Regolamento regionale n. 17 del 30 novembre 2001  ( Vigente )
"Modalita' per l'assegnazione di borse a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2001-2002. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 ".
(B.U. 05 dicembre 2001, n. 49)

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La Regione, nel quadro dei principi dettati dall' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e delle norme attuative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106 , definisce gli interventi e le modalita' operative per l'accesso al beneficio dell'assegnazione delle borse di studio.
2. 
La borsa di studio e' un sostegno economico alla spesa sostenuta dalla famiglia per l'istruzione e non costituisce ne' un rimborso spese, ne' un beneficio legato al merito.
Art. 2. 
(Beneficiari)
1. 
La borsa di studio e' rivolta alle famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole, statali e paritarie, elementari, medie e secondarie superiori.
2. 
Il beneficio e' richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore ovvero dallo studente maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.632,94 (lire 20.588.235).
3. 
Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 , e i relativi decreti attuativi.
Art. 3. 
(Condizioni di ammissibilita' e tipologie di spese)
1. 
Per l'ammissione al beneficio il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata deve essere almeno di euro 51,65 (lire 100.000) per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici (ad esempio materiali, attrezzature ed ausili didattici, con esclusione dei libri di testo gia' ricompresi in altra specifica normativa).
2. 
Detta spesa deve essere autocertificata dal richiedente all'atto della presentazione della domanda al fine del controllo della veridicita' delle informazioni fornite, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4. 
(Enti competenti e collaborazioni)
1. 
La Regione da attuazione agli interventi per la concessione delle borse di studio tramite i Comuni sede di Autonomia scolastica, i quali possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del D.P.C.M. 106/2001 , per la raccolta delle richieste e per l'erogazione delle borse di studio.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla piu' ampia diffusione e pubblicizzazione dell'intervento nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 5. 
(Flusso procedurale, istruttoria richieste e detrazione fiscale)
1. 
La Regione, entro il 10 gennaio, invia ai Comuni ed alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del Piemonte la comunicazione attuativa del presente regolamento unitamente ai moduli di richiesta per la concessione della borsa di studio, predisposti dalla Regione. Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie provvedono a riprodurre ed a divulgare in ogni plesso scolastico tali moduli, per assicurare una capillare diffusione agli alunni e loro famiglie.
2. 
I Comuni sede di Autonomia scolastica, ove si avvalgano della collaborazione delle Istituzioni scolastiche determinano, in raccordo con le stesse, i termini e le modalita' di trasmissione delle richieste raccolte dalle scuole.
3. 
I Comuni sede di Autonomia scolastica in caso di raccolta diretta delle richieste devono informare le Istituzioni scolastiche, definire la data di presentazione delle richieste per la concessione della borsa di studio ed assicurare una capillare informazione agli alunni e loro famiglie.
4. 
Gli allievi residenti e frequentati le scuole ubicate in Comuni piemontesi presentano la richiesta alla scuola frequentata nel caso di cui al comma 2, oppure al Comune sede di Autonomia scolastica nel caso di cui al comma 3; gli allievi residenti in Piemonte e frequentanti scuole ubicate in altre Regioni presentano la richiesta al Comune di residenza, secondo le modalita' e i termini fissati dal Comune stesso.
5. 
I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono avvalersi della concessione diretta della borsa di studio oppure della detrazione fiscale dell'importo della stessa, ai sensi dell' articolo 1, comma 10, della legge 62/2000 .
6. 
Ai Comuni compete l'istruttoria delle richieste per la concessione della borsa di studio, considerando non ammissibili quelle presentate su moduli non conformi, nonche' la comunicazione alla Regione, entro il termine perentorio del 20 marzo, dei dati relativi al numero delle richieste ritenute ammissibili suddivise per scuola elementare, media e secondaria superiore e dei dati relativi alle opzioni per la detrazione fiscale, anch'esse suddivise per tipo di scuola. Le comunicazioni che pervengono alla Regione oltre il termine del 20 marzo non sono prese in considerazione.
7. 
La Regione, sulla base del numero delle richieste per la concessione della borsa di studio comunicate dai Comuni entro i termini previsti e delle modalita' di determinazione di cui all'articolo 6, predispone il piano di ripartizione dei fondi ai Comuni entro il 15 aprile. Entro la stessa data la Regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.
8. 
Con successivo specifico atto, la Regione attribuisce i fondi ai Comuni per la erogazione delle borse di studio agli aventi diritto.
Art. 6.[1] 
(Modalita' di determinazione e di erogazione della borsa di studio)
1. 
L'entita' della borsa varia in relazione al numero di richieste pervenute nei termini ed e' differenziata per ordine e grado di istruzione e comunque l'importo massimo non puo' essere superiore ad euro 51,65 (lire 100.000) per gli alunni della scuola elementare, ad euro 154,94 (lire 300.000) per gli alunni della scuola media inferiore e ad euro 258,23 (lire 500.000) per quelli della scuola secondaria superiore.
2. 
Qualora rispetto all'importo massimo definito al comma 1 il numero delle richieste ammissibili fosse inferiore a quello ipotizzato, gli importi massimi previsti saranno incrementati proporzionalmente in sede di predisposizione del piano di riparto di cui all'articolo 5, comma 7.
3. 
I Comuni, sulla base dei fondi ricevuti, dispongono l'assegnazione delle borse di studio di pari importo e provvedono all'erogazione del beneficio agli aventi diritto.
4. 
Ai fini dell'erogazione delle borse di studio i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.P.C.M. 106/2001.
Art. 7. 
(Monitoraggio e controllo)
1. 
La Regione attiva le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alle borse di studio, ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 106/2001 .
2. 
La Regione trasmette la scheda per il monitoraggio ai Comuni competenti unitamente alla comunicazione ai Comuni relativa al piano di ripartizione dei fondi.
3. 
I Comuni provvedono ai controlli previsti dal d.lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le prassi amministrative in atto negli stessi.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 30 novembre 2001
Enzo Ghigo

Note: