Regolamento regionale n. 12 del 09 novembre 2004  ( Vigente )
"Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)".
(B.U. 11 novembre 2004, 2° suppl. al n. 45)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 78-13781 del 25 ottobre 2004

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
OGGETTO E FINALITA'
Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49) disciplina:
a) 
la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
b) 
la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all' articolo 1 della l.r. 25/2003 ;
c) 
la vigilanza sui lavori di costruzione;
d) 
il collaudo e l'esercizio dell'opera;
e) 
le competenze relative al catasto degli invasi di cui all' articolo 3, comma 2, della l.r. 25/2003 ;
f) 
le competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;
g) 
la modificazione o demolizione delle strutture.
Titolo II. 
CLASSIFICAZIONI, ESCLUSIONI E VALUTAZIONI DEL RISCHIO
Art. 2. 
(Classificazione degli invasi)
1. 
Le opere di cui all' articolo 1, comma 1, della l.r. 25/2003 sono suddivise nelle seguenti tipologie e categorie:
a) 
TIPOLOGIA D (Invasi e piccole dighe) -
 
I) categoria A:
1) 
sottocategoria A1:sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a dieci mila metri cubi;
2) 
sottocategoria A2: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trenta mila metri cubi;
 
II) categoria B: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e cento mila metri cubi;
 
III) categoria C: sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi;
b) 
TIPOLOGIA L (Invasi per la laminazione delle piene);
 
I) categoria A:invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino a cinque metri ed invasi fino a trenta mila metri cubi;
 
II) categoria B:invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione sbarramenti con altezza fino a cinque metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e cento mila metri cubi;
 
III) categoria C: invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino a quindici metri ed invasi fino ad un milione di metri cubi;
c) 
TIPOLOGIA T (Traverse)
 
I) categoria A: traverse con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trenta mila metri cubi;
 
II) categoria B: traverse con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e cento mila metri cubi;
 
III) categoria C: traverse con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.
Art. 3. 
(Opere di competenza ed opere escluse dalla l.r. 25/2003 )
1. 
La l.r. 25/2003 disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 8 agosto 1994, n. 507 , recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
2. 
Sono escluse dalla disciplina prevista dalla l.r. 25/2003 i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti, nonche' tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo - intendendo per traversa con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al corso d'acqua sia prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici - e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi.
3. 
Ulteriori esclusioni possono essere determinate in relazione a valutazioni del rischio connesso come specificato dall'articolo 4.
Art. 4. 
(Esclusione secondo analisi di rischio globale)
1. 
In seguito ad analisi di rischio condotta dalla Regione, lo sbarramento esistente e censito puo' non essere assoggettato alla l.r. 25/2003 purche' non costituisca fonte di rischio per la pubblica incolumita'.
2. 
La valutazione viene effettuata attraverso il calcolo del rischio globale connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle, sulla base anche di quanto proposto nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, Servizio previsione e prevenzione, del 31 luglio 1991 (n. prev. 2554 gen. 804).
3. 
Lo sbarramento viene inquadrato attraverso il calcolo del rischio potenziale in apposita classe di rischio.
4. 
La procedura per il calcolo del rischio di cui al presente articolo e' resa nota con apposita circolare del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Classificazione di rischio intrinseco)
1. 
Per valutazioni speditive da utilizzare nell'iter procedurale di autorizzazione per l'esercizio di un invaso, viene definito rischio intrinseco quello valutato considerando unicamente il grado ed il tipo di antropizzazione delle aree a valle dello sbarramento.
2. 
In tal senso sono individuate tre classi di rischio intrinseco:
a) 
basso: se a seguito del collasso dello sbarramento risultino perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico. La perdita di vite umane sarebbe improbabile;
b) 
moderato: se a seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultino serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche con danni a strutture commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture. La perdita di vite umane sarebbe improbabile;
c) 
alto: se a seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultino perdita di vite umane e rilevanti danni economici. In generale, si riterrebbero coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze.
Art. 6. 
(Scelta dell'area per valutazioni di rischio)
1. 
L' area significativa indagata a valle per valutazioni di rischio di cui all'articolo 5, in direzioni idraulicamente non trascurabili e' valutata per una distanza L pari a:

L = V/10^4

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 km.
2. 
Nel caso di invaso di volume fino a 60000 m 3 situato in aree montane o collinari con pendenze medie nel primo km a valle dello sbarramento maggiori del 2 per cento:

L = 2*V/10^4

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 km dove L viene calcolato in km e V, espresso in m 3, e' il volume movimentabile a seguito della rottura o collasso dello sbarramento.
Art. 7. 
(Commissione tecnica)
1. 
E' istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti regionali formata dal dirigente del settore regionale competente in materia di sbarramenti in qualita' di presidente, dal dirigente dell'ufficio regionale tecnico decentrato territorialmente competente e dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune di volta in volta interessato.
2. 
Il personale del settore regionale competente in materia di sbarramenti viene utilizzato a supporto delle attivita' della commissione.
3. 
La commissione rappresenta strumento di raccordo, in materia di sbarramenti, tra le strutture tecniche e di controllo operanti sul territorio regionale e si avvale, in casi di riconosciuta complessita', del supporto di enti strumentali, delle agenzie regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.
4. 
La commissione e' convocata dal dirigente del settore regionale competente in materia di sbarramenti per valutare progetti di nuove costruzioni di rilevante entita', anche a livello di preliminare, e fornire parere tecnico di supporto alle istruttorie per l'autorizzazione alla costruzione, alla continuazione dell'esercizio ed alla dismissione dell'invaso.
5. 
La commissione puo' essere interpellata anche in ordine alla valutazione dei casi di esclusione dalle competenze regionali, per dirimere eventuali dubbi nell'applicazione ed attuazione della l.r. 25/2003 e del presente regolamento e per la stesura di circolari esplicative.
6. 
In particolare, la commissione, per quanto riguarda le problematiche inerenti le esclusioni dalle competenze regionali, puo' essere interpellata per opere quali traverse su canali d'irrigazione con deflussi regolati a monte o su corsi d'acqua minori, considerando l'entita' delle opere e la loro localizzazione, per le quali la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, l'assenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale, smottamenti attivi, probabilita' di valanghe, sismicita' dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5.
Titolo III. 
NUOVI INVASI
Art. 8. 
(Autorizzazione per nuovi invasi)
1. 
Il richiedente, presenta ad uno dei settori regionali tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato A, il progetto definitivo dell'opera in quadruplice copia cartacea e su supporto informatico (CD o DVD) ed attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 28, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione.
2. 
Il progetto definitivo dell'opera, sottoscritto dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attivita' progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione, deve essere un definitivo avanzato, quindi con un contenuto tecnico pari a quello di un progetto in fase esecutiva.
3. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti predispone un avviso che contiene l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere consultati gli elaborati progettuali ed invia copia del progetto:
a) 
alla sezione militare territoriale;
b) 
ai comuni territorialmente interessati dalla costruzione.
4. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti richiedendo la pubblicazione all'albo pretorio invia l'avviso succitato:
a) 
alla comunita' montana o collinare territorialmente competente;
b) 
alla provincia interessata.
5. 
Per le opere di categoria C di ogni tipologia, copia dell'avviso e' pubblicata a cura del richiedente anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. 
A seguito della ricezione dei referti di avvenuta pubblicazione e delle eventuali osservazioni raccolte, il progetto e' esaminato dal settore regionale competente in materia di sbarramenti che redige una relazione istruttoria e lo schema di disciplinare di costruzione.
7. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti convoca un'apposita conferenza dei servizi istituita presso la Direzione Difesa del Suolo, in relazione alla tipologia di intervento, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti. In caso di esito positivo dell'esame in conferenza, il progetto e' approvato e viene redatta la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto e del disciplinare di costruzione delle opere.
8. 
Copia della determinazione di approvazione e' trasmessa anche all'amministrazione comunale interessata.
9. 
Per le pratiche di autorizzazione alla costruzione gia' completate da parte dei proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, la struttura regionale tecnica decentrata trasmette tutta la documentazione relativa al settore regionale competente in materia di sbarramenti.
Art. 9. 
(Disciplinare di costruzione)
1. 
Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni a cui e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione.
2. 
Il disciplinare contiene in particolare tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalita' di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera ed al collaudo.
3. 
Le verifiche richieste nello specifico riguardano:
a) 
l'esecuzione dei drenaggi;
b) 
la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;
c) 
l'esecuzione degli organi di scarico;
d) 
l'esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
e) 
l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;
f) 
i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;
g) 
le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
h) 
i profili dei paramenti.
Art. 10. 
(Contenuti progettuali)
1. 
Il progetto deve in particolar modo contenere:
a) 
la relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalita' economiche da conseguire con attestazione dell'utilizzo plurimo che si vuole garantire;
b) 
la relazione tecnica con indicazione:
1) 
della scelta relativa alla localizzazione dello sbarramento con riferimento alla tenuta del serbatoio, alla stabilita' dei pendii circostanti e delle opere interessate dall'invaso considerando anche l'eventuale sismicita' della zona, delle abitazioni ed infrastrutture presenti a valle ed interessabili in caso di collasso delle opere di ritenuta;
2) 
delle campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita';
3) 
delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del piano regolatore generale (PRG);
c) 
la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;
d) 
la planimetria generale di localizzazione dell'invaso in scala 1:10000;
e) 
il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;
f) 
la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
g) 
sezioni significative dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
h) 
il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dell'invaso;
i) 
la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, utilizzando analisi estese fino a profondita' idonee all'opera in progetto, lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilita' dei pendii circostanti, nonche' la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
l) 
la relazione geotecnica con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
m) 
la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza dell'invaso;
n) 
la relazione idrologica e la relazione idraulica con i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
o) 
il calcolo strutturale dello sbarramento e delle opere accessorie;
p) 
lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;
q) 
il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta.
2. 
Per i criteri progettuali bisogna attenersi alla regolamentazione tecnica di settore emanata dallo Stato nonche' alla manualistica tecnica di riferimento predisposta dalla Regione.
3. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti accerta la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.
Art. 11. 
(Presupposti per la documentazione ridotta)
1. 
Qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla costruzione di opera rientrante nella categoria A o B delle tipologie D o T e tale opera venga inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo - avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilita' di valanghe, sismicita' dell'area - sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L calcolata ai sensi dell'articolo 6, il richiedente puo' presentare un progetto che contenga:
a) 
la relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle modalita' di sorveglianza e di disattivazione o di svuotamento dell'invaso;
b) 
la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;
c) 
la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
d) 
il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;
e) 
le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
f) 
i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
g) 
l'inquadramento geologico del territorio interessato con riferimento alle indicazioni del PRG e la carta geomorfologica con l'evidenziazione di tutti gli elementi di interesse;
h) 
i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
i) 
le verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie.
2. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti accerta comunque la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.
Art. 12. 
(Valutazione di impatto ambientale)
1. 
Per i progetti da assoggettare alla normativa di cui alla l.r. 40/1998 le progettazioni vengono esaminate in fase di verifica anche a livello preliminare.
2. 
Il progetto preliminare deve contenere gli elaborati elencati dall'articolo 11 per la presentazione della documentazione ridotta.
Art. 13.[1] 
(Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)
1. 
Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11.
2. 
In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.
3. 
La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.
4. 
Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.
Art. 14.[2] 
(Progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi)
1. 
Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono disciplinate dal titolo IV bis del presente regolamento.
Art. 15. 
(Sorveglianza sui lavori)
1. 
La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, e' affidata al settore regionale competente in materia di sbarramenti che viene costantemente informato in merito all'andamento delle varie fasi costruttive nonche' ad eventuali anomalie sopravvenute.
2. 
Il proprietario dell'opera comunica al sindaco ed al settore regionale competente in materia di sbarramenti la data di inizio dei lavori ed il nominativo dell'ingegnere direttore dei lavori incaricato, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.
3. 
Il direttore dei lavori esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.
4. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti ha facolta' di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire o di far eseguire indagini e controlli ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica incolumita'.
5. 
In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il settore regionale competente in materia di sbarramenti ha facolta' di sospendere i lavori, riferendo al sindaco del comune territorialmente competente, e di proporre l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. 
Il proprietario dell'opera informa il sindaco e il settore regionale competente in materia di sbarramenti dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
Art. 16. 
(Collaudo)
1. 
Per le opere di categoria C di ogni tipologia e' necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione composta da tecnici qualificati.
2. 
Per le opere di categoria A e B della tipologia L e di categoria B delle tipologie D e T e' richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio di cui all'articolo 5 media o alta.
3. 
Per le opere della categoria A delle tipologie D e T e' richiesto il collaudo finale.
4. 
Alla designazione dei tecnici collaudatori per le casistiche di cui ai commi 1 e 2 provvede il settore regionale competente in materia di sbarramenti attraverso determinazione dirigenziale, ricorrendo ad elenchi aggiornabili con nominativi di tecnici con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale anche facendo riferimento agli ordini professionali. Per la casistica di cui al comma 3 il proprietario ha facolta' di richiedere la designazione del collaudatore al settore regionale competente in materia di sbarramenti o di provvedere direttamente alla nomina comunicando il nominativo al sindaco e al medesimo settore regionale.
5. 
I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al sindaco ed al settore regionale competente in materia di sbarramenti.
6. 
Il certificato di collaudo tecnico definitivo e' trasmesso dal proprietario o dal gestore al sindaco e al settore regionale competente in materia di sbarramenti.
7. 
Il collaudatore o la commissione di collaudo devono certificare in particolare:
a) 
la conformita' delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;
b) 
il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
c) 
il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;
d) 
lo stato di esercibilita' del serbatoio e delle opere connesse.
8. 
Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario dell'opera.
Art. 17. 
(Autorizzazione all'invaso)
1. 
Il progressivo riempimento dell'invaso e' autorizzato dal settore regionale competente in materia di sbarramenti sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo.
2. 
Successivamente il settore regionale richiede il parere del collaudatore in corso d'opera o in sua assenza del direttore lavori ed autorizza gli invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie.
3. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti informa il sindaco dei comuni interessati dalla costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura.
4. 
Il documento di collaudo viene inviato dal proprietario al settore regionale competente in materia di sbarramenti che, a seguito di esame e valutazione favorevole, autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il disciplinare d'esercizio di cui all'articolo 24.
Titolo IV. 
INVASI ESISTENTI
Art. 18. 
(Regolarizzazione delle opere)
1. 
I proprietari degli invasi esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di un anno dall'emanazione del presente regolamento, a presentare ad uno dei settori regionali tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato A, una perizia tecnica definitiva firmata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale abilitato al collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attivita' di verifica e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.
2. 
Sono esclusi da tale obbligo, i proprietari degli invasi esistenti che hanno gia' presentato il collaudo statico di cui all' articolo 13 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale), come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 luglio 1996, n. 49 , e quelli che hanno gia' ottenuto l'autorizzazione all'esercizio da parte della Regione.
Art. 19. 
(Definizione dei casi possibili)
1. 
Ai fini della definizione della procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio si distinguono tre gruppi:
a) 
Gruppo non collaudati (NC):invasi gia' denunciati all'amministrazione regionale con:
1) 
denuncia presentata mancante di perizia giurata;
2) 
documentazione richiesta incompleta;
b) 
Gruppo ex Provveditorato (EP): invasi divenuti di competenza della regione per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
c) 
Gruppo mai denunciati (MD): invasi non denunciati all'amministrazione regionale.
Art. 20. 
(Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)
1. 
Il proprietario deve consegnare l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 28 e degli eventuali ulteriori versamenti obbligatori, indicati per i gruppi NC e MD, nei casi previsti dalla l.r. 25/2003 , ad uno dei settori regionali tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato A, al quale deve trasmettere la documentazione di seguito differenziata per gruppo di appartenenza:
 
A) Gruppo NC;
 
1) Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, il proprietario, qualora sia stata precedentemente presentata una denuncia non completa, mancante cioe' di perizia giurata o di altra documentazione obbligatoria ai sensi di legge (art. 19, gruppo NC, numero 1), deve effettuare un versamento di importo:
 
a) euro 250 per invaso di categoria A di ogni tipologia;
 
b) euro 500 per invaso di categoria B di ogni tipologia;
 
c) euro 750 per invaso di categoria C di ogni tipologia.
 
2) Detto versamento puo' essere effettuato secondo le modalita' di cui all'allegato B con causale "Versamento ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r. 25/2003 ".
 
3) Il proprietario deve presentare la perizia tecnica definitiva, che documenta in particolare:
 
a) lo stato di consistenza dell'opera con particolare riferimento ai materiali impiegati ed alle eventuali modifiche dello stato delle sollecitazioni intervenute successivamente alla costruzione;
 
b) le eventuali problematiche verificatesi o riscontrate ed i conseguenti provvedimenti adottati;
 
c) i decreti di concessione per le eventuali derivazioni;
 
d) tutte le difformita' rispetto ai criteri dettati dalla normativa di settore emanata dalla Giunta regionale;
 
e) l'eventuale utilizzo plurimo.
 
4) Nella perizia tecnica definitiva inoltre:
 
a) viene riverificata la certificazione ai fini della sicurezza della struttura fatta con la perizia giurata;
 
b) e' valutata la classe di rischio di cui all'articolo 5.
 
5) La perizia tecnica definitiva contiene la seguente documentazione in triplice copia, cosi' differenziata a seconda delle categorie di appartenenza:
 
I) Categoria A:
 
1) sottocategoria A1 (tipologia T, D) : e' valida la documentazione presentata con la denuncia di cui all' articolo 12 della l.r. 58/95 corredata dalla scheda tecnica e dalla perizia giurata;
 
2) Sottocategoria A2 (tipologia L, D):
 
a) la relazione tecnica con:
 
- l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza;
 
- la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro) ed e' precisato se la zona adiacente l'invaso e' protetta da adeguata recinzione;
 
- la consistenza del corpo della diga;
 
- le modalita' di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso;
 
- la tipologia ed il livello di efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosita';
 
- le eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino;
 
- le dimensioni del corpo diga ed in particolare l'altezza massima, la lunghezza ed il volume;
 
- il tipo di ammorsamento in fondazione;
 
- il grado di compattazione dello sbarramento;
 
- lo stato di manutenzione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti;
 
- la larghezza al coronamento;
 
- il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento;
 
- il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi;
 
b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
 
c) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;
 
d) la frequenza dei controlli, il tipo di vigilanza adottata e le modalita' per rintracciare, in caso di necessita', il personale interessato;
 
e) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;
 
II) Categoria B (tipologie D, L, T):
 
a) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico, contenente la verifica di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
 
b) la relazione geologica ed idrogeologica relativa al bacino imbrifero ed al contorno dell'invaso;
 
c) la relazione geotecnica ed idraulica che illustra le caratteristiche dei terreni di appoggio e tenuta, nonche' i criteri adottati per la determinazione della massima portata in arrivo e la verifica dello scaricatore di piena;
 
d) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
 
e) il rilievo batimetrico dell'invaso ed il rilievo topografico del corpo idrico ricettore dello scarico in scala 1:5000;
 
f) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, la planimetria in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
 
g) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
 
h) la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza;
 
i) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;
 
III) categoria C (tipologie D, L, T):
 
a) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico contenente la verifica di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
 
b) la relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonche' elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilita' delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;
 
c) la relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione dell'invaso finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle; per le dighe di materiali sciolti, la relazione comprende le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilita' della diga e del complesso diga- terreni di fondazione dovra' essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonche' a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
 
d) la relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalita' di smaltimento della portata stessa;
 
e) nel caso di dighe murarie, una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonche' di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso ed in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;
 
f) la relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi e del personale addetto alla vigilanza;
 
g) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;
 
h) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
 
i) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;
 
j) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500, i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
 
k) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;
 
l) le verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
 
m) lo studio sulle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento e della massima piena scaricabile;
 
n) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
 
o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento.
 
6) Nel caso in cui le opere non risultino idonee alla continuazione dell'esercizio il sindaco, su indicazione della struttura regionale tecnica decentrata, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'invaso.
 
7) Qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di opera rientrante nella categoria A e B delle tipologie D o T e tale opera sia inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo - avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilita' di valanghe, sismicita' dell'area - sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L valutata con la metodologia di cui all'articolo 6, il richiedente ha la possibilita' di presentare una perizia tecnica definitiva che riverifichi essenzialmente le certificazioni riguardanti la sicurezza della pubblica incolumita' di cui alla perizia giurata gia' in precedenza presentata.
 
8) Nel caso di denuncia mancante di perizia giurata positiva (art. 19, gruppo NC, numero 1) nella perizia tecnica definitiva viene anche certificata la sicurezza della struttura ai fini della pubblica incolumita'.
 
9) E' facolta' della struttura regionale tecnica decentrata richiedere motivatamente integrazioni alla documentazione presentata.
 
B) Gruppo EP.
 
1) Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, il proprietario presenta, la perizia tecnica definitiva che documenta in particolare:
 
a) lo stato di consistenza dell'opera con particolare riferimento ai materiali impiegati ed alle eventuali modifiche dello stato delle sollecitazioni intervenute successivamente alla costruzione;
 
b) le eventuali problematiche verificatesi o riscontrate ed i conseguenti provvedimenti adottati;
 
c) i decreti di concessione per le eventuali derivazioni;
 
d) tutte le difformita' rispetto ai criteri dettati dalla normativa di settore emanata dalla Giunta regionale;
 
e) l'eventuale utilizzo plurimo.
 
2) Nella perizia tecnica definitiva e' valutata anche la classe di rischio di cui all'articolo 5.
 
3) La perizia tecnica definitiva inoltre contiene la seguente documentazione in triplice copia:
 
a) la relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalita' economiche da conseguire con documentazione dell'eventuale utilizzo plurimo;
 
b) la relazione tecnica con indicazione:
 
- della descrizione dell'area interessata dallo sbarramento in riferimento alla tenuta del serbatoio, alla stabilita' dei pendii circostanti e delle opere interessate dall'invaso considerando anche l'eventuale sismicita' della zona, delle abitazioni ed infrastrutture presenti a valle ed interessabili in caso di collasso delle opere di ritenuta;
 
- delle campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dello sbarramento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalita';
 
- delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del piano regolatore generale (PRG);
 
c) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;
 
d) la planimetria generale di localizzazione dell'invaso in scala 1:10000;
 
e) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;
 
f) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
 
g) sezioni significative dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
 
h) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno;
 
i) la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere descritti:
 
- la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, estese fino a profondita' idonee all'opera in progetto;
 
- lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilita' dei pendii circostanti;
 
- la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
 
j) la relazione geotecnica con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali costituenti gli sbarramenti;
 
k) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza dell'invaso;
 
l) la relazione idrologica e la relazione idraulica con i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile e l'idoneita' degli organi di scarico;
 
m) il calcolo strutturale dello sbarramento e delle opere accessorie;
 
n) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento.
 
4) Il settore regionale competente in materia di sbarramenti accerta la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.
 
5) Nel caso in cui le opere non risultino idonee alla continuazione dell'esercizio il sindaco, su indicazione del settore regionale competente in materia di sbarramenti, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'invaso.
 
C) Gruppo MD.
 
1) Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, il proprietario versa alla Regione, qualora ricorrano i presupposti di cui all' articolo 7, comma 2, lettera a), della l.r. 25/2003 :
 
a) euro 500 per invaso di categoria A di ogni tipologia;
 
b) euro 1000 per invaso di categoria B di ogni tipologia;
 
c) euro 1500 per invaso di categoria C di ogni tipologia.
 
2) Detto versamento puo' essere effettuato secondo le modalita' di cui all'allegato B, con causale "Versamento ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera a) della l.r. n. 25/2003 ".
 
3) Il proprietario presenta la perizia tecnica definitiva che certifica la sicurezza della pubblica incolumita' e documenta in particolare:
 
a) lo stato di consistenza dell'opera con particolare riferimento ai materiali impiegati ed alle eventuali modifiche dello stato delle sollecitazioni intervenute successivamente alla costruzione;
 
b) le eventuali problematiche verificatesi o riscontrate ed i conseguenti provvedimenti adottati;
 
c) i decreti di concessione per le eventuali derivazioni;
 
d) tutte le difformita' rispetto ai criteri dettati dalla normativa di settore emanata dalla Giunta regionale;
 
e) l'eventuale utilizzo plurimo.
 
4) Nella perizia tecnica definitiva viene valutata la classe di rischio di cui all'articolo 5.
 
5) La perizia tecnica definitiva inoltre contiene la seguente documentazione tecnica in triplice copia, cosi' differenziata a seconda delle categorie di appartenenza.
 
I) Categoria A e anche B, qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di opera delle tipologie D o T e tale opera sia inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo - avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilita' di valanghe, sismicita' dell'area - sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5, in un'area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L valutata con la metodologia di cui all'articolo 6.
 
a) la relazione tecnica con l'indicazione:
 
- l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza;
 
- la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro) ed e' precisato se la zona adiacente l'invaso e' protetta da adeguata recinzione;
 
- la consistenza del corpo della diga;
 
- le modalita' di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso;
 
- la tipologia ed il livello di efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosita';
 
- le eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino;
 
- le dimensioni del corpo diga ed in particolare l'altezza massima, la lunghezza ed il volume;
 
- il tipo di ammorsamento in fondazione;
 
- il grado di compattazione dello sbarramento;
 
- lo stato di manutenzione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti;
 
- la larghezza al coronamento;
 
- il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento;
 
- il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi;
 
b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
 
c) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;
 
d) la frequenza dei controlli, il tipo di vigilanza adottata e le modalita' per rintracciare, in caso di necessita', il personale interessato.
 
II) categoria B (tipologie D, L, T) se non verificate le condizioni di cui al precedente punto I):
 
a) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico, contenente la verifica di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
 
b) la relazione geologica ed idrogeologica relativa al bacino imbrifero ed al contorno dell'invaso;
 
c) la relazione geotecnica ed idraulica che illustra le caratteristiche dei terreni di appoggio e tenuta, nonche' i criteri adottati per la determinazione della massima portata in arrivo e la verifica dello scaricatore di piena;
 
d) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
 
e) il rilievo batimetrico dell'invaso ed il rilievo topografico del corpo idrico ricettore dello scarico in scala 1:5000;
 
f) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, la planimetria in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
 
g) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
 
h) la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza;
 
i) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento.
 
III) categoria C (tipologie D, L, T):
 
a) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico contenente la verifica di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
 
b) la relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonche' elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilita' delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;
 
c) la relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione dell'invaso finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle; per le dighe di materiali sciolti, la relazione comprende le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilita' della diga e del complesso diga terreni di fondazione dovra' essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonche' a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
 
d) la relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalita' di smaltimento della portata stessa;
 
e) nel caso di dighe murarie, una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonche' di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso ed in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;
 
f) la relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi e del personale addetto alla vigilanza;
 
g) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;
 
h) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
 
i) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;
 
j) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500, i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
 
k) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;
 
l) le verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
 
m) lo studio sulle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento e della massima piena scaricabile;
 
n) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
 
o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento.
 
6) E' facolta' del settore regionale competente in materia di sbarramenti richiedere integrazioni alla documentazione presentata.
 
7) Nel caso in cui le opere non risultino idonee alla continazione dell'esercizio il sindaco, su indicazione del settore regionale competente in materia di sbarramenti, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'invaso.
Art. 21. 
(Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)
1. 
La struttura regionale tecnica decentrata per istanze relative al gruppo NC o il settore regionale competente in materia di sbarramenti per istanze relative ai gruppi EP ed MD, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonche' sulla base delle risultanze dello stato di consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.
2. 
Per le pratiche di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio gia' completate da parte dei proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, la struttura regionale tecnica decentrata, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonche' sulla base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.
3. 
Copia di detta documentazione, per le istanze del gruppo NC, gestite dalla struttura regionale tecnica decentrata, viene trasmessa al settore regionale competente in materia di sbarramenti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.
4. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti puo' collaborare con propri funzionari con la struttura regionale tecnica decentrata anche per le fasi istruttorie.
5. 
L'autorizzazione viene rilasciata con determinazione del settore regionale competente in materia di sbarramenti.
6. 
Copia della determinazione di autorizzazione alla prosecuzione e del disciplinare di esercizio sono trasmesse al proprietario o gestore, al sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata.
TITOLO IV bis.[3] 
Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi
Capo I.[4] 
Disposizioni comuni
Art. 21 bis.[5] 
(Ambito di applicazione e finalità)
1. 
Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 38, comma 5 delle norme del Piano di tutela delle acque, disciplina:
a) 
il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all' articolo 114, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b);
b) 
le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate operazioni soggette alla disciplina regionale.
2. 
Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:
a) 
tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;
b) 
mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi dell'articolo 23 delle norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;
c) 
salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.
Art. 21 ter.[6] 
(Definizioni)
1. 
Ai sensi del presente titolo, si intende per:
a) 
asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
b) 
asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
c) 
autorità competente: il settore regionale competente in materia di sbarramenti;
d) 
corso d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;
e) 
invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;
f) 
magra: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni l'anno);
g) 
morbida: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che vengono raggiunte o superate per 91 e 182 giorni l'anno);
h) 
operazioni di gestione non ordinaria: gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile d'invaso; gli svasi, anche parziali, finalizzati a consentire l'ispezione, la manutenzione o l'ammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti, qualora il materiale asportato venga reimmesso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso d'acqua a valle dell'invaso; le operazioni di sfangamento che comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;
i) 
operazioni di gestione ordinaria: le attività di svaso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;
j) 
piena ordinaria: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q91 (portata che viene raggiunta o superata per 91 giorni l'anno);
k) 
sfangamento o sghiaiamento: operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio;
l) 
spurgo: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato, con esclusione delle operazioni di prova di funzionalità degli organi di scarico;
m) 
svaso: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa.
Capo II.[7] 
Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi
Art. 21 quater.[8] 
(Approvazione del progetto di gestione)
1. 
Il progetto di gestione è presentato all'autorità competente che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.
2. 
Il progetto di gestione è esaminato da una conferenza interna di servizi ai sensi dell' articolo 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indetta dall'autorità competente e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Anche alla luce delle determinazioni della conferenza interna il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.
3. 
Il progetto di gestione è in seguito trasmesso alla conferenza di servizi istituita nell'ambito della struttura regionale preposta agli sbarramenti per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.
4. 
Qualora il progetto di gestione comporti opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), oppure sia funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 4, della l.r. 40/1998 , la conclusione positiva di tale procedura (fase di verifica e/o fase di valutazione) attivata dal proponente presso l'autorità competente, così come individuata ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 40/1998 , è presupposto necessario per l'approvazione del progetto di gestione.
5. 
Per gli invasi in cui la gestione dei sedimenti comporti influenza su un Sito di Importanza Comunitaria ( direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 ) o su una Zona di Protezione Speciale ( direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 ) la Conferenza interna dei servizi, di cui al comma 2, può richiedere l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente in materia.
6. 
Qualora necessario, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3 è acquisito il parere dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e dell'ente gestore dell'area protetta interessata.
7. 
Il progetto di gestione è approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ogniqualvolta mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.
8. 
L'autorità competente ha facoltà di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:
a) 
a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;
b) 
per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;
c) 
per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
d) 
nel caso di interventi o attività che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici ( articolo 12, legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 ).
9. 
Il progetto di gestione approvato è immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni ivi descritte, in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
10. 
Il gestore comunica all'autorità competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente dell'ARPA nonché all'amministrazione preposta a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento l'inizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi di tali attività; durante tale periodo sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui devono essere effettuate le operazioni; almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica via fax alle autorità precedentemente avvisate l'avvio delle manovre e dei lavori.
11. 
Per le dighe di cui all' articolo 91 del d.lgs. 112/1998 , il progetto approvato è trasmesso all'amministrazione statale competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all' articolo 6 del d.p.r. 1363/1959 , e relative disposizioni di attuazione.
Capo III.[9] 
Operazioni soggette alla disciplina regionale
Art. 21 quinquies.[10] 
(Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione)
1. 
Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:
a) 
creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo senza intercettazione di corsi d'acqua, bensì con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigionamenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido;
b) 
le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che:
1) 
siano creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;
2) 
presentino scarichi di fondo non afferenti direttamente ai corsi d'acqua monitorati;
3) 
presentino scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione identificate ai sensi dell'articolo 23 delle norme del Piano di Tutela delle acque;
4) 
presentino scarichi di fondo o paratoie che rimangano aperti per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare;
5) 
presentino opere quali traverse con paratoie di ridotte dimensioni ed invaso limitato.
2. 
Qualora il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b), intenda o abbia necessità di effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a 10.000 metri cubi, è tenuto, nel momento in cui si verifica tale esigenza, a presentare un progetto di gestione semplificato, secondo le specifiche riportate all'articolo 21 septies, nonché ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste all'Allegato B bis.
3. 
La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione è comunque realizzata nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'Allegato B bis e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorità competente.
Art. 21 sexies[11] 
(Presentazione e contenuti del progetto di gestione )
1. 
Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettera b), il progetto di gestione è presentato entro un anno dall'entrata in esercizio dell'invaso e contiene:
a) 
la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);
b) 
l'indicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dal presente regolamento;
c) 
la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;
d) 
la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dal presente regolamento, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'Allegato B bis;
e) 
la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'Allegato B ter, punto 2, lettera e);
f) 
la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'Allegato B ter, definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;
g) 
la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso d'acqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale asportato;
h) 
la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;
i) 
l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'articolo 21 nonies.
2. 
I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.
3. 
Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il gestore deve individuare al momento della redazione del progetto di gestione un sito disponibile per il deposito di detto materiale e presentare un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati.
4. 
Nel caso in cui al momento della presentazione del progetto il proponente non disponga dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni dovrà comunque presentare un aggiornamento prima della loro effettuazione.
5. 
I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo III dell'Allegato B bis:
a) 
le operazioni di gestione ordinaria dell'invaso;
b) 
le manovre di emergenza atte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;
c) 
le operazioni atte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;
d) 
le operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.
Art. 21 septies.[12] 
(Contenuti del progetto di gestione semplificato)
1. 
Per le operazioni di cui all'articolo 21 quinquies, comma 2 il progetto di gestione contiene:
a) 
la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);
b) 
l'indicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dal presente regolam
c) 
la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;
d) 
la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dal presente regolamento, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'Allegato B bis;
e) 
la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'Allegato B ter, punto 2 lettere a), b), c), d), g); le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;
f) 
la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni;
g) 
l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato al successivo articolo 21 nonies.
2. 
I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.
Art. 21 octies.[13] 
(Casi particolari)
1. 
Lo sfangamento deve essere eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato nei casi in cui :
a) 
la conferenza dei servizi di cui all'articolo 21 quater lo ritenga necessario a seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B) dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006 ;
b) 
l'attività di spurgo comprometta la sicurezza idraulica e comporti accertati rischi per gli insediamenti a valle dell'invaso;
c) 
a seguito di esperienze pregresse relative ad operazioni analoghe sullo stesso invaso, si possa prefigurare una compromissione duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore, qualora si tratti di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualità già previsti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.
Art. 21 nonies.[14] 
(Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale)
1. 
Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore è tenuto a:
a) 
presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo l'asta fluviale;
b) 
tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente.
2. 
L'autorità competente, ai fini di un maggiore coordinamento, può convocare alla conferenza di servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico qualora lo ritenga opportuno; in caso di operazioni contestuali, è facoltà dell'autorità competente richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione.
Art. 21 decies.[15] 
(Norma transitoria)
1. 
I progetti di gestione delle operazioni soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un anno dalla pubblicazione di apposito comunicato del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Titolo V. 
ESERCIZIO E VIGILANZA
Art. 22. 
(Esercizio e vigilanza)
1. 
Il proprietario, sulla base dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, puo' continuare l'esercizio dell'impianto.
2. 
Il proprietario provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al sindaco ed al settore regionale competente in materia di sbarramenti, secondo le modalita' e le frequenze indicate all'articolo 23 e nel disciplinare di esercizio.
3. 
Il settore regionale competente in materia di sbarramenti puo' imporre al proprietario la guardiania fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. Tale ingegnere, i cui compensi sono a carico del proprietario dell'opera, garantisce l'azione di controllo da parte della pubblica amministrazione in fase di esercizio, in casi ritenuti complessi dalla commissione tecnica di cui all'articolo 7.
4. 
Inoltre e' obbligo del proprietario o gestore dell'opera mantenere in efficienza, a sua cura e spese, la strumentazione di controllo prescritta nel disciplinare.
5. 
Il sindaco, a norma delle leggi vigenti, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumita' puo' disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti ed alla struttura regionale tecnica decentrata competente per territorio, ferme restando le competenze in ordine al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 .
6. 
Il sindaco ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione necessari in relazione alle risultanze delle visite di controllo. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, su parere del settore regionale competente in materia di sbarramenti, impone al proprietario o gestore dell'opera lo svuotamento dell'invaso a tutela dell'incolumita' pubblica. Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla Prefettura competente ed al settore regionale competente in materia di sbarramenti.
Art. 23. 
(Trasmissione dati)
1. 
Per le opere di tipologia D e T delle categorie B e C, i dati raccolti devono essere comunicati al sindaco e al settore regionale competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare.
2. 
Per le opere di tipologia D e T della categoria A, i dati raccolti devono essere comunicati al sindaco e al settore regionale competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali.
3. 
Per le opere di tipologia L, i dati raccolti devono essere comunicati al sindaco e al settore regionale competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.
Art. 24. 
(Disciplinare di esercizio)
1. 
Il disciplinare di esercizio contiene le condizioni a cui e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla sua prosecuzione per un invaso esistente.
2. 
Il disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio. Tale documento contiene in particolare prescrizioni circa:
a) 
l'utilizzo plurimo della risorsa accumulata;
b) 
l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi;
c) 
manovre degli scarichi;
d) 
le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;
e) 
i controlli sull'efficienza delle opere;
f) 
i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;
g) 
la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;
h) 
la manutenzione da effettuare e la sua periodicita';
i) 
la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;
j) 
le verifiche effettuate dall'amministrazione regionale;
k) 
la possibilita' di richiedere l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;
l) 
l'eventuale guardiania fissa;
m) 
l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile.
3. 
Il disciplinare di esercizio puo' essere integrato e modificato in tempi successivi dal settore regionale competente in materia di sbarramenti, soprattutto a seguito di varianti alle opere, dell'esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, di successive valutazioni tecniche, di eventi alluvionali, di modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.
Art. 25. 
(Disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta)
1. 
Ogni modifica alle opere, compresa la demolizione delle stesse finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al settore regionale competente in materia di sbarramenti per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione Difesa del Suolo.
2. 
Deve essere consegnata una documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilita', per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.
3. 
La demolizione viene autorizzata con determinazione del settore regionale competente in materia di sbarramenti.
4. 
La disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta puo' essere imposta dal settore regionale competente in materia di sbarramenti anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria, dei versamenti previsti all'articolo 20 (gruppi NC, MD) o di mancata trasmissione delle integrazioni richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumita'.
Titolo VI. 
CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE
Art. 26. 
(Catasto Sbarramenti di competenza regionale)
1. 
Presso il settore regionale competente in materia di sbarramenti e' costituito il catasto degli sbarramenti di competenza regionale.
2. 
Il catasto e' costituito da tutta la documentazione a livello cartaceo raccolta relativamente ad ogni sbarramento di competenza e da un sistema informativo.
3. 
A tal fine ogni settore tecnico regionale decentrato fornisce al settore competente in materia di sbarramenti copia, qualora non sia stata gia' trasmessa, di tutta la documentazione raccolta e prodotta per ogni invaso denunciato.
4. 
Il catasto viene sviluppato per disporre di uno strumento di organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale; informazioni raccolte dalle strutture tecniche decentrate o dallo stesso settore regionale competente in materia di sbarramenti, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.
Art. 27. 
(Accesso al Catasto degli Sbarramenti di competenza regionale)
1. 
Il sistema informativo viene creato considerando quali utenti:
a) 
il Settore Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo della Direzione Difesa Del Suolo della Regione Piemonte;
b) 
le Direzioni regionali;
c) 
le province, i comuni, le comunita' montane, l'ARPA, l'AIPO, l'Autorita' di Bacino del fiume Po, i Parchi;
d) 
i Vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato;
e) 
i soggetti privati.
2. 
Gli utenti abilitati possono, in base a criteri d'accesso differenziati e fatto comunque salvo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 , accedere alle funzionalita' di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni nonche' esportare e stampare i dati e di allegare documenti.
Titolo VII. 
SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI
Art. 28. 
(Spese di istruttoria)
1. 
Per ogni istanza presentata ai sensi dell' articolo 4 della l.r. 25/2003 , nonche' per quelle relative a nuove costruzioni e lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per spese di istruttoria della pratica pari a 100 euro (lire 193.627) per l'anno in corso.
2. 
Eventuali adeguamenti dell'importo previsto al comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. 
Detto versamento puo' essere effettuato secondo le modalita' di cui all'allegato B, con causale "Versamento ai sensi dell' articolo 8 della l.r. n. 25/2003 ".
4. 
Sono esclusi dall'obbligo di effettuare il versamento i proprietari degli invasi esistenti che hanno gia' ottemperato ai disposti di cui all' articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale).
Art. 29. 
(Sanzioni)
1. 
Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni, come previste all' articolo 6 della l.r. 25/2003 :
a) 
da euro millecinquecento a euro 8 mila per coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui all' articolo 4, comma 1 della l.r. 25/2003 ;
b) 
da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'articolo 3, senza l'autorizzazione regionale;
c) 
da euro cinquecento a euro 5 mila per coloro i quali realizzano opere di competenza regionale di cui all'articolo 3 in difformita' al progetto approvato;
d) 
da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'articolo 3 senza rispettare le prescrizioni dettate con l'autorizzazione e durante l'esercizio.
Art. 30. 
(Accertamento e contestazione delle violazioni)
1. 
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della l.r. 25/2003 , provvede la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresi', ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addi' 9 novembre 2004
Enzo Ghigo

Allegato A 

(Artt. 8, 18) Elenco dei Settori regionali a cui e' possibile rivolgersi

Settore regionale competente in materia di sbarramenti:

Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo (23.3)

Via Petrarca, 44 - 10126 Torino

Tel. 011 432 4227 - Fax 011 432 5280

Sbarramenti.fluviali@regione.piemonte.it

Strutture regionali tecniche decentrate:

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino (25.3)

Via Belfiore, 23 - 10125 Torino

Tel. 011 432 1405 - Fax 011 432 2826

oopptorino@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria (25.4)

Piazza Turati, 4 - 15100 Alessandria

Tel. 0131 52766 - Fax 0131 232801

ooppalessandria@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti (25.5)

C.so Dante, 163 - 14100 Asti

Tel. 0141 413411 - Fax 0141 413447

ooppasti@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo (25.6)

C.so Kennedy, 7 bis - 12100 Cuneo

Tel. 0171 321911 - Fax 0171 602084

ooppcuneo@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara (25.7)

Via Mora e Gibin, 4 - 28100 Novara

Tel. 0321 666111 - Fax 0321 666121

ooppnovara@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli (25.8)

Largo Brigata Cagliari, 11 - 13100 Vercelli

Tel. 0161 283111 - Fax 0161 215785

ooppvercelli@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania (25.9)

Via Romita, 13 bis - 28845 Domodossola (VB)

Tel. 0324 226811 - Fax 0324 226861

ooppverbania@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella (25.10)

Via Tripoli, 33 - 13051 Biella

Tel. 015 8551514 - Fax 015 8551560

ooppbiella@regione.piemonte.it.

Allegato B 

Modalita' di versamento (artt. 20-28)

c.c. postale n. 26103143, intestato alla Regione Piemonte, Piazza Castello n. 165 - Torino;

c.c. bancario n. 10/395258, intestato alla Regione Piemonte presso l'Istituto Bancario San Paolo, Via Garibaldi n. 2 - Torino ( CIN D - ABI 01025 - CAB 01118).


Note:

[1] L'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 2008.

[2] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1 del 2008.

[3] Il Titolo IV bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[4] Il Capo I è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 2008.

[5] L'articolo 21 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[6] L'articolo 21 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[7] Il Capo II è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[8] L'articolo 21 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[9] Il Capo III è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[10] L'articolo 21 quinquies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[11] L'articolo 21 sexies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[12] L'articolo 21 septies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[13] L'articolo 21 octies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[14] L'articolo 21 nonies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[15] L'articolo 21 decies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2008.

[16] L'allegato B bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 1 del 2008.

[17] L'allegato B ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 1 del 2008.