Regolamento regionale n. 4 del 07 giugno 2002  ( Vigente )
"Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalita' costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe".
(B.U. 13 giugno 2002, n. 24)

Art. 1. 
(Costituzione delle Commissioni locali valanghe)
1. 
In attuazione dell' articolo 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), le Comunita' montane sul cui territorio si renda necessario l'esercizio delle attivita' di controllo dei fenomeni nivologici e la segnalazione, ai fini della tutela della pubblica incolumita', del pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico, costituiscono, ai sensi dell' articolo 33 della l.r. 16/1999 , Commissioni locali valanghe (CLV).
2. 
Qualora si renda opportuno in relazione alle specificita' territoriali, ottimizzare e razionalizzare funzioni e compiti delle CLV, piu' Comunita' montane possono costituire un'unica Commissione, con competenza territoriale estesa a tutti i comuni facenti parte delle Comunita' montane operanti in forma associata.
Art. 2. 
(Compiti)
1. 
La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) 
esercita nel rispetto della metodologia operativa di cui all'articolo 4, attivita' di controllo e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici segnatamente connessi al potenziale verificarsi di fenomeni valanghivi;
b) 
formula nell'ambito della funzione consultiva svolta a favore della Comunita' montana, pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate da assumere in relazione allo stato di pericolosita' in atto;
c) 
accerta le incipienti condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all'autorita' locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumita';
d) 
accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all'autorita' locale per i conseguenti provvedimenti di competenza.
Art. 3. 
(Ambito territoriale di competenza)
1. 
La CLV opera nell'ambito del territorio della Comunita' montana o nei territori di piu' Comunita' montane nei casi previsti all'articolo 1, comma 2.
Art. 4. 
(Metodologia operativa )
1. 
La CLV predispone e adotta uno specifico Piano d'attivita', in cui sono evidenziati gli ambiti d'azione e le modalita' operative; copia del Piano d'attivita' viene trasmessa alla Direzione regionale Economia montana e foreste ed alla Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione.
2. 
Il Piano d'attivita' deve analizzare e documentare i seguenti aspetti:
a) 
individuazione delle aree critiche del territorio di competenza esposte a valanga, indicate su cartografia in scala adeguata, e dei possibili scenari di rischio legati a situazioni di pericolo di caduta valanghe;
b) 
individuazione di siti, ritenuti sicuri e significativi delle condizioni d'innevamento del territorio da monitorare, per il rilevamento di dati relativi alla stratigrafia e al grado di consolidamento del manto nevoso, e per l'esecuzione di test di stabilita'.
3. 
Il Settore meteoidrografico e reti di monitoraggio della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione rende disponibili alle CLV i dati nivometeorologici di base per lo svolgimento delle attivita' tecniche di previsione del pericolo di valanghe e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'adozione di metodologie operative comuni sul territorio regionale in particolare per i seguenti aspetti:
a) 
la definizione delle modalita' di creazione di un archivio delle informazioni note relative agli eventi valanghivi del passato e di quelli che dovessero verificarsi in futuro nelle aree di competenza della CLV, utilizzando come base di riferimento per la raccolta dei dati il Modello 7 A.I.NE.VA.;
b) 
la definizione delle modalita' di acquisizione e di archiviazione delle informazioni di base necessarie a formulare valutazioni sul pericolo locale di valanghe (Carte di localizzazione probabile delle valanghe, dati meteorologici e nivologici, bollettini di previsione nivometeorologica, dati stratigrafici e di stabilita' del manto nevoso);
c) 
la definizione della modalita' di gestione delle informazioni storico-statistiche caratterizzanti gli eventi valanghivi del passato e dei relativi dati nivometeorologici per la stima probabilistica del distacco di valanghe;
d) 
l'individuazione dei criteri per la definizione di soglie di riferimento relative ai principali parametri nivometeorologici rilevati o previsti, al fine di stabilire procedure per la convocazione tempestiva della Commissione in condizioni di criticita'.
Art. 5. 
(Sede)
1. 
Le riunioni della Commissione si tengono, di norma, presso la sede della Comunita' montana o, per le CLV gestite in forma associata, della Comunita' montana capofila.
2. 
In situazioni eccezionali possono aver luogo in sede diversa, in relazione alle condizioni di agibilita' delle vie di comunicazione.
Art. 6. 
(Composizione)
1. 
La CLV e' composta da:
a) 
il Presidente della Comunita' montana, o della Comunita' montana capofila per le CLV gestite in forma associata, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) 
un congruo numero di esperti a seconda delle esigenze delle singole Comunita' montane, scelti tra residenti nella Comunita' montana interessata, di comprovata esperienza in campo nivologico e in possesso di certificazione attestante la partecipazione a specifici corsi riconosciuti dall'A.I.NE.VA. sulle tematiche inerenti i fenomeni valanghivi.
2. 
Gli esperti di cui al comma 1, lettera b) sono preferibilmente individuati tra i rappresentanti degli enti o gli appartenenti alle categorie di seguito elencate:
a) 
Comuni facenti parte della Comunita' montana;
b) 
AMSI;
c) 
societa' di gestione impianti a fune;
d) 
associazione delle guide alpine;
e) 
C.N.S.A.S.;
f) 
personale della rete nivologica regionale.
Art. 7. 
(Insediamento e nomine)
1. 
La Commissione e' costituita dalla Comunita' montana interessata, previa verifica dei requisiti e disponibilita' dei suoi componenti.
2. 
La CLV, come suo primo atto, procede alla nomina del Vicepresidente e del Segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.
3. 
La durata, le eventuali variazioni dei componenti e tutte le modalita' procedurali attinenti il funzionamento della CLV sono stabilite dalla Comunita' montana interessata.
4. 
Le CLV costituite in forma associata tra piu' Comunita' montane, sono costituite dalla Comunita' montana capofila, previa delega formale degli enti montani associati. Con lo stesso atto vengono altresi' designati i rappresentanti dei Comuni interessati.
5. 
Copia della deliberazione di costituzione della Commissione o di variazione del nominativo dei suoi membri e' inviata alla Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione, Settore meteoidrografico e reti di monitoraggio e alla Direzione regionale Economia montana e foreste.
Art. 8. 
(Attribuzione e competenze dei membri)
1. 
Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno e dirige i lavori della Commissione.
2. 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. 
Il Segretario redige i pareri della CLV, ne invia copia agli enti di competenza, aggiorna il registro dei pareri e conserva la corrispondenza provvedendo altresi' a garantire attraverso ulteriori atti e disposizioni, il regolare funzionamento tecnico - amministrativo della Commissione.
Art. 9. 
(Convocazione)
1. 
La Commissione si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.
2. 
La Commissione si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni volta che si profili uno stato di pericolo o di urgente necessita'. In tali casi la convocazione puo' essere fatta dal Presidente, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal Sindaco di un Comune interessato, con i mezzi che saranno ritenuti piu' idonei.
Art. 10. 
(Validita' degli atti della Commissione)
1. 
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
2. 
Delle deliberazioni adottate dalla CLV nell'esercizio delle funzioni consultive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) e' inviata copia alla Comunita' montana ed alle Amministrazioni comunali interessate. In caso di emergenza o di effettivo pericolo, la Commissione, prima dell'esecuzione dei sopralluoghi, provvede a preallertare i Sindaci dei Comuni interessati. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, ai Sindaci delle amministrazioni interessate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumita'. Le decisioni della CLV vengono comunque formalizzate entro le ventiquattro (o quarantotto) ore successive e tempestivamente inoltrate agli enti competenti.
3. 
I Sindaci dei Comuni attualmente o potenzialmente esposti a pericolo devono garantire la propria reperibilita' durante lo svolgimento dei lavori al fine della successiva eventuale adozione degli atti di competenza.
Art. 11. 
(Assicurazione degli operatori ed attrezzature)
1. 
Le Comunita' montane possono stipulare contratti di assicurazione a favore dei membri della CLV per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attivita' e per la responsabilita' civile verso terzi derivante dagli atti relativi all'adempimento dei compiti istituzionali.
2. 
Le Comunita' montane si dotano dell'attrezzatura tecnica specifica, nella configurazione di base, per l'analisi e la valutazione della stabilita' del manto nevoso.
Art. 12. 
(Formazione professionale degli operatori)
1. 
La Regione Piemonte, attraverso le proprie strutture organizzative, coerentemente con i contenuti e le metodologie dei percorsi formativi adottati dall'A.I.NE.VA., puo' promuovere opportune iniziative volte a favorire la formazione tecnico professionale degli operatori impegnati nelle attivita' delle Commissioni locali valanghe.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 7 giugno 2002
Enzo Ghigo