IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;
Vista la legge 26 aprile 2000, n. 44 ;
Visto l' articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002);
Visto l' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del 6 dicembre 2004
emana
il seguente regolamento:
(Artt. 1, 20) Prospetto integrativo - Tabella A L.R. 12/2004
In applicazione di quanto disposto dall' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 12/2004 , vengono di seguito definite integrazioni alla tabella A con riferimento a casistiche ivi non espressamente contemplate e vengono inoltre stabiliti criteri ed indicazioni per la concreta determinazione dei canoni nei casi in cui non sia possibile un'automatica applicazione del canone previsto dalla tabella.
SERVITU' (OCCUPAZIONI, ANCHE IN SUBALVEO O IN PROIEZIONE, DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTI E ATTRAVERSAMENTI)
1) Attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali ( art. 7, legge 8/1949 s.m.i.):
a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.
b) Sono assoggettate al canone per attraversamento aereo senza occupazione di area demaniale anche le linee elettriche che attraversano corsi d'acqua demaniali utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento gia' esistenti.
2) Attraversamenti aerei con linee telefoniche, impianti a fune per il trasporto di persone, linee elettriche con infissione di pali:
a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua, anche nei casi in cui vi sia attraversamento con cavi o tubazioni che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento gia' esistenti.
b) Nel caso di linee elettriche con infissione di pali su area demaniale, si aggiunge il canone per il solo attraversamento aereo.
c) L'elencazione contenuta nella tabella e' esemplificativa e non esaustiva, per cui vanno ricondotti a questa tipologia tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua con cavi e tubazioni.
d) In analogia con quanto disposto dall' articolo 24 della l.r. n. 19/2003 sono esentati dal pagamento del canone i palorci e i piccoli impianti di trasporto di merci e materiali ricadenti nel territorio di una comunita' montana.
3) Attraversamenti in subalveo con linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti:
a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.
b) L'elencazione contenuta nella tabella e' esemplificativa e non esaustiva, per cui va ricondotto a questa tipologia qualunque tipo di attraversamento in subalveo con cavi e tubazioni.
4) Parallelismi (integrazione alla tabella allegata alla l.r. n. 12/2004 ):
Per le tipologie sub 2) e sub 3) deve inoltre essere considerata, in analogia con quanto previsto per le tubazioni di scarico, la possibilita' che parte della linea corra parallelamente al corso d'acqua con occupazione di area demaniale; in tali casi il canone e' determinato in euro 0,75 per ogni metro quadrato di percorso parallelo al corso d'acqua, calcolando una larghezza minima di 1 metro, da aggiungere all'eventuale canone per l'attraversamento.
5) Attraversamenti con ponti, passerelle, guadi:
integrazioni alla tabella allegata alla l.r. n. 12/2004 :
a) Strade statali: euro 80,00 (considerata la riduzione per gli enti pubblici)
b) ponti autostradali e ferroviari: euro 320,00.
6) Copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilita', igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi:
a) Per le coperture ad uso privato, residenziale, industriale o commerciale, il canone viene determinato sulla base del valore di mercato delle aree limitrofe, applicando un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20, fermo restando un canone minimo di euro 250,00.
b) Per le coperture ad uso agricolo il canone viene determinato sulla base del valore agricolo medio ricavato dalle tabelle della Commissione provinciale espropri, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20, fermo restando un canone minimo di euro 160,00.
c) In forza del divieto contenuto nell' articolo 41 del d.lgs. n. 152/1999 , le concessioni di cui al presente punto possono essere riferite solo a coperture esistenti.
7) Posa di tubazioni per lo scarico di acque:
Gli scavi per lo scarico in terra non sono soggetti a canone.
8) Opere di difesa e di sistemazione idraulica (muri di contenimento, briglie, scogliere)
Sono esentate dal canone le opere realizzate da privati con esclusiva finalita' di difesa idraulica delle sponde e di protezione dei beni di proprieta' dall'erosione.
USO DI PERTINENZE (OCCUPAZIONE DI AREE PERTINENZIALI AL DEMANIO IDRICO PER FINALITA' AGRICOLE, PRODUTTIVE, SPORTIVE, RICREATIVE)
1) Occupazione di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale ( d.lgs, n. 152/1999 , art. 41.
Ai sensi dell' articolo 41 del d.lgs. n. 152/1999 l'esenzione riguarda solo il caso in cui tali interventi siano realizzati nell'ambito di aree demaniali siano gia' comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all' articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394/1991 .
2) Uso di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo:
a) rientrano nelle concessioni per uso agricolo anche le concessioni per pioppicoltura;
b) vista l'abrogazione da parte della Corte costituzionale (sent. n. 318/2002) degli articoli 9 e 64 della legge n. 203, il canone si calcola prendendo a riferimento come valore di base quello contenuto nelle tabelle della Commissione provinciale espropri in relazione al tipo di coltivazione messo in atto dal richiedente la concessione, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/40 per superfici fino a 5.000 mq., a 1/60 per le aree eccedenti i 5000 mq. fino a 10.000 mq. e a 1/80 per le aree in eccedenza oltre i 10.000 mq., con un minimo di euro 80,00.
3) Occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi (area di sfogo, piazzali, deposito, riserve di caccia)
a) Il canone si calcola prendendo a riferimento i valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge 326/2003 , ridotti di 1/3 e con applicazione di un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20 per superfici fino a 2.000 mq., a 1/25 per le aree eccedenti i 2.000 mq. fino a 5.000 mq., e a 1/40 per le aree eccedenti i 5.000 mq. e fino a 10.000 mq. Oltre i 10.000 mq, si applica un coefficiente variabile tra 1/40 e 1/200 in relazione al tipo di utilizzo, all'estensione complessiva del bene occupato e alla reddivita' presunta del bene concesso e dell'attivita' svolta. E' comunque dovuto un canone minimo di euro 160,00.
b) Gli usi elencati sono da intendersi come esemplificativi e non esaustivi dei tipi di utilizzo; vanno pertanto ricondotti a questa tipologia di concessione anche le occupazioni per altri usi, quali realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, tralicci, cabine elettriche, piattaforme, parcheggi, ecc.
c) In presenza di manufatti esistenti, al canone per l'occupazione dell'area si aggiunge il canone per l'uso dei manufatti stessi, calcolato sulla base del costo di costruzione, corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione e delle caratteristiche di vetusta' e di finitura.
CONCESSIONI BREVI (UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE DEMANIALE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO)
1) Occupazione temporanea per manutenzione argini con o senza taglio di alberi, limitatamente alle sponde e alle aree di asservimento idraulico:
a) Per valore delle piante tagliate si intende il valore del macchiatico.
b) Nel caso di interventi di manutenzione realizzati da enti pubblici in esecuzione diretta o tramite il volontariato di protezione civile, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo si intende nullo. Il legname risultante deve essere accatastato in zona sicura e smaltito a cura dell'Amministrazione che ha eseguito l'intervento.
2) Manutenzione ponti, guadi o altre opere gia' concesse:
Se la manutenzione comporta variazioni sostanziali dei manufatti, si procede al rilascio di una nuova concessione e alla rideterminazione del canone.
Spese di istruttoria e sopralluogo:
Per le concessioni richieste dall'ENEL S.p.A. le spese di istruttoria sono da ritenersi comprese nelle spese di istruttoria previste dalla convenzione approvata con D.G.R. n. 33-27161 del 26/4/1999 e sottoscritta in data 10 maggio 1999 al n. 1513 di Repertorio per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche all'attraversamento di corsi d'acqua con linee elettriche.
Nota finale Per gli usi non espressamente previsti, il canone e' determinato con riferimento a casi analoghi. Per valutazioni particolarmente complesse puo' essere richiesta la stima dell'Agenzia del Territorio.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.
[2] Il comma 4 dell'articolo 11 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.
[4] Nel comma 6 dell'articolo 12 le parole "e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni e condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti" sono state spppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.
[5] Il comma 9 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.