Regolamento regionale n. 5 del 17 febbraio 2003  ( Vigente )
"Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ".
(B.U. 20 febbraio 2003, n. 8)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visto l' art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8446 del 17 febbraio 2003;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente agli accordi di programma di cui all' articolo 34, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che possono essere stipulati per la definizione e attuazione di:
a) 
opere, interventi o programmi di intervento previsti dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006");
b) 
opere, interventi o programmi di intervento previsti dal D.P.C.M. del 18 dicembre 2002 (opere connesse);
c) 
opere, interventi o programmi di intervento previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 36-8210 del 13 gennaio 2003 (opere di accompagnamento);
d) 
eventuali opere, interventi o programmi di intervento non esplicitamente previsti dalle disposizioni di cui alle lettere precedenti, ma riconosciuti d'interesse pubblico e ritenuti comunque necessari per garantire una piu' efficiente ed efficace realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, delle opere connesse e delle opere di accompagnamento, nonche' per favorire,anche in funzione post-olimpica, lo sviluppo socio-economico e territoriale dei Comuni coinvolti.
Art. 2. 
1. 
L'accordo di programma puo' essere promosso dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Puo' essere altresi' promosso dal Direttore dell'Agenzia Torino 2006, come previsto dalla l. 285/2000 .
Art. 3. 
1. 
Il soggetto promotore nomina il responsabile del procedimento, che convoca la conferenza di cui all' articolo 34, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e cura la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 4. 
1. 
L'accordo di programma che determini variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e' approvato con decreto del Presidente della Regione, qualora l'approvazione della variazione sia di competenza della Regione. Prima dell'approvazione, l'adesione del Sindaco all'accordo e' ratificato dal Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza. Nel caso in cui, ai sensi dell' articolo 17, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), la variazione sia di competenza del Comune, l'accordo e' approvato con atto del Sindaco, sentita la Provincia nell'ambito della conferenza di cui all' articolo 34, del d.lgs. 267/2000 .
Art. 5. 
1. 
Nel caso in cui le variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comportino anche l'adeguamento di strumenti di pianificazione territoriale di enti o amministrazioni diversi dal Comune, l'adeguamento medesimo consegue all'approvazione dell'accordo con decreto del Presidente della Regione. Gli enti e amministrazioni partecipano alla Conferenza e sottoscrivono l'accordo di programma.
2. 
Prima dell'approvazione, l'accordo e' ratificato dagli organi degli enti o amministrazioni competenti ad approvare lo strumento di pianificazione.
Art. 6. 
1. 
Nell'ambito dei lavori della Conferenza, il responsabile del procedimento cura il deposito in pubblica visione, per venti giorni consecutivi, degli atti ed elaborati dell'accordo che definiscono le eventuali variazioni agli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale presso gli albi pretori degli enti dotati di tali strumenti di pianificazione.
2. 
Entro il termine di cui al comma 1, chiunque puo' presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Le osservazioni e le proposte sono esaminate e controdedotte dalla Conferenza, la quale motiva l'accoglimento o il rigetto.
Art. 7. 
1. 
Qualora per il perfezionamento dell'accordo di programma sia necessario stipulare convenzioni o atti d'intesa tra uno o piu' soggetti pubblici partecipanti all'accordo di programma e soggetti privati, gli atti devono essere stipulati prima della sottoscrizione dell'accordo e allegati al medesimo quali parti integranti e sostanziali.
2. 
Gli atti di cui al comma 1 devono garantire l'equilibrio tra interessi pubblici e privati. I criteri di stima per la valutazione dei predetti interessi e i relativi meccanismi di compensazione, sono definiti dall'ente pubblico interessato.
Art. 8. 
1. 
L'accordo di programma puo' sostituire il rilascio di concessioni edilizie. L'accordo puo' altresi' sostituire il rilascio di concessioni in deroga alle norme edilizie dei piani regolatori o dei regolamenti edilizi, nel rispetto dei principi stabiliti dall'Istituto della deroga edilizia.
Art. 9. 
1. 
L'accordo di programma puo' essere modificato nel corso della sua attuazione su motivata richiesta di uno dei soggetti che lo hanno sottoscritto. La richiesta e' esaminata dal Collegio di vigilanza di cui all' articolo 34, comma 7 del d.lgs. 267/2000 , che ne valuta la coerenza con le finalita' dell'accordo.
2. 
Modifiche non essenziali e coerenti con le finalita' dell'accordo sono assentite dal Collegio di vigilanza e approvate con decreto del Presidente della Regione o con atto del soggetto che ha approvato l'accordo di programma.
Art. 10. 
1. 
Qualora l'accordo di programma riguardi opere, interventi e programmi d'intervento, proposti da soggetti privati e riconosciuti d'interesse pubblico, deve prevedersi la stima degli investimenti privati.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 17 febbraio 2003
Enzo Ghigo