Modifica al regolamento regionale 30 novembre 2001, n. 17 (Modalita' per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2001-2002. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106)".
(B.U. 27 dicembre 2001, n. 52)
Art. 1.
1.
L'articolo 6 del regolamento regionale 30 novembre 2001, n. 17/R e' sostituito dal seguente: "
".
Art. 6.
(Modalita' di determinazione e di erogazione della borsa di studio)
1.
L'entita' della borsa varia in relazione al numero di richieste pervenute nei termini ed e' differenziata per ordine e grado di istruzione e comunque l'importo massimo non puo' essere superiore ad euro 51,65 (lire 100.000) per gli alunni della scuola elementare, ad euro 154,94 (lire 300.000) per gli alunni della scuola media inferiore e ad euro 258,23 (lire 500.000) per quelli della scuola secondaria superiore.2.
Qualora rispetto all'importo massimo definito al comma 1 il numero delle richieste ammissibili fosse inferiore a quello ipotizzato, gli importi massimi previsti saranno incrementati proporzionalmente in sede di predisposizione del piano di riparto di cui all'articolo 5, comma 7.3.
I Comuni, sulla base dei fondi ricevuti, dispongono l'assegnazione delle borse di studio di pari importo e provvedono all'erogazione del beneficio agli aventi diritto.4.
Ai fini dell'erogazione delle borse di studio i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.P.C.M. 106/2001.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 21 dicembre 2001
Enzo Ghigo