Regolamento regionale n. 18 del 05 dicembre 2001  ( Vigente )
"Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)".
(B.U. 12 dicembre 2001, 1° suppl. al n. 50)

Sommario:            

Capo I. 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le modalità di applicazione delle norme contenute nella stessa legge. In particolare, giusta i disposti della detta legge e per quanto da essa non previsto:
a) 
stabilisce, coerentemente con le disposizioni dello Statuto della Regione e della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), ed anche per i fini di cui all' articolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001 , l'organizzazione funzionale per il compimento degli atti e lo sviluppo dei processi contabili della Regione;
b) 
precisa le modalità con le quali è data applicazione ai criteri e principi fondamentali dell'ordinamento contabile della Regione;
c) 
definisce l'impostazione ed i contenuti del documento di programmazione economico- finanziaria della Regione, nonchè le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui all' articolo 74 dello Statuto ;
d) 
fissa i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, ne approva lo schema e stabilisce le norme per coordinare l'ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale;
e) 
determina le modalità per la predisposizione e l'utilizzo del programma operativo;
f) 
detta le regole e individua le modalità per la formazione delle previsioni del bilancio annuale di previsione e per la predisposizione, impostazione, redazione e gestione del bilancio stesso, compreso il ricorso ad operazioni di mutuo o di indebitamento e ad anticipazioni temporanee di cassa, nonchè in merito alle garanzie che la Regione può prestare a favore di terzi;
g) 
detta le disposizioni ed individua le modalità per la predisposizione e la presentazione del rendiconto generale, e definisce i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio nonchè le regole per la redazione degli stessi; indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione;
h) 
determina le metodologie per l'elaborazione e la dimostrazione dei risultati economici della gestione anche con riferimento ai movimenti patrimoniali;
i) 
dispone in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione;
l) 
fissa gli schemi per la relazione sulla gestione dei fondi erogati dalla Regione e per le rilevazioni dei conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione medesima;
m) 
indica le direttive per la tenuta delle scritture contabili.
2. 
Il presente regolamento, tenendo conto dei disposti di cui all' articolo 37 della l.r. 7/2001 relativamente all'impostazione del conto generale del patrimonio ed ai beni ed attività da comprendervi con le relative valutazioni, adegua altresì, per queste esigenze, le regole e le metodologie della Regione per l'amministrazione del patrimonio.
Art. 2. 
(Gestione finanziaria, economica e patrimoniale)
1. 
Nell'ambito del presente regolamento, s'intende per:
a) 
gestione finanziaria l'insieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini dell'acquisizione delle entrate e dell'erogazione delle spese;
b) 
gestione economica l'insieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini della rilevazione e della rappresentazione dei fatti contabili in termini di ricavi e di costi;
c) 
gestione patrimoniale l'insieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini della rilevazione e della rappresentazione dei fatti contabili che riguardano gli elementi costitutivi del patrimonio.
Art. 3. 
(Manuali operativi)
1. 
Al fine di agevolarne l'applicazione, la Giunta adotta, con apposite deliberazioni, manuali operativi che contengono modalità, procedure e schemi utili per l'attuazione delle fattispecie e degli istituti previsti nel Regolamento stesso e, in generale, per l'esercizio dell'attività contabile.
2. 
Il regolamento indica le situazioni per le quali è previsto il ricorso al metodo esposto nel comma 1.
3. 
In casi particolari e tenendo conto della materia da trattare, la Giunta può delegare ai Direttori regionali di cui alla l.r. 51/1997 l'adozione dei manuali.
4. 
I manuali operativi sono adottati nel rispetto dei criteri e principi fondamentali indicati dall' articolo 3 della l.r. 7/2001 e dagli articoli 6 e 7 per quanto applicabili e possono anche essere compendiati in un unico manuale.
Capo II. 
Organizzazione funzionale
Art. 4. 
(Funzioni della Giunta in materia contabile)
1. 
Per quanto concerne la gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, la Giunta esercita le seguenti funzioni:
a) 
svolge i compiti previsti dallo Statuto della Regione nella materia e che non siano demandati, dalla l.r. 51/1997 , ad altri organi od uffici;
b) 
adotta gli atti che le sono direttamente attribuiti dalla l.r. 7/2001 e dal presente regolamento;
c) 
assume i provvedimenti previsti dall' articolo 17 della l.r. 51/1997 afferenti all'amministrazione e alla gestione del bilancio;
d) 
adotta ogni altro atto non espressamente riservato ad altro organo od ufficio.
Art. 5. 
(Strutture organizzative)
1. 
Sono strutture organizzative per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione le Direzioni regionali e le Strutture speciali della Giunta regionale vigenti.
2. 
Le strutture di cui al comma 1 rappresentano aree omogenee di attività ai fini della determinazione, ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001 , delle unità previsionali di base del bilancio della Regione.
3. 
Nella determinazione delle unità previsionali di base, si tiene altresì conto di quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall' articolo 51, comma 1, della l.r. 7/2001 .
4. 
Il provvedimento della Giunta che istituisce, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 51/1997 , strutture temporanee flessibili per la realizzazione di specifici progetti indica l'unità previsionale di base cui afferisce il progetto.
Capo III. 
Attuazione dei criteri e principi fondamentali dell'ordinamento contabile
Art. 6. 
(Pubblicità dei documenti contabili)
1. 
Per l'attuazione dei criteri e principi fondamentali riguardanti la trasparenza e la conoscenza dei documenti contabili da parte dei cittadini, stabiliti dall' articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2001 , la Regione applica le norme del proprio Statuto sulla pubblicità degli atti amministrativi nonchè le disposizioni stabilite, allo stesso riguardo, dalla legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per quanto applicabili.
Art. 7. 
(Economicità ed efficacia della gestione)
1. 
La Regione persegue l'economicità e l'efficacia della gestione, di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2001 , con le seguenti modalità:
a) 
fissazione di regole e attivazione di procedure che consentano il puntuale, tempestivo e integrale accertamento delle entrate;
b) 
applicazione delle norme sulla copertura delle leggi di spesa, di cui all' articolo 26 della l.r. 7/2001 ;
c) 
adozione di programmi e approvazione di progetti e interventi soltanto in presenza di risorse finanziarie idonee a coprirne, interamente, i costi;
d) 
costante monitoraggio dei ricavi e dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio ed immediata adozione di interventi correttivi in caso di accertamento di situazioni di squilibrio finanziario od economico;
e) 
applicazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e di gestione, nei termini previsti dagli articoli 41 e 42, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati in funzione delle risorse impiegate;
f) 
definizione di un sistema di indicatori per procedere a misurazioni della produttività in termini qualitativi, quantitativi ed economici;
g) 
adozione, per l'esercizio delle attività, di modelli organizzativi e gestionali, anche innovativi, idonei ad assicurare, costantemente, l'efficienza dell'azione ammini-strativa;
h) 
utilizzo di ogni strumento di gestione finanziaria ed economica atto a consentire il raggiungimento di risultati ottimali per le finalità cui lo stesso è preordinato;
i) 
verifiche sulle gestioni degli enti dipendenti nonchè altre verifiche già previste da norme vigenti;
l) 
in generale, adozione di atti e processi idonei ad assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. 
I sistemi di attuazione dei criteri stabiliti nel comma 1 sono previsti nel presente regolamento e nei manuali di cui all'articolo 3.
Art. 8. 
(Trasferimenti agli enti locali)
1. 
La Regione effettua i trasferimenti agli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà e sulla base delle leggi regionali sull'attribuzione di compiti e funzioni agli enti medesimi e in particolare l' articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Capo IV. 
Documento di programmazione economico-finanziaria
Art. 9. 
(Impostazione e contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria)
1. 
Il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione è redatto in forma di relazione che, valutate preliminarmente le politiche di bilancio nazionali e gli andamenti congiunturali complessivi, considera lo stato e le tendenze dell'economia del Piemonte al fine di fornire indicazioni in ordine ai criteri ed ai parametri necessari per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
2. 
In particolare, il documento di programmazione economico-finanziaria:
a) 
valuta le linee della politica di bilancio rappresentate nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato, segnatamente per quanto concerne l'evoluzione dell'economia italiana nel breve e medio periodo e gli obiettivi di finanza pubblica in materia di investimenti, di politica tributaria, di interventi strutturali e di devoluzione di compiti, funzioni e risorse alle regioni; valuta, altresì, le indicazioni che emergono dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per quanto concerne gli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) 
esamina il quadro macroeconomico del Piemonte in termini di andamento del prodotto interno lordo della regione, di situazione demografica, di sistema occupazionale, economico-produttivo, sociale, culturale e simili, procedendo anche a comparazioni con gli andamenti agli stessi titoli delle altre regioni, ed in particolar modo di quelle confinanti;
c) 
rileva, per quanto concerne il Piemonte, gli andamenti della programmazione e della finanza locale regionale anche con riferimento alle relazioni previsionali e programmatiche degli enti, di cui all' articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. 
Sulla base delle valutazioni, esami e rilevazioni indicate nel comma precedente definisce, per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, gli obiettivi da raggiungere attraverso le politiche regionali. In particolare:
a) 
indica le linee della programmazione regionale economico-sociale e territoriale in coerenza con gli indirizzi del piano di sviluppo regionale di cui all' articolo 74 dello Statuto ;
b) 
articola gli interventi di settore, eventualmente anche in termini di funzioni-obiettivo quali previste dall' articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2001 , che la Regione intende attuare, compresi quelli correlati a rapporti interni e internazionali intrattenuti dalla Regione, e prevede le modalità del loro sviluppo in collaborazione, ove d'occorrenza, con gli enti locali al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile del Piemonte; per quest'ultimo fine, indica gli elementi che gli enti locali devono considerare nelle relazioni previsionali e programmatiche;
c) 
prevede le dinamiche di sviluppo della finanza regionale in termini di andamento delle entrate con riguardo al prelievo fiscale regionale, ai trasferimenti statali ed alle altre fonti d'entrata comprese quelle derivanti dall'Unione europea;
d) 
stima l'incidenza tendenziale degli oneri per i servizi sanitari e, in generale, per tutti i servizi pubblici che gravano direttamente sulla finanza regionale, indicando i parametri da considerare per la definizione delle risorse da dedicare;
e) 
delinea, in termini macroeconomici, il quadro delle entrate e delle spese della Regione, compreso il sistema di indebitamento ed i vincoli che derivano, in ambito nazionale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, giusta i principi di cui all' articolo 2 della l.r. 7/2001 ed ai fini dell'impostazione delle previsioni contabili del bilancio pluriennale e annuale della Regione; contiene gli indirizzi per la predisposizione della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra finanziaria di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 7/2001 ;
f) 
espone le politiche che s'intendono attuare nei confronti degli enti che dipendono dalla Regione;
g) 
confronta gli andamenti rappresentati con gli analoghi contenuti nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria della Regione.
Capo V. 
Bilancio pluriennale
Art. 10. 
(Durata)
1. 
Il bilancio pluriennale della Regione, a legislazione vigente e programmatico, ha durata minima di tre anni.
Art. 11. 
(Bilancio pluriennale a legislazione vigente)
1. 
Ai fini della formazione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, l'Assessore competente procede all'analisi della legislazione statale e regionale in vigore stimando, sulla base di essa, l'andamento delle entrate e delle spese previste nel periodo di durata del bilancio stesso. L'analisi è condotta anche al fine di valutare il grado di applicabilità delle leggi esistente alla data di formazione del bilancio pluriennale e le condizioni di coerenza delle leggi medesime con gli obiettivi ed i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. 
Il bilancio pluriennale a legislazione vigente espone quindi, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 7/2001 , il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di durata del bilancio pluriennale, tenendo conto degli elementi di rigidità di sistema anche derivanti da leggi di spesa a carattere permanente e pluriennale e delle variabili conseguenti alle indicazioni e agli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
3. 
Gli stanziamenti del bilancio pluriennale corrispondono, per il primo anno, a quelli del bilancio annuale.
4. 
Le valutazioni di cui al comma 2 costituiscono presupposti anche per l'impostazione della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale previsti dagli articoli 8 e 9 della l.r. 7/2001 .
5. 
Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è accompagnato da una nota preliminare che illustra le previsioni complessive del bilancio evidenziando le ragioni delle variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale ed i motivi che supportano le proiezioni finanziarie pluriennali.
6. 
Il bilancio pluriennale è approvato dal Consiglio regionale con apposito articolo della legge di bilancio. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge finanziaria.
7. 
Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è redatto secondo lo schema previsto nell'allegato A.
Art. 12. 
(Bilancio pluriennale programmatico)
1. 
Il bilancio pluriennale programmatico è redatto sulla base degli andamenti tendenziali del quadro macroeconomico nazionale e regionale e tenendo conto degli effetti che derivano dalle variazioni alla legislazione vigente ed alla programmazione regionale in conseguenza degli obiettivi e degli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. 
In particolare, il bilancio pluriennale programmatico espone le proiezioni finanziarie di entrata e di spesa della Regione conseguenti ai fatti indicati nel comma 1 e le rapporta, in termini percentuali, coi tassi di crescita dell'economia nazionale e regionale ai fini di delineare l'incidenza della finanza regionale sul quadro economico complessivo nazionale e regionale.
3. 
Il bilancio pluriennale programmatico è accompagnato da una nota preliminare che illustra i criteri seguiti per l'elaborazione delle previsioni ed i parametri utilizzati per la detta elaborazione.
4. 
Il bilancio pluriennale programmatico è redatto secondo lo schema previsto nell'allegato B.
Art. 13. 
(Coordinamento con il bilancio pluriennale degli enti locali)
1. 
Ai sensi dell' articolo 171 del d.lgs. 267/2000 , gli enti locali della Regione Piemonte redigono il bilancio pluriennale di durata pari a quella del bilancio regionale.
2. 
Il bilancio pluriennale degli enti locali del Piemonte tiene conto degli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b).
3. 
Il bilancio degli enti locali del Piemonte tiene altresì conto delle disposizioni di cui all' articolo 51 della l.r. 7/2001 , intendendosi le stesse estese anche al bilancio pluriennale degli enti medesimi.
Capo VI. 
Programma operativo
Art. 14. 
(Natura e modalità di predisposizione)
1. 
Il programma operativo, di cui all' articolo 7 della l.r. 7/2001 , è lo strumento mediante il quale la Regione traduce gli indirizzi contenuti nei documenti di pianificazione strategica e di programmazione in fatti gestionali mirati al conseguimento delle risorse ed all'impiego dei fattori produttivi.
2. 
Il programma operativo è predisposto anche tenendo conto delle proposte formulate dai responsabili delle strutture organizzative di cui all'articolo 5.
3. 
Le proposte di cui al comma 2 devono essere coerenti con le funzioni assegnate a ciascun centro di responsabilità e indicare, in maniera circostanziata e concreta, gli obiettivi che s'intendono perseguire ed i mezzi che si ritengono necessari per il loro conseguimento, obiettivi e mezzi corredati di indicazioni in ordine rispettivamente ai tempi di conseguimento e di fabbisogno, con riferimento al bilancio annuale ed alla durata ed ai contenuti del bilancio pluriennale; le proposte devono anche contenere indicazioni sui miglioramenti qualitativi e quantitativi che s'intendono apportare ai servizi da rendere. Le proposte informano, inoltre, circa le somme delle dotazioni finanziarie assegnate in precedenza eventualmente non impegnate per il raggiungimento degli obiettivi, affinchè se ne possa tenere conto per le ipotesi previste dall' articolo 7, comma 3, della l.r. 7/2001 .
4. 
L'Assessore competente procede ad un primo coordinamento delle proposte verificandone la compatibilità con l'insieme delle risorse disponibili. Qualora gli interventi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, fornisce indicazioni ai responsabili delle strutture organizzative di cui all'articolo 5 assegnando un termine per la presentazione delle proposte riadeguate.
5. 
Il programma operativo è attivato con le modalità previste dall' articolo 7 della l.r. 7/2001 .
Art. 15. 
(Composizione e contenuti)
1. 
Il programma operativo è composto di due parti nella prima delle quali, con riferimento a tutta l'attività della Regione con esclusione di quella del Consiglio regionale, sono definiti e descritti, sotto il profilo operativo, gli obiettivi gestionali individuati facendo riferimento al documento di programmazione economico-finanziaria ed al programma pluriennale di attività e spesa e possono riguardare il periodo compreso nel bilancio pluriennale. La prima parte contiene, altresì, gli altri elementi di natura non monetaria che concorrono con quelli di natura monetaria al conseguimento degli obiettivi medesimi.
2. 
La seconda parte articola gli obiettivi da conseguire nell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione da parte dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 5 e definisce, per ciascun centro, le risorse utilizzabili facendo riferimento, per quanto concerne gli elementi monetari, agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione. Le risorse monetarie da impiegare tengono conto del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.
3. 
I manuali di cui all'articolo 3 definiscono modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14 e del presente articolo, nonchè le procedure per effettuare le modificazioni del programma operativo, previste dall' articolo 7, comma 2, della l.r. 7/2001 ; definiscono, altresì, i sistemi di coordinamento tra il programma operativo ed il controllo di gestione, di cui all'articolo 42.
4. 
La Giunta, definendo il programma operativo ed assegnando gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili delle strutture organizzative di cui all'articolo 5, indica quali sono gli impegni di spesa che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e tenendo conto delle ipotesi ivi previste, possono essere assunti oltre ai limiti delle dotazioni finanziarie assegnate. Indica, altresì, quali sono le dotazioni finanziarie aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi derivanti da economie di precedenti dotazioni assegnate per obiettivi simili, nonchè quali sono le obbligazioni che possono essere assunte, ai sensi dell' articolo 31, comma 6, della l.r. 7/2001 , e nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.
Capo VII. 
Gestione finanziaria, economica e patrimoniale
Sezione I. 
Bilancio annuale di previsione
Art. 16. 
(Note preliminari)
1. 
Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale di previsione della Regione, redatto con l'osservanza delle disposizioni previste al riguardo dalla l.r. 7/2001 , sono illustrati mediante note preliminari.
2. 
Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono illustrati i criteri seguiti per la determinazione dell'ammontare dello stanziamento dei titoli e, per ciascun titolo, le quote non aventi natura ricorrente. Sono, altresì, illustrati gli andamenti delle entrate prevedibili per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, coerentemente con quanto indicato nello stesso documento contabile.
3. 
Per le entrate tributarie, la nota preliminare indica i criteri seguiti per la definizione di entrata di ciascun tributo proprio della Regione e delle entrate derivanti da tributi dello Stato devoluti alla Regione. In caso di minori entrate, la nota fornisce informazioni dettagliate sulle ragioni della diminuzione. Per le altre entrate, la nota preliminare precisa i presupposti che danno diritto all'entrata e, per le entrate derivanti dall'indebitamento, espone analitiche motivazioni circa la necessità di fare ricorso a mutui o prestiti.
4. 
Nella nota preliminare dello stato di previsione della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alle spese correnti di carattere discrezionale che presentano tassi di variazione significativamente diversi dagli analoghi stanziamenti degli esercizi precedenti. Nella nota preliminare della spesa sono, altresì, indicati:
a) 
gli obiettivi che s'intendono conseguire in termini di servizi ed interventi, con i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti;
b) 
le eventuali assunzioni di personale da effettuare per la realizzazione dei programmi e dei progetti;
c) 
gli indicatori di efficacia ed efficienza che s'intendono utilizzare per valutare i risultati;
d) 
i contenuti, disaggregati per capitolo, di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative.
Art. 17. 
(Formazione delle previsioni)
1. 
In ottemperanza al disposto di cui all' articolo 10, comma 10, della l.r. 7/2001 , la formazione delle previsioni, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale, avviene:
a) 
tenendo conto del quadro degli obiettivi e delle risorse risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria della Regione, di cui all'articolo 9, e delle previsioni indicate nel bilancio pluriennale, di cui all'articolo 11;
b) 
desumendo elementi e valutazioni dal programma operativo, di cui agli articoli 14 e 15, in esecuzione al momento della predisposizione del bilancio annuale di previsione, e dal controllo di gestione, di cui all'articolo 42;
c) 
analizzando i dati risultanti dal sistema informativo interno;
d) 
applicando i criteri di efficacia e di economicità secondo le linee indicate nell'articolo 7.
Art. 18. 
(Mutui ed altre forme di indebitamento)
1. 
La Regione, compatibilmente con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 9, può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento o di ristrutturazione del debito, nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali nei termini di cui all' articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).
2. 
L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.
3. 
La Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie. Le anticipazioni sono estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
4. 
Ai mutui ed alle anticipazioni contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
5. 
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
6. 
L'autorizzazione all'indebitamento decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
7. 
Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
Art. 19. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o di aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e l'ammontare di quello a carico dell'esercizio in corso.
2. 
La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta che indica le condizioni alle quali vengono prestate, l'unità previsionale di base cui fa carico l'onere e le modalità di iscrizione dello stesso.
3. 
In allegato al bilancio di previsione sono elencate, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001 , le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione.
Art. 20. 
(Contabilità analitica per centri di costo e piano dei conti)
1. 
Per la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, utile anche ai fini del controllo di gestione di cui all'articolo 42, la Regione adotta, impostando un apposito piano dei conti, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Il sistema di contabilità analitica collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta.
2. 
Il piano dei conti e dei sottoconti è contenuto nei manuali di cui all'articolo 3. I manuali stabiliscono, altresì, le modalità per procedere alle rilevazioni analitiche.
3. 
I manuali prevedono le modalità per raccordare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale, nonchè le modalità per procedere alle rettifiche e integrazioni necessarie per effetto del diverso sistema di rilevazione e di contabilizzazione dei fatti della gestione.
Sezione II. 
Gestione delle entrate e delle spese
Art. 21. 
(Accertamento delle entrate)
1. 
Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilanci e finanze, ovvero i dirigenti della stessa struttura nell'ambito di attribuzioni loro assegnate ai sensi della l.r. 51/1997 , accertano le entrate con le modalità previste nei manuali di cui all'articolo 3. I manuali prevedono altresì, analiticamente, i criteri e le procedure per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui attivi.
2. 
Le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate costituiscono residui attivi.
3. 
Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 22. 
(Riscossione delle entrate)
1. 
Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 34, svolge la funzione di tesoriere della Regione. La riscossione delle entrate avviene mediante l'emissione di reversali d'incasso e secondo le modalità previste nei manuali di cui all'articolo 3.
2. 
Il tesoriere della Regione non può rifiutare l'esazione di somme che vengano versate a favore della Regione per mancata emissione preventiva della reversale d'incasso, salvo chiederne l'emissione, nei termini previsti dall'apposita convenzione, per la regolarizzazione contabile.
3. 
Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'Istituto di cui al comma 1.
4. 
È vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali.
Art. 23. 
(Assunzione degli impegni di spesa)
1. 
Le spese della Regione sono impegnate dai responsabili delle strutture organizzative di cui all'articolo 5 secondo le rispettive competenze, ovvero dai dirigenti nell'ambito delle attribuzioni loro assegnate dalla l.r. 51/1997 . Le modalità per l'assunzione e la registrazione degli impegni sono previste nei manuali di cui all'articolo 3.
2. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 3, della l.r. 7/2001 , gli impegni di spesa non possono in nessun caso superare i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo di cui agli articoli 14 e 15.
3. 
Fanno eccezione, a condizione che sia espressamente previsto dal programma operativo, gli impegni di spesa relativi a:
a) 
spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi anche a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi disponibili nell'esercizio;
b) 
spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
c) 
spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando la Giunta ne riconosca la necessità e la convenienza.
4. 
Con l'approvazione del bilancio o delle variazioni allo stesso, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le spese indicate dall' articolo 31, comma 7, della l.r. 7/2001 .
5. 
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dello stesso esercizio.
6. 
Le somme destinate a finalità specifiche e non impegnate entro il termine dell'esercizio vanno ad incrementare, unitamente a quelle previste dall'articolo 15, comma 4, le disponibilità dell'esercizio successivo per le stesse finalità e sono, pertanto, comprese tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione di cui all' articolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001 .
7. 
Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio e per le quali manchi il vincolo di destinazione costituiscono economie di spesa e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione nell'ambito dei fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione, di cui all' articolo 33 della l.r. 7/2001 .
8. 
Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi da comprendere tra le passività del conto generale del patrimonio e sono conservate, nel conto dei residui, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale e per non più di sette anni per le contabilità speciali di cui all'articolo 29. Gli impegni cancellati trovano sede in apposita voce delle passività del conto generale del patrimonio, di cui all' articolo 37 della l.r. 7/2001 .
[1]
8 bis. 
Le spese in conto capitale, liquidate entro il quarto anno successivo a quello in cui l'impegno è perfezionato, possono essere conservate nel conto dei residui per un altro anno oltre al quarto.
[2]
9. 
Non è ammessa l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nella competenza.
Art. 24. 
(Liquidazione e ordinazione delle spese)
1. 
Le modalità di liquidazione e di ordinazione delle spese sono previste nei manuali di cui all'articolo 3.
2. 
I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla Regione per l'annullamento e la riemissione sul conto dei residui.
Art. 24 bis.[3] 
(Pagamenti in carenza di bilancio)
1. 
In carenza di bilancio di previsione, dopo il 30 aprile, sono comunque autorizzati, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione collegato alle preminenti esigenze di carattere costituzionale, i pagamenti relativi:
a) 
alle spese obbligatorie;
b) 
ai trasferimenti in favore di enti, agenzie e società regionali di cui agli allegati A), B) e C) della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
c) 
alle scadenze stabilite da leggi, regolamenti, accordi, convenzioni, affidamenti e contratti;
d) 
alle annualità di mutui e prestiti;
e) 
agli interventi di Protezione civile, a quelli collegati alle calamità naturali e ai pignoramenti presso terzi.
2. 
Ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), l'autorizzazione ai pagamenti di cui al comma 1 non si applica alle indennità spettanti ai Consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale.
Art. 25. 
(Spese di rappresentanza)
1. 
Le spese di rappresentanza riguardano gli oneri per l'accoglienza di delegazioni in visita, quelle relative al cerimoniale, nonchè acquisto di pubblicazioni e altro materiale illustrativo e artistico da offrire a visitatori a documentazione della realtà regionale.
2. 
La Giunta determina l'unità previsionale di base nella quale iscrivere le spese di rappresentanza.
3. 
Le spese di rappresentanza sono iscritte tra le previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti dell'unità previsionale di base di cui al comma 2, in apposita suddivisione denominata "Oneri comuni".
Art. 26. 
(Iscrizione nel bilancio dei fondi di riserva)
1. 
I fondi di riserva di cui agli articoli 18, 19, 21 e 22 della l.r. 7/2001 sono iscritti tra le previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti dell'unità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze, in apposita suddivisione denominata "Oneri comuni". I fondi sono utilizzati con le modalità previste dalle norme stesse.
2. 
Nella unità previsionale di base di cui al comma 1 è altresì iscritto, tra le previsioni di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001 , nei limiti stabiliti dalla stessa norma. Il fondo è utilizzato con le modalità previste dall' articolo 20 della l.r. 7/2001 .
Art. 27. 
(Fondo svalutazione crediti)
1. 
Nello stanziamento delle spese correnti dell'unità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze è possibile prevedere, tra gli "Oneri comuni", un'apposita quota per svalutazione crediti.
2. 
La somma stanziata costituisce, al termine dell'esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare, per pari importo, a fronte dell'eliminazione di crediti di dubbia o certa inesigibilità.
Art. 28. 
(Fondo ammortamento beni patrimoniali)
1. 
Nello stanziamento delle spese correnti di tutte le unità previsionali di base è iscritto, in apposito capitolo, l'ammontare dell'onere di ammortamento dei beni patrimoniali utilizzati da ciascuna unità previsionale e classificati nelle categorie indicate all'articolo 37.
2. 
Le quote di ammortamento sono calcolate secondo i seguenti coefficienti:
a) 
immobilizzazioni immateriali:
 
- diritti d'autore 20%;
 
- brevetti 20%;
 
- opere dell'ingegno (compreso software nei termini di cui all'art. 38) 20%;
b) 
immobilizzazioni materiali (beni immobili):
 
- vie di comunicazione, strade, ponti, infrastrutture idrauliche, portuali e aeroportuali, altri beni demaniali, comprese manutenzioni straordinarie 2%;
 
- opere per la sistemazione del suolo 2%;
 
- fabbricati civili, anche demaniali, comprese le manutenzioni straordinarie 3%;
 
- beni di valore culturale, storico, archeologico e artistico 2%;
 
- altri beni immobili 2%;
c) 
immobilizzazioni materiali (beni mobili):
 
- mezzi di trasporto stradali in genere 20%;
 
- mezzi di trasporto marittimi o lacuali 5%;
 
- macchinari per ufficio 20%;
 
- mobili e arredi per ufficio 10%;
 
- mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%;
 
- mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%;
 
- impianti e macchinari per locali per uso specifico 5%;
 
- hardware 25%;
 
- opere artistiche 2%;
 
- animali 20%;
 
- altri beni mobili 20%.
3. 
Le somme accantonate per gli ammortamenti d'esercizio sono evidenziate quali componenti specifiche dell'avanzo di amministrazione e possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per investimenti mediante l'applicazione dell'avanzo stesso.
Art. 29. 
(Iscrizione delle contabilità speciali della spesa)
1. 
Le contabilità speciali della spesa di cui all' articolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001 , sono indicate tra le suddivisioni dell'unità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze.
Art. 30. 
(Fondo economale)
1. 
Nelle contabilità speciali del bilancio annuale di previsione è indicato, in apposito capitolo, lo stanziamento del fondo economale il cui ammontare è determinato dalla Giunta.
2. 
Dopo l'approvazione del bilancio annuale di previsione, il fondo economale è assegnato dalla Giunta, mediante specifico provvedimento, alla competente struttura organizzativa.
3. 
I manuali di cui all'articolo 3 stabiliscono la tipologia delle spese cui è possibile provvedere mediante il fondo economale e l'ammontare di ciascuna, le modalità di gestione del fondo prevedendo, altresì, l'utilizzo della carta di credito nei termini previsti dall'articolo 32 e di altri strumenti telematici, nonchè i controlli da effettuare sulla gestione del fondo.
Art. 31. 
(Funzionari delegati)
1. 
La Giunta stabilisce le spese cui si provvede, nell'ambito delle disposizioni vigenti, mediante funzionari delegati.
2. 
I manuali di cui all'articolo 3 indicano le procedure con le quali si provvede alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati e le modalità di presentazione dei rendiconti da parte degli stessi. I manuali disciplinano, altresì, i controlli da effettuare sui detti rendiconti.
Art. 32. 
(Carte di credito)
1. 
La Giunta determina, con proprio provvedimento assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le ipotesi per le quali è ammesso, in aggiunta a quelle indicate nell'articolo 30 e fermo restando l'obbligo della relativa documentazione di spesa, l'utilizzo della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure di spesa.
2. 
L'utilizzo della carta di credito è, in ogni caso, ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni in Italia e all'estero.
Art. 33. 
(Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa)
1. 
La Giunta definisce le modalità per l'applicazione, in quanto applicabili, delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
2. 
Il provvedimento di cui al comma 1 diventa parte integrante dei manuali previsti dall'articolo 3.
Sezione III. 
Servizio di tesoreria e di cassa interno
Art. 34. 
(Tesoreria regionale)
1. 
Per lo svolgimento delle operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese ed alla custodia di titoli e valori, la Regione si avvale del servizio di tesoreria regionale di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte).
2. 
Le modalità di espletamento del servizio di tesoreria, comprese le fattispecie di cui all'articolo 32, ove non disciplinate da altre norme, sono previste nei manuali di cui all'articolo 3.
Art. 35. 
(Servizio di cassa interno)
1. 
Per la riscossione delle entrate che pervengano direttamente alla Regione, la Giunta può istituire un servizio di cassa interno stabilendone, con lo stesso provvedimento, le regole di funzionamento.
2. 
Il provvedimento di cui al comma 1 diventa parte integrante dei manuali previsti dall'articolo 3.
Sezione IV. 
Rendiconto generale
Art. 36. 
(Predisposizione)
1. 
Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto del bilancio la Direzione regionale competente:
a) 
procede, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa della gestione della competenza e sulla base delle scritture contabili tenute dalla Regione e della documentazione profferta dal tesoriere, alla rilevazione delle risultanze contabili al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce in termini di accertamenti, riscossioni e versamenti e di impegni, ordinazioni e pagamenti; procede, analogamente e per i movimenti previsti, per quanto concerne la gestione dei residui;
b) 
relativamente alla gestione dei residui, determina i residui passivi da cancellare dal bilancio per effetto di perenzione amministrativa nei termini indicati nell'articolo 23, comma 8; procede, contestualmente, all'esame dei residui perenti dei precedenti esercizi al fine di accertare se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche;
c) 
sulla base delle rilevazioni e valutazioni effettuate, determina l'esatto ammontare delle somme da iscrivere come risultanze effettive della gestione della competenza del bilancio, delle somme da trasferire alla gestione dei residui, delle somme della gestione dei residui da conservare nella stessa gestione e delle somme che contribuiscono alla determinazione del saldo finanziario del bilancio in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione;
d) 
ai sensi dell' articolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001 , determina l'articolazione dell'avanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;
e) 
per quanto concerne la gestione della cassa procede, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa, alla rilevazione, in termini di versamenti e pagamenti, delle risultanze contabili al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce registrandole come movimenti effettivi del conto del bilancio;
f) 
acquisisce dal tesoriere della Regione, ove non ancora pervenuti, i titoli dell'entrata e della spesa non estinti per l'annullamento e il trasporto a carico della gestione dei residui dell'esercizio in corso;
g) 
procede alla definizione e alla chiusura al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce delle operazioni del fondo economale e delle aperture di credito dei funzionari delegati.
2. 
Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto generale del patrimonio la Direzione regionale competente:
a) 
procede alla ricognizione dei beni indicati nell'articolo 37, quali risultanti anche dalla classificazione stabilita dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);
b) 
applicando i criteri di valutazione indicati nell'articolo 38, determina la consistenza delle componenti da iscrivere tra le attività e le passività del conto, sulla base delle risultanze già in suo possesso ovvero acquisendole dai competenti uffici;
c) 
procede alla ricognizione dei crediti di modesto importo e dei crediti di difficile esazione al fine di proporne rispettivamente la cancellazione, ai sensi dell' articolo 29 della l.r. 7/2001 , ovvero il trasferimento al conto generale del patrimonio, ai sensi dell' articolo 37, comma 5, della l.r. 7/2001 , conto nel quale permangono sino al compimento dei termini di prescrizione.
3. 
I manuali di cui all'articolo 3 indicano le ulteriori modalità per la predisposizione del progetto del rendiconto generale.
Art. 37. 
(Beni da includere nel conto generale del patrimonio)
1. 
Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, indicata dall' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di valutazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio, tenuto conto del disposto dell' articolo 37, comma 3, della l.r. 7/2001 , l'ulteriore classificazione tipologica che risulta dall'articolo 28, comma 2, con l'aggiunta delle immobilizzazioni finanziarie, rappresentate dalle partecipazioni e dai crediti.
Art. 38. 
(Criteri di valutazione delle componenti patrimoniali)
1. 
Nel conto generale del patrimonio, le componenti del patrimonio della Regione sono valutate, comprendendovi anche le manutenzioni straordinarie ove d'occorrenza, come segue:
a) 
i brevetti e i diritti d'autore secondo le norme del codice civile ;
b) 
il software, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso, secondo le norme del codice civile , se trattasi di software di produzione interna, ovvero al costo compresi i costi accessori, se trattasi di software acquisito da terzi a titolo di proprietà;
c) 
i beni demaniali, ove non sia possibile valutarli secondo dati di costo, secondo criteri di stima confrontati, laddove vi sia la possibilità, con valori di beni patrimoniali assimilabili;
d) 
i terreni al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; qualora derivino da acquisti, al costo computando anche i costi accessori;
e) 
i fabbricati al valore catastale, rivalutato secondo le norma fiscali; qualora derivino da acquisti, al costo computando anche i costi accessori;
f) 
i beni mobili al costo, computando anche i costi accessori, o secondo stima, qualora provengano da lasciti, donazioni od altri atti di liberalità;
g) 
i beni acquisiti mediante contratto di leasing al valore di riscatto al momento dell'acquisto della proprietà;
h) 
i residui attivi e passivi, secondo le risultanze del conto del bilancio;
i) 
i censi, livelli ed enfiteusi in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
l) 
le partecipazioni in enti controllati o collegati ed i titoli secondo le norme del codice civile ;
m) 
le rimanenze, i ratei ed i risconti secondo le norme del codice civile .
2. 
I manuali di cui all'articolo 3 precisano, ulteriormente, i criteri di valutazione dei beni.
Art. 39. 
(Presentazione e approvazione del rendiconto generale)
1. 
Il rendiconto generale è presentato al Consiglio per l'approvazione redatto in conformità ai modelli contenuti negli allegati C e D rispettivamente per quanto concerne il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.
2. 
Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione che illustra, dettagliatamente, sia i criteri seguiti per la redazione del conto del bilancio, sia quelli utilizzati per la predisposizione del conto generale del patrimonio, segnatamente per quanto concerne la valutazione dei beni patrimoniali.
3. 
Al rendiconto generale è, altresì, allegato il conto del tesoriere che espone i risultati delle operazioni di tesoreria al 31 dicembre.
Art. 40. 
(Risultati economici della gestione)
1. 
I risultati economici della gestione sono dimostrati mediante un prospetto a struttura scalare predisposto sulla base dei criteri di elaborazione indicati dall' articolo 38, comma 2, della l.r. 7/2001 e del modello contenuto nell'allegato E.
2. 
I risultati economici della gestione sono espressi in termini di utile o di perdita d'esercizio.
Capo VIII. 
Controlli
Art. 41. 
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)
1. 
Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvede apposito ufficio individuato dalla Giunta.
2. 
Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e dai collegi professionali operanti nel settore.
3. 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva.
4. 
La Giunta regionale stabilisce i criteri da seguire nell'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.
Art. 42. 
(Controllo di gestione)
1. 
Il controllo di gestione è eseguito da apposita struttura speciale individuata dalla Giunta.
2. 
Il controllo di gestione è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività svolte dalle strutture organizzative di cui all'articolo 5 nonchè il buon andamento dell'intera amministrazione regionale e la trasparenza dell'azione amministrativa.
3. 
Il controllo di gestione è condotto sulla base del programma operativo di cui agli articoli 14 e 15 e tiene conto degli obiettivi definiti in tale sede nonchè delle risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità amministrativa; compara costi sostenuti e qualità e quantità di servizi offerti e valuta la funzionalità dell'organizzazione.
4. 
La struttura speciale di cui al comma 1, anche avvalendosi dei dati risultanti dalla contabilità analitica prevista dall'articolo 20 e di eventuali forme di governo elettronico dei processi, fornisce bimestralmente alla Giunta ed ai responsabili dei centri di responsabilità amministrativa le conclusioni delle attività di verifica condotte affinchè entrambi i soggetti dispongano degli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione secondo i rispettivi interessi.
5. 
I manuali di cui all'articolo 3 definiscono le modalità operative per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e di gestione.
Capo IX. 
Enti, agenzie e società regionali
Art. 43. 
(Relazioni sulla gestione di fondi erogati dalla Regione)
1. 
Lo schema delle relazioni previste dall' articolo 49, comma 1, della l.r. 7/2001 , è contenuto negli allegati F e G.
2. 
Ove la Regione accerti, attraverso le relazioni di cui al comma 1, le situazioni previste dall' articolo 49, comma 6, della l.r. 7/2001 , invita l'ente a ripristinare le condizioni di correttezza della gestione, assegnando un termine per tale adempimento. Qualora l'ente non provveda entro il termine assegnato, la Regione può adottare i provvedimenti previsti dall' articolo 49, comma 6, della l.r. 7/2001 .
Art. 44. 
(Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Per enti dipendenti dalla Regione tenuti agli adempimenti previsti dall' articolo 50 della l.r. 7/2001 s'intendono quelli indicati negli allegati A e B della l.r. 7/2001 , con esclusione del Consorzio per il sistema informativo (CSI).
2. 
Lo schema per la redazione delle situazioni di cassa degli enti di cui al comma 1 è contenuto nell'allegato H.
Capo X. 
Gestione patrimoniale
Art. 45. 
(Distinzione e amministrazione dei beni)
1. 
I beni della Regione sono distinti, ai sensi della l.r. 8/1984 , in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile .
2. 
I beni della Regione sono amministrati secondo le norme previste dalla l.r. 8/1984 , con i seguenti adeguamenti per i fini della gestione economica e del controllo di gestione, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'articolo 38:
a) 
l'inventario dei beni del demanio regionale indica anche la valutazione dei medesimi, effettuata con i criteri indicati dall'articolo 38;
b) 
tenuto conto delle modificazioni intervenute nell'ordinamento contabile della Regione, gli inventari dei beni immobili e mobili devono considerare tutte le tipologie di beni che trovano rappresentazione nel conto generale del patrimonio e le relative valorizzazioni secondo quanto indicato negli articoli 37 e 38.
Art. 46. 
(Magazzini di scorta)
1. 
Qualora ne ravvisi la necessità, il dirigente regionale competente può autorizzare l'istituzione di magazzini per la conservazione di materiali di consumo o di scorta.
2. 
Del valore dei materiali di consumo o di scorta conservati nei magazzini si deve tenere conto nel prospetto previsto dall'articolo 40.
3. 
I manuali di cui all'articolo 3 possono stabilire, ai fini del perseguimento di obiettivi di efficienza e di economicità, ulteriori criteri per la gestione dei beni patrimoniali e dei magazzini di scorta.
Art. 47. 
(Assegnazione dei beni al Consiglio regionale)
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procede all'assegnazione al Consiglio regionale dei beni usati dallo stesso in forma permanente.
Capo XI. 
Scritture contabili
Art. 48. 
(Scritture finanziarie e patrimoniali)
1. 
La Regione adotta le scritture cronologiche e sistematiche occorrenti per la corretta attuazione delle gestioni finanziaria, economica e patrimoniale.
2. 
L'individuazione e le modalità di tenuta delle scritture contabili previste al comma 1 sono contenute nei manuali di cui all'articolo 3.
Capo XII. 
Disposizioni transitorie e finali
Art. 49. 
(Individuazione delle unità previsionali di base della parte entrate del bilancio)
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta procede, sulla base di un'attribuzione di competenze funzionali, all'individuazione delle unità previsionali di base della parte entrate del bilancio. La suddivisione sarà applicata a partire dal bilancio dell'esercizio successivo a quello dell'individuazione della nuova ripartizione.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 5 dicembre 2001
Enzo Ghigo


Note:

[1] Nel comma 8 dell'articolo 23 dopo le parole "in conto capitale" sono state aggiunte le parole "e per non più di sette anni per le contabilità speciali di cui all'articolo 29" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 20 del 2009.

[2] Il comma 8 bis dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 18 del 2008.

[3] L'articolo 24 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2010.