Regolamento regionale n. 11 del 18 ottobre 2004  ( Vigente )
"Utilizzo del fondo regionale di protezione civile".
(B.U. 21 ottobre 2004, n. 42)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Visti gli artt. 24 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
APPLICAZIONE E LIMITI DI SPESA
Art. 1. 
(Ripartizione e ambito di applicazione)
1. 
Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, in occasione di calamità naturali di livello b) di cui all' articolo 108 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 112 , è assegnata alle province, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, una quota del "Fondo regionale di protezione civile", previsto dal secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 14/4/2003 .
2. 
La Regione Piemonte trasferisce annualmente, alle province, una aliquota complessiva pari al 60 % della disponibilità di cui al capitolo 14144 del bilancio della Regione istituito "per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali".
3. 
Tale aliquota è definita annualmente con provvedimento della Giunta Regionale sulla base della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente e delle previsioni di spesa.
4. 
La ripartizione percentuale fra le otto province è determinata sulla base di criteri e parametri che saranno concordati fra le stesse province.
5. 
Il presente regolamento disciplina pertanto il ricorso da parte del strutture regionali competenti in materia di Protezione civile al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge regionale 14 aprile 2003, n.7 (Disposizioni in materia di protezione civile).
6. 
L'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Regione è ammessa:
a) 
ad integrazione delle risorse delle province per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r.7/2003 ;
b) 
ad integrazione delle risorse dei comuni per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a) della l.r. 7/2003 , in casi eccezionali e in presenza di elevata criticità, su richiesta delle province qualora le stesse non dispongano delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze espresse dai comuni;
c) 
in concorso alle iniziative del Dipartimento nazionale di Protezione civile per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all' articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003 , e per attività di solidarietà in presenza di crisi internazionali.
Art. 2. 
(Limiti di importo e divieto di frazionamento)
1. 
Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino all'importo di 250.000 euro.
2. 
Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.
3. 
Le forniture e i servizi non possono essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.
Art. 3. 
(Tipologie di forniture e servizi)
1. 
Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito alle strutture regionali competenti in materia di Protezione civile, in attività di emergenza, per l'acquisto di beni e servizi appartenenti alle seguenti tipologie:
a) 
acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario e lettereccio, vettovagliamento e nolo mezzi di soccorso;
b) 
provvista di una scorta di derrate alimentari, pasti preconfezionati, prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della prima infanzia, attrezzature da cucina per mense;
c) 
acquisto e manutenzione di mezzi per il servizio della protezione civile;
d) 
provvista, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine stradali, autoveicoli, motocicli ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;
e) 
provvista, riparazione e manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni;
f) 
alienazioni di materiali dichiarati fuori uso e debitamente periziati per il servizio della protezione civile;
g) 
provvista attrezzature e ricambi relative a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;
h) 
acquisto spazi informativi (giornali, radio, tv, ecc.) per le comunicazioni in emergenza;
i) 
ideazione, esecutivo e stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici per le comunicazioni in emergenza;
l) 
provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici;
m) 
commissioni di rilievi e telerilevamenti;
n) 
acquisto e manutenzione apparecchiature per sistemi di monitoraggio e sistemi di allertamento;
o) 
provvista, riparazione e manutenzione di arredi, di attrezzi e materiali per immobili, impianti di rete e tecnologici per le sedi di gestione delle emergenze (comunali, intercomunali, centri operativi misti);
p) 
acquisto e installazione di impianti semaforici, segnali luminosi e loro parti di ricambio per attività di vigilanza e guardiania connessa con la gestione delle emergenze;
q) 
servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms per uso scientifico e informativo-conoscitivo;
r) 
spese postali, telefoniche e telegrafiche connesse con le attività di gestione delle emergenze;
s) 
provvista degli stampati, cancelleria ed altro materiale vario di consumo;
t) 
provvista degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario per il personale che opera in zone operative e nelle sedi di rappresentanza;
u) 
fornitura di carburanti per il parco di automezzi e motomezzi per la gestione delle emergenze;
v) 
contratti di allacciamento, rinnovo contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario, installazione manutenzione disattivazione servizi essenziali quali energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni ed altro;
z) 
oneri relativi a perizie su progetti e a visite di sopralluogo a carattere tecnico-scientifico indagini geotecniche e geognostiche, verifiche di agibilità;
aa) 
fornitura combustibili per riscaldamento di strutture strategiche e sensibili;
bb) 
oneri per servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
cc) 
acquisti e servizi di rappresentanza e di onorificenza, gemellaggi in emergenza;
dd) 
servizi di assistenza domiciliare agli anziani, centri diurni, comunità alloggio e centri di prima accoglienza;
ee) 
traslochi;
ff) 
vigilanza di immobili ed aree, servizi per la custodia e la sicurezza;
gg) 
servizio trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche, per anziani e inabili;
hh) 
contrazioni di polizze assicurative;
ii) 
fornitura di ossigenoterapia, farmaci, parafarmaci e prodotti sanitari in genere;
ll) 
utilizzo di mezzi aerei;
mm) 
impiego di mezzi speciali e mezzi d'opera.
2. 
Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito altresì per tutte le forniture e servizi, non espressamente dettagliati al comma precedente, purchè compatibili con l'espletamento delle attività di protezione civile.
Art. 4. 
(Casi e situazioni particolari)
1. 
Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di cui all'articolo 2 è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:
a) 
risoluzione di un precedente rapporto contrattuale attivato in emergenza, quando ciò sia ritenuto necessario per assicurare la prestazione del servizio;
b) 
eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonchè a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
Capo II. 
RESPONSABILE
Art. 5. 
(Responsabile del procedimento)
1. 
Per l'acquisizione di beni e servizi in economia, il direttore della Protezione civile è il responsabile del procedimento in relazione ai contenuti e alla natura delle forniture e dei servizi, al quale spetta l'organizzazione delle procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento e l'esecuzione.
2. 
Il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ove esistenti, effettuate da amministrazione od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi.
3. 
Nel caso di esigenze impreviste determinate da circostanze non imputabili all'amministrazione, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al responsabile del procedimento formulare la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento.
Capo III. 
ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA
Art. 6. 
(Affidamento diretto)
1. 
Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 5.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori.
2. 
I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.
3. 
Si può procedere, entro il limite di 10.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, circostanza da motivare adeguatamente. La ditta affidataria è individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori.
Art. 7. 
(Affidamento con modalità semplificata)
1. 
In caso di affidamento di importo superiore a 5.000 euro fino a 50.000 euro, si può procedere mediante procedura negoziata con almeno tre ditte idonee da individuare, ove presente, nell'elenco appaltatori.
2. 
L'affidamento di cui al comma 1 avviene mediante gara informale da esperirsi con richiesta di presentazione di preventivi offerta.
3. 
Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.
Art. 8. 
(Affidamento con modalità formalizzata)
1. 
In caso di affidamento di importo superiore ai 50.000 euro e fino a 250.000 euro, si procede mediante procedura negoziata tra almeno cinque ditte idonee da individuare, ove presente, nell'elenco appaltatori.
2. 
Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a tre giorni consecutivi. In caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, il termine può essere ridotto a uno.
3. 
Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.
Art. 9. 
(Acquisizione nei casi impellenti ed imprevedibili)
1. 
Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad indifferibili, urgenti impellenti ed imprevedibili esigenze di protezione civile si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 250.000 euro.
2. 
Le esigenze di cui al comma 1 devono risultare da apposito provvedimento emanato dall'autorità di Protezione civile, competente ai sensi della normativa vigente, secondo il principio di sussidiarietà. Il suddetto provvedimento deve indicare i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato, gli interventi necessari per rimuoverlo.
Art. 10. 
(Criteri di aggiudicazione)
1. 
L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua.
Art. 11. 
(Norme procedurali)
1. 
Per le procedure di cui al presente capo, è previsto il capitolato d'oneri salvo il caso in cui, per l'urgenza, per la natura e le caratteristiche dell'acquisto, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario. In tale ultima ipotesi devono comunque essere stabilite le modalità ed i termini di pagamento della prestazione.
2. 
Il capitolato d'oneri, di norma, contiene:
a) 
l'elenco delle forniture e dei servizi;
b) 
le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
c) 
il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
d) 
le modalità e termini di pagamento;
e) 
le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione;
f) 
il diritto della stazione appaltante, con provvedimento motivato, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di suo inadempimento contrattuale.
Art. 12. 
(Verifica della prestazione e pagamenti)
1. 
I pagamenti sono disposti entro i termini previsti dalla legge o dal singolo contratto.
2. 
Prima del pagamento è attestata la regolare esecuzione o collaudo della prestazione, risultante da apposito verbale, redatto dal funzionario nominati dal responsabile.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 18 ottobre 2004
Enzo Ghigo