Regolamento regionale n. 14 del 06 dicembre 2004  ( Vigente )
"Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni ( Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 )".
(B.U. 09 dicembre 2004, n. 49)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Vista la legge 26 aprile 2000, n. 44 ;

Visto l' articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002);

Visto l' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del 6 dicembre 2004

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e dell' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), disciplina le modalita' per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le concessioni per l'utilizzo di aree del demanio idrico della navigazione interna come definito dall'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2004, n. 6/R.
2. 
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) 
per "demanio idrico fluviale e lacuale" le superfici demaniali degli alvei, delle sponde e delle rive dei corsi d'acqua e dei laghi non navigabili soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie e le loro pertinenze;
b) 
per "servitu'" l'occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti;
c) 
per "uso di pertinenze" l'utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio idrico per finalita' agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni;
d) 
per "concessione breve" il provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio idrico per periodi inferiori o pari all'anno;
e) 
per "Settore decentrato competente" il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico della Regione Piemonte territorialmente competente all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti di concessione sulle aree demaniali del reticolo idrografico di interesse regionale e, fino all'adozione del provvedimento di gerarchizzazione di cui all' articolo 60 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998 ), sulle aree demaniali dell'intero reticolo idrografico regionale;
f) 
per "autorita' idraulica competente" l'Agenzia interregionale per il Po (AIPO) o i Settori decentrati rispettivamente competenti all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione;
g) 
per "tabella canoni " la tabella A allegata alla l.r. 12/2004 come modificata ed integrata dal prospetto integrativo allegato al presente regolamento.
Art. 2. 
(Procedimento e trattamento dei dati personali)
1. 
Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento e' avviato su istanza di parte e ad esso sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. 
Il responsabile del procedimento di concessione e' il dirigente responsabile del Settore decentrato competente, che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione Piemonte.
3. 
Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:
[1]
a) 
entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche e in caso di domanda di rinnovo di uso di pertinenze idrauliche;
b) 
entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;
c) 
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi.
4. 
Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni e' finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avverra' a cura dei funzionari dei Settori decentrati competenti conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 3. 
(Presentazione della domanda e documentazione tecnica)
1. 
La concessione per l'uso o l'occupazione di aree o beni del demanio di cui al presente regolamento puo' essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, al competente Settore decentrato. A tal fine i soggetti interessati presentano al competente Settore decentrato una domanda nella quale sono indicate le generalita' del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalita' dell'utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora la domanda di concessione sia presentata da piu' soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.
2. 
Alla domanda di concessione per servitu' sono allegati:
a) 
relazione tecnica illustrativa che indichi le modalita' esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonche' le opere anche di tipo provvisionale eventualmente previste;
b) 
relazione idraulica;
c) 
cartografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'intervento;
d) 
stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con indicazione della localizzazione dell'intervento e comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno;
e) 
stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori e delle opere da eseguire nonche' dei confini demaniali;
f) 
indicazione delle superfici demaniali da occupare, anche in proiezione;
g) 
progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata;
h) 
documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata agli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa fotografica.
3. 
Alla domanda di concessione di pertinenze idrauliche e alla domanda di concessione breve sono allegati:
a) 
cartografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'utilizzo;
b) 
stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con indicazione della zona inerente l'utilizzo e comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno;
c) 
stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dall' utilizzo nonche' i confini demaniali;
d) 
indicazione delle superfici demaniali da occupare;
e) 
documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata all'utilizzo.
4. 
La documentazione tecnica e' firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento puo', in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione ovvero puo' soprassedere alla richiesta di documentazioni non ritenute necessarie.
Art. 4. 
(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)
1. 
Le domande con allegati progetti tecnici per interventi soggetti alla procedura di compatibilita' ambientale ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilita' ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. 
Le domande con allegati progetti tecnici per interventi soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione) vengono istruite a seguito di esclusione dall'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. 
I progetti per interventi soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata. I Settori decentrati competenti procedono all'istruttoria per il rilascio della concessione solo a seguito del rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilita' ambientale positivo presentato dal richiedente.
Art. 5. 
(Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi)
1. 
Gli interventi che comportano accesso in alveo, occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, approvati in sede di conferenza di servizi, sono segnalati dal responsabile del procedimento di approvazione ai Settori decentrati competenti per gli adempimenti relativi al rilascio della concessione.
Art. 6. 
(Esame preliminare)
1. 
Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dal Settore decentrato competente al fine di verificarne la procedibilita' e l'ammissibilita'.
2. 
Qualora il Settore decentrato competente riscontri la mancanza di uno o piu' dei documenti di cui all'articolo 3, comma 2, oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, il Settore decentrato assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti.
3. 
Nel caso il Settore decentrato competente verifichi l'inammissibilita' della domanda ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza esito, il procedimento si conclude con il rigetto.
Art. 7. 
(Spese di istruttoria)
1. 
A seguito della conclusione dell'esame preliminare con esito positivo, il Settore competente invita il richiedente al versamento alla Regione Piemonte della somma dovuta per spese di pubblicazione, istruttoria e sopralluogo, secondo quanto determinato nella tabella canoni.
2. 
Nel caso di richiesta di concessione per pertinenze idrauliche, le spese di istruttoria sono richieste al termine del periodo di pubblicazione in mancanza di domande concorrenti oppure sono richieste all'aggiudicatario della concessione individuato a seguito delle procedure di evidenza pubblica.
3. 
Le province, i comuni, le comunita' montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento delle spese di istruttoria.
Art. 8. 
(Pubblicazioni)
1. 
Il responsabile del procedimento da' notizia della presentazione della domanda di concessione per servitu' e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni ove devono essere realizzate le opere per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni.
2. 
Nel caso di domande di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche l'avviso e' pubblicato all'albo pretorio del comune ove e' situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti.
3. 
Per le concessioni brevi il responsabile del procedimento puo', con motivazione espressa nel provvedimento di concessione, omettere la pubblicazione dell'avviso.
4. 
Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilita' non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.
Art. 9. 
(Domande concorrenti)
1. 
Se a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo della stessa area per analoghe finalita', il Settore decentrato, fermi restando i diritti di prelazione previsti per legge e indicati dall'interessato alla prelazione, procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure di evidenza pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella canoni. Se le domande concorrenti hanno diverse finalita', il Settore decentrato rilascera' la concessione a quella che meglio garantisce la soddisfazione dell'interesse pubblico.
Art. 10. 
(Cauzione)
1. 
A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente e' tenuto alla prestazione, a favore della Regione Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a due annualita'.
2. 
In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione puo' essere ridotto ad un'annualita' oppure puo' essere aumentato fino a cinque.
3. 
Salvo quanto di seguito disposto, per le concessioni brevi la cauzione e' pari ad un'annualita' del canone minimo. Per le concessioni brevi inferiori a quindici giorni, per le concessioni al taglio di piante e per gli interventi di manutenzione non e' dovuto il versamento della cauzione.
4. 
Le province, i comuni, le comunita' montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerate dal versamento della cauzione.
5. 
Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1.
6. 
In caso di rinnovo della concessione, il Settore decentrato competente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.
7. 
La cauzione puo' essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.
Art. 11. 
(Compatibilita' idraulica e titolo per la concessione)
1. 
Il rilascio della concessione e' subordinato all'assenso dell'autorita' idraulica competente, ai sensi del r.d. 523/1904 . Nel caso di servitu' con realizzazione di manufatti (ponti, passerelle, condotte fognarie e simili) l'autorita' idraulica rilascia il provvedimento di autorizzazione idraulica, mentre per l'uso delle pertinenze idrauliche esprime il proprio parere positivo.
2. 
Il Settore decentrato provvede d'ufficio all'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri di competenza dell'AIPO e a tal fine trasmette ad essa una copia degli atti progettuali.
3. 
Qualora l'autorita' idraulica si esprima in senso negativo, il responsabile del procedimento conclude il procedimento con un diniego espresso.
4. 
(...)
[2]
Art. 12. 
(Disciplinare e provvedimento di concessione)
1. 
Il responsabile del procedimento invita il richiedente a firmare il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente.
[3]
2. 
Entro lo stesso termine il richiedente viene invitato altresi' al versamento della cauzione di cui all'articolo 10 e dell'importo del canone demaniale anticipato.
3. 
In mancanza della firma del disciplinare o del versamento delle somme richieste, la domanda di concessione e' respinta.
4. 
Il disciplinare forma parte integrante del provvedimento di concessione e contiene tutte le prescrizioni alle quali la stessa e' subordinata, comprese le prescrizioni di carattere tecnico-idraulico impartite dall'autorita' idraulica competente.
5. 
Nel disciplinare sono inoltre indicati l'importo del canone annuo e la durata della concessione.
6. 
Le concessioni di cui all'articolo 1 sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione.
[4]
7. 
Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalita' di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonche' di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Il concessionario e' inoltre tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
8. 
L'utilizzo dell'area o del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo la stipulazione dell'atto di concessione.
9. 
(...)
[5]
Art. 13. 
(Durata della concessione)
1. 
La durata della concessione non puo' essere, di norma, superiore a nove anni e puo' essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene.
Art. 14. 
(Cessazione della concessione)
1. 
Sono cause di cessazione della concessione:
a) 
la naturale scadenza del termine;
b) 
la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa ai sensi dell'articolo 19. In tal caso gli eredi ne danno comunicazione al Settore decentrato competente e sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 17;
c) 
la modifica del contesto in caso di eventi naturali.
Art. 15. 
(Rinuncia)
1. 
Il concessionario puo' rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza al Settore decentrato competente.
2. 
Il Settore decentrato autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 17.
3. 
In caso di rinuncia deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualita' in corso.
Art. 16. 
(Revoca e decadenza)
1. 
Il Settore decentrato puo', con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilita'.
2. 
Il Settore decentrato, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, puo' altresi' dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
a) 
violazione delle disposizioni concernenti le modalita' di utilizzo delle aree concesse (abuso od uso diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la concessione);
b) 
violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni);
c) 
mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;
d) 
non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze;
e) 
mancata realizzazione dei manufatti nei tempi prescritti dalla concessione nel caso di concessione per servitu';
f) 
cessione o subconcessione a terzi.
Art. 17. 
(Obblighi del concessionario al termine della concessione)
1. 
Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione ai sensi dell'articolo 18, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, salvo quanto disposto al comma 4, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessita' di espressa autorizzazione dell'autorita' idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entita'.
2. 
Agli stessi obblighi e' tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.
3. 
Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.
4. 
Il responsabile del procedimento, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, puo' ritenere non opportuna la rimozione dei manufatti. In tal caso ne da' comunicazione al concessionario e richiede ai competenti uffici dello Stato di esprimersi in merito all'acquisizione al demanio idrico dei manufatti stessi. L'obbligo di rimozione a carico del concessionario resta sospeso in pendenza delle determinazioni degli uffici statali.
Art. 18. 
(Rinnovo)
1. 
La concessione puo' essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza deve essere presentata domanda di nuova concessione. Qualora si tratti di concessioni per l'uso di pertinenze idrauliche, il procedimento di rinnovo e' soggetto alle medesime forme di evidenza pubblica previste per le concessioni nuove.
2. 
La domanda di rinnovo e' presentata al Settore decentrato almeno sei mesi prima della scadenza.
3. 
Alla domanda e' allegata una relazione, firmata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi e' stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere gia' autorizzate. Il Settore decentrato puo' richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.
4. 
Il rinnovo e' accordato solo se nel tempo non sono mutate le condizioni del regime idraulico del corso d'acqua interessato, sulla base degli accertamenti compiuti dall'autorita' idraulica competente e puo' essere condizionato all'esecuzione di opere e lavori necessari a garantire la funzionalita' idraulica del corso d'acqua stesso.
5. 
Se la domanda di rinnovo e' presentata nei termini e il concessionario e' in regola con il pagamento dei canoni, la concessione puo' proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni del Settore decentrato.
6. 
Se la domanda e' presentata oltre i termini, viene istruita come nuova concessione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza e la nuova concessione.
7. 
All'atto del rinnovo della concessione, il Settore decentrato competente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.
Art. 19. 
(Subentro)
1. 
La concessione ha carattere personale e pertanto non e' ammessa la cessione ad altri.
2. 
Puo' essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
a) 
morte del concessionario;
b) 
alienazione del fondo a servizio del quale e' stata rilasciata la concessione per il caso di servitu';
c) 
cessione d'azienda o trasferimento dell'attivita' in relazione alle quali e' stata concessa la servitu' o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze idrauliche.
3. 
Salvo il caso di cui alla lettera a) in cui l'adempimento e' posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro e' presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro sessanta giorni dall'evento che ne e' causa.
4. 
Il subentrante e' obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.
Art. 20. 
(Canoni)
1. 
I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella A allegata alla l.r. 12/2004 e nel prospetto integrativo allegato al presente regolamento.
2. 
I canoni come determinati ai sensi del comma 1 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
a) 
alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dai Settori decentrati competenti a partire dal 1 gennaio 2001;
b) 
alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 oggetto di trasferimento alla Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.
3. 
Ai sensi della legge regionale 12/2004 , articolo 1, comma 2, lettera d) sono escluse dal pagamento del canone le concessioni relative agli attraversamenti carrabili di corsi d'acqua su strade di proprieta' della Regione Piemonte, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, nonche' le concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte.
4. 
Alle concessioni rilasciate ad enti pubblici, enti locali e loro associazioni e consorzi si applica un canone pari al dieci per cento del canone stabilito nella tabella canoni, con un minimo di 80 euro.
5. 
Il canone risultante dall'applicazione della tabella e' arrotondato all'euro inferiore.
6. 
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun triennio a partire dall'anno 2006, all'aggiornamento dei canoni come definiti dalla tabella canoni in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento.
Art. 21. 
(Pagamento dei canoni)
1. 
I canoni sono dovuti per anno solare e in deroga all' articolo 12, comma 1 della l.r. n. 20/2002 fino alla formazione di un catasto degli utilizzi delle pertinenze idrauliche, sono versati a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte.
2. 
Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone e' dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validita' del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' considerata mese intero.
3. 
Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed e' dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualita' successiva a quella in cui e' stata effettuata la rinuncia.
4. 
Il versamento di importi di canoni superiori a 500,00 euro riferiti a piu' annualita' puo' essere effettuato, su richiesta degli interessati, in due rate annuali di pari importo.
5. 
Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera c) comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
6. 
Il controllo delle riscossioni e' effettuato dai Settori decentrati competenti che provvedono a redigere gli elenchi degli utilizzatori che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati. L'elenco e' trasmesso alla Direzione regionale competente in materia di bilancio per le determinazioni relative alla riscossione coattiva di cui al comma 7.
7. 
La riscossione coattiva e' effettuata in conformita' alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.
Art. 22. 
(Rimborsi)
1. 
Il rimborso delle somme in eccesso rispetto a quanto dovuto e' effettuato d'ufficio su istanza dell'interessato, redatta in carta libera, entro 180 giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.
2. 
Il responsabile del procedimento, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne da' notizia all'interessato.
3. 
In caso di rimborso dell'intero versamento, la relativa liquidazione e' subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.
Art. 23. 
(Disposizioni particolari per interventi di polizia idraulica)
1. 
Ferma restando la necessita' del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 , non sono soggette a concessione ne' a pagamento di canone:
a) 
le opere idrauliche di difesa realizzate da enti pubblici;
b) 
gli interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale legnoso o litoide dall'alveo;
c) 
gli interventi di manutenzione ordinaria di opere esistenti e gia' concesse e che non comportino modificazioni sostanziali dell'opera stessa.
Art. 24. 
(Disposizioni transitorie per le occupazioni in corso)
1. 
I Settori decentrati competenti provvedono al rilascio delle concessioni in sanatoria secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5 della l.r. 12/2004 .
2. 
Nelle more del rilascio dei singoli provvedimenti di concessione in sanatoria, si ritengono provvisoriamente autorizzate le occupazioni di cui al comma 1 e i Settori decentrati competenti provvedono a richiedere il versamento di quanto dovuto per le occupazioni in corso sulla base di quanto riportato nella tabella canoni.
3. 
Qualora per le occupazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) i canoni stabiliti dalla tabella canoni non siano di diretta applicazione ovvero, nel caso di utilizzo di pertinenze idrauliche non per uso agricolo, risulti un valore superiore al cento per cento dell'ultimo canone pagato, continua ad applicarsi, in via transitoria e con riserva di conguaglio all'atto del rilascio del formale provvedimento di concessione, il canone dovuto per l'anno 2003.
4. 
Se a seguito dell'applicazione dei canoni di cui al presente regolamento risultano effettuati pagamenti non dovuti o maggiori del dovuto, la Regione Piemonte provvede alla compensazione delle somme indebitamente corrisposte con i successivi canoni. Se cio' non e' possibile, tali somme sono restituite agli interessati.
5. 
Ai fini della regolarizzazione delle occupazioni in atto non assistite da alcun provvedimento dell'amministrazione pubblica, la Giunta regionale individua con proprio successivo atto le modalita' e i tempi per l'adozione degli atti conseguenti.
Art. 25. 
(Disposizioni finali)
1. 
Con provvedimenti della Direzione Opere pubbliche possono essere individuate ulteriori modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e possono altresi' essere definite particolari forme di semplificazione procedimentale con riferimento a:
a) 
rilascio di piu' concessioni a favore del medesimo ente o societa' gestori di servizi a rete;
b) 
concessioni al taglio di vegetazione nell'ambito dell'esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti da enti pubblici;
c) 
rilascio di concessioni brevi.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 6 dicembre 2004
Enzo Ghigo

Allegato A 

(Artt. 1, 20) Prospetto integrativo - Tabella A L.R. 12/2004

In applicazione di quanto disposto dall' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 12/2004 , vengono di seguito definite integrazioni alla tabella A con riferimento a casistiche ivi non espressamente contemplate e vengono inoltre stabiliti criteri ed indicazioni per la concreta determinazione dei canoni nei casi in cui non sia possibile un'automatica applicazione del canone previsto dalla tabella.

SERVITU' (OCCUPAZIONI, ANCHE IN SUBALVEO O IN PROIEZIONE, DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTI E ATTRAVERSAMENTI)

1) Attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali ( art. 7, legge 8/1949 s.m.i.):

a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.

b) Sono assoggettate al canone per attraversamento aereo senza occupazione di area demaniale anche le linee elettriche che attraversano corsi d'acqua demaniali utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento gia' esistenti.

2) Attraversamenti aerei con linee telefoniche, impianti a fune per il trasporto di persone, linee elettriche con infissione di pali:

a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua, anche nei casi in cui vi sia attraversamento con cavi o tubazioni che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento gia' esistenti.

b) Nel caso di linee elettriche con infissione di pali su area demaniale, si aggiunge il canone per il solo attraversamento aereo.

c) L'elencazione contenuta nella tabella e' esemplificativa e non esaustiva, per cui vanno ricondotti a questa tipologia tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua con cavi e tubazioni.

d) In analogia con quanto disposto dall' articolo 24 della l.r. n. 19/2003 sono esentati dal pagamento del canone i palorci e i piccoli impianti di trasporto di merci e materiali ricadenti nel territorio di una comunita' montana.

3) Attraversamenti in subalveo con linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti:

a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.

b) L'elencazione contenuta nella tabella e' esemplificativa e non esaustiva, per cui va ricondotto a questa tipologia qualunque tipo di attraversamento in subalveo con cavi e tubazioni.

4) Parallelismi (integrazione alla tabella allegata alla l.r. n. 12/2004 ):

Per le tipologie sub 2) e sub 3) deve inoltre essere considerata, in analogia con quanto previsto per le tubazioni di scarico, la possibilita' che parte della linea corra parallelamente al corso d'acqua con occupazione di area demaniale; in tali casi il canone e' determinato in euro 0,75 per ogni metro quadrato di percorso parallelo al corso d'acqua, calcolando una larghezza minima di 1 metro, da aggiungere all'eventuale canone per l'attraversamento.

5) Attraversamenti con ponti, passerelle, guadi:

integrazioni alla tabella allegata alla l.r. n. 12/2004 :

a) Strade statali: euro 80,00 (considerata la riduzione per gli enti pubblici)

b) ponti autostradali e ferroviari: euro 320,00.

6) Copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilita', igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi:

a) Per le coperture ad uso privato, residenziale, industriale o commerciale, il canone viene determinato sulla base del valore di mercato delle aree limitrofe, applicando un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20, fermo restando un canone minimo di euro 250,00.

b) Per le coperture ad uso agricolo il canone viene determinato sulla base del valore agricolo medio ricavato dalle tabelle della Commissione provinciale espropri, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20, fermo restando un canone minimo di euro 160,00.

c) In forza del divieto contenuto nell' articolo 41 del d.lgs. n. 152/1999 , le concessioni di cui al presente punto possono essere riferite solo a coperture esistenti.

7) Posa di tubazioni per lo scarico di acque:

Gli scavi per lo scarico in terra non sono soggetti a canone.

8) Opere di difesa e di sistemazione idraulica (muri di contenimento, briglie, scogliere)

Sono esentate dal canone le opere realizzate da privati con esclusiva finalita' di difesa idraulica delle sponde e di protezione dei beni di proprieta' dall'erosione.

USO DI PERTINENZE (OCCUPAZIONE DI AREE PERTINENZIALI AL DEMANIO IDRICO PER FINALITA' AGRICOLE, PRODUTTIVE, SPORTIVE, RICREATIVE)

1) Occupazione di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale ( d.lgs, n. 152/1999 , art. 41.

Ai sensi dell' articolo 41 del d.lgs. n. 152/1999 l'esenzione riguarda solo il caso in cui tali interventi siano realizzati nell'ambito di aree demaniali siano gia' comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all' articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394/1991 .

2) Uso di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo:

a) rientrano nelle concessioni per uso agricolo anche le concessioni per pioppicoltura;

b) vista l'abrogazione da parte della Corte costituzionale (sent. n. 318/2002) degli articoli 9 e 64 della legge n. 203, il canone si calcola prendendo a riferimento come valore di base quello contenuto nelle tabelle della Commissione provinciale espropri in relazione al tipo di coltivazione messo in atto dal richiedente la concessione, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/40 per superfici fino a 5.000 mq., a 1/60 per le aree eccedenti i 5000 mq. fino a 10.000 mq. e a 1/80 per le aree in eccedenza oltre i 10.000 mq., con un minimo di euro 80,00.

3) Occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi (area di sfogo, piazzali, deposito, riserve di caccia)

a) Il canone si calcola prendendo a riferimento i valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge 326/2003 , ridotti di 1/3 e con applicazione di un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20 per superfici fino a 2.000 mq., a 1/25 per le aree eccedenti i 2.000 mq. fino a 5.000 mq., e a 1/40 per le aree eccedenti i 5.000 mq. e fino a 10.000 mq. Oltre i 10.000 mq, si applica un coefficiente variabile tra 1/40 e 1/200 in relazione al tipo di utilizzo, all'estensione complessiva del bene occupato e alla reddivita' presunta del bene concesso e dell'attivita' svolta. E' comunque dovuto un canone minimo di euro 160,00.

b) Gli usi elencati sono da intendersi come esemplificativi e non esaustivi dei tipi di utilizzo; vanno pertanto ricondotti a questa tipologia di concessione anche le occupazioni per altri usi, quali realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, tralicci, cabine elettriche, piattaforme, parcheggi, ecc.

c) In presenza di manufatti esistenti, al canone per l'occupazione dell'area si aggiunge il canone per l'uso dei manufatti stessi, calcolato sulla base del costo di costruzione, corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione e delle caratteristiche di vetusta' e di finitura.

CONCESSIONI BREVI (UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE DEMANIALE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO)

1) Occupazione temporanea per manutenzione argini con o senza taglio di alberi, limitatamente alle sponde e alle aree di asservimento idraulico:

a) Per valore delle piante tagliate si intende il valore del macchiatico.

b) Nel caso di interventi di manutenzione realizzati da enti pubblici in esecuzione diretta o tramite il volontariato di protezione civile, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo si intende nullo. Il legname risultante deve essere accatastato in zona sicura e smaltito a cura dell'Amministrazione che ha eseguito l'intervento.

2) Manutenzione ponti, guadi o altre opere gia' concesse:

Se la manutenzione comporta variazioni sostanziali dei manufatti, si procede al rilascio di una nuova concessione e alla rideterminazione del canone.

Spese di istruttoria e sopralluogo:

Per le concessioni richieste dall'ENEL S.p.A. le spese di istruttoria sono da ritenersi comprese nelle spese di istruttoria previste dalla convenzione approvata con D.G.R. n. 33-27161 del 26/4/1999 e sottoscritta in data 10 maggio 1999 al n. 1513 di Repertorio per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche all'attraversamento di corsi d'acqua con linee elettriche.

Nota finale Per gli usi non espressamente previsti, il canone e' determinato con riferimento a casi analoghi. Per valutazioni particolarmente complesse puo' essere richiesta la stima dell'Agenzia del Territorio.


Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.

[2] Il comma 4 dell'articolo 11 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.

[4] Nel comma 6 dell'articolo 12 le parole "e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni e condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti" sono state spppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.

[5] Il comma 9 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2011.