Regolamento regionale n. 3 del 12 marzo 2007  ( Vigente )
"Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228 , come gia disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6 e 11 giugno 2001, n. 8".
(B.U. 15 marzo 2007, n. 11)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 20000;

Visto l'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'articolo 23 quinquies della legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-5483 del 12 marzo 2007

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
Il presente regolamento detta ulteriori criteri operativi ed applicativi ad integrazione di quelli gia' disposti con i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6 e 11 giugno 2001, n. 8, al fine di consentire una opportuna uniformita' ed omogeneita' di giudizio da parte degli istituti gestori e dei relativi comitati tecnici regionali di MCC ed Artigiancassa nei procedimenti amministrativi diretti all'istruttoria e concessione degli interventi agevolativi introdotti nell'ambito dei finanziamenti previsti per la rilocalizzazione delle attivita' produttive situate in aree a rischio di esondazione.
Art. 2. 
(Trasferimenti di azienda)
1. 
Il trasferimento totale di azienda, per atto tra vivi o mortis causa, a titolo oneroso o gratuito, e' ammesso alle seguenti condizioni:
a) 
il trasferimento deve risultare da idonea scrittura privata autenticata da un notaio;
b) 
sono decorsi 5 anni dall'avvio dell'intervento di rilocalizzazione (inteso come data della prima erogazione del finanziamento); il termine non e' operante nei casi di trasferimento mortis causa;
c) 
la rilocalizzazione dell'attivita' e' avvenuta;
d) 
il sito da rilocalizzare e' stato dismesso sia dall'impresa cedente che dall'impresa cessionaria;
e) 
nel caso di trasferimento mortis causa , l'impresa subentrante deve impegnarsi a completare l'intervento di rilocalizzazione, ove non ancora effettuato dal de cuius;
f) 
l'impresa cessionaria si accolla espressamente il finanziamento agevolato;
g) 
l'impresa cedente viene cancellata dal registro delle imprese.
2. 
Il trasferimento parziale di azienda (cessione di un ramo aziendale) e' ammesso alle seguenti condizioni:
a) 
il trasferimento deve risultare da idonea scrittura privata autenticata da un notaio;
b) 
sono decorsi 5 anni dall'avvio dell'intervento di rilocalizzazione (inteso come data della prima erogazione del finanziamento);
c) 
la rilocalizzazione dell'attivita' e' avvenuta;
d) 
il sito da rilocalizzare e' stato dismesso sia dall'impresa cedente che dall'impresa cessionaria;
e) 
nel ramo ceduto devono essere ricompresi tutti i beni oggetto dell'intervento di rilocalizzazione;
f) 
l'impresa cessionaria si accolla espressamente il finanziamento agevolato;
g) 
il trasferimento di rami d'azienda nell'ambito di un medesimo gruppo societario non comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
Art. 3. 
(Affitto d'azienda e vendita di singoli beni)
1. 
In caso di affitto d'azienda, il mutuatario che prosegue nel pagamento delle rate residue del finanziamento agevolato, continua a beneficiare dei contributi concessi e della garanzia.
2. 
E' ammessa la cessione di singoli beni oggetto dell'agevolazione di cui alla l. 228/1997 , purche' siano trascorsi 5 anni dall'avvio della rilocalizzazione (intesa come prima erogazione del finanziamento) e quindi a rilocalizzazione avvenuta.
Art. 4. 
(Chiusura dell'azienda per cessazione attivita')
1. 
La cessazione dell'attivita' da parte di una impresa che abbia regolarmente sostenuto le spese di investimento di cui alla l. 228/1997 non determina la revoca delle agevolazioni concesse, ed il finanziamento agevolato rimane in vita a favore del soggetto ex titolare dell'impresa, in applicazione dell' articolo 23 quinquies, comma 3, della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 , recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative).
Art. 5. 
(Integrazioni per maggiori spese nel periodo di preammortamento)
1. 
Sono ammesse maggiori spese di investimento sostenute nel periodo di preammortamento alle seguenti condizioni:
a) 
nel limite della capacita' produttiva attestata a suo tempo in sede di domanda di contributo;
b) 
la domanda di integrazione, ai fini della concessione del nuovo finanziamento, può essere presentata anche ad una banca diversa da quella che ha concesso l'originario finanziamento, nel rispetto delle condizioni previste dall' articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997 n. 228 , dal decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1998 e dai collegati regolamenti regionali. Il nuovo finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio1995, n. 35;
[1]
c) 
deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte del legale rappresentate che indichi le maggiori spese sostenute nel periodo di preammortamento, evidenziando con estrema precisione le voci di costo per le quali si chiede l'integrazione;
d) 
deve essere prodotta perizia giurata ed asseverata attestante che le maggiori spese sostenute non comportano un aumento della capacita' produttiva rispetto a quella stimata a rilocalizzazione ultimata nella perizia originaria e che le stesse sono connesse solo ad una lievitazione di costi;
e) 
in ogni caso l'integrazione ammessa ha per oggetto esclusivamente la lievitazione delle voci di costo contenute nell'originario piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi nuova voce di costo non prevista in precedenza.
[2]
Art. 6. 
(Lavori in economia)
1. 
I lavori in economia ammissibili sono esclusivamente quelli che costituiscono l'oggetto principale dell'attivita' dell'impresa beneficiaria (a titolo esemplificativo le imprese edili e gli impiantisti).
2. 
A tale proposito le tariffe dei suddetti lavori in economia sono rilevabili unicamente dai Prezzari di riferimento delle Opere e Lavori Pubblici per la Regione Piemonte (ultima edizione), editi dalla competente struttura regionale e pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte.
3. 
La perizia giurata ed asseverata deve contenere l'elencazione analitica dei lavori in economia effettuati, suddivisi per tipologia e secondo la mano d'opera utilizzata, entro i limiti di costo contenuti nei citati prezzari regionali.
4. 
I lavori in economia, come sopra definiti, sono ammessi:
a) 
nel caso in cui siano state assunte, in relazione a tale voce, deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi da parte di MCC S.p.A. o di Artigiancassa S.p.A.;
b) 
nel caso in cui l'impresa non abbia ancora documentato nei termini di legge ed entro la scadenza del periodo di preammortamento la realizzazione dell'investimento.
Art. 7. 
(Termine per l'inizio degli investimenti)
1. 
Il termine perentorio per l'avvio degli investimenti di rilocalizzazione, inteso come prima erogazione del finanziamento, e' fissato al 30 aprile 2008, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della l. 228/1997 , ivi compresa la revoca dell'estinzione con oneri a carico dei fondi agevolativi del finanziamento ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 dicembre 1994, n. 691 , recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994).
[3]
Art. 7 bis.[4] 
(Norma transitoria)
1. 
Il presente regolamento si applica ai procedimenti pendenti le cui istruttorie non siano state ancora concluse alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 8. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 12 marzo 2007
Mercedes Bresso

Note:

[1] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 del 2007.

[2] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 del 2007.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "30 settembre 2007" sono state sostituite dalle parole "30 aprile 2008" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 11 del 2007.

[4] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 11 del 2007.