Regolamento regionale n. 1 del 20 febbraio 2006  ( Vigente )
"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )".
(B.U. 23 febbraio 2006, n. 8)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-2201 del 20 febbraio 2006

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque):
a) 
lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) 
l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
c) 
le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
d) 
l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
2. 
Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.
Art. 2. 
(Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate)
1. 
I Piani d'ambito del servizio idrico integrato programmano la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque volti alla riduzione del carico inquinante degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, secondo le modalità e i tempi dallo stesso previsti.
Art. 3. 
(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)
1. 
Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.
2. 
Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 1 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia di cui al Capo II.
[1]
Art. 4. 
(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA)
1. 
Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.
Art. 5. 
(Tutela delle acque sotterranee)
1. 
È in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione diretta delle acque di cui all'articolo 1 in acque sotterranee.
[2]
Capo II. 
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE
Art. 6. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
b) 
acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
c) 
acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
d) 
evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
e) 
insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
f) 
superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
[3]
Art. 7.[4] 
(Ambito di applicazione)
1. 
La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
a) 
le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
b) 
gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;
c) 
gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;
d) 
i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
e) 
i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
f) 
i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale.
Art. 8. 
(Recapiti)
1. 
Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate:
[5]
a) 
in pubblica rete fognaria;
b) 
in acque superficiali;
c) 
sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.
2. 
In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, l'autorità competente può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 9. 
(Disciplina)
1. 
L'immissione nei recapiti di cui all'articolo 8 delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio è soggetta all'adozione e al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A ed approvati, con le prescrizione del caso, dall'autorità competente al controllo degli scarichi.
2. 
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 16 del d.lgs. 59/2005 , la mancata presentazione entro i termini previsti del piano di prevenzione e di gestione o l'inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente è punita con la sanzione di cui all' articolo 59, comma 6 quater del d.lgs. 152/1999 .
Art. 10. 
(Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione)
1. 
I titolari delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o a sua successiva integrazione:
a) 
contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale;
b) 
entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e comunque non oltre il 30 aprile 2007, qualora il relativo procedimento sia stato avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
[6][7]
c) 
entro il 30 aprile 2007, nel caso in cui il relativo provvedimento sia già stato rilasciato.
[8][9]
2. 
I titolari delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi, definiti dall'autorità competente, utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori. Per le attività e gli impianti esistenti il piano è presentato entro il 30 giugno 2007.
[10]
Art. 11. 
(Termini di adeguamento)
1. 
I titolari delle attività e degli impianti di cui all'articolo 7 esistenti provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente:
a) 
entro i termini stabiliti dall'autorizzazione ambientale integrata, in caso di attività ricomprese nell'Allegato I del d.lgs. 59/2005 ;
[11]
b) 
entro due anni dall'approvazione del piano di prevenzione e di gestione, in tutti gli altri casi.
Art. 12. 
(Tariffa per l'immissione in rete fognaria)
1. 
Le autorità d'ambito del servizio idrico integrato stabiliscono la tariffa per l'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio sulla base, rispettivamente, della valutazione delle altezze di pioggia nei territori di competenza e dei volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati.
Art. 13. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 20 febbraio 2006
p. Mercedes Bresso il Vice Presidente Gianluca Susta

Allegato A[12] 

(art. 9)

PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

Il Piano di prevenzione e di gestione, eventualmente redatto secondo schemi-tipo definiti dall'autorità competente, è redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contiene la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

1.1. l'indicazione delle superfici scolanti, come definite all'articolo 6, lettera f), con specificazione della relativa destinazione d'uso;

1.2. l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.3. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;

1.4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio;

1.6. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

2. una relazione tecnica che illustri:

2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento;

2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;

2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;

2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;

2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;

2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;

2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;

2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;

2.10. gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree di cui al punto 1.1.2.;

3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:

3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;

3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;

3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione, da correlare alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono formulate, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, tenendo conto dei seguenti criteri generali.

2.1.1. Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.

2.1.2. In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.

2.1.3. Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio sono destinate ad una rete di raccolta e convogliamento, munita di un sistema di alimentazione ai successivi trattamenti, che escluda automaticamente le acque di seconda pioggia o che comunque consenta il trattamento completo delle acque di prima pioggia; tale rete è di norma dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti; per eventuali altre superfici oggetto di dilavamento, saranno adottati adeguati coefficienti di afflusso correlati alle caratteristiche delle superfici interessate.

2.1.4. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma accumulate in appositi manufatti dimensionati per contenere un volume, da avviare a successivo trattamento, dell'ordine di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolante.

2.1.5. Le acque di prima pioggia e di lavaggio stoccate nelle vasche di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia.

2.1.6. I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili.".


Note:

[1] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "di cui al Capo II" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 7 del 2006.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 la parola "diretta" è stata inserita ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 7 del 2006.

[3] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 7 del 2006.

[4] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2006.

[5] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "in ordine preferenziale " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 7 del 2006.

[6] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "31 ottobre 2006" sono state sostituite dalle parole "30 aprile 2007 " ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 del 2006.

[7] Quanto disposto da questa lettera ha efficacia dal 1 novembre 2006.

[8] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "31 ottobre 2006" sono state sostituite dalle parole "30 aprile 2007 " ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 del 2006.

[9] Quanto disposto da questa lettera ha efficacia dal 1 novembre 2006.

[10] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "31 dicembre 2006" sono state sostituite dalle parole "30 giugno 2007" ad opera del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 del 2006.

[11] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 le parole "e comunque non oltre il 30 ottobre 2007" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 7 del 2006.

[12] L'allegato è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 7 del 2006.