Regolamento regionale n. 7 del 25 giugno 2007  ( Vigente )
"Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".[1]
(B.U. 28 giugno 2007, n. 26)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6250 del 25 giugno 2007

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque, disciplina:
a) 
gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e restituiti;
b) 
gli obblighi e le modalità di registrazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni.
2. 
Il presente regolamento persegue l'obiettivo di:
a) 
acquisire le informazioni necessarie per affinare il bilancio idrico e idrogeologico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;
b) 
acquisire informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi ed alla eventuale revisione dei parametri essenziali della derivazione;
c) 
consentire la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utenti legittimi dell'acqua al verificarsi di criticità idrologiche di magra;
d) 
acquisire informazioni sulla caratterizzazione quantitativa delle restituzioni.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
autorità competente: l'autorità competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica o l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla restituzione, anche in forma di scarico;
b) 
prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;
c) 
restituzioni esistenti: le restituzioni concesse o autorizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le restituzioni afferenti a prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelle per le quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;
d) 
restituzioni: le reimmissioni, anche in forma di scarico, di acque in corpi idrici superficiali o sotterranei;
e) 
volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare;
f) 
trincea drenante: opera di captazione costituita da un canale artificiale interrato che drena la falda freatica mediante intercettazione della superficie piezometrica.
Art. 3. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, i prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per gli attingimenti di cui all' articolo 35 del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica) e per i prelievi finalizzati:
a) 
agli usi dell'acqua non soggetti a regime di concessione ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2003 ;
b) 
agli usi domestici;
c) 
agli usi di acqua sotterranea, qualora il prelievo sia inferiore a 5.000 metri cubi all'anno;
d) 
alle derivazioni a bocca non tassata da corpi idrici superficiali a servizio di una superficie irrigua inferiore a 50 ettari.
2. 
Sono altresì soggette agli obblighi di cui al presente regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, le restituzioni nei corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per quelle relative a impianti di produzione di energia ad acqua fluente.
Art. 4. 
(Obblighi di misurazione dei prelievi)
1. 
Sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) 
le captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;
b) 
le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;
c) 
le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde di volume di prelievo uguale o superiore a 500.000 metri cubi all'anno;
d) 
le captazioni da sorgente di volume di prelievo uguale o superiore a 200.000 metri cubi all'anno;
e) 
le captazioni da trincee drenanti di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 metri cubi all'anno.
2. 
L'autorità competente può motivatamente imporre l'obbligo di installazione sulle singole captazioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui all'articolo 6, in caso di:
a) 
prelievi localizzati su corpi idrici superficiali naturali o su invasi in presenza di ricorrenti criticità idrologiche di magra;
b) 
prelievi da corpi idrici sotterranei significativi caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;
c) 
prelievi localizzati all'interno di aree protette, sentito l'ente gestore;
d) 
zone ad alta densità di prelievo ovvero aree a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale nelle quali sono concentrati prelievi da acque sotterranee tramite pozzo che potenzialmente possono determinare una forte pressione sull'acquifero;
e) 
particolari esigenze locali.
3. 
Nel caso di derivazioni per uso energetico costituite da più punti di prelievo, di cui almeno uno superi la soglia dimensionale di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo di installare, oltre al misuratore sulle prese principali soggette all'obbligo, anche un misuratore volumetrico in grado di misurare e registrare il prelievo complessivo. Al fine di misurare il prelievo complessivo o nel caso in cui il punto di prelievo sia unico è ammessa anche la sola misurazione delle restituzioni, a condizione che lungo la direttrice di trasporto non vi siano sfiori significativi o consegne di acqua ad altre utenze.
4. 
Ai fini del presente regolamento, i sottobacini idrografici piemontesi e le aste dei fiumi Po, Tanaro e Ticino e rispettive aree idrografiche di pertinenza sono classificati in funzione delle caratteristiche di potenzialità idrologica e suddivisi nei gruppi A, B e C come definiti all'Allegato A.
Art. 5. 
(Nuovi prelievi)
1. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto di attivare nuovi prelievi della tipologia di cui all'articolo 4 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi dallo stesso previsti da accertare in sede di collaudo dell'opera.
2. 
Il disciplinare di concessione contiene la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati, le modalità di installazione, registrazione e trasmissione delle informazioni raccolte.
Art. 6. 
(Prelievi esistenti)
1. 
I prelievi da corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) 
se incidenti sulle aste fluviali del gruppo A:
1) 
entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima uguale o superiore a 5.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 100.000.000 di metri cubi all'anno;
2) 
dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi;
b) 
se ricadenti nei sottobacini del gruppo B:
1) 
entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima uguale o superiore a 3.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 50.000.000 di metri cubi all'anno;
2) 
dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi;
c) 
se ricadenti nei sottobacini del gruppo C:
1) 
entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima superiore o uguale a 1.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 20.000.000 di metri cubi all'anno;
2) 
dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
2. 
Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) 
entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;
b) 
dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
3. 
Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) 
entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;
b) 
dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
4. 
I prelievi di acque di sorgente esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) 
entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;
b) 
dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
5. 
I prelievi da trincee drenanti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) 
entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;
b) 
dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
Art. 7. 
(Obblighi di misurazione delle restituzioni)
1. 
Sono soggette all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti le restituzioni, in corpi idrici superficiali, di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno.
2. 
L'autorità competente può, motivatamente, imporre l'obbligo di installazione sulle singole restituzioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui all'articolo 9, in presenza di:
a) 
restituzioni localizzate su corpi idrici superficiali caratterizzati da ricorrenti criticità idrologiche di magra;
b) 
restituzioni in corpi idrici sotterranei significativi caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;
c) 
particolari esigenze locali.
Art. 8. 
(Nuove restituzioni)
1. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto di attivare una restituzione della tipologia di cui all'articolo 7 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi dallo stesso previsti.
2. 
Il disciplinare di concessione o il provvedimento che autorizza la restituzione contengono la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi restituiti, le modalità d'installazione, registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte.
Art. 9. 
(Restituzioni in atto)
1. 
Le restituzioni di cui all'articolo 7 sono soggette all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti secondo le scadenze di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 10. 
(Strumenti e modalità di misurazione)
1. 
Le misurazioni di cui al presente regolamento sono effettuate con gli strumenti e secondo le modalità di cui all'Allegato B.
Art. 11. 
(Comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori)
1. 
I titolari dei prelievi e delle restituzioni esistenti soggette agli obblighi di cui al presente regolamento comunicano all'autorità competente l'avvenuta installazione della strumentazione di misura entro trenta giorni dalla conclusione dei relativi lavori, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale è localizzato il misuratore e una planimetria delle opere in scala adeguata.
2. 
Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali è fatto altresì obbligo di:
a) 
depositare presso l'autorità competente il relativo progetto firmato da tecnico abilitato;
b) 
comunicare alla predetta autorità con congruo anticipo la data nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.
Art. 12. 
(Manutenzione e controllo della strumentazione)
1. 
Il soggetto obbligato è tenuto a:
a) 
mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
b) 
consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
c) 
comunicare tempestivamente all'autorità competente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e a sostituire, se del caso, le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto.
Art. 13. 
(Raccolta e trasmissione dei dati)
1. 
I dati derivanti dalle misurazioni di cui al presente regolamento sono trasmessi all'autorità competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, utilizzando il registro delle misure e le schede di trasmissione di cui all'Allegato C.
2. 
L'invio delle schede è effettuato tramite supporto informatico secondo le modalità definite con deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Contestualmente all'invio su supporto informatico è richiesta anche la trasmissione dei dati su supporto cartaceo; limitatamente ai primi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento è ammesso il solo invio su supporto cartaceo.
3. 
L'obbligo di trasmissione del dato cartaceo cessa dal momento in cui il soggetto sia in grado di inoltrare all'autorità competente i dati su supporto informatico in una modalità certificata e valida sotto il profilo legale.
4. 
Il soggetto obbligato è tenuto a conservare, per un periodo di cinque anni, le informazioni relative alle misure di livello e di portata, nonché il registro delle misure e le schede contenenti i dati relativi alle registrazioni dei volumi misurati.
5. 
Al fine di integrare i dati raccolti attraverso le reti di monitoraggio idrometrico, per i prelievi maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti il soggetto obbligato è tenuto a consentire, a cura e spese della Regione o della Provincia territorialmente competente, l'installazione di strumenti per l'acquisizione in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata derivata o restituita.
Art. 14. 
(Gestione dei flussi informativi)
1. 
Le informazioni trasmesse secondo le modalità di cui all'articolo 13 sono memorizzate nel Sistema informativo delle risorse idriche, a cura dell'autorità competente, anche al fine di garantire il flusso di informazioni verso l'Autorità di bacino del Fiume Po.
Art. 15. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi e delle autorizzazioni alle restituzioni esistenti sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.
2. 
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti obbligati i cui prelievi o le cui restituzioni sono già dotati di strumenti di misurazione coerenti con gli obblighi previsti dal presente regolamento, ne danno comunicazione all'autorità competente trasmettendo contestualmente le informazioni di cui all'articolo 13.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 25 giugno 2007
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro

Allegato A 

Suddivisione dei bacini in classi di potenzialità idrologica differenziata (Art. 4)

Ai fini del presente regolamento, i sottobacini idrografici piemontesi e le aste di fiumi Po, Tanaro e Ticino sono classificati in funzione delle caratteristiche di potenzialità idrologica e suddivisi nei gruppi A, B e C, come di seguito definiti:

Gruppo A - Aste fluviali principali e relative aree idrografiche Po, da confluenza Chisone al confine regionale Tanaro dalla confluenza della Stura di Demonte allo sbocco in Po Ticino sublacuale

Gruppo B - Sottobacini alpini

Maira

Varaita

Alto Po

Pellice

Chisola

Sangone

Dora Riparia

Stura di Lanzo

Malone

Orco

Dora Baltea piemontese

Sesia

Agogna

Terdoppio

Toce

Stura di Demonte

Gruppo C- Altri sottobacini .

Allegato B 

Strumenti e modalità di misurazione (Art. 10)

Parte A - Prelievi da acque superficiali mediante canale.

1. La misura in continuo della portata prelevata da acque superficiali attraverso canali con moto dell'acqua a superficie libera è effettuata mediante la realizzazione, in una opportuna sezione del canale stesso, di un misuratore a risalto o di uno stramazzo cui è abbinata una sonda di livello che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico.

2. È comunque consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 9.

3. Lo stramazzo è sconsigliato nel caso di prese da corsi d'acqua caratterizzati da un elevato trasporto di materiale solido e in sospensione, in quanto favorisce la sedimentazione del materiale a monte del manufatto idraulico.

4. Nel caso di impiego del misuratore a risalto è opportuno realizzare un pozzetto di quiete nel quale collocare la sonda a ultrasuoni o a pressione per la determinazione del carico di monte.

5. Al concessionario spetta costruire, a propria cura e spesa, la scala di deflusso delle portate nella sezione di misura e conservarla per le eventuali verifiche da parte dell'autorità concedente.

6. I sensori installati nella sezione di misura devono essere in grado di consentire l'acquisizione dei livelli idrometrici, ad intervallo almeno orario.

7. A cura del concessionario, in corrispondenza della sezione di misura delle portate sul canale derivatore è collocata un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta finalizzata alla verifica immediata della portata in transito che deve riportare in maniera ben visibile il livello che raggiunge il pelo libero dell'acqua in corrispondenza della portata massima di prelievo concessa.

8. Il concessionario ha l'onere di mantenere pulite e in piena efficienza le varie parti della sezione tarata in modo che non venga alterata significativamente nel tempo la relazione tra i livelli idrometrici misurati e le portate in transito.

9. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 5% con riferimento al 75% delle rilevazioni orarie effettuate nell'arco delle 24 ore.

10. Le captazioni tramite canale di portata massima superiore a 100 litri al secondo sono comunque soggette all'obbligo di installazione di un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta e la verifica immediata delle portate derivate.

Parte B - Prelievi da acque superficiali mediante condotte.

1. La misura in continuo della portata prelevata da acque superficiali attraverso condotte con moto dell'acqua in pressione è realizzata mediante l'installazione di uno dei seguenti dispositivi:

a) un venturimetro, normalizzato alle norme UNI 10023 e alle norme internazionali ISO 5167, a cui è abbinato un sensore elettronico trasmettitore di pressione differenziale che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;

b) un sensore magnetico che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;

c) un sensore a ultrasuoni che consenta la registrazione dei valori rilevati su che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;

2. È consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 11.

3. Per effettuare una corretta misurazione della portata occorre evitare turbolenze o depressioni in corrispondenza della sezione di misura, pertanto i misuratori dovranno essere collocati ad una opportuna distanza da eventuali gomiti, allargamenti, restrizioni del diametro, saracinesche o valvole per la regolazione delle portate in transito.

4. Il tratto rettilineo a monte della sezione di misura deve essere:

a) uguale o maggiore a 10 volte il diametro della condotta in cui ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego del venturimetro o di un sensore sonico;

b) uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta in cui ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego di un generatore di onde elettromagnetiche.

5. Il tratto rettilineo a valle della sezione di misura deve essere:

a) uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta medesima, nel caso di impiego del venturimetro o di un sensore sonico;

b) uguale o maggiore a tre volte il diametro della condotta medesima, nel caso di impiego di un generatore di onde elettromagnetiche.

6. Nel caso di condotte di lunghezza insufficiente per garantire le condizioni di cui ai punti 4 e 5 occorre prevedere l'installazione di un "raddrizzatore" per rendere sufficientemente rettilinei i filetti della corrente a monte del misuratore.

7. Nel caso di installazione di sensori sonici la tipologia "transit time" (tempo di transito) è consigliata per le acque limpide, mentre quella a "effetto doppler" si adatta meglio a misurare acqua con materiale in sospensione.

8. Il misuratore a sonda esterna non è impiegabile su condotte costruite con materiali fono-assorbenti (PVC, polietilene, fibrocemento) e su quelle in ghisa poiché il fono-trasmettitore e il fono-ricettore vanno saldati all'esterno.

9. Il sensore installato in una sezione della condotta deve essere in grado di consentire l'acquisizione del valore di portata derivata ad intervallo almeno orario.

10. Nel caso in cui il moto dell'acqua all'interno della condotta sia a pelo libero la misura in continuo della portata prelevata è realizzata mediante l'installazione di un sensore sonico o di qualsiasi altra tecnologia che permetta di soddisfare i requisiti di accuratezza della misura di cui al successivo punto 11.

11. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2% della portata massima derivata.

Parte C - Prelievi da acque sotterranee tramite pozzo

1. La misurazione dei volumi d'acqua prelevati da acque sotterranee tramite pozzo è effettuata mediante un misuratore collocato sulla tubazione di prelievo a monte dell'utilizzazione.

2. La misura dei volumi derivati è realizzata attraverso l'installazione di contatore totalizzatore di tipo Woltmann, elettromagnetico a flusso libero o di qualunque altra tipologia purché soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 6, inserito a regola d'arte.

3. Il mulinello deve essere in materiale sintetico antincrostante, incorrodibile e capace di resistere agli urti delle particelle solide trasportate dalla portata in transito; la forma delle pale del mulinello deve garantire la funzione autopulente al fine di evitare intasamenti e ostruzioni.

4. Nel caso di impiego di contatori Woltmann si consiglia di utilizzare quelli a quadrante "asciutto" caratterizzati dall'avere il gruppo di misura estraibile in modo da rendere più facili e rapide le manovre necessarie per la manutenzione, la riparazione e la revisione dell'apparecchiatura.

5. Il concessionario ha l'obbligo di effettuare la lettura dei volumi derivati con cadenza mensile, riferita all'ultimo giorno del mese, e di riportare i valori progressivi su apposite schede strutturate secondo il modello di cui all'Allegato C.

6. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare i volumi captati deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza di tolleranza del 2% della portata massima estratta.

7. La taratura dei contatori è verificata dal concessionario con cadenza almeno quinquennale, fatte salve eventuali cadenze temporali più ridotte imposte dall'autorità concedente nel caso in cui la qualità delle acque prelevate sia tale da fare temere un rapido deterioramento della strumentazione e, conseguentemente, la compromissione del loro corretto funzionamento.

Parte D - Prelievi da sorgente

1. La misurazione della portata d'acqua prelevata da una sorgente è effettuata mediante un misuratore collocato immediatamente a valle del punto di captazione, prima di eventuali manufatti d'accumulo o partitori.

2. La misurazione della portata di norma è effettuata attraverso la realizzazione di uno stramazzo cui è abbinata una sonda di livello ad ultrasuoni o a pressione che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico.

3. I sensori installati nella sezione di misura devono essere in grado di consentire l'acquisizione dei livelli idrometrici, ad intervallo almeno orario.

4. È consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 6.

5. Il concessionario ha l'onere di mantenere pulite la sezione dello stramazzo e lo specchio d'acqua prospiciente in modo che non venga alterata significativamente nel tempo la relazione tra i livelli idrometrici misurati e le portate in transito.

6. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata da sorgenti, deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2% sull'intero campo delle portate derivate.

Parte E - Restituzioni e scarichi

1. Per la misurazione delle portate restituite o scaricate si applicano:

a) le disposizioni della parte A se restituzione o scarico avvengono tramite canale con moto dell'acqua a superficie libera;

b) le disposizioni della parte B se restituzione o scarico avvengono tramite condotte con moto dell'acqua in pressione.

2. Nel caso di restituzioni da impianti per la produzione di energia idroelettrica in cui sono presenti vasche per la demodulazione della portata turbinata, i dispositivi per la misura delle portate restituite sono collocati a valle di tali manufatti.

Conformità alla direttiva 2004/22/CE

Nel caso di acque destinate all'uso potabile gli strumenti di misura impiegati devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla direttiva 2004/22/CE .


Note:

[1] I termini previsti dagli articoli 6 e 9 del r.r. 7/2007 sono stati più volte prorogati rispettivamente dai r.r. 9/2008, 22/2010 e 5/2013.