Regolamento regionale n. 7 del 21 giugno 2002  ( Vigente )
"Regolamento di prima organizzazione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES PIEMONTE)".
(B.U. 27 giugno 2002, n. 26)

Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dell' articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ) il funzionamento dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte), istituita dalla l.r. 19/2001 , quale ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale, posto sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. 
I principi generali, le finalità e l'oggetto dell'ARES Piemonte sono disciplinati dalla l.r. 19/2001 .
Art. 2. 
(Logo e sede)
1. 
L'ARES Piemonte ha sede legale in Torino, presso la Regione Piemonte, Assessorato ai Trasporti, piazza Nizza n. 44.
2. 
Il Comitato direttivo adotta il logo dell'ente con la dicitura "ARES Piemonte - Agenzia regionale delle Strade".
Art. 3. 
(Organi dell'Ares)
1. 
Sono organi dell'ARES Piemonte:
a) 
il direttore generale;
b) 
il comitato direttivo;
c) 
il collegio dei revisori.
Art. 4. 
(Direttore generale)
1. 
Il direttore generale, la cui attività è improntata ai principi generali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARES Piemonte, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonchè della corretta gestione delle risorse. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attività, nonchè la legale rappresentanza e la rappresentanza processuale, attiva e passiva, dell'ARES Piemonte.
2. 
Il direttore generale provvede in particolare agli adempimenti previsti dall' articolo 6, comma 5, della l.r. 19/2001 .
3. 
Il direttore generale può inoltre delegare le proprie attribuzioni operative al personale dipendente dell'ARES Piemonte con qualifica dirigenziale. Salvo che il direttore generale abbia altrimenti disposto, in caso di comprovato impedimento di quest'ultimo ogni potere decisorio interno e di rappresentanza, con la sola esclusione degli atti di disposizione sui beni immobili, è conferito al dirigente responsabile dell'area amministrativa.
Art. 5. 
(Comitato direttivo)
1. 
Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3 della l.r. 19/2001 , è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da cinque esperti individuati fra persone con comprovata professionalità ed esperienza in materia di viabilità e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.
2. 
In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il comitato direttivo è presieduto da un componente delegato dal direttore generale stesso.
3. 
Il comitato direttivo provvede in particolare, su proposta del direttore generale, agli adempimenti previsti dall' articolo 7, comma 3, della l.r. 19/2001 .
4. 
Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità è determinante il voto del presidente. Delle riunioni del comitato direttivo deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. 
Il numero legale per la validità delle riunioni del comitato direttivo è di almeno quattro membri.
6. 
Il comitato è convocato dal direttore generale dell'ARES Piemonte, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso il domicilio dichiarato dai componenti del comitato direttivo. L'avviso di convocazione contiene la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo telegramma ovvero fax.
Art. 6. 
(Collegio dei revisori)
1. 
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARES Piemonte, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. 
In particolare il collegio provvede agli adempimenti previsti all' articolo 10, comma 2, della l.r. 19/2001 .
3. 
Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale. Ciascun componente del collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato; gli stessi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'ARES Piemonte e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili. I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
4. 
Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale.
5. 
Il collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta i revisori eleggono, tra loro, il presidente del collegio e stabiliscono le modalità di convocazione e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
6. 
Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonchè ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o almeno due suoi componenti ne facciano richiesta. Il collegio è convocato dal suo presidente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso il domicilio dichiarato dai suoi componenti. L'avviso di convocazione contiene la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo telegramma ovvero fax.
7. 
Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri. Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 7. 
(Consulenze e collaborazioni)
1. 
L'ARES Piemonte può stabilire convenzioni e rapporti di collaborazione ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 19/2001 ; i rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità, qualora comportino oneri economici a carico dell'ARES Piemonte, sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia di pubblici appalti.
2. 
Il direttore generale può avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nell'ambito dell'albo dei consulenti ARES Piemonte che è istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 19/2001 .
3. 
In caso di comprovata necessità ed urgenza, ove non siano reperibili nell'albo le professionalità necessarie alla soluzione di uno specifico problema, l'ARES Piemonte può avvalersi, in via immediata, di consulenti ed esperti altrimenti reperiti, dandone preventiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvede, per il futuro, all'integrazione dell'albo.
4. 
L'ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8. 
(Attività negoziale)
1. 
L'ARES Piemonte applica, nei contratti con i terzi, le disposizioni del presente regolamento nonchè delle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. 
Le commissioni giudicatrici, ove necessarie, sono istituite con specifico provvedimento del direttore generale, che ne nomina i componenti scegliendoli tra coloro che abbiano adeguate e specifiche professionalità e indicando chi, tra essi, ne assume le funzioni di presidente.
3. 
L'ARES Piemonte può compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie ed industriali purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto; l'ARES Piemonte può altresì procedere al rilascio di garanzie reali e fidejussorie in favore di terzi e all'assunzione di partecipazioni in società, previa autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 9. 
(Finanziamento e norme di contabilità)
1. 
Le entrate dell'ARES Piemonte sono definite all' articolo 13, comma 1 della l.r. 19/2001 .
2. 
L'esercizio finanziario dell'ARES Piemonte coincide con l'anno solare.
3. 
Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell'ARES Piemonte sono quelle previste dall' articolo 3 della l.r. 19/2001 .
4. 
Salvo quanto previsto all'articolo 11 per quanto attinente all'esercizio 2002, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 19/2001 , l'ARES Piemonte è autorizzata all'esercizio provvisorio di bilancio, nei limiti delle entrate di cui al comma 1.
Art. 10. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Il presente regolamento di prima organizzazione resta in vigore sino all'approvazione, da parte del Consiglio regionale del Piemonte, dello Statuto dell'ARES Piemonte.
2. 
Sino alla nomina, da parte della Giunta regionale, dei componenti il Comitato direttivo, il direttore generale può porre in essere tutti gli atti che competono al suo ufficio e gli atti di ordinaria amministrazione relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'ARES Piemonte, ivi compresa l'assunzione di personale, in numero non superiore a 10 unità, in conformità di quanto disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell' articolo 15, della l.r. 19/2001 .
3. 
Ai sensi dell' articolo 16, comma 1, della l.r. 19/2001 , le Direzioni Regionali "Patrimonio e tecnico", "Bilanci e finanze", "Trasporti" ed "Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane", su richiesta di ARES Piemonte, assicurano a quest'ultima i locali e i servizi idonei al suo funzionamento, imputandone i relativi costi al capitolo di bilancio "Trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento". In particolare:
a) 
la Direzione "Patrimonio e tecnico" mette a disposizione di ARES Piemonte:
1) 
idonei locali, entro il 1 luglio 2002, nonchè il servizio di sorveglianza e pulizia ad essi relativo;
2) 
mobili ed attrezzature, eventualmente anche a mezzo di contratti di comodato gratuito;
3) 
utenze;
4) 
cancelleria;
5) 
veicoli: per tutto quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia, ai soli fini della conduzione di autoveicoli di proprietà della Regione Piemonte, il personale dell'ARES Piemonte è ad ogni effetto equiparato al personale della Regione Piemonte.
b) 
la Direzione "Bilanci e finanze" presta assistenza:
1) 
nel calcolo degli emolumenti del direttore generale e del personale di ARES Piemonte, nonchè negli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi alla gestione del personale;
2) 
per quanto attinente alla gestione contabile di ARES Piemonte.
c) 
la Direzione "Trasporti" fornisce i supporti tecnici, logistici ed amministrativi necessari al funzionamento;
d) 
la Direzione "Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane":
1) 
fornisce supporto consulenziale nelle procedure di assunzione e gestione del personale;
2) 
provvede alla fornitura di servizi generali (quali ad esempio portierato e, nei limiti delle possibilità, servizi informatici).
4. 
Nelle more della determinazione delle procedure di cui all' articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 19/2001 , la contabilità viene tenuta e pubblicata secondo il disposto della l.r. 7/2001 .
5. 
Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 19/2001 relativo all'anno 2002 e della nomina degli organi di gestione e di controllo previsti agli articoli 7 e 9 della l.r. 19/2001 , il direttore generale è autorizzato ad effettuare, nei limiti di quanto imputato al capitolo di bilancio "Trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento" per l'anno 2002 e di quanto previsto dal documento di programmazione finanziaria di cui all'allegato A del presente regolamento, le spese necessarie al funzionamento dell'ARES Piemonte; entro sessanta giorni dall'insediamento degli organi di gestione e di controllo previsti agli articoli 7 e 9 della l.r. 19/2001 l'ARES Piemonte è comunque tenuta, anche a ratifica ed eventuale sanatoria delle spese precedentemente effettuate, alla predisposizione del bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio 2002.
6. 
Ove possibile, il primo bilancio preventivo pluriennale deve essere presentato dall'ARES Piemonte, congiuntamente al bilancio preventivo relativo all'anno 2003, entro il 31 dicembre 2002; il rendiconto relativo all'anno 2002 deve essere presentato entro quindici giorni dall'approvazione da parte del comitato direttivo.
Art. 11. 
(Disposizioni finali)
1. 
Quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento è regolato dalla l.r. 19/2001 , dai principi generali del diritto e dalle norme del codice civile .
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 21 giugno 2002
Enzo Ghigho

Allegato A[1] 

Documento di programmazione finanziaria (Art. 10 comma 5)

Premesse

In attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento di prima organizzazione dell'Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte, nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo dell'agenzia, è stato predisposto il documento di programmazione finanziaria che evidenzia le spese necessarie per il funzionamento dell'ARES Piemonte nell'anno 2002.

Per la formulazione del budget 2002 relativo ai costi di funzionamento sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

- ipotesi d'avvio delle attività a partire dal 1° settembre 2002;

- numero medio di addetti quantificabile in 15 persone di varie qualifiche funzionali, ma con prevalenza delle qualifiche più elevate, in quanto si ritiene opportuno iniziare ad assumere il personale a partire dalle funzioni di maggiore responsabilità.

La forza lavoro complessiva dell'ARES Piemonte per l'anno 2002 è quindi quantificabile in circa 60 mesi/uomo.

Programma di attività

Nel periodo preso in esame si ipotizza di svolgere le attività preliminari all'attuazione del piano triennale di investimenti e di interventi, così come verranno indicati negli indirizzi programmatici forniti dalla Regione.

In particolare si ipotizza di:

- avviare la realizzazione e l'aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale, predisponendo una banca dati informatizzata che contenga tutti gli elementi relativi alla rete trasferita, sia di carattere fisico che amministrativo;

- proporre le opportune convenzioni con le province relativamente all'attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata che è stata ad esse affidata, ai sensi dell' art. 102, comma 2 della l.r. 44/00 , fissandone i parametri prestazionali e le modalità di controllo;

- accertare l'esistenza, verificandone la validità, di studi di fattibilità e/o progetti di vario livello, relativi alle opere facenti parte del piano triennale di investimenti e di interventi sulla rete demaniale regionale;

- mettere in atto ogni necessario strumento utile per il funzionamento dell'Agenzia, quali: coperture assicurative, accordi di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità, convenzioni con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un interscambio di informazioni ed esperienze ed un apporto scientifico;

- fissare le procedure di funzionamento necessarie per il conseguimento del certificato di qualità;

- svolgere attività di supporto per la predisposizione di un piano generale per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza della rete stradale, basato sulla rilevazione dei dati di traffico e di incidentalità.

- coadiuvare e supportare la Direzione Trasporti nell'attività di aggiornamento e di prima attuazione degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di viabilità.

Programma di spesa

Descrizione della categoria di spesa- Importo (in migliaia di Euro)

Organi istituzionali

(comitato direttivo, collegio dei revisori) 10

Personale

(stipendi ed oneri relativi a direttore,dirigenti e personale dipendente) 325

Beni e servizi

(spese per immobili destinati ad uffici e servizi,canoni locativi, acqua, gas, energia elettrica, pulizia,rifiuti solidi urbani, vigilanza notturna,riscaldamento, manutenzione ordinariadei locali, premi assicurativi, ecc.) 43

Gestione uffici

(Spese postali, telegrafiche, telefoniche,comprese quelle per la gestione di segreterie telefoniche,di apparecchiature facsimile, telefax,internet, fotocopie, carta, cancelleria,carta bollata, marche, ecc.) 40

Arredi ed attrezzature

(Acquisto e manutenzione mobili, attrezzature informatiche,strumenti tecnici, ecc.) 125

Automezzi

(spese per noleggio, manutenzione e gestione automezzi,>compreso il carburante, spese per assicurazioni, ecc.) 13

Pubblicazioni

(Spese per l'acquisto di libri, rassegne, riviste, ecc.) 4

Consulenze

(Spese per consulenze a carattere legale,amministrativo, tecnico, scientifico, ecc.) 150

Oneri diversi

(tributi, spese impreviste, ecc.) 40

TOTALE 750

Non si è tenuto conto di eventuali spese di investimento per interventi sulla rete stradale.


Note:

[1] L'allegato è stato sostituito con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 28 del 11 luglio 2002.