Regolamento regionale n. 13 del 29 novembre 2004  ( Vigente )
"Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunita' montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000 ). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7 .".
(B.U. 02 dicembre 2004, n. 48)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 ;

Visto l' articolo 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59 - 14215 del 29 novembre 2004

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite)
1. 
A norma dell' articolo 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998 ) a decorrere dal 19 maggio 2003, le comunita' montane esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) relative all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti sul proprio territorio.
Art. 2. 
(Organizzazione delle funzioni trasferite)
1. 
Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 possono essere esercitate da ciascuna comunita' montana direttamente o con le modalita' previste dall' articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 3. 
(Domanda di concessione)
1. 
La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all' articolo 3 della l.r. 74/1989 , relativa ad un impianto che insista sul territorio di una comunita' montana, deve essere presentata da parte dell'interessato all'ente concedente corredata della documentazione di cui all'Allegato A.
2. 
La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente per il rilascio degli atti di assenso e delle dichiarazioni eventualmente necessarie.
Art. 4. 
(Rilascio della concessione)
1. 
Nell'ipotesi in cui l'impianto per il quale e' richiesta la concessione insista sul territorio di una comunita' montana, l'ente concedente, individuato sulla base dell' articolo 3 della l.r. n. 74/1989 , trasmette la domanda e la relativa documentazione alla comunita' montana sul cui territorio insiste l'impianto o la maggior parte di esso.
2. 
La domanda deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli comunali interessati, formulate verificando altresi' la compatibilita' degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, a norma dell' articolo 5 della l.r. 74/1989 .
3. 
Acquisito il provvedimento di approvazione, l'ente concedente rilascia la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto funiviario.
Art. 5. 
(Approvazione del progetto)
1. 
Al fine di conseguire gli atti di assenso e le dichiarazioni eventualmente necessarie, il responsabile del procedimento nominato dalla comunita' montana procedente o individuato a norma dell'articolo 2, convoca di norma una conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 .
2. 
A norma dell' articolo 8, comma 6 della l.r. 74/1989 , le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresi' nel caso di rifacimento, modifica o potenziamento di un impianto funiviario. Le medesime procedure si applicano qualora il progetto riguardi la revisione di un impianto esistente che comporti modifica allo stato dei luoghi, l'ammodernamento delle strutture, ovvero il loro adeguamento ai parametri richiesti dalla normativa vigente.
3. 
Qualora il progetto abbia ad oggetto una revisione generale dell'impianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario, che non comportino modifica allo stato dei luoghi, l'approvazione dello stesso da parte della comunita' montana e' subordinata al solo nulla osta tecnico di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 74/1989 .
Art. 6. 
(Composizione della conferenza di servizi)
1. 
La conferenza di servizi di cui all'articolo 5 e' composta da:
a) 
un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela forestale;
b) 
un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di beni ambientali;
c) 
un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di turismo;
d) 
un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela e recupero ambientale;
e) 
un rappresentante della struttura dell'ARPA competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici;
f) 
un rappresentante della struttura del Corpo forestale dello Stato competente per territorio;
g) 
un rappresentante dell'amministrazione dell'Ufficio speciale trasporti ad impianti fissi (USTIF).
2. 
Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), nella conferenza di servizi di cui al comma 1 deve essere convocato un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ai fini dell'espletamento dei poteri di controllo previsti dall' articolo 159, comma 3 del d.lgs. 42/2004 .
3. 
La composizione della conferenza di servizi e' integrata su iniziativa dell'amministrazione procedente, di volta in volta, dai soggetti competenti ad esprimersi sulle altre materie di cui all'articolo 9, commi 1 e 4 della l.r. 74/1989 , ove necessario, nonche' da quelli chiamati ad emanare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell' articolo 5, comma 3 della l.r. 74/1989 .
Art. 7. 
(Convocazione della conferenza di servizi)
1. 
Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1 cura la trasmissione del progetto entro quindici giorni dal ricevimento ai componenti la conferenza di servizi e agli altri soggetti eventualmente interessati. Il progetto, accompagnato dalla relativa documentazione, deve essere trasmesso a ciascun soggetto convocato almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.
2. 
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
Art. 8. 
(Funzionamento della conferenza di servizi)
1. 
La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. 
Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della determinazione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. 
Nei casi in cui sia richiesta l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 10 o 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione), la conferenza di servizi viene convocata dopo la loro conclusione.
4. 
Nell'ipotesi di opere particolarmente innovative sotto il profilo tecnico e nei casi previsti dalla normativa vigente, la conferenza di servizi si esprime preventivamente sul progetto preliminare, al fine di verificare, a norma dell' articolo 14 bis della l. 241/1990 , quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso.
5. 
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all'esame del progetto.
6. 
Nel caso di cui al comma 5, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.
7. 
Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.
8. 
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', ovvero non abbia espresso definitivamente la volonta', ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 7.
Art. 9. 
(Conclusione della conferenza di servizi)
1. 
Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 14 quater, comma 3 della l. 241/1990 , all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 2, l'amministrazione procedente adotta l'atto motivato di conclusione del procedimento. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.
2. 
La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
3. 
Una volta acquisita la determinazione della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento o il soggetto individuato a norma dell'articolo 1 bis assume il provvedimento conforme alla stessa e cura la trasmissione degli atti e della relativa documentazione all'ente concedente, ai fini del rilascio della concessione.
Art. 10. 
(Disposizioni finali)
1. 
Il procedimento definito nel presente regolamento si applica se non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").
2. 
La data di decorrenza per l'esercizio delle funzioni relative agli impianti costruiti con le procedure previste dall' articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e' stabilita con successiva deliberazione della Giunta regionale.
3. 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di concessione ricevute dall'ente concedente successivamente al 19 maggio 2003. Per le domande di concessione presentate prima della suddetta data restano ferme le competenze gia' previste dalla l.r. 74/1989 e dall' articolo 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000 .
Art. 11. 
(Abrogazione)
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 29 novembre 2004
Enzo Ghigo

Allegato A 

(Art. 3)

1. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FUNE (art. 2):

1.1 Progetto definitivo comprendente le seguenti relazioni ed elaborati grafici:

a) Relazione tecnico - illustrativa di presentazione dell'intervento che specifichi la tipologia e le principali caratteristiche tecniche dell'impianto, la relativa funzionalita' (di arroccamento, di collegamento, ecc.), la motivazione del progetto, i risultati attesi e la ricaduta in termini economico - turistici dell'opera, l'inserimento dello stesso nell'ambito dell'area sciabile, l'eventuale esigenza di realizzazione di nuove piste da discesa o di modifica di piste esistenti funzionali all'impianto, l'adeguatezza dei servizi di supporto (dotazione di servizi igienici e di punti di ristoro eventualmente presenti nell'area), relativa ubicazione su planimetria, l'adeguatezza dell'accessibilita' viaria e della dotazione di parcheggi, la dotazione di strutture ricettive e di impianti turistici complementari.

b) Relazione forestale, di recupero, mitigazione e, ove prevista, compensazione ambientale ai sensi delle leggi regionali n. 45/89 e 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) e con riferimento ai contenuti di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), che descriva lo stato dei luoghi, il profilo pedogenetico del suolo, la copertura vegetale con preciso riferimento alla/e fitocenosi presente/i; se la superficie e' anche solo parzialmente dotata di copertura arbustiva e/o arborea, sara' illustrata dettagliatamente la stazione forestale interessata, con specifico riferimento alle caratteristiche selvicolturali ed ai parametri dendro-auxometrici della formazione coinvolta; nel caso di fustaia dovra' essere indicato il numero delle piante da abbattere, suddiviso per classi diametriche e di altezza; nel caso di governo a ceduo dovra' essere realizzata un'area di saggio; dovra' essere indicata l'estensione delle superfici delle quali si prevede lo scotico e la relativa pendenza; dovranno essere descritte le opere che si intendono eseguire con precisa indicazione dei materiali impiegati, colori, ecc., per la realizzazione dell'impianto e dovranno essere dettagliatamente descritte le tecniche e i materiali per il recupero, la sistemazione e l'inserimento paesaggistico e ambientale della zona interessata dall'intervento (inerbimenti, messe a dimora, specie vegetali, opere di ingegneria naturalistica, ecc.) e dovranno essere definiti i tempi di attuazione dei lavori di ripristino e quantificati, per i soggetti privati, i movimenti terra, le relative opere di sostegno e gli interventi di recupero e mitigazione ambientale.

c) Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovra' attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilita' di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalita' costruttive o gestionali, delle quali dovra' essere presentato il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti l'area dell'impianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici. La pericolosita' da valanga nell'area dell'impianto potra' essere definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.

d) Relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonche' la compatibilita' dell'intervento con la stabilita' dell'area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11.3.1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione),tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilita'. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce.

e) Relazione di inquadramento urbanistico (illustrazione della strumentazione urbanistica, norme di attuazione, estratti di mappa catastale e di P.R.G., studi geologici, planimetrie e disposizioni di piano regolatore riguardanti la zona interessata dall'intervento con evidenziato l'impianto da costruire nonche' gli impianti esistenti).

f) Corografia generale in scala 1:10.000 dell'intero sistema di impianti e delle piste in cui sia evidenziato il tracciato del nuovo impianto e delle relative piste di discesa.

g) Planimetria in scala 1:5.000 dell'impianto con indicazione delle stazioni, dei plinti e dei sostegni di linea.

h) Profilo longitudinale della linea, con indicazione delle stazioni, dei sostegni, delle funi, in scala non inferiore a 1:500, con riportato l'andamento del terreno e sezioni trasversali nei punti caratteristici della linea.

i) Elaborati di progetto che evidenzino gli aspetti esteriori dell'impianto (tipo di sostegni di linea, cabine, stazioni , ecc.).

l) Planimetrie a curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000, riportante la suddivisione catastale e le zone di vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 con dettaglio interventi non inferiore a 1:500; sezioni e particolari costruttivi delle opere e delle aree di valle, di monte, dell'impianto e della linea, che documentino in modo adeguato lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, sia per quanto riguarda la costruzione dell'impianto di risalita ed opere ad esso accessorie, permanenti (locali di servizio) e temporanee (piste di cantiere), sia l'eventuale pista di discesa (movimenti di terra, sbancamenti, riporti, esistenza di coperture arboree, sistemazione definitiva dell'area, ecc.).

m) Elaborati grafici (planimetrie, sezioni e particolari costruttivi) relativi ad interventi di recupero, mitigazione e, ove prevista, compensazione ambientale e paesaggistica.

n) Documentazione fotografica a colori degli ambiti interessati dalle opere in progetto, con riprese che rappresentino il tracciato dell'impianto (con fotosimulazione), le aree attinenti le stazioni e completa panoramica del contesto paesaggistico circostante;

o) Parere espresso dalla Commissione Igienico Edilizia del Comune in merito all'intervento proposto.

p) Computo Metrico Estimativo delle opere (solo per Enti Pubblici)

q) Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi (solo per Enti Pubblici)

r) Quadro economico (solo per Enti pubblici o per opere di interesse pubblico).

s) Capitolato speciale o Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (solo per Enti pubblici).

t) Cronoprogramma (solo per Enti pubblici)

1.2 Progetto definitivo redatto conformemente alla normativa statale concernente le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei e terrestri.

1.3 Progetto esecutivo redatto conformemente alla normativa statale concernente le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei e terrestri.

1.4 Documenti comprovanti la libera disponibilita' dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione o eventuale documentazione comprovante l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') e successive modifiche ed integrazioni.

1.5 Dichiarazione di conformita' con gli strumenti di pianificazione urbanistica.

1.6 Istanza relativa agli ostacoli alla navigazione aerea.

1.7 Se l'opera ricade sotto i vincoli della legge 24.12.1976 n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitu' militari) e successive modifiche ed integrazioni, nulla osta dell'Amministrazione Militare (una copia).

1.8 Elaborati progettuali relativi ad eventuali attraversamenti e/o parallelismi con sottoservizi (linee elettriche o telefoniche, canali, strade, acquedotti, gasdotti, fiumi o torrenti ecc.) corredati di bozza di convenzione fra la Societa' esercente l'impianto a fune e la Societa' di gestione dei sottoservizi.

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE CON MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 4, comma 3):

A) per gli interventi che alterino lo stato dei luoghi deve essere presentata la documentazione prevista per la costruzione di un nuovo impianto;

B) per interventi che non alterino lo stato dei luoghi deve essere presentato:

2.1 Progetto esecutivo redatto conformemente alla normativa statale concernente le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei e terrestri.

2.2 Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovra' attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilita' di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalita' costruttive, delle quali dovra' essere presentato il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti l'area dell'impianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici. La pericolosita' da valanga nell'area dell'impianto potra' essere definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.

2.3 Documenti comprovanti la libera disponibilita' dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione.

2.4 Copia dell'atto di concessione.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE, SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 4, comma 3):

3.1 Relazione finale redatta ai sensi dell'articolo 5, punto 10) del D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e successive modifiche ed integrazioni.

3.2 Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovra' attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilita' di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalita' costruttive, delle quali dovra' essere presentato il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti l'area dell'impianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici. La pericolosita' da valanga nell'area dell'impianto potra' essere definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.

3.3 Documenti legali comprovanti la libera disponibilita' dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione

3.4 Copia dell'atto di concessione

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ARTICOLO 7, COMMA 4:

4.1 Progetto preliminare comprendente:

a) Relazione tecnico - illustrativa contenente:

- l'inquadramento dell'opera o dell'intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;

- i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;

- l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta dei pareri e degli altri atti di assenso e dichiarativi, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento.

b) Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovra' attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilita' di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalita' costruttive, delle quali dovranno essere fornite indicazioni progettuali su tipologia, dimensionamento e posizionamento. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti l'area dell'impianto, una cartografia delle valanghe, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici. La pericolosita' da valanga gravante nell'area dell'impianto potra' essere definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.

c) Relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonche' la compatibilita' dell'intervento con la stabilita' dell'area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11.3.1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione),tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotopi presenti e relative verifiche di stabilita'. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce.

NOTA - Tutta la documentazione deve essere redatta e sottoscritta da tecnici specializzati nelle specifiche materie, iscritti ai rispettivi Albi professionali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.M. 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone) e successive modifiche ed integrazioni, gli elaborati progettuali relativi all'impianto a fune devono essere firmati dal Responsabile Generale della progettazione. Il richiedente e' comunque tenuto a presentare ogni altro documento ritenuto utile per l'esame dell'intervento richiesto.