Regolamento regionale n. 10 del 29 luglio 2003  ( Vigente )
"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". [1]
(B.U. 31 luglio 2003, 2° suppl. al n. 31)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-10071 del 28 luglio 2003;

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.
2. 
Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'articolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le amministrazioni interessate.
3. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4 , fatta eccezione per la definizione degli usi in sede di rilascio della concessione preferenziale e del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, cui si applica l'articolo 3.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:
a) 
dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all''articolo 5;
b) 
dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata;
c) 
dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne;
[2]
d) 
del riutilizzo delle acque reflue depurate;
e) 
dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalita' indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonche' la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorita' preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
f) 
dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. 
Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali.
Art. 3. 
(Usi delle acque pubbliche)
1. 
Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:
a) 
agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attivita' dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
b) 
civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonche' qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
c) 
domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;
[3]
d) 
energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
e) 
lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
f) 
piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
g) 
potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
h) 
produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attivita' di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonche' gli usi dell'acqua per l'innevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
i) 
riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
l) 
zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purche' di volume annuo superiore a cinquemila metri cubi.
[4]
2. 
Nel caso di usi dell'acqua per piu' fini, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e, in subordine, l'uso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione. In presenza di usi diversi dal potabile e dall'agricolo la prevalenza e' determinata sulla base dell'uso al quale e' associato il maggiore volume di acqua calcolato su base annua.
3. 
Per uso plurimo si intende l'utilizzo dello stesso volume di acqua derivata per piu' fini da parte dello stesso soggetto.
Art. 4. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
b) 
acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;
c) 
acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
d) 
acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
e) 
acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;
f) 
autorità concedente: l'organo della provincia o della Città metropolitana competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all' articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 ;
[5]
g) 
bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi, esistenti o previsti;
[6]
h) 
derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
i) 
falda freatica (superficiale o libera): la falda piu' vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;
j) 
falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioe' le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocita' di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualita' idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni piu' superficiali del medesimo;
k) 
minimo deflusso vitale: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
l) 
piezometro: pozzo che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;
m) 
pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;
n) 
pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri; per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;
o) 
portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;
p) 
portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo e' autorizzato;
p bis) 
potenza nominale media annua, espressa in chiloWatt: P = 9,81 x H x Q, dove H è il salto nominale medio (espresso in metri) e Q è la portata media di prelievo (espressa in metri cubi al secondo); con il termine ''salto nominale medio'' si intende la differenza fra il carico totale a monte e a valle del meccanismo motore; nel caso di impianti ad uso energetico il cui esercizio è autorizzato con riferimento ad un periodo di tempo limitato, la potenza nominale media annua è quantificata sulla base della portata media annua derivabile;
[7]
p ter) 
presunzione di incompatibilità per prossimità: la condizione che si determina nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso d'acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un'altra derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di un chilometro, oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa collocata a valle sul medesimo corso d'acqua; in relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al quindici per cento la predetta distanza è pari a un chilometro; per la verifica della distanza di cui alla presente lettera l'autorità concedente si avvale delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche;
[8]
q) 
prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;
q bis) 
tratto sotteso: tratto di alveo compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione delle acque al corpo naturale dopo l'utilizzo; in assenza di restituzione puntuale si fa riferimento alla regione idrologica a valle della presa influenzata dal prelievo, come definita all'allegato A;
[9]
r) 
ufficio: l'ufficio della provincia competente all'istruttoria delle domande di concessione;
s) 
volume di prelievo: la quantita' di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare.
s bis) 
(...)
[10]
Art. 5.[11] 
(Uso domestico delle acque sotterranee)
1. 
Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
2. 
Per finalità conoscitive e di controllo, l'amministrazione comunale comunica alla provincia il foglio e il numero di particella catastale su cui è ubicato il pozzo e la sua profondità.
3. 
Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso potabile è assentito dall'amministrazione comunale solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente.
4. 
L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso l'amministrazione comunale trasmette alla provincia, oltre a quanto previsto al comma 2, le stratigrafie e lo schema di completamento del pozzo.
Art. 6. 
(Perforazioni finalizzate al controllo)
1. 
I soggetti che, per finalita' proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualita' dell'acqua comunicano alla Provincia territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. 
Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia all'ufficio una comunicazione corredata da:
a) 
relazione tecnica generale;
b) 
progetto delle perforazioni da realizzare;
c) 
cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).
3. 
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato puo' dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
4. 
Nel termine di cui al comma 3 l'ufficio puo' prescrivere l'adozione di particolari modalita' di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
5. 
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.
Titolo II. 
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
Capo I. 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA
Sezione I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7. 
(Domanda di concessione)
1. 
Il procedimento per il rilascio di concessione e' avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. 
Puo' presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessita' di utilizzare la risorsa idrica.
3. 
Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attivita' necessiti di piu' opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purche' l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unita' aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.
4. 
Qualora piu' soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.
5. 
Al fine di cui al comma 4, i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione.
Art. 8. 
(Modalita' di presentazione della domanda)
1. 
La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, e' presentata alla provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse ed e' redatta secondo le specifiche indicate nell'allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
[12]
Art. 9.[13] 
(Improcedibilità della domanda)
1. 
Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Art. 10.[14] 
(...)
Art. 11. 
(Ordinanza di istruttoria)
1. 
Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.
[15]
2. 
L'ordinanza e' trasmessa all'istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi.
3. 
L'ordinanza è sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:
[16]
a) 
alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
b) 
all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
c) 
all'autorità idraulica competente, ove necessario;
d) 
all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
e) 
all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
f) 
al Comando militare territorialmente interessato;
g) 
all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
h) 
all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
i) 
all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
l) 
ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia;
m) 
all'autorità mineraria, nel caso di captazioni da acque sotterranee.
4. 
L'ordinanza deve indicare:
a) 
gli estremi identificativi del richiedente;
b) 
i dati principali della derivazione richiesta: luogo e modalità di presa, quantità ed uso dell'acqua, durata del prelievo, luogo e modalità di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione, superficie da irrigare nel caso dell'uso irriguo, salto e potenza nominale media annua nel caso di uso energetico;
[17]
c) 
l'amministrazione procedente, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) 
(...)
[18]
e) 
i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;
[19]
f) 
il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potra' essere rinviata ad altra data.
Art. 12. 
(Concorrenza)
1. 
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nel caso in cui alla domanda debbano essere allegati atti di competenza di altre amministrazioni o enti, ivi compresi i gestori di rete, e questi non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, l'ufficio assegna un congruo termine per l'integrazione della documentazione.
[20]
1 bis. 
(...)
[21]
1 ter. 
(...)
[22]
1 quater. 
(...)
[23]
1 quinquies. 
(...)
[24]
2. 
Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 11, comma 1 indicando, ove necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria.
3. 
La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non da' luogo ad ulteriori concorrenze.
Art. 13. 
(Partecipazione al procedimento)
1. 
I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.
2. 
Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante.
Art. 14. 
(Visita locale di istruttoria)
1. 
La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. 
Nel corso della visita, alla quale puo' intervenire chiunque vi abbia interesse, l'ufficio:
a) 
raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle pubbliche autorita';
b) 
procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
c) 
redige apposito verbale, che e' sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
3. 
Ove l'ufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi puo' essere indetta presso la sede dell'ufficio medesimo.
4. 
Nel caso di osservazioni di particolare complessita', al richiedente e' assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. 
Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.
[25]
6. 
Nel caso di uso potabile di acque superficiali erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, ove a seguito della visita locale ritenga accoglibile la domanda di concessione, l'ufficio verifica l'avvenuto rilascio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.
7. 
In carenza del provvedimento di cui al comma 6, l'ufficio dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.
Art. 15.[26] 
(...)
Sezione I bis.[27] 
Disposizioni in materia di uso energetico delle acque
Art. 15 bis.[28] 
(Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica)
1. 
La domanda di concessione ad uso energetico è presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 , con le modalità di cui all'articolo 8 ed è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. 
Espletata la visita locale di cui all'articolo 14, l'autorità competente:
a) 
nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003 , con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale le domande di cui al comma 1 sono rigettate;
b) 
nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorsi inutilmente i quali le domande di cui al comma 1 sono rigettate.
3. 
Nel caso di domande concorrenti, qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione di cui al comma 2 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.
4. 
Entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, l'autorità competente ne verifica la completezza formale e comunica al richiedente l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all' articolo 12 del d.lgs. 387/2003 , provvedendo a trasmettere la domanda a tutti i soggetti interessati ovvero comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
5. 
Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, l'autorità procedente convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 .
6. 
Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 e l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell' articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono adottati contestualmente entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2.
Art. 15 ter.[29] 
(Presunzione di incompatibilità per prossimità)
1. 
Qualora la domanda di derivazione ad uso energetico risulti in una delle condizioni di presunzione di incompatibilità per prossimità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p ter) in relazione ad una utenza a scopo energetico già assentita, detta presunzione può essere superata ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.
2. 
Qualora la presunzione di incompatibilità per prossimità della domanda sia riferita ad una derivazione a scopo energetico in corso di istruttoria alla data di presentazione dell'istanza, detta presunzione può essere superata ove il proponente produca la documentazione di cui al comma 1 in rapporto agli effetti previsti della derivazione ancora in corso di istruttoria.
3. 
Esaminata la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dei commi 1 e 2, qualora l'autorità competente ritenga che la domanda di derivazione sia incompatibile con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato, pronuncia il diniego della concessione e dell'autorizzazione unica cui all' articolo 12 del d.lgs. 387/2003 .
4. 
I commi 1, 2 e 3 non si applicano alle domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale, nonché alle domande soggette alle procedure semplificate di cui all'articolo 34.
Sezione II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE
Art. 16. 
(Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico)
1. 
La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde e' riservata a prelievi di acqua destinata al consumo umano.
2. 
La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini puo' essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sull'indisponibilita' di risorse idriche alternative.
3. 
La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo e' comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.
4. 
Espletati gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14, l'autorita' concedente, sentita l'autorita' mineraria, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o cio' non contrasti con i diritti di terzi.
5. 
Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.
6. 
Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:
a) 
le modalita' di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) 
le modalita' di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondita' massima raggiungibile ed alla falda captabile;
c) 
l'obbligo di comunicare all'autorita' concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
d) 
le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) 
le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) 
l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
7. 
E' riservata all'ufficio la facolta' di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
8. 
L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
9. 
L'autorizzazione alla ricerca puo' essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennita':
a) 
in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
b) 
qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
c) 
per altri motivi di pubblico interesse.
10. 
Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'istante invia all'ufficio una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato C e corredata dalla dichiarazione di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato.
11. 
Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, e' tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.
Art. 17. 
(Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile)
1. 
Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, l'ufficio acquisisce il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa:
[30]
a) 
della ASL;
b) 
del Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente;
c) 
dei comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dall'opera di captazione prevista.
2. 
L'autorita' concedente rigetta la domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attivita' esistenti o le destinazioni d'uso del territorio.
3. 
L'utilizzazione di cui al comma 1 e' concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione e' sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione all'ufficio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'articolo 16, comma 10.
4. 
Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.
5. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive.
Capo II. 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18. 
(Criteri per il rilascio della concessione)
1. 
Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:
[31]
a) 
commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
b) 
effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) 
incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua;
d) 
quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
e) 
valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati;
e) 
compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico;
g) 
coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti;
h) 
tutela della continuità longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica;
i) 
riutilizzo di opere e traverse esistenti;
l) 
capacità tecnico-economica del proponente in presenza di progetti di particolare rilevanza economica;
m) 
possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza all'attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
2. 
Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantita' necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo nella misura in cui non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio.
[32]
3. 
L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.
4. 
La scelta tra più domande concorrenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
[33]
a) 
migliore utilizzo delle risorse idriche in relazione ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) 
rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico;
c) 
proprietà dei terreni da irrigare nelle concessioni a prevalente scopo irriguo;
d) 
mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo;
e) 
ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
f) 
adesione a sistemi di gestione ambientale certificati; a tal fine il concessionario adotta le procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione, pena la revoca della concessione stessa, e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione;
g) 
maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione;
h) 
priorità di presentazione della domanda di concessione, in mancanza di altre condizioni di preferenza.
5. 
(...)
[34]
6. 
(...)
[35]
7. 
(...)
[36]
8. 
Per consentire il piu' razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilita' ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'autorita' concedente puo' invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande cosi' modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
Art. 19. 
(Diniego della concessione)
1. 
Il diniego della concessione puo' essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) 
incompatibilita' del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonche' con le finalita' di salvaguardia degli habitat e della biodiversita';
b) 
incompatibilita' con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) 
incompatibilita' delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
d) 
incompatibilita' fra l'emungimento richiesto e le capacita' di ricarica dell'acquifero;
e) 
incompatibilita' dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
f) 
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
g) 
effettiva possibilita' di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
h) 
mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
i) 
contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.
i bis) 
(...)
[37]
1 bis. 
(...)
[38]
1 ter. 
(...)
[39]
Art. 20. 
(Disciplinare di concessione)
1. 
Per la domanda prescelta l'ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato all'allegato D ed invita il richiedente a firmarlo entro un congruo termine.
2. 
Entro il termine di cui al comma 1 il richiedente e' invitato ad effettuare il versamento:
a) 
della cauzione, che puo' essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia e puo' essere sostituita da idonea fideiussione;
b) 
delle somme necessarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza sulla derivazione;
c) 
delle spese di procedimento, tenuto conto degli eventuali acconti gia' introitati, secondo quanto indicato all'allegato B.
2 bis. 
La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concessione.
[40]
3. 
La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.
4. 
Il disciplinare e' vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione solo dalla sua approvazione.
5. 
Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:
a) 
la tipologia della derivazione;
b) 
il codice identificativo univoco della captazione;
c) 
la quantità d'acqua che può essere derivata, con specificazione della portata massima e media nonché, per gli usi diversi dall'energetico, del volume annuo massimo derivabile;
[41]
d) 
il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
e) 
la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;
f) 
il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;
g) 
le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;
[42]
g bis) 
le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire i diritti di terzi;
[43]
h) 
le modalita' per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, nonche' le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorita' concedente secondo le prescrizioni regionali;
i) 
l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
l) 
la superficie irrigua cui l'acqua è destinata;
[44]
m) 
le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e dei terzi;
n) 
l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
o) 
per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonche' l'importo dei relativi sovracanoni;
p) 
la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui all'articolo 31, comma 5 nel caso di derivazione relativa al servizio idrico integrato;
q) 
i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonche' attuare l'utilizzazione dell'acqua;
r) 
(...)
[45]
s) 
l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto all'articolo 33;
t) 
l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'autorita' concedente;
u) 
le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurano scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
Art. 21. 
(Ulteriori condizioni della concessione)
1. 
La concessione e' comunque soggetta alle seguenti condizioni:
a) 
esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonche' dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
[46]
b) 
pagamento dei canoni e dei sovracanoni nei termini e secondo le modalita' stabilite dalla normativa;
c) 
agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorita' concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
d) 
assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.
1 bis. 
Per le concessioni ad uso energetico di potenza nominale media superiore a duecentoventi chiloWatt, l'autorità concedente dispone la verifica d'ufficio della portata media di concessione ove riscontri, sulla base delle portate effettivamente derivate misurate nei quindici anni precedenti, uno scostamento superiore al dieci per cento rispetto a quanto stabilito nel titolo che legittima il prelievo.
[47]
1 ter. 
Nelle more dell'acquisizione della serie quindicennale delle portate derivate, la verifica d'ufficio della portata media di concessione è disposta sulla base dell'energia prodotta.
[48]
1 quater. 
Le modalità di attuazione dei disposti di cui ai commi 1 bis e 1 ter e dell'eventuale conseguente modifica della potenza nominale media annua sono stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
[49]
2. 
La concessione e' sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilita' dell'acqua.
Art. 22. 
(Provvedimento finale)
1. 
Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
[50]
1 bis. 
Il provvedimento finale illustra le caratteristiche delle domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e dà atto delle risultanze dell'istruttoria fornendo in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
[51]
a) 
alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata, tenendo conto anche degli eventuali usi per la pratica di sport di acqua viva e della pesca;
b) 
alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi, inquadrando in particolare la concessione nella pianificazione in materia di risorse idriche e chiarendo in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;
c) 
alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
d) 
agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria e alle eventuali controdeduzioni dell'istante e di tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e) 
all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f) 
agli elementi utili alla definizione dei canoni dovuti;
g) 
agli eventuali sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi parametri;
h) 
alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18;
i) 
alle eventuali misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei comuni in riferimento agli impatti negativi non mitigabili; in ogni caso tali misure non devono essere di carattere meramente economico o patrimoniale.
2. 
Il provvedimento finale deve sempre indicare termini e modalita' per la sua impugnazione.
Art. 23. 
(Registrazione ai fini fiscali - Pubblicazioni e notifiche)
1. 
Adottato il provvedimento di concessione, l'ufficio provvede:
a) 
agli adempimenti di registrazione fiscale presso il competente ufficio finanziario;
[52]
b) 
alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso l'ufficio il provvedimento stesso e la targa delle opere di captazione;
[53]
c) 
alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi;
d) 
alla trasmissione per via telematica del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone e per l'inserimento in un'apposita sezione del sito Internet della Regione;
[54]
e) 
al contestuale aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.
[55]
2. 
(...)
[56]
3. 
Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 27, 30, 31, 32, 34 e 35.
Art. 24. 
(Durata della concessione)
1. 
Tutte le concessioni sono temporanee.
2. 
Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non puo' eccedere:
a) 
i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) 
i quarant'anni in caso di uso agricolo e piscicolo;
[57]
c) 
i trent'anni negli altri casi.
3. 
L'autorita' concedente, tenuto conto dell'uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Art. 25. 
(Esecuzione dei lavori)
1. 
(...)
[58]
2. 
Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 , l'inizio dei lavori e' subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte dei competenti organi statali e al conseguimento delle relative autorizzazioni.
[59]
3. 
Il concessionario e' tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ufficio, che ne puo' ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali e' vincolata la concessione.
4. 
Ultimati i lavori, il concessionario invia all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) 
entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) 
entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalita' dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
5. 
Nel caso di lievi difformita' tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, l'autorita' concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione.
6. 
Nei casi di accertata urgenza l'ufficio, ricevuta la dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite, puo' autorizzare, su richiesta, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b).
[60]
6 bis. 
Al solo fine di consentire la verifica della funzionalità dell'impianto o di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, al concessionario è consentito l'esercizio della derivazione per un tempo massimo di trenta giorni, previa comunicazione all'ufficio della data di inizio delle attività di verifica. Su motivata richiesta del concessionario e previo consenso dell'ufficio, il periodo di prova può essere prolungato di un ulteriore lasso di tempo.
[61]
7. 
Fatto salvo quanto disposto dai commi 6 e 6 bis, il concessionario non puo' far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.
[62]
Capo III. 
PROCEDIMENTI CONNESSI
Art. 26.[63] 
(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)
1. 
Nel caso in cui le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie siano soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all' articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) il procedimento di rilascio della concessione è sospeso per consentire l'espletamento della relativa procedura. Qualora il proponente non presenti all'autorità competente in materia di VIA la domanda, corredata della documentazione prevista dall' articolo 10 della l.r. 40/1998 , nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di derivazione di acqua pubblica, quest'ultima è rigettata.
2. 
Nel caso in cui all'esito della fase di verifica della procedura di VIA di cui al comma 1 il progetto sia assoggettato alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui all' articolo 12 della l.r. 40/1998 , il proponente presenta la relativa domanda, corredata della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della verifica, prorogabile a seguito di motivata richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di concessione di derivazione è rigettata.
3. 
I titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA presentano la domanda, corredata della documentazione di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998 , entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.
4. 
Le derivazioni di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all' articolo 13 della l.r. 40/1998 .
5. 
Nei casi di cui al comma 4, la procedura di VIA è sospesa per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 12 relativi alla concorrenza.
6. 
L'istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA valuta contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti in concorrenza, sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'articolo 18.
7. 
L'esame contestuale dei progetti concorrenti di cui al comma 6 è esteso anche a quelli non soggetti alla fase di valutazione, ai quali non è richiesta la presentazione degli elaborati previsti dall' articolo 12 della l.r. 40/1998 .
8. 
Nel caso in cui vengano ammessi in concorrenza con una istanza non sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VIA uno o più progetti soggetti alle procedure di VIA, il procedimento è sospeso per consentire l'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall' articolo 12 della l.r. 40/1998 .
9. 
Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di sottoscrizione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento di concessione e del contestuale giudizio di compatibilità ambientale positivo. Per le derivazioni mediante pozzo, in luogo del disciplinare di concessione, l'autorità concedente consegna l'autorizzazione alla ricerca.
Art. 26 bis.[64] 
(Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica e a valutazione di impatto ambientale)
1. 
Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 40/1998 , per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 1, 2 e 3.
2. 
Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della fase di verifica di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998 , la domanda sia stata esclusa dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, il procedimento è istruito ai sensi dell'articolo 15 bis.
3. 
Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 40/1998 , per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 4 e seguenti.
4. 
Nei casi di cui ai commi 1 e 3 la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza, fatta eccezione per il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete, esplicitamente accettato dal proponente, che è presentato unitamente alla domanda di concessione di derivazione.
5. 
Al fine del corretto rilascio del preventivo di connessione di cui al comma 4, i proponenti delle domande di concessione di derivazione in concorrenza riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 indicano espressamente al gestore della rete elettrica tale condizione secondo le modalità di cui all'Allegato A.
6. 
L'autorità concedente, nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003 , con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.
7. 
In presenza di domande concorrenti, l'autorità concedente forma una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed individua tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18. Al proponente della domanda prescelta è assegnato un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003 , con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua o alla domanda di valutazione di compatibilità ambientale.
8. 
Qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione di cui al comma 7 nel termine prescritto, l'autorità concedente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.
9. 
Verificata la completezza formale della documentazione, l'autorità competente riprende il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale con riferimento agli aspetti relativi alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 .
10. 
Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 è adottato contestualmente al provvedimento finale positivo di compatibilità ambientale, comprensivo dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi del d.lgs. 387/2003 per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3 della l.r. 40/1998 . In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio contestuale dei due provvedimenti di cui al presente comma, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio della concessione di derivazione oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
Art. 27. 
(Varianti)
1. 
Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
2. 
Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:
[65]
a) 
cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b) 
variazione in aumento del prelievo;
c) 
modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.
3. 
Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate al comma 2, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.
[66]
4. 
In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché con esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centocinquanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
[67]
5. 
Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione.
6. 
Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni e degli interventi di manutenzione straordinaria che intenda eseguire sulle opere della derivazione e nei meccanismi destinati alla produzione che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.
[68]
7. 
Le variazioni di cui al comma 6 possono essere realizzate qualora, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio non abbia formulato rilievi in merito.
[69]
8. 
(...)
[70]
9. 
Nei casi di accertata urgenza l'autorita' concedente, puo' permettere in via provvisoria che le varianti di cui ai commi 2 e 3 siano immediatamente attuate, purche' gli utenti si obblighino formalmente con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di negata concessione.
10. 
Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone conseguente alla rinuncia parziale o totale della concessione, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione alle nuove condizioni del corpo idrico.
[71]
11. 
Nei casi di cui al comma 10, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dall'autorita' concedente, previo nulla osta dell'autorita' idraulica competente, ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
Art. 27 bis.[72] 
(Sostituzione di pozzi)
1. 
Il concessionario può, previa comunicazione all'ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dovranno essere chiusi nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.
2. 
Nel caso in cui il ricondizionamento di un pozzo non conforme a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996 determini una riduzione della portata massima prelevabile, al concessionario è consentito realizzare un pozzo integrativo, secondo la procedura di cui al presente articolo e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili.
3. 
La comunicazione di cui al comma 1 indica:
a) 
i dati anagrafici del concessionario;
b) 
la dichiarazione da parte di un professionista abilitato di non utilizzabilità del pozzo esistente e le motivazioni della richiesta di sostituzione;
c) 
la data presunta di avvio dei lavori per l'apertura del nuovo pozzo;
d) 
la data di inizio dei lavori di chiusura del pozzo ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e delle relative linee guida regionali;
e) 
l'esatta ubicazione del vecchio e del nuovo pozzo sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale;
f) 
il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
g) 
il diametro e la profondità del pozzo, la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica;
h) 
l'attestazione da parte di un professionista abilitato che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2.
4. 
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto specifici adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori.
5. 
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'interessato trasmette all'ufficio la relazione finale di corretta esecuzione delle opere, corredata dalla dichiarazione da parte di un professionista abilitato di conformità delle opere a quanto dichiarato nella comunicazione di cui al comma 1, dallo schema di completamento del pozzo e dalla stratigrafia, ai fini dell'adozione delle conseguenti modifiche al provvedimento di concessione.
6. 
Nei casi di accertata urgenza, l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, purché gli utenti si obblighino formalmente, con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni definitivamente stabilite dall'autorità concedente con il provvedimento di cui al comma 5, compresa l'eventuale demolizione delle opere costruite e il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 28. 
(Sottensioni)
1. 
Quando una domanda di concessione risulti in tutto o in parte tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni legittimamente costituite, l'autorita' concedente puo' procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della concessione, qualora ritenga che cio' risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all'interesse pubblico.
[73]
2. 
In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua.
[74]
3. 
Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve essere in nessun caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.
4. 
Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico della nuova derivazione, si applica l'articolo 33 con eventuali oneri a carico del nuovo concessionario.
5. 
Nel caso in cui la fornitura di acqua non sia possibile o sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.
[75]
6. 
L'opportunita' del ricorso alla sottensione totale o parziale di utenze legittimamente costituite e' accertata dall'ufficio in fase di istruttoria.
[76]
7. 
L'autorita' concedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'autorita' concedente.
[77]
8. 
L'atto di concessione indichera' le modalita' di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui l'utenza sottesa era destinata.
9. 
Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. 
Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Art. 29. 
(Couso)
1. 
Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'autorità concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere; in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente, sentita la struttura regionale competente in caso di utilizzo di infrastrutture irrigue consortili.
[78]
2. 
Con le stesse modalita' di cui all'articolo 28 si puo' accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, cio' risponda al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.
Art. 30. 
(Rinnovo della concessione)
1. 
La domanda di rinnovo e' presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione.
2. 
L'autorita' competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, puo' rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.
3. 
La concessione puo' essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie, qualora al termine della concessione:
a) 
persistano i fini della derivazione;
b) 
non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualita', quantita' e uso della risorsa idrica;
c) 
il rinnovo risponda ai criteri di cui all'articolo 18.
4. 
Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 27, comma 2, il rinnovo della concessione e' soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
5. 
A norma dell'articolo 18, comma 2 le concessioni a prevalente scopo irriguo sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio. In sede di rinnovo l'ufficio verifica in ogni caso l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione puo' essere negato a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi.
6. 
Per il rinnovo delle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a tremila chiloWatt si applica lo speciale procedimento previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
7. 
Ricevuta la domanda di rinnovo, l'ufficio procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sull'albo pretorio telematico dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
[79]
8. 
Chiunque vi abbia interesse puo' partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dell'istante.
9. 
Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, l'ufficio puo' acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
10. 
Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
[80]
11. 
L'autorita' concedente ha facolta' di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
12. 
Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'autorità concedente in ordine al rinnovo.
[81]
13. 
(...)
[82]
Art. 30 bis.[83] 
(Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo)
1. 
Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnovate in modo contestuale per singola area idrografica, come identificata dal Piano di tutela delle acque, secondo le modalità stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2. 
Ai fini del comma 1 l'autorità concedente, sulla base della documentazione prevista dalle linee guida regionali, definisce nell'ambito di un unico procedimento l'effettiva idroesigenza, anche in relazione all'efficienza delle infrastrutture di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua prelevata.
3. 
Qualora il concessionario non fornisca la documentazione prevista, l'autorità concedente provvede d'ufficio ad assegnare i titoli di prelievo, in funzione del fabbisogno colturale medio e dell'efficienza delle reti irrigue dell'areale su cui insiste la derivazione.
4. 
L'autorità concedente, contestualmente al rinnovo delle derivazioni irrigue di cui al comma 1, può procedere alla revisione dei titoli di concessione non scaduti delle altre derivazioni irrigue il cui prelievo ha un significativo impatto sulla naturale disponibilità di risorsa idrica ed in presenza di dotazioni anomale.
5. 
Alle concessioni insistenti sulla medesima area idrografica, rinnovate o revisionate ai sensi del presente articolo, è assegnata la medesima data di scadenza.
6. 
L'autorità concedente, all'atto del rinnovo o della revisione delle concessioni, può disporre l'unificazione dei punti di prelievo ove tale azione sia funzionale alla razionale gestione delle risorse idriche e sia prevista dalla programmazione di settore.
Art. 31. 
(Trasferimento di utenza)
1. 
La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:
[84]
a) 
gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
b) 
i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
c) 
le ragioni del subingresso;
d) 
l'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
2. 
L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
[85]
3. 
Il deposito di cui al comma 2 non e' effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di societa' o conferimento di azienda.
4. 
Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.
[86]
5. 
Il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.
[87]
6. 
Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.
Titolo III. 
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 32. 
(Cessazione dell'utenza)
1. 
Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.
2. 
La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa puo' essere dichiarata dall'autorita' concedente, su proposta dell'ufficio e previa contestazione all'interessato, nei seguenti casi:
a) 
non uso per un triennio consecutivo;
b) 
destinazione d'uso diversa da quella concessa;
c) 
grave o reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
d) 
mancato pagamento di due annualita' consecutive di canone o sovracanoni;
e) 
decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare l'acqua concessa, sempre che tali termini non siano stati prorogati dall'autorita' concedente per giustificato motivo;
f) 
cessione dell'utenza effettuata senza la comunicazione di cui all'articolo 31;
g) 
subconcessione a terzi anche parziale.
3. 
La concessione puo' essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilita' con gli obiettivi di qualita' del corpo idrico interessato, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
4. 
La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:
a) 
i dati identificativi del titolare;
b) 
gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) 
la dichiarazione in merito alla consistenza e allo stato delle opere di derivazione.
[88]
5. 
L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
[89]
6. 
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o piu' usi dell'acqua senza che cio' comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalita' di esercizio della derivazione.
7. 
(...)
[90]
Art. 33. 
(Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza)
1. 
Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 32 l'autorita' concedente dispone di norma l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.
2. 
Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalita' di ripristino dello stato dei luoghi sono definite sentito l'ente gestore dell'area protetta.
2 bis. 
Il ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
[91]
3. 
Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza la perforazione deve essere dotata, secondo le procedure di cui all'allegato E, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
4. 
Su richiesta del concessionario, l'autorita' concedente puo' consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione d'uso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia. La modifica della destinazione d'uso è comunicata dall'autorità concedente al comune interessato.
[92]
5. 
Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorita', o di pubblico interesse, l'autorita' concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. 
L'autorita' concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere delle relative spese.
Titolo IV. 
PROCEDURE SEMPLIFICATE E DERIVAZIONI INTERPROVINCIALI
Art. 34. 
(Prelievi assoggettati a procedura semplificata)
1. 
Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:
[93]
a) 
i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno;
b) 
i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt;
c) 
i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a duecentocinquanta chiloWatt nel caso:
1) 
di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale, aventi le medesime condizioni anche temporali di esercizio della concessione principale e che restituiscono le acque nello stesso corpo idrico artificiale dal quale sono state prelevate;
2) 
di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale;
d) 
gli utilizzi energetici, effettuati dal titolare della concessione, della frazione di deflusso minimo vitale eccedente le esigenze di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, ove prevista, e che non implichino la sottensione di un tratto dell'alveo naturale;
e) 
i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati all'alimentazione di impianti geotermici a circuito aperto con portata massima non superiore a 20 litri al secondo e con reimmissione delle acque nella stessa falda dalla quale sono state prelevate.
1 bis. 
Nel caso di prelievi ubicati in aree protette le soglie di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ridotte alla metà.
[94]
1 ter. 
Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti nell'allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
[95]
2. 
L'istanza, corredata della prescritta documentazione, e' inviata dall'ufficio per l'acquisizione del relativo parere:
a) 
all'autorita' di bacino del fiume Po;
b) 
al Comando militare territorialmente interessato;
c) 
all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
c bis) 
all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
[96]
d) 
all'autorita' idraulica competente, ove necessario;
e) 
all'autorita' d'ambito e all'ASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano.
e bis) 
all'autorità mineraria nel caso di prelievi di cui al comma 1, lettera e).
[97]
3. 
L'istanza è pubblicata all'albo pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi e inserita in un'apposita sezione del sito Internet della Regione. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 14 della l. 241/1990 , nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.
[98]
4. 
L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo della verifica, provvede in conformità agli articoli 20 e 22 al rigetto o al rilascio della concessione entro il termine massimo di duecentodieci giorni dal ricevimento dell'istanza, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
[99]
5. 
(...)
[100]
6. 
(...)
[101]
7. 
L'ufficio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
[102]
a) 
qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
b) 
in caso di parere negativo espresso dalle autorita' di cui al comma 2;
c) 
per ragioni di pubblico interesse;
d) 
in caso di lesione di diritti di terzi.
8. 
Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.
9. 
I prelievi assoggettati a procedura semplificata di cui al presente articolo sono assentiti per i tempi massimi previsti dall'articolo 24, comma 2.
10. 
Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza almeno novanta giorni prima della scadenza.
[103]
11. 
In caso di mancata pronuncia dell'autorita' concedente, ai sensi dei commi 4 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.
[104]
Art. 35. 
(Licenze di attingimento)
1. 
L'autorita' concedente ha facolta' di rilasciare licenze per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purche':
a) 
il prelievo abbia carattere di provvisorieta', conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
b) 
la portata dell'acqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
c) 
non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua;
d) 
non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua.
2. 
La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
[105]
Art. 36. 
(Derivazioni interprovinciali)
1. 
Le province stipulano un'intesa quadro per la definizione delle procedure inerenti le derivazioni di interesse interprovinciale, definendo in particolare:
a) 
i criteri per l'individuazione degli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie;
b) 
i tempi e le modalita' di espressione dell'intesa da rilasciarsi all'amministrazione provinciale competente all'adozione del provvedimento di concessione;
c) 
le modalita' ed i raccordi per garantire la vigilanza sull'esercizio della derivazione.
2. 
Ai fini del presente articolo per interprovinciali si intendono:
a) 
le derivazioni i cui elementi costitutivi (captazione, adduzione, uso o restituzione) sono collocati nel territorio di piu' province;
b) 
le derivazioni da corpi idrici nel tratto in cui essi fungono da confine tra piu' province, con opere ubicate nel territorio di una sola provincia;
c) 
le derivazioni da falde o da corpi idrici superficiali realizzate in prossimita' del confine amministrativo provinciale e potenzialmente in grado di influenzare l'idrologia o l'idrogeologia della provincia confinante.
Titolo IV bis.[106] 
Disciplina dell'uso plurimo delle acque
Art. 36 bis.[107] 
(Ambito di applicazione e autorità competente)
1. 
I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.
2. 
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'autorità concedente, fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.
3. 
Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato A e la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento stabilite dall'autorità concedente.
4. 
I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
Art. 36 ter.[108] 
(Procedimento)
1. 
L'autorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.
2. 
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate all'autorità concedente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.
3. 
Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, l'amministrazione procedente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone demaniale dovuto.
4. 
Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'autorità competente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa, l'utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.
5. 
L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.
6. 
Contestualmente alla comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco delle utenze di acqua pubblica ovvero comunica la data in cui l'istante ha acquisito il titolo d'uso in forza del disposto di cui al comma 4 e gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.
7. 
L'autorità procedente provvede all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 36 quater.[109] 
(Domanda di autorizzazione per uso energetico)
1. 
Qualora la domanda di cui all'articolo 36 bis riguardi l'uso energetico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all' articolo 12 del d.lgs. 387/2003 .
2. 
In tal caso i termini di cui all'articolo 36 ter, commi 1 e 2 sono ridotti a quindici giorni.
Titolo V. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37. 
(Norme transitorie)
1. 
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono entro il termine massimo del 31 dicembre 2006, riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle disposizioni del presente regolamento e facendo salvi gli adempimenti istruttori gia' effettuati che l'ufficio valuti ancora idonei alla conclusione dell'istruttoria.
2. 
Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 , concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e' determinato in base alla tabella di equiparazione degli usi di cui all'allegato F.
Art. 38. 
(Norme finali)
1. 
Ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 61/2000 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.
2. 
(...)
[110]
3. 
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati:
a) 
gli allegati I e II della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 102-45194 in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile;
b) 
la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166 per le parti relative ai criteri e procedure per la valutazione della compatibilita' ambientale dei prelievi e ai contenuti dei progetti da allegare alle domande di derivazione ad uso idroelettrico;
c) 
la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 1995 n. 24-65 concernente l'approvazione della scheda del catasto delle utenze idriche e relativi atti attuativi.
4. 
Restano ferme le ulteriori discipline di settore in particolare in materia di tutela dall'inquinamento, potabilita', vincolo paesaggistico e idrogeologico e prevenzione degli infortuni, nonche' le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori ed espropriazione.
5. 
La distinzione tra piccole e grandi derivazioni resta in vigore per tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle norme vigenti ed applicabili nell'ordinamento regionale.
Art. 39. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 29 luglio 2003
Enzo Ghigo


Note:

[1] Il r.r. 1/2014 ha modificato il r.r. 10/2003, il r.r. 2/2015 ha nuovamente modificato il r.r. 10/2003 abrogando conpletamente il r.r. 1/2014.

[2] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2015.

[3] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2015.

[4] Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 la parola "mille" è stata sostituita dalla parola "cinquemila" ad opera del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2015.

[5] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2015.

[6] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2015.

[7] La lettera p bis) del comma 1 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2015.

[8] La lettera p ter) del comma 1 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2015.

[9] La lettera q bis) del comma 1 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2015.

[10] La lettera s bis) del comma 1 dell'articolo 4 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[11] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2015.

[12] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive," sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 2 del 2015.

[13] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2 del 2015.

[14] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[15] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2015.

[16] Il comma 3 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2015.

[17] La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2015.

[18] La lettera d) del comma 4 dell'articolo 11 è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[19] La lettera e) del comma 4 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2015.

[20] Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 2 del 2015.

[21] Il comma 1 bis dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[22] Il comma 1 ter dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[23] Il comma 1 quater dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[24] Il comma 1 quinquies dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[25] Il comma 5 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 2 del 2015.

[26] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[27] La sezione I bis è stata aggiunta dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 2 del 2015.

[28] L'articolo 15 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 2 del 2015.

[29] L'articolo 15 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 2 del 2015.

[30] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole " nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10," sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 2 del 2015.

[31] Il comma 1 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2 del 2015.

[32] Nel comma 2 dell'articolo 18 la parola "qualora" è stata sostituita dalle parole "nella misura in cui" ad opera del comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2 del 2015.

[33] Il comma 4 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2 del 2015.

[34] Il comma 5 dell'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[35] Il comma 6 dell'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[36] Il comma 7 dell'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[37] La lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 19 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[38] Il comma 1 bis dell'articolo 19 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[39] Il comma 1 ter dell'articolo 19 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[40] Il comma 2 bis dell'articolo 20 è stato aggiunto dal comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 2 del 2015.

[41] La lettera c) del comma 5 dell'articolo 20 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento regionale 2 del 2015.

[42] Nella lettera g) del comma 5 dell'articolo 20 le parole ", secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;" sono state aggiunte dal comma 3 dell'articolo 14 del regolamento regionale 2 del 2015.

[43] La lettera g bis) del comma 5 dell'articolo 20 è stata aggiunta dal comma 4 dell'articolo 14 del regolamento regionale 2 del 2015.

[44] La lettera l) del comma 5 dell'articolo 20 è stata sostituita dal comma 5 dell'articolo 14 del regolamento regionale 2 del 2015.

[45] La lettera r) del comma 5 dell'articolo 20 è stata abrogata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[46] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 le parole "a sue spese" sono state sostituite dalle parole "a spese del concessionario" ad opera del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 2 del 2015.

[47] Il comma 1 bis dell'articolo 21 è stato aggiunto dal comma 2 dell'articolo 15 del regolamento regionale 2 del 2015.

[48] Il comma 1 ter dell'articolo 21 è stato aggiunto dal comma 2 dell'articolo 15 del regolamento regionale 2 del 2015.

[49] Il comma 1 quater dell'articolo 21 è stato aggiunto dal comma 2 dell'articolo 15 del regolamento regionale 2 del 2015.

[50] Il comma 1 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 del regolamento regionale 2 del 2015.

[51] Il comma 1 bis dell'articolo 22 è stato aggiunto dal comma 2 dell'articolo 16 del regolamento regionale 2 del 2015.

[52] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 2 del 2015.

[53] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 le parole ", previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone," sono state soppresse dal comma 2 dell'articolo 17 del regolamento regionale 2 del 2015.

[54] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 17 del regolamento regionale 2 del 2015.

[55] Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 le parole " all'aggiornamento " sono state sostituite dalle parole "al contestuale aggiornamento" ad opera dal comma 4 dell'articolo 17 del regolamento regionale 2 del 2015.

[56] Il comma 2 dell'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[57] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 le parole "e piscicolo" sono state aggiunte dal comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 2 del 2015.

[58] Il comma 1 dell'articolo 25 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 36 del regolamento regionale 2 del 2015.

[59] Nel comma 2 dell'articolo 25 le parole "del registro italiano dighe (RID)" sono state sostituite dalle parole "dei competenti organi statali" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 del regolamento regionale 2 del 2015.

[60] Nel comma 6 dell'articolo 25 le parole "o al fine di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciateo al fine di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2015.

[61] Il comma 6 bis dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 19 del regolamento regionale 2 del 2015.

[62] Nel comma 7 dell'articolo 25 le parole "dal comma 6" sono state sostituite dalle parole "dai commi 6 e 6 bis" ad opera dal comma 3 dell'articolo 19 del regolamento regionale 2 del 2015.

[63] L'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 2 del 2015.

[64] L'articolo 26 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 2 del 2015.

[65] Il comma 2 dell'articolo 27 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 del regolamento regionale 2 del 2015.

[66] Il comma 3 dell'articolo 27 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 del regolamento regionale 2 del 2015.

[67] Il comma 4 dell'articolo 27 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 22 del regolamento regionale 2 del 2015.

[68] Il comma 6 dell'articolo 27 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 del regolamento regionale 2 del 2015.

[69] Nel comma 7 dell'articolo 27 le parole "non si esprima in merito" sono state sostituite dalle parole "non abbia formulato rilievi in merito" ad opera dal comma 5 dell'articolo 22 del regolamento regionale 2 del 2015.

[70] Il comma 8 dell'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[71] Il comma 10 dell'articolo 27 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 del regolamento regionale 15 del 2004.

[72] L'articolo 27 bis è stato aggiunto dal comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 2 del 2015.

[73] Nel comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola "risulti" sono state inserite le parole "in tutto o in parte" ad opera del comma 1 dell'articolo 24 del regolamento regionale 2 del 2015.

[74] Il comma 2 dell'articolo 28 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 24 del regolamento regionale 2 del 2015.

[75] Il comma 5 dell'articolo 28 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 24 del regolamento regionale 2 del 2015.

[76] Nel comma 6 dell'articolo 28 le parole "per le utenze" sono state sostituite dalle parole "di utenze" ad opera dal comma 4 dell'articolo 24 del regolamento regionale 2 del 2015.

[77] Nel comma 7 dell'articolo 28 le parole "e di energia" sono state soppresse dal comma 5 dell'articolo 24 del regolamento regionale 2 del 2015.

[78] Il comma 1 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 2 del 2015.

[79] Nel comma 7 dell'articolo 30 dopo le parole "sull'albo pretorio" è stata aggiunta la parola "telematico" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 del regolamento regionale 2 del 2015.

[80] Il comma 10 dell'articolo 30 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 26 del regolamento regionale 2 del 2015.

[81] Il comma 12 dell'articolo 30 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 26 del regolamento regionale 2 del 2015.

[82] Il comma 13 dell'articolo 30 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[83] L'articolo 30 bis è stato aggiunto dal comma 1 dell'articolo 27 del regolamento regionale 2 del 2015.

[84] Il comma 1 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale 2 del 2015.

[85] Il comma 2 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 del regolamento regionale 2 del 2015.

[86] Il comma 4 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 28 del regolamento regionale 2 del 2015.

[87] Il comma 5 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 28 del regolamento regionale 2 del 2015.

[88] Nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 dopo le parole " in merito" sono state aggiunte le parole "alla consistenza e" ad opera dal comma 1 dell'articolo 29 del regolamento regionale 2 del 2015.

[89] Il comma 5 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 29 del regolamento regionale 2 del 2015.

[90] Il comma 7 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[91] Il comma 2 bis dell'articolo 33 è stato aggiunto dal comma 1 dell'articolo 30 del regolamento regionale 2 del 2015.

[92] Nel comma 4 dell'articolo 33 le parole "La modifica della destinazione d'uso è comunicata dall'autorità concedente al comune interessato" sono state aggiunte dal comma 2 dell'articolo 30 del regolamento regionale 2 del 2015.

[93] Il comma 1 dell'articolo 34 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[94] Il comma 1 bis dell'articolo 34 è stato aggiunto dal comma 2 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[95] Il comma 1 ter dell'articolo 34 è stato aggiunto dal comma 2 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[96] La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 34 è stata aggiunta dal comma 3 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[97] La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 34 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[98] Il comma 3 dell'articolo 34 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[99] Il comma 4 dell'articolo 34 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[100] Il comma 5 dell'articolo 34 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[101] Il comma 6 dell'articolo 34 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 1 del 2014. L'abrogazione è stata confermata dal comma 1 dell'art. 36 del r.r. 2/2015.

[102] Nel comma 7 dell'articolo 34 le parole "Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5," sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[103] Nel comma 10 dell'articolo 34 la parola "sessanta" è stata sostituita dalla parola "novanta" ad opera del comma 8 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[104] Nel comma 11 dell'articolo 34 le parole "commi 5 e 7" sono state sostituite dalle parole "4 e 7" ad opera del comma 9 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 del 2015.

[105] Il comma 2 dell'articolo 35 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 32 del regolamento regionale 2 del 2015.

[106] Il Titolo IV bis è stato aggiunto dal comma 1 dell'articolo 33 del regolamento regionale 2 del 2015.

[107] L'articolo 36 bis è stato aggiunto dal comma 1 dell'articolo 33 del regolamento regionale 2 del 2015.

[108] L'articolo 36 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 33 del regolamento regionale 2 del 2015.

[109] L'articolo 36 quater è stato inserito dall'articolo 33 del regolamento regionale 2 del 2015.

[110] Il comma 2 dell'articolo 38 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 15 del 2004.

[111] L'allegato A è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 2 del 2015.

[112] L'allegato B è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 2 del 2015.

[113] L'allegato D è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 2 del 2015.

[114] L'allegato E è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 del regolamento regionale 2 del 2015.