Regolamento regionale n. 6 del 18 giugno 2007  ( Vigente )
"Attuazione della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)".
(B.U. 21 giugno 2007, n. 25)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-6171 del 18 giugno 2007.

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5 , disciplina il procedimento e i criteri di assegnazione dei contributi e di valutazione dei piani di recupero dei seguenti beni:
a) 
le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi da apposito decreto del Ministero competente;
b) 
i fabbricati ferroviari non dichiarati dismessi, ma di fatto non utilizzati o non utilizzabili per l'esercizio ferroviario.
2. 
Il recupero delle linee ferroviarie è consentito nei seguenti casi:
a) 
uso trasportistico e turistico;
b) 
transito di cicli ferroviari o similari;
c) 
percorsi ciclabili;
d) 
percorsi pedonali attrezzati, fruibili anche da utenti diversamente abili;
e) 
percorsi per il turismo equestre.
3. 
Il recupero previsto al comma 2, lettere c), d) ed e) è consentito solo previa dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti, dell'antieconomicità del recupero ad uso ferroviario.
4. 
E' consentito l'uso promiscuo percorso ciclabile-percorso pedonale sulla base delle caratteristiche e della tipologia del tracciato e nel rispetto delle norme tecniche in vigore per quanto riguarda tali infrastrutture.
5. 
Il recupero degli immobili ferroviari inutilizzati è subordinato all'utilizzo ad uso pubblico o sociale del bene.
Art. 2. 
(Acquisizione di linee e fabbricati ferroviari)
1. 
In linea con gli articoli 1, 2 e 3 della l.r. n. 5/2006 le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi sono acquisiti in proprietà dalla Regione.
2. 
La proprietà delle linee e fabbricati ferroviari dichiarati dismessi, può anche essere trasferita dall'attuale concessionario direttamente alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese.
Art. 3. 
(Affidamento delle linee e dei fabbricati ferroviari)
1. 
Per conseguire le finalità previste agli articoli 1 e 2 della l.r. n. 5/2006 la Regione, previa acquisizione della proprietà, affida:
a) 
in concessione d'uso gratuito le linee ferroviarie dismesse alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese;
b) 
in comodato d'uso i fabbricati dismessi ai comuni, singoli o associati, sul cui territorio i medesimi insistono.
2. 
Per conseguire le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1 lettera a) possono chiedere direttamente all'attuale concessionario l'affidamento in comodato d'uso per una durata non inferiore a 20 anni, dei fabbricati non dichiarati dismessi.
Art. 4. 
(Finalità dei contributi)
1. 
Sulla base della valutazione del piano di recupero e nel rispetto delle finalità pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. n. 5/2006 la Regione:
a) 
assegna un contributo per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
b) 
assegna un contributo per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento gratuito ai sensi dell'articolo 3, con esclusione dei costi di gestione.
Art. 5. 
(Domanda di contributo)
1. 
Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, presentano, alla struttura regionale competente in materia di trasporti, domanda di contributo a mezzo lettera raccomandata A/R. Per la verifica dei termini fa fede la data del timbro postale di spedizione.
2. 
Il richiedente, presenta la seguente documentazione a supporto della domanda:
a) 
copia del piano di recupero, di cui all'articolo 6;
b) 
copia della deliberazione di approvazione in linea tecnica del piano di recupero del bene da parte dei propri organi;
c) 
dichiarazione di non aver ricevuto contributi regionali a qualunque titolo per le medesime finalità del presente regolamento;
d) 
dichiarazione di assunzione di responsabilità tecnico-economica della gestione del bene;
e) 
cronoprogramma degli interventi di recupero;
f) 
piano di utilizzo del bene con durata ventennale;
g) 
piano di manutenzione del bene di durata ventennale;
h) 
eventuale bozza di contratto di affitto o comodato, già assentita dal proprietario del bene da utilizzare, approvata dai propri organi;
i) 
nel caso di intervento che coinvolga varie amministrazioni territoriali, copia dell'atto di intesa (convenzione) approvato dai propri organi, in cui sia individuato il capofila titolato alla presentazione dell'istanza ed a ricevere il successivo contributo;
j) 
fotocopia del documento di identità del soggetto che inoltra l'istanza, ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. 
Il richiedente allega, altresì, una dichiarazione, a cura del responsabile unico del procedimento, inerente:
a) 
la fattibilità tecnico-economica dell'intervento;
b) 
la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti, ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l'intervento;
c) 
l'impegno ad inserire nel programma triennale delle opere pubbliche, nei casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici, o approvazione da parte degli organi di controllo, nel caso di soggetti non tenuti alla redazione del programma;
d) 
la conformità dell'intervento alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
4. 
Per le domande aventi ad oggetto il riutilizzo del sedime è allegata una specifica relazione tecnica sulle strutture ed una relazione sulla bonifica ambientale; entrambe le voci devono essere chiaramente indicate nel quadro economico dell'intervento.
5. 
Non è ritenuta ammissibile più di una domanda per ogni richiedente ed altresì non lo sono le domande presentate in violazione del comma 1 e quelle presentate da un soggetto che ha già usufruito di contributi regionali a qualunque titolo concessi, per le medesime finalità di cui al presente regolamento.
Art. 6. 
(Piano di recupero)
1. 
Il piano di recupero del bene è costituito da uno studio di fattibilità tecnico-economica contenente:
a) 
gli estremi identificativi del bene oggetto di richiesta di contributo;
b) 
la relazione illustrativa sul futuro utilizzo del bene;
c) 
la relazione illustrativa con l'individuazione degli interventi necessari per l'utilizzo del bene;
d) 
il quadro economico di tutte le spese, comprensive delle somme a disposizione, per consentire la fruizione del bene.
Art. 7. 
(Criteri di valutazione dei piani di recupero)
1. 
Ai fini della individuazione dei piani di recupero da ammettere ai contributi, di cui all'articolo 4, la Giunta regionale predispone due distinte graduatorie, aventi validità annuale e basate sui punteggi attribuiti a ciascuna proposta.
2. 
A tutti i piani di recupero è assegnato un punto ogni 10 per cento del costo dell'intervento a carico del proponente.
3. 
Per il recupero delle linee ferroviarie, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
a) 
punti 15, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su tutta la tratta;
b) 
punti 7, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su parte della tratta;
c) 
punti 3 per il recupero o riutilizzo dei fabbricati lungo la linea;
d) 
punti 3, per l'interesse sovracomunale dell'intervento;
e) 
punti 3, per il lotto funzionale di un progetto già avviato.
4. 
Per il recupero dei fabbricati ferroviari, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
a) 
punti 4, per l'utilizzo sovracomunale dell'edificio;
b) 
punti 3, per il lotto funzionale di un progetto già avviato;
c) 
punti 2, per lo studio complessivo dell'area ferroviaria dismessa;
d) 
punti 2, per la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche originali degli immobili.
Art. 8. 
(Assegnazione dei contributi)
1. 
Sulla base degli stanziamenti previsti annualmente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio regionale, la Giunta regionale ripartisce i contributi, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4, tra le due graduatorie, ai sensi dell'articolo 7.
2. 
I contributi per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono assegnati nella misura massima del 50 per cento del prezzo dichiarato in atto.
3. 
I contributi per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento, ai sensi dell'articolo 3, sono assegnati nella misura massima del 60 per cento del costo totale dell'intervento.
4. 
In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti assegnatari del contributo, si procede con la riassegnazione delle risorse nel rispetto delle graduatorie di cui all'articolo 7.
5. 
I contributi per le acquisizioni e gli affidamenti, ai sensi degli articoli 2 e 3, non sono tra loro cumulabili né con altri contributi concessi per le medesime finalità a qualunque altro titolo.
Art. 9. 
(Erogazione dei contributi per acquisizione diretta)
1. 
La struttura regionale competente in materia di trasporti comunica con raccomandata A/R al richiedente l'inserimento in graduatoria e l'entità del contributo assegnato.
2. 
A pena di esclusione dalla graduatoria, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il richiedente comunica, a mezzo raccomandata, accettazione del contributo regionale.
3. 
Il contributo regionale è erogato in unica soluzione con determinazione della struttura regionale competente in materia di trasporti, su presentazione di copia in originale dell'atto di trasferimento del bene.
Art. 10. 
(Erogazione dei contributi per affidamento)
1. 
Fermo quanto disposto all'articolo 9, commi 1 e 2, nel caso di affidamento gratuito, ai sensi dell'articolo 3, il richiedente comunica unitamente all'accettazione, la dichiarazione del responsabile del procedimento inerente:
a) 
la copertura finanziaria della restante quota;
b) 
le date di inizio e di fine lavori. I lavori devono essere inderogabilmente iniziati entro dodici mesi dalla comunicazione di accettazione del contributo e devono essere terminati, con il collaudo tecnico amministrativo, entro i successivi due anni.
2. 
Il contributo, pari al 60 per cento del costo dell'intervento, è disposto con determinazione dirigenziale e suddiviso in due rate di pari importo:
a) 
la prima rata è disposta su presentazione di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti l'avvenuto inizio dei lavori, allegando il verbale di consegna definitivo dei lavori ed una dichiarazione inerente l'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere;
b) 
la seconda rata, a saldo del contributo, è disposta su presentazione di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, che attesti l'avanzamento delle opere pari ad almeno il 50 per cento dei lavori.
3. 
A partire dall'anno successivo all'assegnazione del contributo, il responsabile unico del procedimento invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di trasporti, una dettagliata relazione tecnico-amministrativa sull'esecuzione dei lavori.
4. 
Eventuali varianti progettuali sono ammesse previa verifica da parte del responsabile unico del procedimento, della loro corrispondenza con le opere oggetto di contributo, fermo restando che il contributo massimo resta invariato per opere che comportano aumento di spesa, mentre è rideterminato in caso di opere che comportano riduzione di spesa.
5. 
Al termine dei lavori, il responsabile unico del procedimento trasmette alla struttura regionale competente la seguente documentazione:
a) 
certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo approvato dal competente organo;
b) 
quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione delle opere (escludendo eventuali somme per arredi e allestimenti) approvato dal proprio organo;
c) 
dichiarazione, a firma del responsabile unico del procedimento, attestante la conformità delle opere a quanto presentato in sede di richiesta del contributo.
6. 
L'utilizzo di eventuali ribassi d'asta è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.
Art. 11. 
(Recupero e rideterminazione del contributo)
1. 
Qualora non siano rispettati i termini per l'inizio e la fine dei lavori, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la struttura regionale competente in materia di trasporti revoca il contributo e procede al recupero dello stesso ai sensi dell' articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
2. 
Qualora, a causa di varianti o economie, il costo effettivamente sostenuto risulti inferiore a quello ammesso al contributo di cui all'articolo 10, la struttura regionale competente in materia di trasporti ridetermina il contributo e procede al recupero delle somme eccedenti.
Art. 12. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Per l'anno 2007, il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, comma 1, è fissato al 15 ottobre.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Torino, addì 18 giugno 2007
Mercedes Bresso