "destinati all'utilizzazione" sono state aggiunte le parole ", nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 11" ad opera dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[5] La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[6] La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[7] La lettera l bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[8] La lettera l ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[9] La lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 5 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[10] La lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 6 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[11] Nella lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola "liquame" sono state aggiunte le parole "o della frazione liquida del digestato" ad opera del comma 7 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[12] La lettera q bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 8 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[13] La lettera q ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[14] La lettera q quater) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 8 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[15] Nella lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "sono assimilati ai letami" sono state aggiunte le parole "le frazioni palabili dei digestati e" ad opera del comma 9 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[16] La lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 10 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[17] La lettera s bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 11 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[18] La lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 12 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[19] Nella lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "delle acque reflue" sono state aggiunte le parole "o del digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni" ad opera dal comma 13 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[20] La lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 14 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[21] Nella lettera w) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "dal presente regolamento" sono state aggiunte le parole "e digestato" ad opera del comma 15 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[22] Nella lettera x) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "effluenti zootecnici" sono state aggiunte le parole ", del digestato" ad opera dal comma 16 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.

[23] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2016.

[24] Nel comma 4 dell'articolo 3 dopo le parole "effluenti zootecnici," sono state aggiunte le parole "del digestato" ad opera del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2016.

[25] Il comma 5 bis dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2016.

[26] Nel comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "trasmissione informatica del medesimo. " sono state aggiunte le parole "Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato VI bis per il digestato," ad opera del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2016.

[27] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 7 del 2011.

[28] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "effluenti zootecnici" sono state aggiunte le parole "o da digestato" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2016.

[29] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "effluenti zootecnici" sono state aggiuntel e parole "o da digestato" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2016.

[30] Nel comma 4 dell'articolo 4 dopo le parole "effluenti zootecnici e" sono state aggiunte le parole "del digestato, nonché" ad opera del comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2016.

[31] La lettera o) del comma 1 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 20 del 2010.

[32] Il comma 1 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2016.

[33] Nel comma 5 dell'articolo 12 le parole "K10-7 cm/s" sono state sostituite dalle parole "K maggiore di 1 x 10-7 cm/s" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 del 2013.

[34] Il comma 6 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 2 del 2016.

[35] Il comma 9 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 del 2013.

[36] Il comma 3 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2011.

[37] Il comma 3 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2011.

[38] Il comma 3 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2 del 2016.

[39] Il comma 4 dell'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 del 2011.

[40] Nel comma 5 dell'articolo 14 le parole "ai commi 3 e 4" sono state sostituite dalle parole "al comma 3" ad opera del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2 del 2016.

[41] Il Titolo II vis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[42] Il Capo I è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[43] L'articolo 20 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[44] L'articolo 20 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[45] L'articolo 20 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[46] Il Capo II è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[47] L'articolo 20 quinquies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[48] L'articolo 20 sexies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[49] L'articolo 20 septies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[50] Il Capo III è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[51] L'articolo 20 octies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[52] L'articolo 20 nonies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.

[53] Il comma 1 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 2 del 2016.

[54] La rubrica dell'art. 22 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 2 del 2016.

[55] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 7 del 2011.

[56] La lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 22 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 7 del 2011.

[57] Il comma 3 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 7 del 2011.

[58] Il comma 3 bis dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 7 del 2011.

[59] Il comma 3 ter dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 7 del 2011.

[60] Il comma 4 dell'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 del 2011.

[61] Il comma 1 bis dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 2 del 2016.

[62] Il punto 1 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8 del 2008.

[63] Il comma 1 dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 2 del 2016.

[64] Il comma 2 dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 12 del regolamento regionale 2 del 2016.

[65] Il comma 2 bis dell'articolo 25 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale 2 del 2016.

[66] Il comma 3 dell'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 del 2011.

[67] Il comma 1 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2 del 2016.

[68] Il comma 2 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2 del 2016.

[69] Il comma 2 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 7 del 2011.

[70] Il comma 4 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2 del 2016.

[71] Il comma 5 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 7 del 2011.

[72] L'articolo 28 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2009.

[73] Il comma 2 bis dell'articolo 29 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 8 del 2008.

[74] L'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 8 del 2008.

[75] Il comma 1 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 19 del 2008.

[76] Il comma 2 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 9 del 2009.

[77] Il comma 3 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2009.

[78] L'allegato A è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 7 del 2011.

[79] In questo allegato è stata inserita la Parte A bis ad opera del comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 2 del 2016.

[80] In questo allegato la Parte A è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 2 del 2016.

[81] L'allegato E è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 7 del 2011.

[82] L'allegato G è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 del regolamento regionale 2 del 2016.