Regolamento regionale n. 4 del 26 marzo 2007  ( Vigente )
"Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4 (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attivita' teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 )".
(B.U. 29 marzo 2007, n. 13)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

Visto il regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-5582 del 26 marzo 2007

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4 , e' sostituito dal seguente: "
1.
Nell'ambito delle finalita' e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attivita' del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all' articolo 2 della l.r. 68/1980 , che hanno sede operativa in Piemonte e che svolgono attivita' teatrali in via prevalente sul territorio piemontese con caratteri di continuita' e di professionalita'.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4 , le parole: "
all'articolo 9
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 8
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4 , le parole: "
all'articolo 9
", sono sostituite dalle parole: "
all'articolo 8
", e le parole: "
entro il 15 ottobre
", sono sostituite dalle seguenti: "
entro il 15 settembre
".
3. 
Il comma 6 dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4 e' sostituito dal seguente: "
6.
Per attivita' continuativa si intende la realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, di un minimo di 300 giornate lavorative, certificate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4 , e' sostituito dal seguente: "
3.
A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 8 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio con quote di pari importo per ciascuno dei tre anni, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio regionale, sulla base del progetto triennale di attivita' presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attivita' dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
".
Art. 4. 
1. 
L' articolo 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4 e' sostituito dal seguente: "
Art. 8
(Residenze multidisciplinari)
1.
Al fine di favorire un'equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese, nonche' di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realta' pubbliche e private, la Regione promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di Residenze multidisciplinari.
2.
Per Residenza multidisciplinare si intende la permanenza di una compagnia teatrale professionale, che beneficia da almeno un anno di un contributo regionale ai sensi dell'articolo 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o piu' enti locali, con i quali il rapporto e' regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:
a)
la disponibilita', da parte dell'ente locale, di uno o piu' spazi idonei allo svolgimento di attivita' di spettacolo aperti al pubblico;
b)
la disponibilita', da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;
c)
la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione;
d)
la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attivita' ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessita' di crescita sociale e culturale della comunita' locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realta' territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressivita' artistica, che comprenda attivita' quali:
1)
l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
2)
l'organizzazione di un'articolata e qualificata attivita' di ospitalita', che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista gia' una stagione di ospitalita' consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;
3)
l'individuazione di forme di collaborazione o coordinamento con progetti di diffusione delle attivita' di spettacolo, gia' in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i Circuiti regionali dello spettacolo;
4)
la realizzazione di attivita' indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
5)
la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
6)
l'attenzione al patrimonio culturale locale;
7)
l'attenzione ai processi di integrazione culturale.
3.
L'attivita' produttiva di cui al comma 2, lettera d), numero 1) e' requisito obbligatorio.
4.
La convenzione e' presentata dal soggetto teatrale improrogabilmente entro il 28 febbraio del primo anno di residenza.
5.
La Regione, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le Residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3.
6.
La Regione sostiene il progetto di residenza per un triennio, rinnovabile una sola volta. Al termine del periodo massimo dei sei anni il sostegno regionale puo' essere ulteriormente concesso solo a fronte di un sostanziale e verificabile rinnovamento e sviluppo progettuale o territoriale della residenza.
7.
Una compagnia teatrale puo' essere ammessa ai benefici del presente articolo per un solo progetto di residenza.
8.
Fatte salve situazioni gia' in atto al 31 dicembre 2007, all'interno di uno stesso territorio comunale non e' ammessa la presenza di piu' di una residenza sostenuta dalla Regione ai sensi del presente regolamento.
9.
Con decorrenza dall'assegnazione dei contributi per l'anno 2008 la Regione ammette nuove residenze ai benefici del presente articolo con cadenza triennale, favorendone la collocazione in aree non ancora interessate dalla loro presenza, con l'obiettivo di una loro omogenea diffusione territoriale.
".
Art. 5. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 26 marzo 2007
Mercedes Bresso