Regolamento regionale n. 4 del 30 maggio 2006  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)".
(B.U. 08 giugno 2006, n. 23)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-2995 del 30 maggio 2006

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
OGGETTO
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
In attuazione delle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), e in particolare dell'articolo 4, comma 2, il presente regolamento definisce i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.
2. 
Il regolamento definisce, altresì, ai sensi dell' articolo 6, comma 1 della l.r. 17/2005 , le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.
Capo II. 
AUTORIZZAZIONE
Art. 2. 
(Autorizzazione all'esercizio cinematografico)
1. 
Ai fini del presente regolamento gli interventi su immobili destinati o da destinare a sale o arene per spettacoli cinematografici, oggetto dell'autorizzazione, sono i seguenti:
a) 
realizzazione, intesa come l'attività di costruzione di nuove sale o arene, con conseguente zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto, o come gli interventi consistenti nella demolizione e conseguente ricostruzione;
b) 
trasformazione, intesa come modifica degli immobili o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;
c) 
adattamento, inteso come adeguamento strutturale o funzionale di immobili già adibiti all'esercizio di attività cinematografica;
d) 
ampliamento, inteso come aumento del numero di schermi o di posti;
e) 
trasferimento, inteso come spostamento della sede delle attività cinematografiche nell'ambito del territorio provinciale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui al presente regolamento.
Art. 3.[1] 
(Semplificazione)
1. 
Non sono soggette all'autorizzazione di cui al presente regolamento ed alle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'articolo 15:
a) 
le sale con capienza inferiore a cento posti, di cui all' articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005 ;
b) 
le arene;
c) 
i lavori di adattamento di una sala anche in multisala sino a un massimo di quattro schermi, purché in possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 12, e che non comportano un incremento dei posti a sedere in misura superiore al venti per cento rapportato all'ultimo verbale della Commissione tecnica comunale laddove operante o della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
d) 
i lavori di adattamento di una sala non più in funzione che ha mantenuto la destinazione d'uso, nei limiti dimensionali di cui alla lettera c);
e) 
la realizzazione di una sala o multisala con dotazione massima di tre schermi e una capienza complessiva non superiore a cinquecento posti in territori sprovvisti di esercizio cinematografico sia nel comune ove la struttura avrà sede sia nei comuni limitrofi;
f) 
f ) i cineclub e i cinecircoli, così come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 17/2005 ;
g) 
locali e spazi pubblici di carattere culturale polivalente o aventi altra destinazione, che realizzano pubbliche proiezioni in modo estemporaneo ed occasionale nell'ambito di progetti a carattere socio-culturale.
2. 
I soggetti titolari di interventi di realizzazione, trasformazione, adattamento, trasferimento delle sale o arene di cui al comma 1 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione di cui all' articolo 5 della l.r. 17/2005.
Art. 4.[2] 
(Disposizioni procedimentali)
1. 
La domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.
Art. 5. 
(Contenuto della domanda e allegati)
1. 
Nella domanda di cui all'articolo 4 sono indicati o allegati:
a) 
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;
b) 
tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione secondo le tipologia di cui all' articolo 2 della l.r. 17/2005 , nonché l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;
c) 
numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;
d) 
denominazione che si intende assegnare all'esercizio;
e) 
certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
f) 
attestazione della disponibilità dell'area e degli immobili oggetto di intervento.
2. 
Alla domanda sono allegati i seguenti documenti che, salvo la determinazione di cui alla lettera h), devono essere a firma di tecnico abilitato:
a) 
planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
b) 
planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;
c) 
sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
d) 
relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi), nonché la descrizione dell'eventuale presenza di attività economiche avviate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
e) 
verifica della compatibilità ambientale, tenuto conto anche dell'impatto indotto sulla viabilità, limitatamente alla realizzazione di nuove multisale con più di sette schermi;
f) 
documentazione tecnica attestante la verifica del rispetto degli standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta;
g) 
idonea documentazione in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, limitatamente alla realizzazione di nuove multisale con più di sette schermi;
[3]
h) 
determinazione assunta su progetto, ai sensi della normativa vigente in materia, dalla Commissione comunale di vigilanza o dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
i) 
autocertificazione relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 12;
l) 
autocertificazione relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto della richiesta e le sale e multisale più prossime all'interno del territorio provinciale;
m) 
autocertificazione relativa alla conformità della documentazione presentata rispetto alla normativa comunale, regionale e statale vigente in materia.
3. 
La richiesta per la trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale è corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione dell'immobile che si intende destinare a multisala.
Art. 6. 
(Irricevibilità ed integrazioni della domanda)
1. 
Costituiscono cause di irricevibilità della domanda:
a) 
la presentazione di una domanda illeggibile o priva di uno o più elementi identificativi del richiedente;
b) 
la presentazione di una domanda priva dell'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. 
Nel corso della fase istruttoria il comune tramite il SUAP, formula richiesta di integrazione della domanda per i seguenti motivi:
[4]
a) 
mancanza della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2;
b) 
mancata sottoscrizione della domanda.
Art. 7.[5] 
(Rilascio dell'autorizzazione)
1. 
Il SUAP, sulla base delle determinazioni assunte dal comune, rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere positivo da parte del nucleo di valutazione, comprensiva anche del titolo edilizio.
2. 
Copia dell'autorizzazione è trasmessa al nucleo di valutazione.
Art. 8. 
(Trasferimento di gestione o di titolarità)
1. 
Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio oggetto del parere del nucleo di valutazione, per atto tra vivi o causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al SUAP, che ne trasmette copia al comune ed al nucleo di valutazione.
[6]
2. 
La comunicazione è effettuata:
a) 
entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) 
entro un anno dalla morte del titolare;
c) 
entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.
Art. 9.[7] 
(Revoca e proroga dell'autorizzazione)
1. 
Costituiscono causa di revoca dall'autorizzazione:
a) 
il mancato avvio dell'attività cinematografica autorizzata entro ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori anni due, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;
b) 
l'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a due anni. Il termine è elevato ad anni tre nel caso in cui l'inattività sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.
2. 
I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.
3. 
Nel caso di multisale con più di sette schermi, qualora nei tempi stabiliti dal comma 1 la superficie prevista sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata.
4. 
L'istanza di proroga è presentata al SUAP che la trasmette al comune, il quale si esprime entro sessanta giorni dal suo ricevimento; il provvedimento di proroga è comunicato al nucleo di valutazione tramite il SUAP.
Art. 10. 
(Compiti dei comuni e dei SUAP)
1. 
Al comune compete l'espletamento della fase istruttoria nonché della pubblicizzazione della domanda tramite la pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio.
[8]
2. 
Il comune tramite il SUAP, trasmette copia della domanda e gli esiti della fase istruttoria di propria competenza al nucleo di valutazione entro trenta giorni dalla sua presentazione.
[9]
3. 
Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto richiedente, il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione da parte del comune tramite il SUAP.
[10]
Art. 11. 
(Compiti del nucleo di valutazione)
1. 
Il responsabile della struttura competente in materia di spettacolo assume la funzione di presidente del nucleo di valutazione.
2. 
Il nucleo di valutazione effettua l'esame della documentazione pervenuta dal comune tramite il SUAP e procede alla verifica dell'istanza alla luce dei criteri e dei parametri di cui al capo III.
[11]
3. 
Nel corso dell'esame il nucleo di valutazione si avvale delle strutture regionali competenti in materia di commercio e urbanistica, può sentire il soggetto richiedente e può avvalersi, di volta in volta, di un rappresentante della provincia, di un rappresentante della comunità montana e di un rappresentante del comune territorialmente competente, che partecipano alle riunioni del nucleo senza diritto di voto.
4. 
Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente del nucleo. Il parere viene trasmesso al comune tramite il SUAP. In caso di mancata espressione del parere entro il termine di 30 giorni, il parere si intende positivo.
[12]
5. 
Nella prima riunione di insediamento il nucleo si dota di un regolamento interno che norma le modalità di convocazione e funzionamento.
Capo III. 
CRITERI
Art. 12. 
(Requisiti tecnici minimi)
1. 
Il nucleo di valutazione si esprime sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi necessari:
a) 
impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;
b) 
aria condizionata o impianto di termoventilazione;
c) 
cassa automatica;
d) 
poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a un metro.
Art. 13. 
(Disposizioni particolari per le arene)
1. 
L'esercizio dell'attività di arena, così come definita all' articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 17/2005 , è svolto nel periodo fra il 15 maggio e il 30 settembre.
2. 
(...)
[13]
3. 
(...)
[14]
4. 
I soggetti titolari di arene sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione.
[15]
Art. 14. 
(Capacità dell'offerta)
1. 
L'autorizzazione di cui al presente regolamento è concessa sulla base dei seguenti indicatori:
a) 
rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale);
b) 
coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente provinciale e il quoziente regionale.
2. 
Per la concessione dell'autorizzazione il quoziente regionale deve essere inferiore al quoziente provinciale.
3. 
Per le istanze il cui numero complessivo di posti previsto eccede il limite di cui al comma 2, l'autorizzazione viene concessa sino alla concorrenza del limite.
4. 
Ai fini della verifica di cui ai commi precedenti, sono considerati:
a) 
i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione e che abbiano svolto nello stesso anno attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a novanta giornate;
b) 
sono considerati altresì nel computo i posti di sale cinematografiche autorizzate al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di richiesta dell'autorizzazione, anche se non ancora in attività;
c) 
sono escluse dal computo le arene, le sale con capienza inferiore ai cento posti, i cineclub e i cinecircoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 17/2005 ;
[16]
d) 
(...)
[17]
e) 
per quanto concerne la popolazione residente a livello provinciale e regionale si fa riferimento al dato ufficiale ISTAT disponibile al momento della presentazione dell'istanza;
f) 
per quanto concerne il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata.
Art. 15. 
(Distanze)
1. 
Ai sensi dell' articolo 4, comma 2 della l.r. 17/2005 , la distanza stradale fra le strutture cinematografiche esistenti e quelle per cui si chiede l'autorizzazione deve essere di:
a) 
non meno di due chilometri dalla più vicina sala;
b) 
non meno di otto chilometri dalla più vicina multisala dotata sino a sette schermi;
c) 
almeno 15 chilometri da strutture multisala dotate di otto o più schermi;
d) 
le distanze di cui alle lettere a) e b) si raddoppiano per le autorizzazioni relative a strutture multisala dotate di più di quindici schermi.
2. 
Per il calcolo delle distanze si procede a verifiche sulle dichiarazioni di certificazione e di atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. 
Sono comprese nel computo delle distanze le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all' articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005 .
4. 
Sono esclusi dal computo delle distanze le arene, i cineclub e i cinecircoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 17/2005 .
Art. 16. 
(Priorità)
1. 
Costituiscono criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) della l.r. 17/2005 , nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui al presente capo:
a) 
le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;
b) 
le istanze presentate contestualmente sono valutate in base alla eventuale esistenza di attività economiche avviate all'interno della struttura e dirette a fornire servizi accessori ai fruitori dell'esercizio cinematografico, quali (a mero titolo esemplificativo) esercizi di somministrazione, internet point, mediateca, altri servizi commerciali (librerie specializzate, home video), distributori automatici di bevande e alimenti.
2. 
Sono altresì valutati, nell'ambito degli indirizzi di programmazione di cui all' articolo 3 della l.r. 17/2005 , quali criteri di priorità per il rilascio di autorizzazione, le istanze relative a:
a) 
progetti di valorizzazione turistico, ricettiva e culturale di aree investite da processi di marginalizzazione economico e sociale o per le quali gli enti locali operano per un rilancio del potere attrattivo;
b) 
progetti finalizzati alla valorizzazione o allo sviluppo di ambito urbano.
Capo IV. 
MONITORAGGIO
Art. 17. 
(Attività di monitoraggio)
1. 
La Regione al fine di aggiornare costantemente l'anagrafe delle sale cinematografiche e di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica e per consentire la verifica della funzionalità e della rispondenza della normativa regionale rispetto all'evoluzione del settore, si avvale della collaborazione dell'Osservatorio culturale del Piemonte di cui al protocollo d'intesa sottoscritto l'11 luglio 2001 tra Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, AGIS, IRES e Fondazione Fitzcarraldo, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva che ne aggiorni costantemente l'anagrafe, anche avvalendosi, anche ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 17/2005 , dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della collaborazione dell'Associazione generale italiana dello spettacolo - Delegazione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta, nonché della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
[18]
Art. 18.[19] 
(...)
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 30 maggio 2006
Mercedes Bresso

Note:

[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 2014.

[2] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 3 del 2014.

[3] Nella lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 le parole "di arene e" sono state soppresse ad opera el comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 3 del 2014.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "o il SUAP, " sono state sostituite dalle parole "tramite il SUAP" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 3 del 2014.

[5] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 3 del 2014.

[6] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "al comune, che ne trasmette copia al nucleo di valutazione" sono state sostituite dalle parole "al SUAP, che ne trasmette copia al comune ed al nucleo di valutazione" ad opera dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 3 del 2014.

[7] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 3 del 2014.

[8] Il comma 1 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 3 del 2014.

[9] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "o il SUAP" sono state sostituite dalle parole "tramite il SUAP" ad opera del comma 2 dell'articolo 8 del regolamento regionale 3 del 2014.

[10] Nel comma 3 dell'articolo 10 le parole "o del SUAP" sono state sostituite dalle parole "tramite il SUAP" ad opera del comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 3 del 2014.

[11] Nel comma 2 dell'articolo 11 le parole "o dal SUAP, " sono state sostituite dalle parole "tramite il SUAP" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 3 del 2014.

[12] Nel comma 4 dell'articolo 11 le parole "o al SUAP" sono state sostituite dalle parole "tramite il SUAP" ad opera del comma 2 dell'articolo 9 del regolamento regionale 3 del 2014.

[13] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 3 del 2014.

[14] Il comma 3 dell'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 3 del 2014.

[15] Nel comma 4 dell'articolo 13 le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 3 del 2014.

[16] La lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 3 del 2014.

[17] La lettera d) del comma 4 dell'articolo 14 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 11 del regolamento regionale 3 del 2014.

[18] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "la puntuale verifica dei criteri di cui al capo II ", sono sostituite dalle seguenti: " la verifica della funzionalità e della rispondenza della normativa regionale rispetto all'evoluzione del settore" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 3 del 2014.

[19] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 3 del 2014.