Regolamento regionale n. 2 del 05 marzo 2007  ( Vigente )
"Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 ".
(B.U. 08 marzo 2007, n. 10)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1, (di modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-5423 del 5 marzo 2007

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Rappresentanze in Conferenza)
1. 
Nelle Conferenze previste dall' articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall' articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 .), il comune è rappresentato in Conferenza dal Sindaco; la provincia dal Presidente della provincia, la comunità montana dal Presidente della comunità, la Regione dal Presidente della Giunta regionale.
2. 
Sindaco, Presidente della provincia, Presidente della comunità montana e Presidente della Giunta regionale possono delegare a rappresentarli, con atto scritto, gli Assessori competenti o i responsabili delle strutture tecniche delle rispettive amministrazioni.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo l'Assessore competente, che può sub-delegare la rappresentanza ai responsabili delle strutture tecniche, come previsto dall'articolo 3.
4. 
Il rappresentante di ogni ente può farsi assistere da dipendenti pubblici o da professionisti espressamente incaricati, esperti nelle materie in discussione.
Art. 2. 
(Contenuti della sub-delega)
1. 
Nel caso in cui l'organo politico abbia sub-delegato il compito di rappresentare l'ente in Conferenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la delega contiene:
a) 
nome, cognome e qualifica del delegante;
b) 
nome, cognome e incarico nell'ente del delegato;
c) 
l'individuazione della Conferenza a cui partecipa il delegato;
d) 
il contenuto della delega, definito secondo le regole dei rispettivi enti.
2. 
Nel caso della Regione Piemonte la delega incarica il rappresentante regionale di valutare la compatibilità della variante con i piani regionali vigenti e adottati, con le politiche ed i programmi regionali di settore e può altresì contenere, tenuto conto delle caratteristiche del territorio in cui ricade la variante, specifiche istruzioni e richiami di attenzioni per l'azione del delegato.
3. 
La delega dà inoltre atto della facoltà del rappresentante delegato di indire conferenze interne alla Regione ai sensi e per gli effetti previsti dall' articolo 23 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 3. 
(Il delegato della Regione)
1. 
Il rappresentante regionale delegato è di norma il responsabile del Settore Territoriale di riferimento, che può delegare a sua volta un funzionario dello stesso Settore; qualora non sia in grado, per motivi organizzativi, di assumere l'incarico, il rappresentante regionale sarà scelto tra i responsabili degli altri Settori della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica.
2. 
Il delegato è incaricato di esprimere il parere della Regione ed il voto sulla variante.
3. 
Al termine della conferenza di esame del documento programmatico il delegato, a mezzo di una nota scritta, informa la Direzione e l'Assessore competente dei contenuti della proposta del comune e, prima della conclusione della conferenza sul progetto preliminare di cui all' articolo 31 ter, comma 11 della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 , del voto che intende esprimere.
Art. 4. 
(Validità della riunione)
1. 
Le riunioni sono valide, se validamente convocate, con la presenza della maggioranza degli enti aventi diritto di voto.
Capo II. 
CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
Art. 5. 
(Convocazione della Conferenza)
1. 
Il Sindaco, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 ter della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 , convoca il Presidente della provincia, il Presidente della comunità montana e il Presidente della Giunta regionale ad una Conferenza per l'esame del Documento programmatico, di cui all' articolo 31 ter, comma 2 della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 .
2. 
Il Sindaco ha facoltà di invitare alla Conferenza, oltre ai soggetti elencati, con modalità non tassative, all' articolo 31 ter, comma 6 della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 , qualunque altro soggetto pubblico o privato, quando gestore o concessionario di servizi pubblici, ritenga utile.
3. 
La convocazione è fatta con lettera raccomandata a., deve pervenire ai destinatari almeno 25 giorni prima della data di convocazione, deve indicare luogo, data e ora in cui si aprirà la Conferenza e l'oggetto della convocazione.
4. 
Il Sindaco, per agevolare i lavori, in allegato alla lettera di convocazione fa pervenire ai destinatari della convocazione copia dei documenti da sottoporre alla Conferenza.
Art. 6. 
(Presidenza della Conferenza)
1. 
Il Sindaco, o il suo delegato, presiede la Conferenza.
2. 
Il Presidente regola lo svolgimento dei lavori nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.
Art. 7. 
(Svolgimento della Conferenza)
1. 
Il Presidente apre la seduta.
2. 
È presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal Sindaco.
3. 
Il comune illustra i contenuti del documento programmatico della variante.
4. 
L'illustrazione può essere affidata anche a più soggetti, assessori o funzionari del comune o al tecnico incaricato della progettazione della variante.
5. 
Al termine dell'illustrazione la conferenza verifica preliminarmente la coerenza delle finalità e degli oggetti generali del documento programmatico della variante con le definizioni dell' articolo 31 ter, comma 1 della l.r. 56/77 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 .
6. 
Al termine della verifica, se positiva, i rappresentanti di ogni ente possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto. Analoga facoltà hanno gli invitati.
7. 
Il Presidente, esaurita l'illustrazione del documento programmatico e forniti i chiarimenti, apre la discussione nella quale partecipanti e invitati possono intervenire.
8. 
Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i partecipanti presenti, fissa un termine, non superiore a 30 giorni, per la riconvocazione di una nuova seduta della Conferenza, nella quale ogni partecipante o invitato può formulare, in forma scritta, rilievi e proposte, resi disponibili dieci giorni prima della seduta.
9. 
Il rappresentante della Regione o quello della provincia o della comunità montana, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, possono, motivandolo, chiedere la fissazione della riconvocazione in una data più avanti nel tempo.
10. 
La richiesta è messa ai voti dei soli enti partecipanti con diritto di voto, ed è accolta se approvata all'unanimità.
11. 
Il Presidente chiude la seduta dando atto della data di riconvocazione, che viene comunque comunicata tempestivamente, a mezzo raccomandata a, a tutti i soggetti convocati ed invitati, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta.
Art. 8. 
(Proseguimento della Conferenza riconvocata)
1. 
Il Presidente apre la seduta della Conferenza riconvocata.
2. 
È presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal Sindaco.
3. 
I partecipanti e gli invitati, se non vi hanno provveduto in precedenza, presentano al Presidente, in forma scritta, rilievi e proposte.
4. 
Ogni partecipante o invitato può illustrare i contenuti del proprio documento.
5. 
Il Presidente, esaurita la discussione, chiude la Conferenza.
Capo III. 
CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA SUL PROGETTO PRELIMINARE
Art. 9. 
(Convocazione della Conferenza)
1. 
Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 31 ter, comma 11 della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 , riconvoca in Conferenza il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Presidente della comunità montana, affinchè esprimano i loro pareri e le loro osservazioni sul progetto preliminare di variante, come definito dal Consiglio comunale in seguito alle controdeduzioni sulle osservazioni.
2. 
La convocazione è fatta con lettera raccomandata a, deve pervenire ai destinatari almeno 25 giorni prima della data di convocazione, deve indicare luogo, data e ora in cui si apre la Conferenza e l'oggetto della convocazione, e deve essere corredata dagli atti del progetto preliminare.
3. 
Alla Conferenza possono intervenire i soggetti invitati dal Sindaco, secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 2.
Art. 10. 
(Svolgimento della Conferenza)
1. 
Il Presidente apre la seduta.
2. 
È presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal Sindaco.
3. 
Il comune illustra i contenuti del progetto preliminare della variante.
4. 
Al termine dell'illustrazione la conferenza verifica preliminarmente la coerenza delle finalità e degli oggetti generali del progetto preliminare della variante con le definizioni dell' articolo 31 ter, comma 1 della l.r. 56/77 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 .
5. 
Al termine della verifica, se positiva, i rappresentanti di ogni ente e gli invitati possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.
6. 
Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i partecipanti presenti, fissa un termine, non superiore a 90 giorni, per consentire ai rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana di formalizzare il proprio parere in forma scritta, da far pervenire 10 giorni prima della seduta conclusiva.
7. 
Il rappresentante della Regione, quello della provincia e quello della comunità montana, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, possono, motivandolo, chiedere la fissazione di una data più avanti nel tempo.
8. 
La richiesta è messa ai voti dei soli enti partecipanti con diritto di voto, ed è accolta se approvata all'unanimità.
9. 
Il Presidente chiude la seduta fissando la data di riconvocazione, che viene comunque comunicata tempestivamente, a mezzo raccomandata, a tutti i soggetti convocati, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta.
Art. 11. 
(Proseguimento della Conferenza riconvocata)
1. 
Il Presidente apre la seduta della Conferenza riconvocata.
2. 
È presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal Sindaco.
3. 
I rappresentanti della Regione, della provincia, della comunità montana, se non vi hanno provveduto in precedenza, depositano il parere dei rispettivi enti sul progetto preliminare di variante.
4. 
Il Presidente dà la parola ai rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana per illustrare i contenuti del parere.
5. 
Esaurita l'illustrazione il Presidente, in accordo con i partecipanti presenti, tenuto conto dei pareri, formula la proposta di parere della Conferenza e, nella stessa seduta o in una successiva, la sottopone al voto dei partecipanti.
6. 
Il parere è favorevole se ottiene la maggioranza dei voti dei partecipanti.
7. 
Il Presidente chiude la Conferenza ed ha l'onere di trasmettere integralmente parere conclusivo ed eventuali ulteriori osservazioni formulate dalla Conferenza sia ai soggetti partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.
Art. 12. 
(Riconvocazione della Conferenza richiesta dal Consiglio comunale)
1. 
Il Consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della Conferenza, ai sensi dell' articolo 31 ter, comma 13 della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 dandone adeguata motivazione, può riproporre, identiche o parzialmente modificate, le parti del progetto preliminare non condivise, chiedendo di sottoporle al riesame della Conferenza.
2. 
In tal caso il Sindaco riconvoca la Regione, la provincia e la comunità montana in Conferenza di Pianificazione che, entro 30 giorni dalla prima riunione, esprime il definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.
Capo IV. 
DOCUMENTAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEI PARERI
Art. 13. 
(Proroga delle Conferenze)
1. 
Le proroghe previste dall'articolo 31 ter, commi 5 e 11, come inseriti dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 , possono essere richieste da uno dei partecipanti.
2. 
La richiesta deve essere presentata al Presidente della Conferenza in forma scritta, deve essere motivata, e contenere il nuovo termine entro cui la Conferenza deve essere conclusa.
3. 
La proroga, messa ai voti dal Presidente in Conferenza è accolta se approvata da tutti i partecipanti.
Art. 14. 
(Documentazione da mettere a disposizione)
1. 
Entro la conclusione della prima seduta di ogni Conferenza, il Presidente della Conferenza consegna ai partecipanti copia dei documenti sui quali la Conferenza esprime parere; ai rappresentanti di Regione e provincia, su loro richiesta, sono consegnate più copie dei documenti, alcune eventualmente anche su supporto informatico, per consentire la sollecita acquisizione dei pareri che devono essere espressi dai diversi assessorati all'interno dei rispettivi enti.
2. 
Per agevolare i lavori, il Presidente della Conferenza fa pervenire ai partecipanti copia della documentazione, o significative parti di essa, prima dell'apertura della Conferenza.
3. 
I documenti sui quali la Conferenza esprime parere sono inoltre messi a disposizione degli invitati.
4. 
Eventuali contestazioni sulla carenza o incompletezza dei documenti sono rilevati nel corso della prima seduta.
5. 
La Conferenza decide, a maggioranza dei partecipanti, se la carenza o l'incompletezza della documentazione è tale da pregiudicare la possibilità di esame: in tal caso la Conferenza decide, a maggioranza, una sospensione per consentire la produzione dei documenti necessari. Il periodo di sospensione non rientra nel conteggio dei termini perentori dati dalla legge regionale per formulare il parere.
Art. 15. 
(Conferenze interne agli enti)
1. 
I rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana in Conferenza esprimono unitariamente tutte le competenze dei rispettivi enti ed hanno l'onere di acquisire, e ricondurre ad unitarietà, all'interno dei rispettivi enti, pareri e valutazioni espressi dai diversi settori e chiedere agli organi collegiali, quando e nei casi previsti dalla legge, di esprimersi.
2. 
Nel caso della Regione il suo rappresentante può indire all'interno dell'ente, ai sensi dell' articolo 23 della l.r. 7/2005 , conferenze di servizi per acquisire in modo coordinato i pareri necessari, e chiede agli organi collegiali, quando e nei casi previsti dalla legge, di esprimersi.
Art. 16. 
(Deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 31 bis, comma 8 della l.r. 56/1977 )
1. 
La Giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta del suo rappresentante in Conferenza, con deliberazione motivata, può rendere vincolante il proprio parere nei confronti della Conferenza quando ricorrono le condizioni descritte all' articolo 31 bis, comma 8 della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 .
2. 
Se il rappresentante della Regione rileva l'opportunità di far applicare l' articolo 31 bis, comma 8 della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 , propone alla Giunta regionale di avvalersi di tale facoltà predisponendo il testo della deliberazione.
3. 
La deliberazione della Giunta regionale è comunicata alla Conferenza a cura del rappresentante della Regione in Conferenza, anche successivamente alla sua conclusione e comunque nel più breve tempo possibile.
Art. 17. 
(Parere conclusivo della Conferenza sul progetto preliminare della variante)
1. 
La Conferenza, a conclusione della discussione sul progetto preliminare della variante, può esprimere, con votazione, un parere positivo, positivo con condizioni, negativo.
2. 
Il parere positivo, o positivo con condizioni, è inoltrato dal Presidente della Conferenza al Consiglio comunale per l'approvazione del Piano con le modalità e le prescrizioni stabilite all' articolo 31 ter, comma 12 della l.r. 56/1977 , come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 .
3. 
Il parere negativo impedisce l'approvazione della variante, comporta la conclusione della procedura e l'inapplicabilità delle misure di salvaguardia sul progetto preliminare di variante. Di ciò il Presidente della conferenza provvede a dare tempestiva comunicazione mediante avviso da esporre in pubblica visione nel comune interessato e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 18. 
(Segreteria e verbali della Conferenza)
1. 
Il segretario della Conferenza, designato dal Sindaco o dal suo delegato, verbalizza gli interventi nella loro successione.
2. 
I pareri e i verbali redatti durante la seduta e firmati dai partecipanti sono trasmessi dal segretario della Conferenza ai rappresentanti degli enti partecipanti entro 10 giorni dalla data di ogni riunione.
Art. 19. 
(Accesso ai verbali, ai documenti e ai pareri)
1. 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , chiunque può prendere visione o richiedere copia al Presidente della Conferenza della documentazione esaminata, dei pareri dei rappresentanti degli enti partecipanti, del parere conclusivo e dei verbali definitivi delle Conferenze dopo il loro inoltro al Consiglio comunale da parte del Presidente della Conferenza.
2. 
L'orario di accesso del pubblico ed il corrispettivo per il rilascio di copie sono stabiliti dall'amministrazione comunale interessata.
Art. 20. 
(Trasmissione degli atti approvati)
1. 
La deliberazione di approvazione della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 14, come inserito dall' articolo 2 della l.r. 1/2007 , sono trasmessi in copia cartacea ed eventualmente anche su supporto informatico se disponibile, alla Regione, alla provincia e alla comunità montana qualora la stessa non sia ente proponente della variante.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 5 marzo 2007
Mercedes Bresso