Art. 2.
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
acquifero: formazione rocciosa permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale;
b)
approvvigionamento idrico di interesse regionale: opera od insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano da cui viene derivato un volume superiore a 5.000.000 metri cubi all'anno e le opere che, per la potenzialità e la qualità degli acquiferi interessati, presentano rilevanza strategica a scala regionale così come indicato dal Piano regionale di tutela delle acque;
c)
area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta nelle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;
e)
autorità competente: l'autorità cui spetta il rilascio del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia;
f)
autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
g)
campo pozzi: un insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa;
h)
centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano;
i)
corpo idrico sotterraneo o falda idrica: un volume distinto di acque sotterranee contenuto in uno o più acquiferi;
j)
corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale;
k)
fabbricati esistenti: fabbricati già realizzati, in corso di realizzazione o per i quali sia già stato ottenuto l'apposito titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
l)
gestore: il gestore del servizio idrico integrato o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse al cui servizio è posta l'opera di captazione;
m)
isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;
n)
opere di captazione (o di presa): opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;
o)
proponenti: l'autorità d'ambito, d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione e sentito il gestore del servizio idrico integrato, o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione;
p)
protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;
q)
protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;
r)
stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;
s)
vulnerabilità intrinseca: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo.