Regolamento regionale n. 15 del 06 dicembre 2004  ( Vigente )
"Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)".
(B.U. 09 dicembre 2004, n. 49)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto l' articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002);

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del 6 dicembre 2004;

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento:
a) 
disciplina, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), i canoni regionali di concessione o di attingimento per l'uso di acqua pubblica, di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato;
b) 
modifica gli articoli 27 e 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).
Art. 2. 
(Usi delle acque pubbliche)
1. 
Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:
a) 
agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attività dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
b) 
civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonchè qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
c) 
domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;
[1]
d) 
energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
e) 
lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
f) 
piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
g) 
potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
h) 
produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonchè gli usi dell'acqua per l'innevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
i) 
riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
l) 
zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purchè di volume annuo superiore a cinquemila metri cubi.
[2]
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile, le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e l'utilizzo di acque aventi caratteristiche di potabilità nei casi in cui ciò sia imposto dalla normativa vigente o da un provvedimento di una pubblica autorità;
[3]
b) 
autorità concedente: l'organo competente al rilascio della concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica;
c) 
canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica;
d) 
direzione regionale competente: la direzione dell'Amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche;
e) 
portata media di prelievo: il valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato. Fino al relativo rinnovo per le concessioni in essere alla data del 1. ottobre 2003, ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, la portata media annua stabilita nei titoli di concessione è considerata equivalente alla portata media di prelievo;
f) 
prima annualità: la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dell'anno in corso;
g) 
utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze;
h) 
utenza di acqua pubblica: uno o più usi dell'acqua soggetti all'obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da provvedimento dell'autorità concedente.
Capo II. 
DISCIPLINA DEI CANONI
Art. 4. 
(Canone per l'uso delle acque pubbliche)
1. 
Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia.
[4]
2. 
Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonchè la rinuncia totale.
3. 
Le variazioni in aumento del canone di concessione decorrono dalla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente.
4. 
La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dall'annualità successiva alla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente, fatta eccezione per quelle di cui ai commi 4 bis e 5 e per quelle conseguenti a rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.
[5]
4 bis. 
Nel caso di riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili, o conseguenti alla rinuncia ad una o più opere di presa, la variazione in diminuzione del canone decorre dall'annualità successiva alla data di effettuazione della relativa comunicazione all'autorità concedente.
[6]
5. 
In caso di riduzione della portata media di prelievo o della potenza nominale media conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale, la diminuzione del canone decorre dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di rilascio del medesimo, a condizione che sia preventivamente trasmessa all'autorità concedente una relazione di calcolo dei nuovi parametri di quantificazione del canone dovuto sottoscritta da professionista abilitato. In caso di presentazione tardiva della suddetta relazione la diminuzione del canone decorre dall'annualità successiva alla medesima.
5 bis. 
Le esenzioni di cui all'articolo 5 e le riduzioni di cui all'articolo 7 decorrono dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione all'autorità concedente della condizione che dà diritto alla riduzione o all'esenzione dal canone.
[7]
Art. 5. 
(Esenzioni dal pagamento del canone)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2006, è esentato dal pagamento del canone:
a) 
l'uso dell'acqua effettuato negli alpeggi;
b) 
l'uso domestico dell'acqua effettuato nei territori delle comunità montane;
c) 
l'uso dell'acqua effettuato per fini esclusivamente didattici.
1 bis. 
È esentato dal pagamento del canone il concessionario che riveste allo stesso tempo la qualità di soggetto creditore dello stesso.
[8]
2. 
Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve eventuali esenzioni dal canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. 
Sono fatte salve le esenzioni dal canone contemplate da trattati o accordi internazionali.
Art. 6. 
(Misura del canone)
1. 
Sino all'adozione di apposito regolamento concernente la ridefinizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo è determinato, sulla base della tabella F allegata al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 , in conformità alla normativa vigente.
2. 
Il canone risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è arrotondato all'euro inferiore.
Art. 7.[9] 
(Riduzione del canone)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto e' ridotto:
a) 
nel caso di uso nei rifugi alpini del 50 per cento;
b) 
nel caso di uso per produzione di beni o servizi:
1) 
del 50 per cento se destinato esclusivamente al raffreddamento;
2) 
del 70 per cento se destinato esclusivamente all'innevamento artificiale;
3) 
del 90 per cento se destinato esclusivamente ad infrastrutture sportive e ricreative.
2. 
A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto, anche in applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, e' ridotto del 15 per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001.
2 bis. 
Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 2, il rinnovo della certificazione deve essere comunicato alla Regione Piemonte entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del certificato.
[10]
3. 
Sino al rinnovo della concessione, le riduzioni di canone gia' contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve, in alternativa a quelle di cui ai commi 1 e 2, se piu' favorevoli per l'utente.
Art. 8. 
(Maggiorazione del canone)
1. 
Il canone annuo dovuto è triplicato nel caso di utilizzo per fini diversi dal consumo umano di acque riservate al consumo umano o di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
1 bis. 
Nel caso in cui il concessionario utilizzi solo in parte, per fini diversi dal consumo umano, acque riservate al consumo umano o erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, è triplicata la sola quota di canone dovuto riferita alla frazione di acqua riservata al consumo umano o erogata mediante impianti di acquedotto, rapportata al quantitativo complessivamente concesso.
[11]
2. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
[12]
Art. 9. 
(Elenco delle utenze di acqua pubblica)
1. 
Al fine della riscossione dei canoni è istituito l'elenco delle utenze di acqua pubblica, parte integrante del catasto delle derivazioni idriche, contenente le informazioni di cui all'allegato A.
2. 
L'elenco, unico a livello regionale, è aggiornato dall'autorità concedente che provvede ad inserire i dati necessari contestualmente al rilascio dei provvedimenti o al verificarsi delle condizioni che comportano obblighi di pagamento del canone o la loro modifica ovvero che liberano l'utente dal suddetto pagamento.
3. 
Nelle more dell'attivazione del catasto delle derivazioni idriche, l'autorità concedente invia alla direzione regionale competente copia della documentazione di cui al comma 2, corredata, ove prevista, dall'attestazione di ricevimento della relativa comunicazione all'utente.
Art. 10.[13] 
(Versamento del canone)
1. 
La prima annualità del canone di concessione e del canone di attingimento o dei relativi aumenti sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
2. 
Il canone di concessione e di attingimento sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
3. 
Per le concessioni e gli attingimenti rilasciati in corso d'anno o in scadenza, per i quali non sia stata presentata domanda di rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Per le domande di rinnovo presentate successivamente, i restanti ratei del canone annuale sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
4. 
Ai fini di quanto disposto al comma 3, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui al comma 3 si inferiore o uguale a 12,00 euro il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.
[14]
5. 
La prima annualità del canone di concessione e di attingimento dovuta dall'utente che sottende altra derivazione è versata al netto di quanto già pagato o comunque dovuto dall'utente sotteso.
6. 
Il canone annuo di attingimento dovuto in relazione a una licenza di durata non superiore all'anno è versato in un'unica soluzione, con riferimento all'intero periodo di validità della licenza, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente, quantificando il medesimo sulla base degli importi unitari correnti alla data del rilascio del provvedimento.
7. 
Il versamento di importi di canone superiori a 1.000,00 euro riferiti a più annualità può essere effettuato, previa comunicazione alla direzione regionale competente, in due rate annuali di pari importo.
8. 
Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte indicando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ultimi, gli estremi del provvedimento di nuova concessione o della licenza di attingimento, l'anno di riferimento e la causale "Canone per uso di acqua pubblica".
Art. 11. 
(Introito del canone)
1. 
L'introito delle annualità del canone di concessione successive alla prima è gestita tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente entro il 30 novembre di ogni anno provvede all'invio agli utenti di apposito avviso di pagamento, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti.
[15]
3. 
Il mancato o ritardato ricevimento dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.
Art. 12. 
(Controllo delle riscossioni annuali)
1. 
Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla direzione regionale competente, che in tale contesto provvede a redigere gli elenchi delle utenze che non hanno effettuato in tutto o in parte il versamento del canone dovuto o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati.
1 bis. 
Fatto salvo il pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 14, è facoltà della direzione regionale competente differire l'avvio dell'attività di riscossione coattiva delle somme dovute nel caso in cui venga concordato con il concessionario un piano di rateizzazione della durata non superiore ad un anno.
[16]
2. 
(...)
[17]
Art. 13.[18] 
(Rimborsi)
1. 
Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.
2. 
Il dirigente della direzione regionale competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.
3. 
Nel caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da parte dell'autorità concedente della effettiva consistenza della derivazione, il termine di cui al comma 1 è sospeso sino all'acquisizione degli esiti di detta verifica.
3 bis. 
Il concessionario ha la facoltà, in alternativa al rimborso, di chiedere la compensazione delle somme versate in eccesso a titolo di canone per uso di acqua pubblica con il canone dovuto per le annualità successive, fino all'azzeramento del credito.
[19]
Art. 14. 
(Omesso, insufficiente o ritardato pagamento)
1. 
In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno.
2. 
Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari agli interessi legali vigenti nel periodo maggiorati di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
[20]
Art. 15. 
(Riscossione coattiva)
1. 
La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.
[21]
Art. 15 bis[22] 
(Procedure concorsuali)
1. 
Fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 32 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 , l'obbligo di pagamento del canone è sospeso a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento del concessionario.
2. 
Il curatore fallimentare, ai sensi dell' articolo 31 del r.r. 10/2003 , può chiedere la variazione di titolarità della concessione entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento. In tale caso l'obbligo di pagamento del canone è trasferito al nuovo titolare della concessione a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento.
Capo III. 
Art. 16. 
1. 
Il comma 10 dell'articolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 è sostituito dal seguente: "
10.
Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone conseguente alla rinuncia parziale o totale della concessione, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione alle nuove condizioni del corpo idrico.
".
Capo IV. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. 
(Ridefinizione delle tipologie di uso dell'acqua)
1. 
La direzione regionale competente provvede d'ufficio a ridefinire le tipologie di uso dell'acqua delle utenze esistenti equiparando gli usi dalla stessa censiti a quelli di cui all'articolo 2 sulla base della tabella 1 dell'allegato D.
2. 
Per le restanti tipologie d'uso e in caso di contestazione della ridefinizione d'ufficio di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2005 ciascun utente è tenuto a certificare alla Regione l'uso effettivo dell'acqua sulla base della tabella 2 di cui all'allegato D. Entro lo stesso termine l'utente è tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esenzione o la riduzione del canone.
3. 
In assenza della certificazione di cui al comma 2, la direzione regionale competente, nelle more degli accertamenti del caso, provvede d'ufficio alla ridefinizione della tipologia di uso dell'acqua sulla base della tabella 3 di cui all'allegato D.
4. 
Ai soli fini del canone il provvedimento di ridefinizione degli usi di cui ai commi 1,2 e 3 costituisce modifica del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua pubblica, nonchè delle autorizzazioni provvisorie alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001 n. 4 (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), con decorrenza dall'anno successivo alla sua adozione ed è trasmesso all'autorità concedente a cura della direzione regionale competente.
Art. 19. 
(Controllo delle riscossioni delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004)
1. 
Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a importi di canone non versati, cumulati nel quadriennio 2001-2004, inferiori a 20,00 euro.
2. 
Non sono ammessi conguagli a carico del bilancio regionale per gli importi di canone versati in eccesso allo Stato.
Art. 20.[23] 
(Utenze senza titolo)
1. 
L'autorità concedente, all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002 , determina gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti e trasmette detti provvedimenti alla direzione regionale competente.
2. 
Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dell'utenza abusiva ai sensi dell' articolo 16, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002 , le somme dovute sono conteggiate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data dell'ordine di cessazione.
3. 
Nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere b), c) e d) della l.r. 20/2002 , l'autorità concedente determina gli elementi utili alla definizione:
a) 
delle somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data di adozione del provvedimento;
b) 
dell'importo del canone dovuto a decorrere da tale data fino al 31 dicembre dell'anno in corso;
c) 
del canone annuo dovuto.
4. 
Le somme da corrispondere a titolo di arretrato sono equiparate al canone di concessione e sono versate, unitamente alla prima annualità del canone, se dovuta, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
5. 
I provvedimenti di cui all' articolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, all'Agenzia del demanio per la quantificazione e la riscossione delle somme dovute allo Stato sino al 31 dicembre 2000.
Art. 21. 
(Norma finanziaria)
1. 
Una quota non inferiore al cinque per cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica è destinata al finanziamento delle attività regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque.
Art. 22. 
(Norme finali)
1. 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, ai sensi dell' articolo 15, comma 4 della l.r. 20/2002 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche.
2. 
Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 18, comma 2 della l.r. 20/2002 in materia di canoni dovuti dai titolari delle autorizzazioni in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua disciplinate dal regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4 .
Art. 23. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2005.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 6 dicembre 2004
Enzo Ghigo

Allegato A 

(Art. 9, comma 1)

CONTENUTI DELL'ELENCO DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

CODICE UTENZA

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PRATICA PROVINCIALE

ANAGRAFICO DEI TITOLARI DEL PRELIEVO:

- cognome e nome/ditta o ragione sociale/denominazione

- codice fiscale - partita IVA

- indirizzo completo della residenza o della sede legale

- indirizzo completo del domicilio legale, ove eletto -- indirizzo completo delle unità locali operative e degli uffici amministrativi

INFORMAZIONI GENERALI SULL'UTENZA

- tipologia ed estremi di titolo o della domanda in forza della quale è esercitato il prelievo

- usi dell'acqua

- data di decorrenza dell'obbligo di pagamento del canone

- data di scadenza del titolo che legittima il prelievo

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'USO DELL'ACQUA

- parametri sulla base dei quali è calcolato il canone

- circostanze che comportano riduzione del canone ed entità della riduzione

- circostanze che comportano maggiorazione del canone ed entità della maggiorazione

- circostanze che comportano esenzione dal canone.

Allegato B[24] 
(...)
Allegato C[25] 
(...)

Note:

[1] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 2015.

[2] Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 la parola "mille" è stata sostituita dalla parola "cinquemila" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 2015.

[3] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 3 del 2015.

[4] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 3 del 2015.

[5] Nel comma 4 dell'articolo 4 le parole " al comma 5" sono state sostituite dalle parole "ai commi 4 bis e 5" ad opera del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 3 del 2015.

[6] Il comma 4 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 3 del 2015.

[7] Il comma 5 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 del 2017.

[8] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 16 del 2011.

[9] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 6 del 2005.

[10] Il comma 2 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 12 del 2017.

[11] Il comma 1 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 3 del 2015.

[12] Il comma 2 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 del 2013.

[13] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 3 del 2015.

[14] Nel comma 4 dell'articolo 10 le parole "3,00 euro" sono state sostituite dalle parole "12,00 " ad opera dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 12 del 2017.

[15] Nel comma 2 dell'articolo 11 le parole "corredato da bollettino di conto corrente postale premarcato," sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 3 del 2015.

[16] Il comma 1 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 3 del 2015.

[17] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 3 del 2015.

[18] L'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 3 del 2015.

[19] Il comma 3 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 12 del 2017.

[20] Nel comma 2 dell'articolo 14 le parole "al tasso ufficiale di riferimento maggiorato" sono state sostituite dalle parole "agli interessi legali vigenti nel periodo maggiorati" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 12 del 2017.

[21] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole ", sulla base di un ruolo organizzato con le modalità di cui all'allegato C" sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 3 del 2015.

[22] L'articolo 15 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 12 del 2017.

[23] L'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 3 del 2015.

[24] L'allegato B è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 3 del 2015.

[25] L'allegato C è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 3 del 2015.