Regolamento regionale n. 16 del 16 novembre 2001  ( Vigente )
"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza ".[1]
(B.U. 21 novembre 2001, n. 47)

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con quanto previsto all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria, come definiti al D.P.R. 357/1997 , o su zone di protezione speciale, come definite all' articolo 6 del D.P.R. 357/1997 ; ed elencati all'allegato C del presente regolamento.
2. 
Fatta salva la regolamentazione a livello nazionale del procedimento di valutazione d'incidenza per le categorie progettuali riferibili al campo di applicazione della normativa statale di competenza nazionale, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione), attuativa delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell' art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ).
Art. 2. 
(Valutazione d'incidenza di progetti)
1. 
Ai fini della valutazione d'incidenza dei progetti non sottoposti a VIA bensi' al procedimento di verifica di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998 , il proponente presenta all'autorita' competente all'effettuazione del procedimento sulla base delle disposizioni di cui alla l.r. 40/1998 la seguente documentazione:
a) 
elaborati relativi al progetto preliminare;
b) 
relazione prevista all' articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 40/1998 , integrata dagli elementi costitutivi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 , come da allegato A al presente regolamento;
c) 
elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.
2. 
Nel caso di progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale obbligatoria ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 40/1998 , lo studio di impatto ambientale deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 .
Art. 3. 
(Autorita' competente)
1. 
L'autorita' competente all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e' quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998 .
2. 
Per i progetti di competenza regionale, ai fini della composizione dell'organo tecnico, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 ( l.r. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative) e s.m.i. Per ciascuna tipologia di progetto, l'elenco delle direzioni regionali interessate e' integrata dalla direzione competente per la pianificazione e gestione delle aree protette. La medesima disposizione si applica nel caso di progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale obbligatoria ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 40/1998 .
Art. 4. 
(Procedimento di valutazione d'incidenza)
1. 
Il procedimento di valutazione d'incidenza e' previo rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione del progetto e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.
2. 
L'autorita' competente, in relazione alla significativita' dell'intervento, puo' prevedere ulteriori modalita' di consultazione del pubblico interessato alla realizzazione del progetto.
3. 
Il procedimento di cui all'articolo 2, comma 1 si conclude con il giudizio di valutazione d'incidenza, che viene reso obbligatoriamente nei 60 giorni previsti per il procedimento di verifica di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998 .
Art. 5. 
(Realizzazione di progetti per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico)
1. 
Ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9 del D.P.R. 357/1997 , qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione alla direzione regionale competente per la pianificazione e gestione delle aree protette ai fini della comunicazione al Ministero dell'Ambiente.
2. 
Qualora nei siti ricorrano tipi di habitat naturali e specie prioritari ai sensi del D.P.R. 357/1997 il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 6. 
(Compiti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA))
1. 
L'autorita' competente allo svolgimento del procedimento di valutazione d'incidenza si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, previsto dall' articolo 8, comma 1 della l.r. 40/1998 .
2. 
L'ARPA assicura altresi' il controllo delle condizioni ambientali previste per la realizzazione delle opere e degli interventi. Dell'esito di tali controlli e' data comunicazione all'autorita' competente allo svolgimento del procedimento di valutazione d'incidenza e alla direzione competente per la pianificazione e gestione delle aree protette.
Art. 7. 
(Norme transitorie)
1. 
Fino all'approvazione del regolamento che disciplini le procedure di valutazione d'incidenza relative a piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori di cui all' articolo 5, comma 2 del D.P.R. 357/1997 , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20 della l.r. 40/1998 . La relazione generale, contenente al suo interno le informazioni relative all'analisi di compatibilita' ambientale, ai sensi dell' articolo 20, comma 2 della l.r. 40/1998 , e' integrata degli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 , come previsto dall'allegato B.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 16 novembre 2001
Enzo Ghigo

Allegato A 

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti

- Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

- Normativa ambientale di riferimento vigente.

- Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

alle dimensioni e/o all'ambito di riferimento;

alle complementarieta' con altri progetti;

all'uso delle risorse naturali;

alla produzione di rifiuti;

all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

- Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

le componenti abiotiche;

le componenti biotiche;

le connessioni ecologiche.

- Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

Allegato B 

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei piani - Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi

- Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:

- alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

- all'ambito di riferimento;

- alle complementarieta' con altri piani;

- all'uso delle risorse naturali;

- alla produzione di rifiuti;

- all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

- Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma

- Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili

- Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalita' operative adottate per il loro conseguimento

- Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma

- Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma

- Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.


Note:

[1] Per la valutazione d'incidenza si veda ora la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19