Art. 1.
(Finalità)
1.
Nell'ambito delle finalita' e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attivita' del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all' articolo 2 della l.r. 68/1980 , che hanno sede operativa in Piemonte e che svolgono attivita' teatrali in via prevalente sul territorio piemontese con caratteri di continuita' e di professionalita'.
[1]
2.
Le finalità generali individuate dalla
l.r. 68/1980
si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:
a)
la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall'
articolo 7 della l.r. 68/1980
;
b)
la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;
c)
lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;
d)
la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;
e)
la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e identità culturale della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.
3.
L'azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un'ottica di programmazione annuale, così come indicato nell'
articolo 2 della l.r. 68/1980
. L'articolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere annuale.
4.
In deroga a quanto previsto al comma 3, le Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 8 vengono valutate sulla base di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.
[2]
Art. 2.
(Criteri di ammissione ai contributi)
1.
Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'
articolo 2 della l.r. 68/1980
che presentano istanza di contributo entro il 15 settembre dell'anno antecedente al periodo per il quale viene richiesto il contributo.
2.
Le richieste di contributo devono pervenire con cadenza annuale e l'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della
l.r. 68/1980
viene attuata su base annuale, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nell'anno precedente e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3.
In deroga a quanto previsto al comma 1, le richieste di contributo relative all'all'articolo 8 devono pervenire con cadenza triennale, entro il 15 settembre di ogni triennalità, a partire dall'anno 2004. L'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della
l.r. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nell'anno precedente e la permanenza dei requisiti di ammissibilità.
[3]
4.
Coerentemente con l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dall'articolo 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni a far data dalla scadenza per la presentazione delle istanze, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.
6.
Per attivita' continuativa si intende la realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, di un minimo di 300 giornate lavorative, certificate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
[5]
7.
Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della
l.r. 68/1980
sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.
Art. 3.
(Valutazione delle istanze, determinazione ed erogazione dei contributi)
1.
L'entità dei contributi viene determinata annualmente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di spettacolo, nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dal presente regolamento relativi agli specifici settori di attività, sulla base di un'equilibrata valutazione del progetto artistico e del programma di attività per l'anno considerato e dell'attività realizzata nell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati risultanti dalla dichiarazione di cui al comma 5e tenuto conto in particolare:
a)
della consistenza del nucleo artistico e tecnico;
b)
del numero delle giornate lavorative ed entità dei relativi oneri;
c)
degli investimenti e attività di produzione;
d)
del numero degli spettatori paganti presenti ai propri spettacoli nonchè della diffusione dei propri spettacoli sul territorio regionale e nazionale e della partecipazione a stagioni, festival ed eventi all'estero;
e)
dell'attività di ospitalità in proprie stagioni e rassegne e del relativo numero di spettatori paganti.
2.
Ai fini della determinazione dei contributi i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione, da presentarsi utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente:
a)
dettagliato progetto annuale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo o comunque entro il 31 ottobre;
b)
consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente all'anno considerato, da presentarsi entro il 28 febbraio.
3.
A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 8 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio con quote di pari importo per ciascuno dei tre anni, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio regionale, sulla base del progetto triennale di attivita' presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attivita' dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
[6]
4.
I contributi vengono erogati in due quote: la prima quota in acconto, pari al 70 per cento del contributo complessivo, ad approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte della struttura regionale competente; la seconda quota, per il restante 30 per cento, a saldo, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto annuale.
[7]
5.
Al fine di consentire la verifica di cui al comma 4, entro il termine del 28 febbraio, di cui al comma 2, lettera b), i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell'
articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:
a)
numero delle giornate lavorative;
b)
numero delle giornate recitative;
c)
titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
d)
titolo delle riprese e relative repliche;
e)
numero di spettatori agli spettacoli propri;
f)
numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
g)
altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival);
h)
uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalità e ad altre attività complementari;
i)
entrate articolate in contributi e incassi.
6.
Considerata la necessità di valutare in modo certo e tempestivo i dati relativi alle giornate lavorative, entro il termine di cui al comma 5 i soggetti beneficiari sono tenuti altresì a presentare l'attestazione liberatoria rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno precedente.
7.
La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
8.
Qualora dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2 e 3, si rilevi una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, è disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la proporzionale riduzione del contributo previsto nell'anno in corso fino all'esclusione dai benefici di legge, qualora si rilevi una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso.
Art. 4.
(Decadenza e sanzioni)
1.
È disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:
a)
in mancanza delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 3;
b)
in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all'amministrazione regionale e da questa accolte.
2.
L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'
articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
3.
Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.