Regolamento regionale n. 10 del 18 ottobre 2004  ( Vigente )
"Regolamento regionale della scuola di protezione civile".
(B.U. 21 ottobre 2004, n. 42)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Visti gli artt. 21 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale della scuola di protezione civile.

Art. 1. 
(Istituzione della Scuola di Protezione civile)
1. 
E' istituita la Scuola di protezione civile della Regione Piemonte. Tale organismo si propone quale fine la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attivita' educative rivolte alla collettivita', al complesso sistema della Protezione civile e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'attivita' didattica dovra' svolgersi a livello regionale in coerente accordo con le iniziative del Dipartimento di Protezione civile e delle province piemontesi su temi di protezione civile.
Art. 2. 
(Finalita')
1. 
La Scuola di protezione civile e' una struttura organizzativa costituita nell'ambito della struttura di protezione civile della Regione Piemonte per progettare interventi formativi, realizzare e gestire corsi di formazione ed altre iniziative informative/educative sui temi di Protezione civile, in collaborazione con enti di diritto pubblico e privato.
Art. 3. 
(Attivita' di formazione e informazione)
1. 
In relazione alle necessita' formative dei soggetti destinatari e nei limiti del bilancio, sono individuati i corsi e le attivita' di formazione/informazione da attuare.
2. 
L'attivita' di formazione sui temi di protezione civile si esplica principalmente attraverso corsi di formazione:
a) 
secondo aree di contenuto formativo:
1) 
formazione di base nell'ambito della protezione civile;
2) 
formazione tematica per la gestione, pianificazione e mitigazione delle emergenze;
3) 
master in Disaster Management in ambito regionale;
4) 
master di specializzazione/aggiornamento per Disaster Manager in ambito regionale;
b) 
secondo le tipologie di destinatari:
1) 
personale appartenente alle strutture operative del sistema di Protezione civile;
2) 
amministratori e tecnici degli enti locali territoriali;
3) 
scuole di ogni ordine e grado;
4) 
responsabili dei Centri operativi misti (COM);
5) 
ordini e collegi professionali;
6) 
attivita' produttive.
3. 
Sono attuate inoltre altre iniziative formative/informative sui temi di Protezione civile:
a) 
attivita' di documentazione bibliografica e multimediale su supporti cartacei e informatici sui temi della protezione civile per gli allievi delle scuole e per soddisfare le richieste da parte di operatori del settore;
b) 
attivita' di documentazione ed archiviazione del materiale relativo ai corsi effettuati;
c) 
predisposizione di materiali informativi e promozionali sui temi della Protezione civile;
d) 
attivita' d'informazione/educazione in materia di protezione civile con specifica attenzione al mondo della scuola;
e) 
formazione permanente a distanza on-line accessibile a tutti i soggetti interessati;
f) 
seminari, workshop, incontri, conferenze sui temi della Protezione civile;
g) 
scambio di esperienze internazionali tra istituzioni ed enti.
Art. 4. 
(Comitato tecnico-scientifico)
1. 
Per definire il piano dei corsi e' nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Comitato tecnico scientifico composto da:
a) 
referente della struttura di protezione civile regionale;
b) 
un rappresentante designato dall'Unione province piemontesi;
c) 
due esperti nel campo della protezione civile designati dalla Regione Piemonte.
2. 
Al fine di contribuire a rendere coerenti i programmi di formazione in ambito regionale con le esigenze provenienti dal sistema di protezione civile, il Comitato tecnico-scientifico coordinandosi con le iniziative delle province e in accordo con il Dipartimento della Protezione civile elabora le linee generali orientative dell'attivita' della scuola; a tal fine esso individua in particolare:
a) 
le priorita' degli interventi formativi da erogare nel tempo;
b) 
le tipologie dei destinatari;
c) 
i progetti di formazione secondo aree di contenuto formativo;
d) 
interventi formativi promossi e gestiti direttamente dalle province.
Art. 5. 
(Piano annuale di formazione di Protezione civile)
1. 
Il Piano annuale di formazione di Protezione civile e' approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. 
Nell'ambito del Piano annuale di formazione sono definiti i progetti dei corsi da realizzare.
3. 
Ogni progetto formativo deve precisare:
a) 
obiettivi formativi;
b) 
area di contenuto formativo;
c) 
destinatari.
4. 
Il piano annuale di formazione definisce anche le risorse finanziarie a carico della Regione Piemonte per sostenere i costi necessari all'organizzazione dei corsi promossi e gestiti direttamente dalle province.
Art. 6. 
(Gestione dei progetti formativi)
1. 
La gestione dei progetti formativi previsti dal Piano annuale di formazione e' effettuata di norma avvalendosi anche di agenzie formative, istituti specializzati, enti e soggetti formatori.
2. 
La gestione dei progetti formativi puo' essere attuata direttamente dalla struttura di Protezione civile regionale avvalendosi di specialisti.
Art. 7. 
(Gestione del Piano di formazione)
1. 
La Regione Piemonte attraverso le sue strutture direttive di Protezione civile stipula contratti e convenzioni in materia di formazione con i soggetti affidatari.
2. 
Per attuare il programma annuale delle attivita' di formazione possono essere stipulate convenzioni con Centri specializzati dotati della necessaria competenza.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 18 ottobre 2004
Enzo Ghigo