Regolamento regionale n. 7 del 02 agosto 2006  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 . (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".
(B.U. 04 agosto 2006, 2° suppl. al n. 31)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 67-3588 del 2 agosto 2006

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 3 del regolamento :regionale 20 febbraio 2006, n. 1)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 , dopo le parole: "
prima pioggia
", sono aggiunte, infine, le seguenti: "
di cui al Capo II
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 , dopo le parole: "
o l'immissione
", è inserita la seguente: "
diretta
".
Art. 3. 
1. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 è sostituita dalla seguente: "
f)
superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
".
Art. 4. 
1. 
L' articolo 7 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 è sostituito dal seguente: "
Art. 7
(Ambito di applicazione)
1.
La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
a)
le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
b)
gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;
c)
gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;
d)
i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
e)
i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
f)
i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale.
".
Art. 5. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 , le parole: "
in ordine preferenziale
", sono soppresse.
Art. 6. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 , le parole: "
e comunque non oltre il 30 ottobre 2007
", sono soppresse.
Art. 7. 
(Sostituzione dell'Allegato A del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 )
1. 
L'Allegato A del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.
Art. 8. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 2 agosto 2006
Mercedes Bresso

Allegato A 

(art. 9)

PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

Il Piano di prevenzione e di gestione, eventualmente redatto secondo schemi-tipo definiti dall'autorità competente, è redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contiene la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

1.1. l'indicazione delle superfici scolanti, come definite all'articolo 6, lettera f), con specificazione della relativa destinazione d'uso;

1.2. l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.3. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;

1.4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio;

1.6. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

2. una relazione tecnica che illustri:

2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento;

2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;

2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;

2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;

2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;

2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;

2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;

2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;

2.10. gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree di cui al punto 1.1.2.;

3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:

3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;

3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;

3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione, da correlare alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono formulate, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, tenendo conto dei seguenti criteri generali.

2.1.1. Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.

2.1.2. In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.

2.1.3. Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio sono destinate ad una rete di raccolta e convogliamento, munita di un sistema di alimentazione ai successivi trattamenti, che escluda automaticamente le acque di seconda pioggia o che comunque consenta il trattamento completo delle acque di prima pioggia; tale rete è di norma dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti; per eventuali altre superfici oggetto di dilavamento, saranno adottati adeguati coefficienti di afflusso correlati alle caratteristiche delle superfici interessate.

2.1.4. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma accumulate in appositi manufatti dimensionati per contenere un volume, da avviare a successivo trattamento, dell'ordine di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolante.

2.1.5. Le acque di prima pioggia e di lavaggio stoccate nelle vasche di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia.

2.1.6. I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili.".