Regolamento regionale n. 8 del 05 giugno 2003  ( Vigente )
"Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)".
(B.U. 12 giugno 2003, n. 24)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Vista la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 , come modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 ;

Viste le leggi regionali 34/1988 e 18/1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74-9570 del 5 giugno 2003;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale del 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).
2. 
In particolare:
a) 
precisa, ai fini dell'articolo 18 ter, comma 1 lettere a) e b) della l.r. 31/1985 , come inserito dall' articolo 3 della l.r. 22/2002 , le diverse forme giuridiche che devono avere le imprese operanti nel settore del turismo, alle quali e' affidata la gestione degli alloggi vacanze;
b) 
definisce il periodo minimo in base al quale il proprietario deve obbligatoriamente dare in gestione il proprio alloggio nonche' i periodi di utilizzo gratuito da parte del proprietario stesso;
c) 
fissa il termine entro il quale il proprietario deve comunicare al soggetto gestore il periodo di effettivo utilizzo del proprio alloggio;
d) 
indica, ai sensi delle ll.rr. 31/1885 e 34/1988, gli obblighi amministrativi e il rispetto delle norme tecniche ed igienico-sanitarie;
e) 
specifica i compiti delle ATL in ordine alla gestione degli alloggi vacanze, in relazione alle funzioni assegnate dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);
f) 
definisce i criteri e i requisiti in base ai quali gli alloggi vacanze possono acquisire il marchio di qualita' approvata;
g) 
detta le disposizioni, in conformita' a quanto previsto dalla l.r. 31/1985 , come integrata dalla l.r. 22/02 , concernenti gli obblighi contrattuali relativi all'affidamento da parte dei proprietari delle unita' immobiliari della gestione degli alloggi vacanza ai soggetti gestori;
h) 
individua i soggetti beneficiari della l.r. 18/1999 ;
i) 
specifica gli ambiti amministrativi di intervento delle ATL e della Regione relativi all'attivita' di controllo per quel che concerne i finanziamenti.
Art. 2. 
(Gestione alloggi vacanze)
1. 
a) 
per cooperative si intendono le imprese che hanno scopo mutualistico e finalita' anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell' articolo 2511 e seguenti del codice civile ;
b) 
per consorzi si intendono i contratti fra piu' imprenditori che istituiscono un'organizzazione comune che ha finalita' anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell' articolo 2602 e seguenti del codice civile ;
c) 
per societa' consortili si intendono le societa' con finalita' anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell' articolo 2615 ter del codice civile .
2. 
Ai fini dell' articolo 18 ter, comma 1, lettera b), della l.r. 31/1985 , per piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo, si intendono le imprese come definite dal regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 - Allegato I.
Art. 3. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Ai fini dell' articolo 18 sexies, della l.r. 31/1985 , come inserito dall' articolo 6 della l.r. 22/2002 , per soggetti beneficiari s'intendono i privati, le piccole e medie imprese, come descritte nell'articolo 2, operanti nel settore del turismo, proprietari di unita' immobiliari di tipo residenziale o che si possono adattare a residenziale gia' esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze.
Art. 4. 
(Gestione alloggi vacanze da parte del proprietario)
1. 
Il proprietario puo' gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dall'articolo 18 ter, comma 1 lettere a) e b), l.r. 31/1985 , e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 18 quinques della l.r. 31/1985 , come inserito dall' articolo 5 della l.r. 22/2002 .
Art. 5. 
(Periodo di gestione)
1. 
Ai fini di quanto previsto dall' articolo 18 ter, comma 2 della l.r. 31/1985 , gli alloggi vacanze sono dati in gestione ai soggetti di cui all'articolo 2, per un periodo non inferiore a 275 giorni all'anno e per almeno 2 anni, affinche' venga garantita continuita' del rapporto.
Art. 6. 
(Utilizzo da parte dei proprietari)
1. 
Ai fini di quanto previsto dall' articolo 18 ter, comma 3, della l.r. 31/1985 , i 90 giorni previsti possono essere frazionati in periodi di 15 giorni ciascuno, per un massimo di sei periodi all'anno.
2. 
L'utilizzo dell'alloggio, da parte del proprietario, oltre i 90 giorni e' soggetto al pagamento della tariffa stabilita al pari di qualsiasi altro turista.
3. 
Il proprietario ha l'obbligo di comunicare al soggetto gestore il periodo di effettivo utilizzo del proprio alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente. La mancata comunicazione dei periodi comporta l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione.
Art. 7. 
(Autorizzazione)
1. 
L'autorizzazione prevista dall' articolo 18 quater, comma 3, della l.r. 31/1985 , come inserito dall' articolo 4 della l.r. 22/2002 , e' rilasciata dal Comune in cui si svolge l'attivita', in seguito ad apposito sopralluogo da effettuarsi da parte di un tecnico comunale congiuntamente ad un funzionario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo annuale, secondo quanto stabilito dall' articolo 20, della l.r. 31/1985 .
2. 
I soggetti preposti all'attivita' di sopralluogo di cui al comma 1, verificano il rispetto delle norme previste dalla l.r. 34/1988 , concernente gli aspetti tecnici ed igienico-sanitari degli alloggi vacanze.
3. 
Il Comune, inoltre, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) vigila sulle attivita' turistico-ricettive e puo' diffidare nonche' revocare l'autorizzazione in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attivita' sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall' articolo 21 della l.r. 31/1985 .
4. 
Nei casi di irregolarita' minori il Comune puo' procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.
Art. 8. 
(Controllo sulla gestione e compiti specifici delle ATL)
1. 
Le ATL, di cui al Capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) in quanto strumento di organizzazione a livello locale dell'attivita' di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 18 quater, commi 4 e 5, della l.r. 31/1985 , svolgono i seguenti compiti:
a) 
assicurano la regolarita' della convenzione stipulata tra il proprietario dell'alloggio vacanze e il soggetto gestore e verificano il rispetto del modello regionale;
b) 
verificano l'attuazione della convenzione, vale a dire l'effettiva disponibilita' sul mercato dell'alloggio;
c) 
raccolgono i dati statistici relativi agli alloggi vacanze, compresa la rilevazione mensile dei clienti, li archiviano, secondo i sistemi informatici innovativi, e li trasmettono periodicamente alla Provincia ed alla Regione;
d) 
promuovono gli alloggi vacanze con strumenti di comunicazione e informazione anche informatici;
e) 
tengono un apposito registro con l'elenco ufficiale degli alloggi vacanze e i dati anagrafici dei soggetti gestori e dei proprietari degli alloggi.
2. 
Nel caso di accertata violazione delle norme relative alla gestione di tali strutture, le ATL ne danno immediata comunicazione al Comune per i provvedimenti di competenza.
Art. 9. 
(Controllo di qualita' degli alloggi vacanze)
1. 
In attuazione dell' articolo 18 quater, comma 4, della l.r. 31/1985 , a titolo di prima sperimentazione, l'organo esecutivo di ogni ATL nomina un'apposita Commissione tecnica che ha l'obbligo di controllare la qualita' dell'alloggio vacanze, tramite sopralluogo e valutazione degli aspetti qualitativi dello stesso, analizzandone i seguenti requisiti esterni ed interni che, se rispettati, danno diritto al marchio qualita':
a) 
caratteristiche dell'ambiente circostante la struttura, sotto il profilo ambientale-naturalistico, socio-culturale, urbanistico;
b) 
fruibilita' ai mezzi pubblici e/o privati;
c) 
accessibilita' negozi di prima necessita';
d) 
assenza barriere architettoniche;
e) 
arredamento dell'alloggio;
f) 
immobile di particolare pregio storico/artistico/architettonico.
2. 
Se l'alloggio possiede almeno 3 dei requisiti di qualita' sopra descritti, ha diritto al marchio "Q"-qualita' approvata.
3. 
La Commissione tecnica e' cosi' composta:
a) 
un rappresentante dell'ATL competente per territorio;
b) 
un rappresentante della Comunita' montana nel cui territorio e' ubicato l'alloggio vacanze, se il territorio e' montano; diversamente dalla Provincia competente per territorio;
c) 
un rappresentante del Comune dov'e' ubicato l'alloggio vacanze;
d) 
un rappresentante della Regione Piemonte.
4. 
Per i componenti della Commissione tecnica non sono previsti ne' rimborsi spese ne' altri emolumenti.
Art. 10. 
(Risoluzioni contrattuali)
1. 
Ciascuna delle due parti contraenti, proprietario dell'unita' immobiliare e soggetto gestore, puo' recedere dalla convenzione in qualunque momento dandone preavviso alla controparte almeno 6 mesi prima, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale preavviso e' da intendersi inefficace nel caso di recessione consensuale.
2. 
In caso di recesso del proprietario dalla convenzione, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Comune e, nel caso sia stato beneficiario di contributi regionali, ai sensi della l.r. 18/1999 , deve procedere entro 30 giorni alla stipula di una nuova convenzione con un altro soggetto gestore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo regionale assegnato.
3. 
In caso di recesso del soggetto gestore, lo stesso deve darne preventiva o, qualora cio' non fosse possibile, contestuale comunicazione al proprietario dell'alloggio e al Comune.
4. 
Il proprietario, nel caso in cui e' stato beneficiario di contributi regionali, ai sensi della l.r. 18/1999 , e' obbligato a stipulare una nuova convenzione con un altro soggetto gestore entro 60 giorni. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo regionale assegnato.
5. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Titolo II e le disposizioni del Capo VI del Titolo III, del Libro IV del codice civile e leggi collegate.
Art. 11. 
(Attivita' di controllo)
1. 
La Regione nello svolgimento dell'attivita' di controllo prevista dall' articolo 18 quater, comma 4, della l.r. 31/1985 , si avvale delle ATL per la verifica sulla stipula della convenzione di cui agli articoli 18 quater, comma 1 e 18 sexies della l.r. 31/1985 , come inseriti rispettivamente dagli articoli 4 e 6 della l.r.22/2002 , e sull'effettiva disponibilita' sul mercato dell'alloggio, come descritto dall'articolo 8, comma 1, lettera b).
2. 
I soggetti gestori a tal fine hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Piemonte, Direzione regionale turismo, sport e parchi, Settore offerta turistica, semestralmente le presenze turistiche in tali strutture ricettive extralberghiere, utilizzando un apposito modello predisposto dagli uffici regionali.
3. 
Le ATL qualora nell'ambito dell'esercizio della loro attivita' di controllo, rilevino una mancata stipula della convenzione oppure una violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze, comunicano per iscritto le inadempienze alla Regione, la quale previa diffida, e fatto salvo quanto previsto all' articolo 28, comma 8, della l.r. 31/1985 , provvede a revocare le agevolazioni assegnate e ad irrogare una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.
4. 
Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al Titolo VII, della l.r. 31/1985 .
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 5 giugno 2003
Enzo Ghigo