Regolamento regionale n. 6 del 07 aprile 2003  ( Vigente )
"Regolamento regionale delle Attivita' di solarium".
(B.U. 17 aprile 2003, n. 16)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n, 1 );

Visto l' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e gli articoli 113, 114 e 115, comma 2 - sub c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Visto l' articolo 10 della legge del 4 gennaio 1990, n. 1 ;

Vista la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 ;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 - 8928 del 7 aprile 2003;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Campo di applicazione)
1. 
Il presente Regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari.
2. 
Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Emettitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia elettromagnetica non ionizzante con lunghezza d'onda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto dell'effetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono.
2. 
Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101).
3. 
Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm.
4. 
Piu' precisamente, gli apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere minore di 500µW/m2.
5. 
Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Piu' precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere compresa tra 500µW/m2 e 150mW/m2.
6. 
Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Piu' precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 400nm.
7. 
Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza d'onda inferiore a 320nm. Piu' precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m2. La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino l'avvertenza "Utilizzare unicamente dietro consiglio medico" (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1).
8. 
Manuale d'uso: manuale predisposto dal costruttore dell'apparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere l'utilizzatore edotto circa le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalita' di funzionamento dello stesso, le modalita' di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dell'utilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto all'azione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dall'utente.
Art. 3. 
(Notifica)
1. 
La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell'attivazione, deve essere presentata al Servizio igiene e sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello previsto nell'allegato A.
2. 
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all'attivita' di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.
Art. 4. 
(Registro)
1. 
Il registro e', insieme al manuale d'uso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre essere disponibile presso l'esercizio.
2. 
Il registro e' il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalita' di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.
3. 
Il registro non necessita di vidimazione (Allegato B).
4. 
L'obbligo della corretta manutenzione e' diretta responsabilita' del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalita' di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.
Art. 5. 
(Manuale d'uso)
1. 
Il manuale d'uso e' il documento che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalita' di manutenzione e le modalita' di funzionamento.
2. 
I tempi e le modalita' di esposizione devono essere riportati in tabelle d'esposizione allegate al manuale.
3. 
In caso di indisponibilita' del manuale d'uso "originale" di apparecchiature generanti raggi UV e' considerato equivalente all'originale, fino alla dismissione dell'apparecchio stesso, quello ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78.
4. 
In particolare:
a) 
se l'apparecchio e' stato prodotto posteriormente al 1. gennaio 1997 il gestore deve richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) stabilisce l'obbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dall'ultima produzione di un determinato modello;
b) 
se l'apparecchio e' stato prodotto anteriormente al 1° gennaio 1997 solo il costruttore puo' e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilita', dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio.
5. 
Nel caso di un apparecchio privo del manuale d'uso, per poterlo utilizzare occorre che il gestore richieda comunque il manuale d'uso alla ditta costruttrice.
6. 
Qualora la ditta costruttrice abbia cessato l'attivita' o non dia riscontro alla richiesta, il gestore deve:
a) 
anzitutto documentare, anche con autocertificazione, l'impossibilita' di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio;
b) 
richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti all'albo, enti pubblici quali CNR, ARPA, Universita', Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati:
1) 
caratteristiche tecniche dell'apparecchio;
2) 
tensione di alimentazione;
3) 
potenza attiva;
4) 
fattore di potenza (cos f);
5) 
tipo UV;
6) 
irradianza efficace in banda UV-A;
7) 
irradianza efficace in banda UV-B;
8) 
energia irradiata in un minuto per metro quadro;
9) 
filtri: numero, modello;
10) 
lampade: numero, modello;
11) 
modalita' di manutenzione;
12) 
modalita' di funzionamento.
7. 
Sulla base delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio e' inoltre indispensabile che venga definita la tabella di esposizione da parte di un medico. L'acquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto e' parte integrante del manuale d'uso.
Art. 6. 
(Nota informativa)
1. 
Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalita' d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (allegati C e C1). Copia della predetta, sottoscritta e datata dall'utente, deve essere conservata da parte del gestore.
2. 
Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimita' dello specifico apparecchio a cui e' riferita.
Art. 7. 
(Scheda individuale)
1. 
Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dell'esposizione cumulativa all'utente che ne risulti sprovvisto.
2. 
La scheda e' uno strumento fornito all'utente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.
3. 
Per consentire all'utente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha l'obbligo di consegnare copia della scheda individuale (allegato D). Al termine di ogni singola seduta il gestore dovra' riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in j al M2.
4. 
La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell'utente.
Art. 8. 
(Apparecchiature UV di tipo 4)
1. 
Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4.
2. 
Tale certificazione, di validita' annuale a partire dalla data di rilascio, e' conservata dall'utente e deve essere presentata all'esercente prima della seduta e puo' essere richiesta per la verifica dall'organo di vigilanza durante l'utilizzo dell'apparecchio.
3. 
In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente.
4. 
E' facolta' del gestore detenere copia del predetto certificato.
Art. 9. 
(Requisiti igienico sanitari dell'esercizio)
1. 
Le strutture esercitanti attivita' di solarium sia come unica attivita', sia in forma associata ad altre attivita', devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare:
a) 
i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei all'uso specifico, e, ove previsto, corredati di deroga ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 ;
b) 
i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un altezza di m. 1,80;
c) 
gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati;
d) 
e' necessaria la presenza di almeno un servizio igienico;
e) 
e' da prevedersi una reception e/o una sala d'attesa.
2. 
Sono fatte salve le normative previste dai locali regolamenti comunali e dalle specifiche normative nazionali e comunitarie.
Art. 10. 
(Norme di gestione)
1. 
I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione.
2. 
Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con l'apparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione.
3. 
Non deve essere fornita all'utente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dell'esposizione.
4. 
Deve essere messa a disposizione dell'organo di vigilanza la seguente documentazione:
a) 
dichiarazioni di conformita' previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
b) 
copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente;
c) 
copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti;
d) 
registro di ogni apparecchiatura generante UV;
e) 
copia della notifica di attivazione delle apparecchiature;
f) 
manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura;
g) 
cartellonistica o marcatura sull'apparecchio riportante le precauzioni d'uso;
h) 
cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute.
Art. 11. 
(Formazione degli operatori)
1. 
L'esercizio dell'attivita' di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico e' subordinato al possesso di un attestato di frequenza e profitto, senza finalita' di abilitazione professionale, rilasciato dall'amministrazione provinciale mediante il superamento di apposito esame.
2. 
Tale attestato rappresenta requisito essenziale, ma non esclusivo, in quanto integra eventuali altri requisiti professionali richiesti per l'attivita' di solarium.
3. 
I corsi di formazione sono disciplinati con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Art. 12. 
(Attivita' di controllo)
1. 
L'attivita' di controllo e vigilanza ai fini del presente regolamento e' esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorita' a cui siano attribuiti poteri di accertamento.
2. 
Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV e' disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel d. lgs. 626/1994 .
3. 
L'inosservanza agli articoli 6, 7, 8 e 10, commi 1, 2 e 3, accertata dai soggetti di cui al comma 1, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al sindaco, quale autorita' sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dell'esercizio.
Art. 13. 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
Per coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' esercitano l'attivita' di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico, e' consentita la prosecuzione dell'esercizio, in assenza del prescritto attestato di cui all'articolo 11, per un periodo transitorio di due anni; e' data, inoltre, facolta' di sostenere l'esame di profitto, senza l'obbligo di frequenza. In caso di non superamento dell'esame finale, l'attestato deve essere conseguito con le procedure previste dall'articolo 11 e dai successivi provvedimenti.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 7 aprile 2003
Enzo Ghigo