Regolamento regionale n. 12 del 27 novembre 2006  ( Vigente )
"Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7 e 8 in materia di protezione civile".
(B.U. 30 novembre 2006, n. 48)

Sommario:            

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Visti i regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46-4537 del 27 novembre 2006

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 8 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 7 (Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attivita' di protezione civile), le parole: "
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
", sono sostituite dalle seguenti: "
Entro il 30 giugno 2007
".
Art. 2. 
1. 
L'articolo 11 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 8 (Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile), e' sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Commissione grandi rischi)
1.
La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, coordinandosi anche con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile, quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo della Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
2.
La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' presieduta dall'Assessore con delega alla Protezione civile ed e' composta da:
a)
il Direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
b)
esperti in materia e direttori regionali, convocabili, se necessario, in relazione alla tipologia e alla gravita' dell' evento;
c)
i presidenti delle sezioni di rischio, nominati dai componenti costituenti la stessa sezione;
d)
un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
e)
un rappresentante dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES) designato dall'Agenzia stessa;
f)
un rappresentante dell' Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) designato dall'Agenzia stessa.
3.
La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
a)
Sezione I (Rischio sismico), cosi' composta:
1)
due esperti in materia di ingegneria strutturale e geotecnica;
2)
un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente e delle geotecnologie;
3)
un esperto in materia di ingegneria ed infrastrutture civile;
4)
un esperto in materia di scienza della terra;
b)
Sezione II (Rischio idrogeologico, idraulico e dighe), cosi' composta:
1)
un esperto in materia di ingegneria strutturale e geotecnica;
2)
un esperto in materia di ingegneria idraulica ed infrastrutture civile;
3)
un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente, e delle geotecnologie;
4)
un esperto in materia di scienza della terra;
5)
un esperto in materia di protezione idrogeologica;
c)
Sezione III (Rischio industriale, nucleare e chimico), cosi' composta:
1)
due esperti in materia di ingegneria energetica;
2)
due esperti in materia di scienze dei materiali e ingegneria chimica;
3)
un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente e delle geotecnologie;
d)
Sezione IV (Rischio trasporti, attivita' civili e infrastrutture), cosi' composta:
1)
quattro esperti in materia di ingegneria dei trasporti ed infrastrutture civile;
2)
un esperto in materia di ingegneria energetica;
e)
Sezione V (Rischio incendi boschivi), cosi' composta:
1)
tre esperti in materia di agraria, forestale e ambientale;
2)
un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente, e delle geotecnologie;
3)
un esperto in materia di protezione idrogeologica;
f)
Sezione VI (Rischio ambientale e sanitario), cosi' composta:
1)
tre esperti in materia di medicina d'urgenza;
2)
un esperto in materia di medicina veterinaria;
3)
un esperto in materia di farmacologia;
g)
Sezione VII (Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica), cosi' composta:
1)
cinque esperti in materia di beni architettonici e paesaggistici, archeologici, storico artistici e archivistici.
4.
La Giunta regionale individua gli esperti di cui al comma 3 a seguito di selezione pubblica sulla base dei seguenti criteri:
a)
possesso di titolo di studio specifico;
b)
competenza specifica nella sezione per la quale si chiede di concorrere;
c)
attivita' tecnico-scientifica svolta presso universita', istituti, centri di ricerca, enti e aziende pubbliche e private caratterizzate da elevati profili nel comparto della ricerca;
d)
comprovate esperienze nell'ambito del settore scientifico-disciplinare e della protezione civile nonche' rapporti di collaborazione professionale con gli enti e le istituzioni pubbliche;
e)
produzione di pubblicazioni scientifiche attinenti il profilo richiesto;
f)
altri titoli scientifici.
5.
Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione ed alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.
6.
Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno con funzioni di Vice Presidente.
7.
Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione.
8.
La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed operano con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorita' ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.
9.
I componenti della Commissione e delle sezioni durano in carica quattro anni e comunque svolgono le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.
10.
I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.
11.
Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di piu' sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.
12.
I risultati delle attivita' poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di protezione civile per le conseguenti valutazioni.
13.
Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il dirigente della struttura regionale competente in materia di Protezione civile puo' richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonche' di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.
14.
Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano il servizio di segreteria per il funzionamento della Commissione.
15.
Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attivita' da svolgere in localita' diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i direttori regionali.
".
Art. 3. 
1. 
L'articolo 12 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 8, e' sostituito dal seguente: "
Art. 12.
(Esperti nella gestione delle emergenze)
1.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze, rinnovabile annualmente. La Regione, gli enti locali e le amministrazioni dello Stato, in caso di emergenze, esercitazioni e attivita' connesse con la protezione civile, possono avvalersi degli esperti nella gestione delle emergenze iscritti all'elenco regionale.
2.
L'elenco, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e' tenuto presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, alla quale compete, altresi', l'istruttoria delle domande nonche' dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti.
3.
L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a)
essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
b)
operare nell'ambito della protezione civile;
c)
aver frequentato positivamente i corsi di disaster management organizzati e finanziati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile fino al 1999 e dalla Regione Piemonte negli anni successivi.
4.
La Giunta regionale si riserva di autorizzare l'inserimento nell'elenco, di personalita' che si siano distinte per l'apporto prestato nel campo della protezione civile anche in assenza dei requisiti di cui al comma 3.
5.
La perdita, a seguito dell'accertamento da parte della struttura regionale di protezione civile, di anche uno solo dei requisiti previsti al comma 3 comporta la cancellazione dall'elenco, adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale e notificata all'interessato.
6.
Con successivo provvedimento dirigenziale sono definite le modalita', i documenti e i tempi per la presentazione delle domande.
7.
La Regione, in caso di emergenze, esercitazioni e attivita' connesse con la protezione civile, puo' avvalersi degli esperti nella gestione delle emergenze iscritti all'elenco regionale. Per l'utilizzo, predispone apposita convenzione da stipularsi con gli enti locali o con le loro associazioni e unioni.
8.
La convenzione, di cui al comma 7 stabilisce e regolamenta le modalita' di autorizzazione ed attivazione dell'esperto nella gestione delle emergenze.
9.
In via transitoria, la struttura regionale competente in materia di protezione civile puo' richiedere agli enti locali la disponibilita' degli esperti, iscritti nell'elenco regionale, concordando le modalita'.
".
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 27 novembre 2006
Mercedes Bresso