Regolamento regionale n. 12 del 31 luglio 2001  ( Vigente )
"Regolamento per l'accesso all'impiego regionale".
(B.U. 08 agosto 2001, n. 32)

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina:
a) 
i requisiti e le modalita' per l'accesso all'impiego regionale;
b) 
le tipologie dei procedimenti di selezione;
c) 
il contenuto dei bandi di concorso;
d) 
i termini di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;
e) 
la composizione, gli adempimenti ed i compensi delle commissioni di concorso e dei comitati di vigilanza;
f) 
le modalita' di svolgimento delle prove selettive e concorsuali;
g) 
la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.
Art. 2. 
(Requisiti generali per l'accesso)
1. 
Per accedere al ruolo regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti generali:
a) 
cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) 
idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, secondo la normativa vigente;
c) 
titolo di studio prescritto.
2. 
Per l'ammissione a particolari profili professionali l'amministrazione puo' stabilire, con provvedimento motivato oppure direttamente nel bando di concorso, ulteriori requisiti speciali. Con riferimento a specifici profili professionali che prevedano particolari attitudini psico-fisiche, possono essere individuati limiti di eta' particolari.
3. 
I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere, nel rispetto delle disposizioni in materia, a tutti i posti del ruolo regionale a parita' di requisiti, purche' abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.
4. 
Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati dispensati, destituiti dall'impiego ovvero licenziati o dichiarati decaduti da pubbliche amministrazioni.
5. 
Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parita' e pari opportunita' tra donne e uomini, ai sensi della normativa vigente.
6. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, a meno che il bando disponga diversamente.
Art. 3. 
(Modalita' per l'accesso)
1. 
Per le categorie non dirigenziali il reclutamento del personale ha luogo mediante:
a) 
concorso pubblico per esami;
b) 
concorso pubblico per titoli;
c) 
concorso pubblico per titoli ed esami;
d) 
corso-concorso pubblico;
e) 
ricorso al collocamento.
Art. 4. 
(Accesso alla qualifica dirigenziale)
1. 
Alle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali si applicano le disposizioni del presente regolamento, la legislazione regionale vigente e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 5. 
(Concorso per esami)
1. 
Il concorso per esami consiste di norma in prove scritte ed orali.
2. 
Qualora la prova si svolga sotto forma di test e' consentito, con le modalita' previste dalla normativa vigente, il ricorso a ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalita' che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta puo' essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di concorso, anche la predisposizione degli elaborati e la correzione dei test. La ditta deve procedere in modo da garantire segretezza ed imparzialita'.
3. 
Per particolari professionalita' il bando puo' stabilire che la prova orale sia integrata da prove attitudinali tendenti ad accertare la professionalita' dei candidati con riferimento alle attivita' che sono chiamati a svolgere.
Art. 6. 
(Concorso per titoli ed esami)
1. 
Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. 
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 od equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. 
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
Art. 7. 
(Concorso per titoli)
1. 
Nel concorso per titoli possono essere valutati i titoli di servizio, i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale.
2. 
I criteri generali di valutazione ed i punteggi sono determinati dal bando di concorso.
Art. 8. 
(Corso-concorso)
1. 
Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla categoria ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove selettive, la durata ed i programmi del corso. Al termine del corso la commissione esaminatrice, della quale possono far parte uno o piu' docenti dello stesso, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
2. 
Il numero dei posti disponibili per il corso e' maggiorato del 50 per cento dei posti messi a concorso e comunque non puo' essere inferiore a 20.
3. 
Ai dipendenti regionali partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non puo' comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d'obbligo.
Art. 9. 
(Avviamento dalle liste di collocamento)
1. 
Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) da effettuare mediante richiesta agli uffici competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali puo' aver luogo per il reclutamento del personale di categoria A o B mediante prove selettive di idoneita' (test, prova pratica, colloquio) effettuate da apposita commissione.
2. 
Nel provvedimento con cui si dispone il ricorso alle liste di collocamento vengono specificate, se necessario, le connotazioni culturali e professionali che devono possedere i candidati (attestati, patenti, certificati di servizio, diplomi) per ricoprire il relativo posto.
3. 
I candidati che non hanno superato le selezioni non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.
Art. 10. 
(Bando di concorso)
1. 
In esecuzione dei piani occupazionali deliberati dalla Giunta regionale la copertura dei posti dei ruoli del Consiglio e della Giunta puo' avvenire attraverso concorsi unici. In tal caso i concorsi sono banditi dal Direttore del ruolo della Giunta con le modalita' previste dalla normativa vigente. In caso di concorsi distinti per la copertura dei posti del ruolo della Giunta, il bando e' adottato dal Direttore del ruolo della Giunta competente in materia di personale. In caso di concorsi distinti per la copertura dei posti del ruolo del Consiglio, il bando, previa indizione da parte dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), e' adottato dal Direttore del ruolo del Consiglio competente in materia di personale.
2. 
L'atto che bandisce il concorso riporta:
a) 
il numero, la categoria, il profilo professionale dei posti messi a concorso;
b) 
la percentuale dei posti riservati a determinate categorie di cittadini;
c) 
il termine e la modalita' di presentazione delle domande;
d) 
i requisiti generali per l'ammissione ed i requisiti specifici per i posti messi a concorso;
e) 
gli eventuali documenti prescritti;
f) 
le materie oggetto di esame ed il contenuto delle prove, salvo che nei concorsi per soli titoli;
g) 
gli eventuali titoli valutabili;
h) 
la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo;
i) 
i titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parita' di punteggio; i termini e le modalita' per la loro presentazione;
l) 
la ripartizione tra Giunta e Consiglio dei posti messi a concorso, in caso di concorsi unici;
m) 
la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall' articolo 57 del d.lgs. 165/2001 ;
n) 
la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro per la stipula del contratto individuale;
o) 
ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
3. 
I titoli, ivi compresi quelli di studio, i requisiti specifici, le materie o gli argomenti delle prove di esame sono stabiliti con riferimento alle categorie da ricoprire e/o alle mansioni da espletare.
4. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, a meno che il bando disponga diversamente.
5. 
Il bando di concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. 
Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
7. 
Il diario delle prove e' portato a conoscenza dei candidati non meno di 15 giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale e/o mediante lettera raccomandata.
Art. 11. 
(Titoli di preferenza)
1. 
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
a) 
gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) 
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) 
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) 
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) 
gli orfani di guerra;
f) 
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) 
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) 
i feriti in combattimento;
i) 
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) 
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m) 
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) 
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
o) 
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) 
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
q) 
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
r) 
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
s) 
i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
t) 
gli invalidi ed i mutilati civili;
u) 
militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età.
Art. 12. 
(Posti disponibili)
1. 
Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga concluso prima.
Art. 13. 
(Prove pre-selettive)
1. 
Per il perseguimento degli obiettivi di celerita' ed economicita', l'amministrazione puo' procedere alla preselezione degli aspiranti mediante il ricorso a test selettivi. Le prove preselettive vengono effettuate mediante il ricorso a sistemi automatizzati, la cui gestione puo' essere affidata a ditte specializzate, con le modalita' previste dalla normativa vigente.
2. 
Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini previsti dal bando.
3. 
I candidati che hanno superato le prove preselettive sono ammessi al concorso previa verifica dei requisiti di ammissibilita' delle domande.
Art. 14. 
(Domande di ammissione)
1. 
Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio indicato nel bando entro il termine perentorio ivi determinato. La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande presentate ovvero spedite oltre il termine di scadenza sono irricevibili. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
2. 
La domanda deve essere redatta secondo il modulo che viene allegato al bando di concorso e deve riportare tutte le indicazioni che il candidato e' tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita' di essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego regionale, e degli eventuali requisiti speciali richiesti per il posto messo a concorso.
3. 
Le domande non complete delle dichiarazioni o della documentazione prevista non sono sanabili, a meno che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati, possa desumersi il possesso del requisito erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso dell'amministrazione.
4. 
Ogni bando reca in allegato il modulo di domanda di partecipazione al concorso.
Art. 15. 
(Ammissione ed esclusione)
1. 
L'ammissione ovvero l'esclusione dal procedimento vengono disposte dalla commissione esaminatrice.
2. 
L'esclusione puo' essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti.
3. 
Il provvedimento di esclusione deve essere notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 16. 
(Commissioni di esame e comitati di vigilanza)
1. 
Le commissioni esaminatrici sono composte e nominate cosi' come previsto dalla legge regionale 15 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali) come modificata dalla l.r. 51/1997 .
2. 
In caso di concorsi indetti per la copertura dei posti del ruolo del Consiglio, la Commissione esaminatrice viene nominata ai sensi dell' articolo 44 della l.r. 51/1997 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. 
Se previsto dal bando, le commissioni esaminatrici possono essere integrate da ulteriori membri aggiunti per gli esami di lingua straniera.
4. 
Qualora il numero dei candidati lo renda necessario, puo' essere istituito, a supporto della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza composto da dipendenti.
5. 
Ai componenti del comitato spetta un compenso per ogni giorno di presenza alla prova.
Art. 17. 
(Compensi spettanti ai componenti)
1. 
Ai componenti ed al segretario e' corrisposto un compenso determinato in relazione alla complessita' delle operazioni concorsuali, aumentato in relazione al numero dei candidati ammessi. Il compenso e' corrisposto in proporzione al numero delle sedute alle quali ciascuno ha partecipato.
2. 
L'ammontare del compenso e' stabilito con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in proporzione al numero dei concorrenti ed alla complessita' delle operazioni; con il medesimo provvedimento e' stabilita anche la misura del compenso per i componenti dei comitati di vigilanza.
3. 
Ai componenti della commissione esaminatrice ed al segretario spettano, ricorrendone le condizioni, l'indennita' di trasferta e/o eventuali rimborsi spese.
Art. 18. 
(Adempimenti della commissione)
1. 
La commissione esaminatrice viene nominata con provvedimento del direttore competente in materia di personale. Nella seduta di insediamento e prima di dare inizio alle operazioni concorsuali, i componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e i concorrenti medesimi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile . Nella medesima seduta la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine per la conclusione del procedimento. L'inosservanza del termine deve essere giustificata collegialmente con motivata relazione al direttore competente in materia di personale.
2. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, la commissione procede a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento con la costante presenza di tutti i suoi membri.
3. 
Il segretario redige il processo verbale delle sedute della commissione, delle operazioni concorsuali e delle decisioni assunte. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario, nonche' siglato dai medesimi in ogni facciata.
4. 
Ogni componente della commissione ha diritto a far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma e' comunque tenuto a firmare il verbale medesimo. In caso di rifiuto, il Presidente ne da' atto nel processo verbale, che trasmette al direttore competente in materia di personale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Art. 19. 
(Valutazione titoli)
1. 
Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30, od equivalente. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali. I titoli di studio e di servizio richiesti per la partecipazione al concorso non sono considerati tra i titoli valutabili.
2. 
La ripartizione del punteggio tra i vari titoli viene precisata nel bando. A tal fine sono valutabili i seguenti titoli:
a) 
titoli di studio: si intendono per tali quelli ulteriori rispetto al titolo di studio minimo previsto per l'accesso al concorso purche' ritenuti attinenti alla professionalita' del posto messo a concorso;
b) 
titoli di servizio: si intendono per tali quelli resi presso pubbliche amministrazioni in posizione di ruolo o non di ruolo;
c) 
altri titoli: si intendono per tali quelli costituiti da pubblicazioni su materie attinenti la professionalita' del posto messo a concorso, incarichi professionali o consulenze conferite da enti pubblici ed attinenti la professionalita' del posto messo a concorso, servizi o consulenze svolti presso aziende private ed attinenti la professionalita' del posto messo a concorso, titoli conseguiti a seguito di esami finali di corsi di formazione o perfezionamento o aggiornamento professionale riconosciuti o autorizzati dalla competente autorita'.
Art. 20. 
(Convocazione dei candidati)
1. 
Il diario delle prove scritte viene comunicato ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse. L'avviso per la presentazione alla prova orale viene comunicato ai candidati ammessi almeno 15 giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle. In caso di preselezione, o comunque ogniqualvolta l'elevato numero dei candidati lo renda necessario, il calendario delle prove puo' essere reso noto tramite comunicato sul Bollettino Ufficiale e/o su un quotidiano a diffusione nazionale, da pubblicarsi nella data stabilita dal bando.
2. 
Le prove d'esame, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane), nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 21. 
(Determinazione delle prove scritte)
1. 
La determinazione delle prove scritte, previa individuazione dei criteri e delle modalita' di valutazione, viene effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, o di prove teorico-pratiche nelle materie indicate dal bando. Ciascun testo viene numerato e firmato dai componenti della commissione e dal segretario, per essere poi chiuso in un piego suggellato.
2. 
La predisposizione delle prove scritte deve avvenire, di norma, nel giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. Le terne predisposte sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
3. 
I test devono essere predisposti, di norma, con modalita' che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati.
Art. 22. 
(Svolgimento delle prove scritte)
1. 
Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identita' personale, la commissione, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, dopo aver constatato l'integrita' dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d'esame che viene comunicata ai candidati. Vengono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta.
2. 
La prova deve essere svolta entro il termine massimo indicato dalla commissione.
3. 
Durante lo svolgimento della prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i membri della commissione e gli incaricati della vigilanza.
4. 
La prova deve essere svolta esclusivamente, a pena di nullita', su fogli o moduli predisposti dalla commissione, recanti il timbro della Regione e la firma di un componente della commissione.
5. 
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere. Possono consultare soltanto dizionari, testi di legge non commentati e manuali tecnici, se autorizzati dalla commissione. Di tale autorizzazione e' data comunicazione preventiva nell'avviso di convocazione.
6. 
La commissione cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della commissione e il segretario dovranno sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.
7. 
Al candidato sono consegnate due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
8. 
Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna. Un componente della commissione o del comitato di vigilanza appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.
9. 
Al termine le buste grandi contenenti i lavori svolti dai candidati e le buste piccole vengono raccolti in un unico contenitore che viene sigillato. I membri della commissione e due candidati appongono trasversalmente ai sigilli la propria firma. Qualora non si provveda alla immediata correzione degli elaborati, il Presidente adotta le opportune misure per la custodia del contenitore.
10. 
Il concorrente che abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento della prova, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati hanno copiato, in tutto od in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
11. 
Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A ciascun concorrente e' assegnato per entrambe le prove lo stesso numero, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione e' effettuata dalla commissione esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che almeno due potranno assistere alle anzidette operazioni. Al termine di tale operazione, le buste vengono mischiate tra loro.
12. 
Il riconoscimento dei candidati deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati di tutti i concorrenti.
13. 
L'esito delle prove, i punteggi riportati e l'ammissione o l'esclusione alle prove orali e' comunicato agli interessati a cura della commissione esaminatrice. La comunicazione puo' essere sostituita da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
Art. 23. 
(Svolgimento delle prove orali)
1. 
La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame previa individuazione dei criteri e delle modalita' di valutazione. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La commissione adotta i necessari provvedimenti per garantire l'imparzialita' delle prove.
2. 
Le prove si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
3. 
Terminata la prova di ciascun candidato la commissione assegna immediatamente il relativo punteggio.
4. 
Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali nei quali si e' svolta la prova orale.
Art. 24. 
(Punteggio delle singole prove e punteggio finale)
1. 
Il candidato deve conseguire in ciascuna prova, scritta, pratica, od orale, una votazione di almeno 21/30 od equivalente.
2. 
Di norma la commissione perviene all'espressione di un voto unico come risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di opinione il punteggio massimo attribuibile sara' diviso in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno di essi dovra', entro i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali cosi' attribuiti dara' il punteggio da assegnare. La commissione delibera con voti palesi.
3. 
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale; nei concorsi per titoli ed esami viene sommato anche il punteggio riservato ai titoli.
Art. 25. 
(Graduatoria)
1. 
Esperite le prove, la commissione di esame forma la graduatoria finale dei concorrenti, applicando eventuali diritti di riserva di posti, di preferenza e precedenza, con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito e trasmette i verbali al direttore competente, tra l'altro, in materia di personale, il quale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori.
2. 
Qualora riscontri irregolarita', il direttore competente in materia di personale puo' rinviare motivatamente gli atti alla commissione. La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarita' segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvede a modificare gli atti, ovvero a confermarli motivatamente e li ritrasmette definitivamente al direttore medesimo.
3. 
La graduatoria approvata e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative della medesima.
4. 
La graduatoria e' approvata sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l'accesso all'impiego regionale.
5. 
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso o di selezione, in base alla normativa vigente, al fine di accertare l'idoneita' piena ed incondizionata alle mansioni previste per il posto da ricoprire.
Art. 26. 
(Utilizzo della graduatoria)
1. 
I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso secondo l'ordine della graduatoria.
2. 
La graduatoria del concorso resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e puo' essere utilizzata per gli ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.
Art. 27. 
(Assunzioni in servizio)
1. 
I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti e sono assunti in prova nella categoria e nel profilo professionale stabiliti nel bando. Nel caso in cui il candidato non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Art. 28. 
(Accesso agli atti)
1. 
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di reclutamento, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. 
L'accesso agli atti dei procedimenti relativi all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali e' differito fino al termine del procedimento stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del regolamento per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, promulgato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 652 del 13 febbraio 1995.
Art. 29. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Il regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 293-4966 del 3 giugno 1982 e' abrogato. Restano salvi i bandi e gli avvisi deliberati, nonche' gli adempimenti gia' effettuati ai sensi della normativa previgente.
2. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa esplicito rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, ed alla normativa nazionale in materia.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Torino, addi' 31 luglio 2001
Enzo Ghigo