Regolamento regionale n. 4 del 20 giugno 2005  ( Vigente )
"Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ".
(B.U. 23 giugno 2005, n. 25)

Capo I. 
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito delle finalita' e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attivita' del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all' articolo 2 della l.r. 68/1980 , che hanno sede operativa in Piemonte e che svolgono attivita' teatrali in via prevalente sul territorio piemontese con caratteri di continuita' e di professionalita'.
[1]
2. 
Le finalità generali individuate dalla l.r. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:
a) 
la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall' articolo 7 della l.r. 68/1980 ;
b) 
la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;
c) 
lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;
d) 
la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;
e) 
la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e identità culturale della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.
3. 
L'azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un'ottica di programmazione annuale, così come indicato nell' articolo 2 della l.r. 68/1980 . L'articolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere annuale.
4. 
In deroga a quanto previsto al comma 3, le Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 8 vengono valutate sulla base di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.
[2]
Art. 2. 
(Criteri di ammissione ai contributi)
1. 
Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all' articolo 2 della l.r. 68/1980 che presentano istanza di contributo entro il 15 settembre dell'anno antecedente al periodo per il quale viene richiesto il contributo.
2. 
Le richieste di contributo devono pervenire con cadenza annuale e l'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base annuale, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nell'anno precedente e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. 
In deroga a quanto previsto al comma 1, le richieste di contributo relative all'all'articolo 8 devono pervenire con cadenza triennale, entro il 15 settembre di ogni triennalità, a partire dall'anno 2004. L'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nell'anno precedente e la permanenza dei requisiti di ammissibilità.
[3]
4. 
Coerentemente con l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dall'articolo 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni a far data dalla scadenza per la presentazione delle istanze, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.
5. 
(...)
[4]
6. 
Per attivita' continuativa si intende la realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, di un minimo di 300 giornate lavorative, certificate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
[5]
7. 
Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della l.r. 68/1980 sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.
Art. 3. 
(Valutazione delle istanze, determinazione ed erogazione dei contributi)
1. 
L'entità dei contributi viene determinata annualmente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di spettacolo, nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dal presente regolamento relativi agli specifici settori di attività, sulla base di un'equilibrata valutazione del progetto artistico e del programma di attività per l'anno considerato e dell'attività realizzata nell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati risultanti dalla dichiarazione di cui al comma 5e tenuto conto in particolare:
a) 
della consistenza del nucleo artistico e tecnico;
b) 
del numero delle giornate lavorative ed entità dei relativi oneri;
c) 
degli investimenti e attività di produzione;
d) 
del numero degli spettatori paganti presenti ai propri spettacoli nonchè della diffusione dei propri spettacoli sul territorio regionale e nazionale e della partecipazione a stagioni, festival ed eventi all'estero;
e) 
dell'attività di ospitalità in proprie stagioni e rassegne e del relativo numero di spettatori paganti.
2. 
Ai fini della determinazione dei contributi i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione, da presentarsi utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente:
a) 
dettagliato progetto annuale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo o comunque entro il 31 ottobre;
b) 
consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente all'anno considerato, da presentarsi entro il 28 febbraio.
3. 
A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 8 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio con quote di pari importo per ciascuno dei tre anni, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio regionale, sulla base del progetto triennale di attivita' presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attivita' dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
[6]
4. 
I contributi vengono erogati in due quote: la prima quota in acconto, pari al 70 per cento del contributo complessivo, ad approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte della struttura regionale competente; la seconda quota, per il restante 30 per cento, a saldo, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto annuale.
[7]
5. 
Al fine di consentire la verifica di cui al comma 4, entro il termine del 28 febbraio, di cui al comma 2, lettera b), i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell' articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:
a) 
numero delle giornate lavorative;
b) 
numero delle giornate recitative;
c) 
titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
d) 
titolo delle riprese e relative repliche;
e) 
numero di spettatori agli spettacoli propri;
f) 
numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
g) 
altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival);
h) 
uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalità e ad altre attività complementari;
i) 
entrate articolate in contributi e incassi.
6. 
Considerata la necessità di valutare in modo certo e tempestivo i dati relativi alle giornate lavorative, entro il termine di cui al comma 5 i soggetti beneficiari sono tenuti altresì a presentare l'attestazione liberatoria rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno precedente.
7. 
La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
8. 
Qualora dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2 e 3, si rilevi una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, è disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la proporzionale riduzione del contributo previsto nell'anno in corso fino all'esclusione dai benefici di legge, qualora si rilevi una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso.
Art. 4. 
(Decadenza e sanzioni)
1. 
È disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:
a) 
in mancanza delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 3;
b) 
in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all'amministrazione regionale e da questa accolte.
2. 
L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
3. 
Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.
Capo II. 
SETTORI TEATRALI
Art. 5. 
(Attività teatrale stabile)
1. 
Per attività teatrale stabile si intende l'attività di interesse pubblico, così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.
2. 
Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:
a) 
la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;
b) 
lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;
c) 
un'equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull'intero territorio, in collaborazione con le altre strutture piemontesi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative;
i teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale piemontese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.
3. 
A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra l'altro:
a) 
collaborazioni produttive con soggetti teatrali piemontesi;
b) 
messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti piemontesi;
c) 
realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
d) 
creazione di stabili rapporti con l'Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le arti, la musica e lo spettacolo (DAMS), il Centro regionale universitario per il teatro (CRUT), l'IRRE Piemonte;
e) 
valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della regione;
f) 
attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.
Art. 6. 
(Compagnie teatrali)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all'interno del sistema teatrale piemontese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonchè allo sviluppo professionale e produttivo del settore.
2. 
La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonchè a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.
Art. 7. 
(Circuiti teatrali regionali)
1. 
La Regione Piemonte promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonchè per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale piemontese.
2. 
A tal fine l'attività dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità, indirizzata:
a) 
alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;
b) 
alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un'equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;
c) 
alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;
d) 
allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive piemontesi.
3. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Piemonte documenti programmatici annuali con l'individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:
a) 
instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonchè per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;
b) 
prevedere, all'interno delle singole programmazioni, un'adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali piemontesi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;
c) 
promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un'adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;
d) 
prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.
Art. 8.[8] 
(Residenze multidisciplinari)
1. 
Al fine di favorire un'equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese, nonche' di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realta' pubbliche e private, la Regione promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di Residenze multidisciplinari.
2. 
Per Residenza multidisciplinare si intende la permanenza di una compagnia teatrale professionale, che beneficia da almeno un anno di un contributo regionale ai sensi dell'articolo 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o piu' enti locali, con i quali il rapporto e' regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:
a) 
la disponibilita', da parte dell'ente locale, di uno o piu' spazi idonei allo svolgimento di attivita' di spettacolo aperti al pubblico;
b) 
la disponibilita', da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;
c) 
la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione;
d) 
la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attivita' ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessita' di crescita sociale e culturale della comunita' locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realta' territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressivita' artistica, che comprenda attivita' quali:
1) 
l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
2) 
l'organizzazione di un'articolata e qualificata attivita' di ospitalita', che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista gia' una stagione di ospitalita' consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;
3) 
l'individuazione di forme di collaborazione o coordinamento con progetti di diffusione delle attivita' di spettacolo, gia' in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i Circuiti regionali dello spettacolo;
4) 
la realizzazione di attivita' indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
5) 
la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
6) 
l'attenzione al patrimonio culturale locale;
7) 
l'attenzione ai processi di integrazione culturale.
3. 
L'attivita' produttiva di cui al comma 2, lettera d), numero 1) e' requisito obbligatorio.
4. 
La convenzione e' presentata dal soggetto teatrale improrogabilmente entro il 28 febbraio del primo anno di residenza.
5. 
La Regione, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le Residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3.
6. 
La Regione sostiene il progetto di residenza per un triennio, rinnovabile una sola volta. Al termine del periodo massimo dei sei anni il sostegno regionale puo' essere ulteriormente concesso solo a fronte di un sostanziale e verificabile rinnovamento e sviluppo progettuale o territoriale della residenza.
7. 
Una compagnia teatrale puo' essere ammessa ai benefici del presente articolo per un solo progetto di residenza.
8. 
Fatte salve situazioni gia' in atto al 31 dicembre 2007, all'interno di uno stesso territorio comunale non e' ammessa la presenza di piu' di una residenza sostenuta dalla Regione ai sensi del presente regolamento.
9. 
Con decorrenza dall'assegnazione dei contributi per l'anno 2008 la Regione ammette nuove residenze ai benefici del presente articolo con cadenza triennale, favorendone la collocazione in aree non ancora interessate dalla loro presenza, con l'obiettivo di una loro omogenea diffusione territoriale.
Art. 9. 
(Centro regionale universitario per il teatro (CRUT))
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 3 della l.r. 68/1980 , la Regione Piemonte collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino per il funzionamento del Centro regionale universitario per il teatro, al fine di promuovere iniziative e attività di documentazione, ricerca, studio e collaborazioni drammaturgiche.
2. 
I rapporti fra la Regione Piemonte e la Facoltà di Scienze della Formazione relativi al Centro regionale universitario per il teatro sono regolati da apposita convenzione avente validità triennale, nel rispetto delle norme stabilite al Capo I.
Capo III. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 10.[9] 
(Norma transitoria)
1. 
Per la determinazione dei contributi relativi all'anno 2011, il termine del 31 ottobre di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) ed all'articolo 3, comma 3, fissato per la presentazione del progetto annuale di attività dei soggetti richiedenti, è posticipato al 31 gennaio 2011.
Art. 11. 
(Abrogazione)
Art. 12. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 20 giugno 2005
Mercedes Bresso

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 del 2007.

[2] Nel comma 4 dell'articolo 1 le parole "all'articolo 9" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 8" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 del 2007.

[3] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "all'articolo 9" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 8" e le parole "entro il 15 ottobre" sono state sostituite dalle parole "entro il 15 settembre" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2007.

[4] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2007.

[5] Il comma 6 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 del 2007.

[6] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4 del 2007.

[7] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 del 2008.

[8] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 4 del 2007.

[9] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 16 del 2010.