Regolamento regionale n. 9 del 30 luglio 2007  ( Vigente )
"Nuove disposizioni di attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15 ".
(B.U. 02 agosto 2007, n. 31)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-6569 del 30 luglio 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6570 del 30 luglio 2007;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano ai sensi dell' articolo 42, comma 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) e disciplina le procedure, i termini e le modalita' di gestione delle risorse destinate alla promozione del settore artigiano in attuazione della citata Convenzione.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
Convenzione: la convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano;
b) 
Comitato paritetico: il comitato previsto dall'articolo 4 della convenzione e composto da quattro rappresentanti nominati dall'Assessore regionale per l'Artigianato e da quattro rappresentanti nominati da Unioncamere Piemonte scelti tra gli amministratori delle Camere di commercio del Piemonte, tra i quali almeno un rappresentante del settore artigiano;
c) 
Fondo paritetico: il totale delle risorse erogate dalla Regione Piemonte all'Unioncamere Piemonte e cosi' costituite:
1) 
somma annualmente stabilita dalla Regione Piemonte sulla base delle disponibilita' finanziarie;
2) 
somma di pari importo corrispondente convenzionalmente al conguaglio dovuto dalla Regione Piemonte alle Camere di commercio per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e destinata dalle Camere al cofinanziamento del Fondo paritetico, conformemente a quanto concordato nell'articolo 6 della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;
d) 
Programma: il programma predisposto annualmente dal Comitato paritetico e disciplinato dall'articolo 4 della convenzione.
Art. 3. 
(Individuazione delle aree di intervento)
1. 
Il Comitato paritetico individua le aree di intervento e gli obiettivi prioritari ai quali destinare le risorse del Fondo paritetico, tenuto conto degli indirizzi e della programmazione regionale e delle linee strategiche del sistema camerale piemontese, oltre che sulla base delle proposte provenienti dal Comitato di Coordinamento delle Associazioni Regionali Confartigianato, C.N.A. e CasArtigiani.
Art. 4. 
(Soggetti attuatori degli interventi)
1. 
Il Comitato paritetico stabilisce la quota del Fondo paritetico riservata, come previsto dall'articolo 3 della Convenzione, al finanziamento di proposte presentate congiuntamente o disgiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'Unioncamere Piemonte e dalle Camere di commercio piemontesi.
2. 
Tale quota non puo' essere superiore al 40 per cento delle risorse totali.
3. 
Le proposte presentate dai soggetti di cui al comma 1 sono ammesse al finanziamento del Fondo paritetico secondo le deliberazioni del Comitato paritetico e fino ad esaurimento della quota ad essi riservata.
Art. 5. 
(Altri soggetti)
1. 
La quota del Fondo paritetico non riservata ai progetti di cui all'articolo 4 e' destinata al finanziamento di progetti presentati dai seguenti soggetti:
a) 
associazioni di categoria del settore artigiano di livello provinciale o regionale;
b) 
Comitato di coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte;
c) 
Centro Studi per l'Artigianato.
Art. 6. 
(Criteri di valutazione dei progetti)
1. 
Il Comitato paritetico, tenuto conto delle linee programmatiche di cui all'articolo 3 e dell'ammontare delle risorse disponibili, seleziona i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5 da ammettere al finanziamento sulla base di una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:
a) 
costituiscono requisiti preliminari di ammissibilita' al finanziamento la coerenza del progetto con gli obiettivi e le linee programmatiche di cui all'articolo 3 e la presentazione di una scheda di valutazione e di un budget redatto secondo il modello prestabilito, allegato al presente regolamento (allegato A), comprensivo dei costi diretti (consulenze, forniture, costi esterni, etc...) ed indiretti (personale, spese generali, etc...). Non possono essere esposti nel budget costi indiretti superiori al 20 per cento dei costi diretti;
b) 
a ciascun progetto ammissibile al finanziamento viene assegnato, in base alle caratteristiche, alle attivita' ed alle finalita' previste dal progetto stesso, un punteggio cosi' determinato:
1) 
progetti di rilevanza regionale:4 punti;
2) 
progetti di rilevanza nazionale o internazionale: 4 punti;
3) 
collegamento con grandi eventi, fiere internazionali, iniziative governative: 3 punti;
4) 
promozione dell'eccellenza artigiana: 1 punto;
5) 
concessione di altri finanziamenti pubblici o privati: 2 punti;
6) 
presentazione congiunta da parte del Comitato di Coordinamento delle Associazioni Regionali Confartigianato, C.N.A. e CasArtigiani: 3 punti;
7) 
presentazione congiunta da parte di 2 o piu' Associazioni artigiane territoriali: 1 punto;
c) 
un ulteriore punteggio compreso tra 0 e 8 viene attribuito a ciascun progetto in base alle valutazioni discrezionali del Comitato paritetico anche tenuto conto dei seguenti parametri:
1) 
congruenza fra le finalita' del progetto e gli strumenti previsti dal progetto medesimo;
2) 
riproducibilita';
3) 
capacita' di generare nuove iniziative;
4) 
capacita' di attrarre nuovi finanziamenti;
5) 
sperimentazione di servizi innovativi per le imprese artigiane;
6) 
equilibrata presenza di progetti provenienti dai diversi territori piemontesi.
2. 
Sono esclusi dalla graduatoria e non possono essere ammessi al finanziamento i progetti che hanno riportato un punteggio totale inferiore a punti 16.
3. 
Per ciascuno dei progetti facenti parte della graduatoria e' determinata la percentuale di contributo spettante, variabile da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 65 per cento dei costi totali esposti nel budget, secondo i criteri della seguente tabella:
Punteggio riportato Contributo
- punti 16-21 50%
- punti >21 65%
4. 
L'importo del contributo non puo' comunque superare il limite massimo di euro 100.000,00 per ciascun progetto finanziato.
5. 
I contributi cosi' determinati sono assegnati ai progetti nel rispetto della graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
6. 
I progetti esclusi dal finanziamento per esaurimento dei fondi disponibili restano in graduatoria fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Art. 7. 
(Domanda di contributo)
1. 
Mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono resi noti:
a) 
le aree e gli obiettivi prioritari ai quali sono destinate le risorse del Fondo paritetico;
b) 
i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti da finanziare ai sensi del presente regolamento;
c) 
le modalita' ed i termini per la presentazione dei progetti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 8. 
(Presentazione dei progetti)
1. 
Tutti i progetti, corredati della scheda di valutazione e del budget di cui all'articolo 6, sono inviati, tramite raccomandata indirizzata alla Regione Piemonte, Direzione Artigianato, P.za Nizza 44, Torino ed in copia all'Unioncamere Piemonte, via Cavour 17, Torino, entro il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 7.
2. 
Al fine del rispetto del termine per la presentazione del progetto si fa riferimento alla data di spedizione.
Art. 9. 
(Selezione dei progetti)
1. 
Completata la fase di presentazione dei progetti ed esaminata la documentazione ricevuta, il Comitato paritetico seleziona i progetti da ammettere al finanziamento e determina l'importo concesso a ciascuno di essi, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nel presente regolamento.
2. 
Il Comitato paritetico provvede all'elaborazione del Programma di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione, nel quale e' contenuta una relazione generale sulle iniziative da realizzare, con la specificazione dei progetti approvati e delle modalita' e dei termini di erogazione dei contributi.
3. 
Nello stesso programma e' contenuta una relazione sull'attuazione dei progetti dell'anno precedente e sulle modalita' di utilizzo di eventuali fondi residui.
4. 
Il Programma predisposto dal Comitato paritetico e' approvato con deliberazione della Giunta regionale e, successivamente con deliberazione del Comitato direttivo dell'Unioncamere Piemonte.
5. 
L'erogazione dei contributi e' subordinata alla conferma degli stanziamenti necessari da parte della legge finanziaria regionale.
Art. 10. 
(Erogazione dei finanziamenti)
1. 
La gestione contabile e l'erogazione dei finanziamenti sono demandate ad Unioncamere Piemonte.
2. 
Le somme stanziate dalla Regione Piemonte all'attuazione del Programma vengono anticipatamente conferite ad Unioncamere Piemonte che provvede ad effettuare i versamenti ai soggetti beneficiari secondo i tempi e le modalita' specificati nel programma e, comunque, dopo le deliberazioni di approvazione della Giunta regionale e del Comitato Direttivo di Unioncamere Piemonte di cui all'articolo 9.
Art. 11. 
(Abrogazione)
1. 
Il regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15 (Regolamento regionale recante: "Programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigiano"), e' abrogato.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 30 luglio 2007
Mercedes Bresso