"Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11 (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica)".
(B.U. 15 febbraio 2007, n. 7)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Visto il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 50-5288 del 12 febbraio 2007
emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Sostituzione dell'
articolo 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11
)
1.
L'
articolo 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11 , è sostituito dal seguente: "
".
Art. 2
(Soggetti legittimati)
1.
Possono presentare domanda per realizzare gli usi di cui all'articolo 1 i consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione, regolarmente costituiti e in regola con il pagamento del prescritto canone demaniale, titolari:
a)
di un provvedimento valido di concessione, anche preferenziale, di grande o piccola derivazione o di riconoscimento di antico diritto;b)
di derivazioni esercitate sulla base di provvedimenti provvisori o in attesa di rinnovo.Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 8 del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11 è inserito il seguente: "
".
1 bis.
Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) la portata derivabile riferita all'intera derivazione è definitivamente stabilita in sede di rilascio del provvedimento di concessione a conclusione del procedimento di rinnovo o regolarizzazione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 12 febbraio 2007
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro