Regolamento regionale n. 9 del 02 agosto 2006  ( Vigente )
"Sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3".
(B.U. 04 agosto 2006, 2° suppl. al n. 31)

Sommario:            

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235;

Visto i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R e 28 dicembre 2005, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 107-3628 del 2 agosto 2006

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9, come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3, è sostituito dal seguente: "
4.
Al termine dei lavori di adeguamento di cui al comma 3, i titolari degli esercizi devono presentare all'autorità competente dichiarazione di fine lavori corredata da relazione tecnica e planimetria dei locali aggiornata, datata e firmata, in triplice copia, con indicazioni del posizionamento delle attrezzature.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 2 agosto 2006
Mercedes Bresso