Regolamento regionale n. 15 del 11 dicembre 2006  ( Vigente )
"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
(B.U. 14 dicembre 2006, 1° suppl. al n. 50)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-4852 dell'11 dicembre 2006

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque), le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse ed il relativo procedimento di definizione.
2. 
Le presenti disposizioni non si applicano alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
acquifero: formazione rocciosa permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale;
b) 
approvvigionamento idrico di interesse regionale: opera od insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano da cui viene derivato un volume superiore a 5.000.000 metri cubi all'anno e le opere che, per la potenzialità e la qualità degli acquiferi interessati, presentano rilevanza strategica a scala regionale così come indicato dal Piano regionale di tutela delle acque;
c) 
area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta nelle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;
d) 
autorità concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all' articolo 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 );
e) 
autorità competente: l'autorità cui spetta il rilascio del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia;
f) 
autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
g) 
campo pozzi: un insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa;
h) 
centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano;
i) 
corpo idrico sotterraneo o falda idrica: un volume distinto di acque sotterranee contenuto in uno o più acquiferi;
j) 
corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale;
k) 
fabbricati esistenti: fabbricati già realizzati, in corso di realizzazione o per i quali sia già stato ottenuto l'apposito titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
l) 
gestore: il gestore del servizio idrico integrato o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse al cui servizio è posta l'opera di captazione;
m) 
isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;
n) 
opere di captazione (o di presa): opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;
o) 
proponenti: l'autorità d'ambito, d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione e sentito il gestore del servizio idrico integrato, o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione;
p) 
protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;
q) 
protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;
r) 
stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;
s) 
vulnerabilità intrinseca: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo.
Art. 3. 
(Aree di salvaguardia)
1. 
Le aree di salvaguardia, distinte in zona di tutela assoluta e zona di rispetto, sono individuate in base agli studi e ai criteri di cui all'Allegato A e hanno la finalità di tutelare e conservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 1 attraverso l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonché mediante il controllo e la gestione del territorio.
2. 
Per le derivazioni da corpi idrici superficiali tali vincoli e limitazioni d'uso si applicano, per quanto possibile, in relazione all'ubicazione, alla tipologia dell'opera di captazione nonché al regime idraulico del corpo idrico stesso.
3. 
La scelta della localizzazione delle opere di captazione è operata privilegiando le zone che presentano il minor rischio di inquinamento e con caratteristiche idonee alla più efficace, efficiente ed economica gestione delle aree di salvaguardia, nonché perseguendo l'aggregazione delle opere stesse.
Art. 4. 
(Zona di tutela assoluta)
1. 
La zona di tutela assoluta è la porzione di territorio più interna, immediatamente circostante l'opera di captazione, ed è adibita esclusivamente all'opera stessa ed alle collegate infrastrutture di servizio.
2. 
La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo motivata deroga, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.
3. 
L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.
Art. 5. 
(Zona di rispetto)
1. 
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.
2. 
Il dimensionamento e l'articolazione della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità intrinseca della risorsa captata e sono effettuati sulla base degli studi e dei criteri di cui all'Allegato A.
3. 
Per i prelievi di acque sotterranee da acquiferi protetti, come definiti al punto 2.6 dell'Allegato A, che presentano adeguate garanzie di sicurezza per la risorsa idrica in relazione alla tipologia dell'acquifero captato e alle modalità costruttive dell'opera di captazione, la zona di rispetto ristretta può essere definita in coincidenza con la zona di tutela assoluta, mentre la zona di rispetto allargata è dimensionata con l'isocrona 180 giorni.
Art. 6. 
(Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto)
1. 
Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) 
la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) 
l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
c) 
lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B;
d) 
l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
e) 
gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
f) 
le aree cimiteriali;
g) 
l'apertura di cave;
h) 
l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
i) 
la gestioni di rifiuti;
j) 
lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
k) 
i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
l) 
i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
m) 
il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;
n) 
l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
o) 
il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.
2. 
Nella zona di rispetto ristretta sono comunque vietati:
a) 
la stabulazione di bestiame;
b) 
lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
c) 
la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
d) 
la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
e) 
la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
f) 
la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.
3. 
All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui al comma 1 lettera l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.
4. 
All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.
5. 
All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.
6. 
Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai commi 3, 4 e 5 sono preventivamente comunicati all'autorità d'ambito e al dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo, se del caso, puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.
7. 
Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, all'interno della zona di rispetto le attività agricole sono esercitate secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B, presentati alla provincia territorialmente competente in conformità agli eventuali vincoli e prescrizioni previsti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia, e alle norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica di cui all'Allegato C.
8. 
Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attività, gli insediamenti e i manufatti di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia sono adottate, ove possibile, le misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Per le aree cimiteriali esistenti è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra e non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta.
Art. 7. 
(Gestione delle aree di salvaguardia)
1. 
Tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata nonché delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia dispone i vincoli e le limitazioni d'uso necessari alla protezione della risorsa idrica derivata, nonché gli adempimenti a cura del gestore per la corretta gestione delle aree di salvaguardia.
2. 
In ragione della situazione di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e della valutazione dei centri di pericolo, nonché di considerazioni tecnico-economiche, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia dispone l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative. Il monitoraggio prescritto costituisce parte integrante della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano di cui all' articolo 58, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ). Il monitoraggio è obbligatorio per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale.
3. 
Ove non sia acquisita la proprietà delle aree di salvaguardia, il gestore e i proprietari o possessori delle aree medesime stipulano apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività consentite e definiti i relativi oneri a cura del gestore nonché prevista, per le attività agricole vietate o limitate, la corresponsione di un indennizzo commisurato all'eventuale mancato reddito.
4. 
Il gestore è tenuto a comunicare la dismissione definitiva di un'opera di captazione o il cambiamento di destinazione dell'uso della risorsa all'autorità concedente, all'autorità competente ed ai comuni territorialmente interessati che adottano, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il provvedimento di cessazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso conseguenti.
Art. 8. 
(Definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione nuove)
1. 
La definizione delle aree di salvaguardia è condizione necessaria per il conseguimento della concessione di derivazione di acque di cui all'articolo 1, comma 1.
2. 
La proposta di definizione delle aree di salvaguardia, previo espletamento da parte dell'autorità concedente della fase istruttoria preliminare in ordine all'ammissibilità della domanda di concessione e alla corretta ubicazione dell'opera di presa ai sensi degli articoli 10 e 17 del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), è presentata all'autorità competente che, verificata la completezza e la conformità della documentazione alle indicazioni di cui all'Allegato D, adotta il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta.
3. 
Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia è inviato, oltre che ai proponenti, all'autorità concedente per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa e, per conoscenza, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonché all'azienda sanitaria locale e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio.
4. 
Copia del provvedimento è altresì inviata alle province per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai comuni nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia affinché gli stessi provvedano a:
a) 
recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
b) 
emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
c) 
notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.
Art. 9. 
(Programma di adeguamento delle captazioni esistenti)
1. 
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità d'ambito adottano, su proposta dei gestori, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel quale sono indicate:
a) 
le aree già definite con apposito provvedimento e conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento;
b) 
le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione del presente regolamento;
c) 
le opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione, con priorità per i pozzi le cui aree di salvaguardia sono classificate in classe 1 ai sensi dell'Allegato B.
Art. 10. 
(Attuazione del programma di adeguamento)
1. 
Entro quattro anni dall'adozione del programma di adeguamento di cui all'articolo 9, le autorità d'ambito, sentito il gestore, presentano all'autorità competente una proposta unitaria, anche articolata per aree omogenee, di definizione delle aree di salvaguardia relative alle opere di captazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), corredata dalla documentazione prevista dall'Allegato D.
2. 
L'autorità competente adotta, entro tre anni dalla data di ricevimento della proposta, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia, comprensivo dei vincoli, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni necessarie alla corretta gestione delle predette aree.
3. 
Con riferimento alle prescrizioni per la tutela del punto di presa poste a carico del concessionario, il provvedimento di cui al comma 2 costituisce atto integrativo del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua pubblica ed è trasmesso, oltre che ai proponenti, all'autorità concedente, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonché all'azienda sanitaria locale e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio.
4. 
Copia del provvedimento è altresì inviata ai comuni territorialmente interessati che, nell'ambito delle proprie competenze provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 4.
5. 
Nelle more della presentazione della proposta di cui al comma 1, in casi particolari e per giustificati motivi d'urgenza, può essere comunque presentata all'autorità competente la proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione esistenti, corredata dalla documentazione prevista dall'Allegato D.
Art. 11. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Sino all'attuazione del programma di cui all'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le delimitazioni delle aree di salvaguardia effettuate con specifico provvedimento dell'autorità competente.
2. 
Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.
3. 
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'Allegato III della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995, n. 102-45194 in materia di procedure e documentazione necessaria all'individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni che forniscono acqua per il consumo umano.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 11 dicembre 2006
Mercedes Bresso


Note:

[1] Dopo il capoverso: "Il numero minimo di osservazioni pedologiche da effettuare per una caratterizzazione significativa della capacità protettiva dei suoli deve rispettare il rapporto di 1 osservazione ogni 2 ettari (ha) ", dell'allegato B del presente regolamento è inserito il seguente: "Nel caso in cui la captazione ad uso idropotabile non sia isolata e limitata a un'unica opera di prelievo, ma rientri nell'ambito di un "campo-pozzi", poiché l'area di salvaguardia rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette ed allargate di ciascun pozzo potrebbe interessare una superficie molto vasta, può essere stabilito un numero di osservazioni diverso da quello previsto al capoverso precedente, valutando "caso per caso" con l'autorità competente, il numero di indagini occorrenti ad ottenere un soddisfacente grado di dettaglio." ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 14 del 2009.