Regolamento regionale n. 6 del 22 maggio 2001  ( Vigente )
"Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni".
(B.U. 30 maggio 2001, n. 22)

Art. 1. 
(Banche finanziatrici)
1. 
Tutte le Banche iscritte all'albo di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia) operanti nel territorio nazionale.
Art. 2. 
(Interventi agevolativi)
1. 
Contributi agli interessi, garanzia a copertura dei rischi di credito connessi ai finanziamenti ed estinzione dei precedenti finanziamenti di cui abbiano beneficiato i soggetti danneggiati ai sensi dell' articolo 2 della legge 16 febbraio 1995, n. 35 .
Art. 3. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Sono ammesse ai finanziamenti agevolati previsti dall' articolo 2 della l. 35/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti delle risorse residue assegnate al Mediocredito Centrale, le imprese industriali, commerciali, di servizi e turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali "A e B" soggette a vincolo, nonchè nelle aree della fascia "C", individuate ai sensi della delibera del Comitato istituzionale delle Autorità di bacino del fiume Po, n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali.
2. 
Per le aziende collocate nelle aree della fascia "C" è necessario, ai fini della concessione delle agevolazioni, che nello strumento urbanistico vigente o nella deliberazione comunale di adeguamento al PSFF siano previste per le suddette aree misure restrittive analoghe a quelle della fascia "B".
3. 
Le misure restrittive devono sussistere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alle banche, oppure alla data di avvio degli investimenti di rilocalizzazione, se anteriore a quella di presentazione della domanda.
4. 
Sono ammessi anche, nei limiti previsti dall' articolo 4 quinquies, comma 6 bis della legge 16 luglio 1997, n. 228 , come inserito dall'articolo 23 comma 6/septies della legge 30 marzo 1998, n. 61 , i titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
5. 
Sono ammessi inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, i professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997.
6. 
Sono altresì compresi tra i soggetti beneficiari:
a) 
le imprese ed i professionisti locatari degli insediamenti ubicati nelle aree di cui sopra, nonchè le imprese ed i professionisti già provvisoriamente rilocalizzatisi: tali soggetti possono accedere alle agevolazioni anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento;
b) 
le imprese proprietarie di insediamenti adibiti ad attività produttive e lasciati liberi dai locatari.
Art. 4. 
(Spese ammissibili alle agevolazioni)
1. 
Il finanziamento agevolato ricomprende gli oneri di acquisizione di aree idonee, di acquisizione e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti in aree idonee, comprese le spese e gli oneri fiscali derivanti, esclusi quelli per i quali l'impresa è legittimata ad esercitare il diritto alla rivalsa, di realizzazione degli insediamenti e delle abitazioni funzionali all'impresa, di trasferimento delle scorte, delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva, nonchè le spese per la demolizione e per il ripristino delle aree dismesse e il costo per la perizia giurata. Per abitazione funzionale dell'impresa si intende l'abitazione incorporata nello stabilimento o laboratorio dell'impresa ovvero insistente sullo stesso terreno di pertinenza e che viene utilizzata per scopi di abitazione esclusivamente dal nucleo familiare dell'imprenditore e del custode incaricato.
2. 
Nel caso in cui il beneficiario attui contestualmente interventi di ampliamento della capacità produttiva o di innovazione tecnologica, i relativi oneri sono a carico del beneficiario medesimo. L'intervento di rilocalizzazione può essere limitato ai soli insediamenti del beneficiario o porzioni degli stessi ricadenti nelle aree sopra individuate.
3. 
Possono essere inseriti nel piano di finanziamento non solo gli impianti essenziali del nuovo insediamento da realizzare (energia elettrica, acqua, etc.), ma anche gli impianti produttivi e le attrezzature qualora da apposita perizia giurata risulti l'impossibilità di trasferirli dalla vecchia alla nuova sede senza pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, ovvero la non convenienza economica al trasferimento.
4. 
Il finanziamento coprirà, anche in questi casi, il costo del nuovo impianto nei limiti della pari capacità produttiva rispetto al precedente.
5. 
Non è ammissibile, all'interno del piano di finanziamento, l'onere inerente il ripristino delle aree dismesse per i siti lasciati liberi da coltivazioni di cave, in quanto già inclusi nelle concessioni delle coltivazioni delle cave stesse.
6. 
Sono ammissibili, all'interno del piano di finanziamento, le spese sostenute a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge e per le quali il beneficiario non abbia usufruito di altre agevolazioni pubbliche.
Art. 5. 
(Importo del finanziamento)
1. 
Il finanziamento è concesso in misura non superiore al 95 per cento dei primi 2 miliardi di lire di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a dieci miliardi di lire e in misura non superiore al 50 per cento per l'ulteriore eccedenza. La spesa si intende al netto di I.V.A..
Art. 6. 
(Durata del finanziamento)
1. 
La durata del finanziamento non può superare i dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di tre anni e di un periodo massimo di rimborso di sette anni.
Art. 7. 
(Tasso di finanziamento praticato dalle Banche)
1. 
Il tasso fisso nominale annuo praticato dalla Banca finanziatrice non può eccedere il rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (RENDISTATO), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula del contratto (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto percentuale.
Art. 8. 
(Tasso di interesse a carico dei beneficiari)
1. 
Il tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al 1,5 per cento, nominale annuo posticipato, corrisposto in via semestrale, a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
Art. 9. 
(Norma transitoria)
1. 
Alle imprese che, alla data del 12 dicembre 2000, hanno già stipulato il finanziamento di cui all' articolo 4 quinquies della l. 228/97 , è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento. La durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.
Art. 10. 
(Contributo agli interessi)
1. 
Il Mediocredito Centrale, nei limiti delle disponibilità residue assegnate ai sensi dell' articolo 2 della l. 35/1995 , corrisponde al beneficiario, per il tramite della Banca che eroga il finanziamento, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento (capitale e interessi) calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla Banca e la rata calcolata al tasso dell'1,5 per cento. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi.
2. 
Le Banche accreditano ai beneficiari i contributi con la stessa valuta di erogazione del Mediocredito Centrale soltanto dopo aver accertato l'avvenuto pagamento della rata di finanziamento, nella misura dovuta da parte dei beneficiari stessi.
3. 
Le Banche compensano, su richiesta del beneficiario, il contributo in conto interessi ad esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti in base al contratto di finanziamento.
4. 
Il contributo agli interessi è erogato dal Mediocredito Centrale al netto della ritenuta d'acconto del 4 per cento, operata dal Fondo di cui all' articolo 2, comma 1 della l. 35/1995 , ai sensi degli articoli 28 e 29 del d.p.r. 600/1973 , ove applicabile.
5. 
Il Mediocredito Centrale, per conto del Fondo, invia annualmente alle imprese la dichiarazione relativa alle ritenute effettuate.
Art. 11. 
(Presentazione della domanda di finanziamento alle Banche)
1. 
Il soggetto interessato a fruire delle agevolazioni presenta la domanda alla Banca dalla quale intende ottenere il finanziamento, entro il termine del 31 dicembre 2001, allegando la seguente documentazione:
a) 
attestazione del Comune che l'impresa è insediata nelle zone specificate all'articolo 3 e, in particolare, per quanto riguarda la fascia C, che ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
b) 
attestazione del Comune che il nuovo insediamento è previsto nel territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del d.m. 24 aprile 1998 ovvero in zona che in base al piano regolatore comunale sia stata individuata come area di sicurezza ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione 1/96 dell'Autorità di bacino del fiume Po in data 5 febbraio 1996; la distanza di 30 chilometri va intesa come distanza del confine del nuovo territorio comunale individuato dal confine del comune ove l'impresa è ubicata;
c) 
autorizzazioni delle competenti autorità per la realizzazione dei nuovi insediamenti o, se non ancora rilasciate, copia delle relative richieste presentate dal beneficiario;
d) 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi gli interventi da realizzare per la rilocalizzazione e gli eventuali investimenti realizzati con il finanziamento ottenuto ai sensi della l. 35/1995 ;
e) 
perizia giurata e asseverata che specifichi la capacità produttiva anteriore agli interventi e quella prevista a rilocalizzazione ultimata, nonchè gli investimenti o interventi di ampliamento della capacità produttiva o di innovazione tecnologica, i cui oneri sono a carico del soggetto richiedente;
f) 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, limitatamente ai professionisti, che attesti l'iscrizione alla data del 20 luglio 1997 nell'apposito albo, collegio o ordine professionale.
2. 
Alla domanda di finanziamento dovrà inoltre essere allegato quanto necessario ai sensi della vigente normativa antimafia.
Art. 12. 
(Contratto di finanziamento)
1. 
Il contratto di finanziamento può prevedere che l'erogazione del medesimo sia subordinata all'ottenimento dell'agevolazione. Lo stesso deve contenere l'indicazione che i pagamenti a carico del mutuatario siano quelli derivanti da un piano di ammortamento al tasso, determinato come in precedenza descritto, nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata a rata costante di capitale e interessi (metodo progressivo francese) (*), indicandone il relativo importo e le date di scadenza.
2. 
Il contratto deve, altresì, indicare l'importo della rata calcolata al tasso dell'1,5 per cento. Per il calcolo dei giorni è utilizzato l'anno commerciale prendendo in considerazione sia il giorno di erogazione del finanziamento sia quello di scadenza delle rate; ne consegue che la valuta di accredito dei rimborsi e dei contributi è quella del giorno successivo alla scadenza. Le scadenze semestrali sono fissate nei giorni 4 o 19 del mese, con valuta rispettivamente al 5 o al 20 del mese. Il contratto deve, infine, contenere l'impegno del beneficiario ad applicare l' articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 . - (*) la rata costante: i(l+i)n R = C (l+i)n-1 (l+i) k-1 - la quota capitale al tempo k: C k = R (1+i) n dove: C = Ammontare del finanziamento i = Tasso semestrale posticipato (pari alla metà di quello nominale annuo indicato nelle comunicazioni del Mediocredito Centrale) n - Numero delle rate semestrali di rimborso del finanziamento Gli arrotondamenti verranno effettuati all'unità più vicina sulla base di due decimali.
Art. 13. 
(Garanzia del Fondo istituito presso il Mediocredito Centrale)
1. 
I rischi derivanti alle Banche finanziatrici dalla mancata restituzione del capitale e dal mancato pagamento degli interessi, anche di mora, altri accessori, oneri e spese adeguatamente documentati, connessi o dipendenti dai finanziamenti, sono coperti, nei limiti delle disponibilità assegnate, dalla garanzia del Fondo centrale istituito presso Mediocredito Centrale ai sensi dell' articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 .
2. 
La garanzia è concessa su espressa richiesta delle Banche e copre il 100 per cento della perdita che le Banche dimostrino di aver sofferto a chiusura delle procedure di recupero.
3. 
Qualora le Banche abbiano acquisito sul finanziamento la garanzia di un Confidi, le stesse devono darne tempestiva comunicazione a Mediocredito Centrale allegando copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia, copia della convenzione sottoscritta con il Confidi o altra documentazione equipollente.
4. 
Non possono essere richieste ai beneficiari altre garanzie di alcun genere, salvo che sull'eventuale quota di finanziamento non agevolata. Fatta eccezione per la garanzia del Confidi, la garanzia del Fondo non è cumulabile con nessuna altra garanzia, pubblica o privata.
5. 
La garanzia del Fondo ha effetto dalla data della sua concessione da parte di Mediocredito Centrale o dalla data dell'atto di erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.
6. 
In caso di revoca del contributo agli interessi per mancata destinazione delle somme da parte dei soggetti finanziati agli scopi previsti, ai fini dell'eventuale operatività della garanzia del Fondo dovrà pervenire a Mediocredito Centrale, pena l'automatica decadenza della garanzia, entro 2 mesi dalla data della delibera di Mediocredito Centrale di revoca del contributo, la comunicazione della Banca dell'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato. In caso di parziale revoca del contributo per parziale mancata destinazione delle somme, la risoluzione del contratto potrà essere limitata alla parte di finanziamento non destinata agli scopi di legge, ai fini dell'eventuale operatività su di essa della garanzia.
Art. 14. 
(Determinazione e liquidazione dell'acconto sulla futura perdita e della perdita definitiva)
1. 
A valere sulle disponibilità del Fondo, Mediocredito Centrale corrisponde un acconto sulla futura perdita non superiore al 50 per cento della insolvenza.
2. 
L'acconto può essere richiesto solo dopo che la Banca abbia avviato le procedure di recupero del credito e abbia escusso la eventuale garanzia del Confidi.
3. 
Alla richiesta dell'acconto deve essere allegata la seguente documentazione:
a) 
dichiarazione della Banca che attesti la data del primo inadempimento, la data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, l'importo delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo a tale data, la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi, sullo stato delle procedure di recupero del credito e sulle eventuali somme già recuperate; per i soli finanziamenti assistiti da garanzia del Confidi, documentazione comprovante l'escussione della garanzia del Confidi stesso.
Art. 15. 
(Ammontare dei pagamenti)
1. 
La somma a conguaglio, a favore o a carico del Fondo, è corrisposta a seguito dell'accertamento, d'intesa con Mediocredito Centrale, della perdita definitiva a carico delle Banche e previa esibizione della documentazione relativa alla definizione delle procedure od alla relazione della Banca finanziatrice attestante i motivi della irrecuperabilità del credito. La perdita liquidabile è determinata (come da modello allegato) nel modo seguente:
a) 
con riferimento alla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine si rileva l'esposizione della Banca per rate di capitale e interessi scadute e non pagate, interessi di mora contrattualmente previsti dalla data del primo inadempimento alla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, residua quota di capitale a scadere;
b) 
sull'ammontare dell'esposizione di cui sub a) - al netto, a scalare, dell'acconto e degli eventuali recuperi - Il Fondo riconosce interessi dalla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine fino alla data di conclusione delle procedure di recupero ovvero fino alla data di assegnazione alla Banca finanziatrice delle somme ricavate ovvero della dichiarazione della Banca di irrecuperabilità del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo è il costo della provvista (Rendimento medio dei titoli pubblici - Rendistato - arrotondato ai cinque centesimi superiori) vigente tempo per tempo;
[1]
c) 
dall'ammontare dell'esposizione sono dedotte le somme a ogni titolo recuperate;
d) 
all'ammontare dell'esposizione sono aggiunti altri accessori, oneri e spese, se adeguatamente documentati, connessi o dipendenti dai finanziamenti.
2. 
Nel caso di conguaglio a favore del Fondo le Banche sono tenute a restituire tempestivamente al Fondo l'eccedenza liquidata in acconto maggiorata degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto, pari al costo della provvista come determinato al punto b), con decorrenza dalla data di incasso delle somme liquidate in conto futura perdita.
Art. 16. 
(Presentazione della domanda di agevolazione al Mediocredito Centrale)
1. 
La domanda di agevolazione al Mediocredito Centrale, sottoscritta dal richiedente e dalla Banca, dovrà essere trasmessa da quest'ultima al Mediocredito Centrale stesso, allegando il contratto di finanziamento stipulato con il mutuatario, la documentazione elencata al paragrafo "Presentazione della domanda di finanziamento alle Banche" lettere a), b), c), d), e), f) e, ove acquisita, la documentazione antimafia, corredata dei documenti in copia conforme resisi necessari per la relativa acquisizione, ovvero, ove non acquisita, i documenti, anche in copia conforme, necessari alla relativa richiesta.
Art. 17. 
(Istruttoria del Mediocredito Centrale)
1. 
L'istruttoria del Mediocredito Centrale viene effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. In via generale resta stabilito che tutta la documentazione che perverrà al Mediocredito Centrale durante l'orario di chiusura degli uffici, verrà considerata pervenuta alla loro riapertura.
2. 
Sono esaminate con priorità le domande presentate dai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati ai sensi della l. 35/1995 e dai soggetti che devono rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività per ordine delle competenti autorità.
3. 
Verificata da parte del Mediocredito Centrale la completezza della documentazione raccolta il Comitato Agevolazioni delibera.
4. 
Contestualmente il Comitato Agevolazioni accorda, ove richiesta, la prevista garanzia del Fondo centrale. La delibera di concessione dell'agevolazione e della copertura del Fondo è trasmessa alla Banca finanziatrice, che ne dà notizia al beneficiario.
Art. 18. 
(Erogazione del finanziamento)
1. 
Ottenuta la delibera, la Banca eroga una quota pari al 30 per cento dell'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, su presentazione da parte del beneficiario di copia delle autorizzazioni alla realizzazione degli insediamenti rilasciate dalle competenti autorità. La restante parte del finanziamento è erogata su presentazione di fatture o altra idonea documentazione delle spese sostenute, entro il periodo di preammortamento, che decorre dalla data della prima erogazione del finanziamento stesso e termina 180 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento. La Banca comunica al Mediocredito Centrale le erogazioni effettuate.
Art. 19. 
(Erogazione del contributo )
1. 
Il Mediocredito Centrale comunica alla Banca il piano dei contributi relativi ai finanziamenti erogati dalla Banca medesima.
2. 
Le Banche trasmettono, per conto dei beneficiari dei finanziamenti, al Mediocredito Centrale, una specifica richiesta di erogazione del contributo, con elenco recante i nominativi dei beneficiari corredati dei numeri di posizione assegnati dal Mediocredito Centrale stesso, che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna rata. Qualora la richiesta di erogazione del contributo dovesse pervenire al Mediocredito Centrale successivamente al termine stabilito, il contributo potrà essere erogato successivamente alla scadenza con valuta corrente.
3. 
Annualmente, a decorrere dalla prima rata di contributo, le Banche dovranno comunicare al Mediocredito Centrale di aver accertato, anche mediante dichiarazione dei beneficiari, che gli stessi continuino a svolgere la loro attività. Eventuali variazioni del piano di ammortamento originario, comunque sempre contenute nei limiti stabiliti dalla norma, dovranno essere tempestivamente comunicate al Mediocredito Centrale.
4. 
Gli atti aggiuntivi conseguenti ad eventuali riduzioni d'importo dei finanziamenti dovranno essere inviati al Mediocredito Centrale non oltre la data di richiesta di erogazione dei contributi relativi alla scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento da parte dei beneficiari; in tale evenienza gli interessi di preammortamento sono erogati dal Mediocredito Centrale alle Banche sulla base dell'importo del finanziamento ridotto.
Art. 20. 
1. 
Tale norma prevede:
a) 
a favore dei beneficiari non inadempienti, la corresponsione di un contributo aggiuntivo, tale da ridurre dello 0,50 per cento il tasso di interesse agevolato su ciascuna rata pagata dalle imprese stesse (articolo 18, comma 1);
b) 
a favore di beneficiari che non siano in grado di pagare integralmente le rate di rimborso dei finanziamenti, la possibilità, nel limite delle prime sei rate, di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25 per cento dell'ammontare originario della rata del piano di ammortamento determinato al tasso agevolato per le prime tre rate ed un importo non inferiore al 50 per cento della rata per le successive tre rate, con l'applicazione sugli importi accodati di un tasso d'interesse pari al 3,5 per cento (articolo 18, comma 2).
2. 
A tal fine, il modulo di richiesta di erogazione del contributo sarà integrato a cura delle Banche con l'indicazione, per ciascun beneficiario, se il beneficiario stesso intenda avvalersi della disposizione dell'articolo 18, comma 1 o della disposizione dell'articolo 18, comma 2.
 
3. A - Per i beneficiari che si avvalgono dell'articolo 18, comma 1:
 
1) La Banca richiede il contributo previsto per la rata dal piano di contribuzione, incrementato di una quota aggiuntiva pari all'interesse dello 0,50 per cento annuo sul debito residuo del piano di ammortamento determinato al tasso agevolato;
 
2) Il Mediocredito Centrale eroga contestualmente il contributo già previsto nel piano di contribuzione e quello aggiuntivo;
 
3) Qualora il beneficiario paghi in ritardo la rata, alla successiva richiesta di pagamento del contributo o con comunicazione ad hoc, nel caso in cui il piano di ammortamento sia terminato, la Banca ne dà comunicazione al Mediocredito Centrale, il quale provvede a recuperare la quota aggiuntiva non dovuta;
 
4) Il recupero di cui al punto 3 sarà operato al netto della ritenuta fiscale del 4 per cento a patto che la comunicazione di cui al medesimo punto, nonchè il relativo versamento, pervengano al Mediocredito Centrale entro il quinto giorno di calendario successivo alla valuta di erogazione; in caso contrario il recupero verrà effettuato come di consueto al lordo.
 
3. B - Per i beneficiari che si avvalgono dell'articolo 18, comma 2:
 
1) Il riscadenzamento può avvenire per la quota non pagata dai beneficiari, nei limiti consentiti dall'articolo 18, comma 2, delle prime sei rate del piano di ammortamento originario;
 
2) Le Banche comunicano al Mediocredito Centrale l'importo da riscadenzare contestualmente alla richiesta di erogazione dei contributi e richiedono il contributo nella misura prevista dal piano contributivo;
 
3) Il contributo agli interessi è erogato dal Mediocredito Centrale al netto della ritenuta d'acconto del 4 per cento sulla sola quota di competenza dell'impresa, in quanto la quota di diretta spettanza della Banca non è soggetta a tale ritenuta ai sensi degli articoli 28 e 29 del d.p.r. 600/1973 ;
 
4) Le Banche trattengono la quota di contributo di diretta spettanza in misura tale da consentire che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate a tasso agevolato ed accreditano ai beneficiari la restante quota di contributo;
 
5) Le Banche integreranno il piano di ammortamento secondo le seguenti modalità:
 
a) la rata oggetto di riscadenzamento viene accodata, con la stessa cadenza, al piano di ammortamento originario ovvero all'ultima rata già riscadenzata;
 
b) alla scadenza così creata si avrà, in linea capitale, l'importo rimasto impagato della rata a credito della Banca (rata originaria Banca, meno quota pagata dall'impresa, meno contributo pagato dal Mediocredito Centrale);
 
c) a tutte le scadenze successive a quella riscadenzata, previste dal piano di ammortamento originario, e sulle nuove scadenze ad esso accodate saranno calcolati e capitalizzati a favore della Banca gli interessi contrattualmente previsti (Rendistato maggiorato di un punto), calcolati sul capitale di cui alla lettera b);
 
d) l'interesse a carico dei beneficiari va calcolato secondo le stesse modalità di cui alla lettera c), ma applicando il tasso del 3,5 per cento;
 
e) la differenza tra la rata a favore della Banca (lettere b) e c)) e quella a carico del beneficiario (lettere b) e d)) costituisce il contributo da richiedere al Mediocredito Centrale.
Art. 21. 
(Revoca e cessazione del contributo)
1. 
L'erogazione cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione del finanziamento, di cessazione dell'attività o di dichiarazione di fallimento, nel caso in cui la rata precedente tale evento risulti regolarmente pagata dal beneficiario; altrimenti il contributo cessa dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata pagata.
Art. 22. 
(Recupero dei contributi erogati e non più dovuti)
1. 
I contributi già erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti al Mediocredito Centrale, per il tramite della banca finanziatrice, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data della revoca o della cessazione dei contributi stessi.
2. 
In tutti gli altri casi in cui il Mediocredito Centrale sia legittimato a chiedere il rimborso di contributi erogati e non più dovuti, il medesimo procederà ad effettuare i necessari conguagli alla prima scadenza utile applicando agli importi da retrocedere da parte delle Banche, a partire dalla data di erogazione dei contributi non più dovuti fino alla data di pagamento, una maggiorazione pari al costo della provvista vigente alla data di erogazione (Rendistato arrotondato ai cinque centesimi superiori).
3. 
La misura del tasso di maggiorazione da applicare sarà comunicata in sede di richiesta di rimborso dei contributi.
4. 
Viene naturalmente fatto salvo il diritto delle Banche di rimborsare i contributi con valuta antergata, ovvero applicando le maggiorazioni calcolate come sopra.
Art. 23. 
(Controlli)
1. 
Entro tre mesi dalla data di erogazione a saldo del finanziamento la Banca finanziatrice trasmette al Mediocredito Centrale i prospetti riepilogativi delle spese sostenute dal beneficiario e la relativa documentazione. Il Mediocredito, sulla base della documentazione di spesa ricevuta, effettua controlli su un campione non inferiore al 15 per cento delle imprese che hanno beneficiato del contributo, al fine di verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo medesimo.
Art. 24. 
(Modalità di estinzione dei finanziamenti agevolati ai sensi della l. 35/1995 )
1. 
Il soggetto che abbia beneficiato di un finanziamento agevolato ai sensi della l. 35/1995 , dopo aver ricevuto la comunicazione di concessione dell'agevolazione ai sensi della legge, per ottenere l'erogazione del nuovo finanziamento, chiede al Mediocredito, per il tramite della Banca finanziatrice, l'estinzione del precedente finanziamento. L'estinzione copre la quota capitale residua del precedente finanziamento, calcolata alla data di presentazione alla Banca della domanda di rilocalizzazione ai sensi della l. 228/1997 e gli interessi maturati sulle somme erogate per la parte a carico del Mediocredito nonchè gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato del finanziamento, queste ultime nei limiti del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice.
2. 
Nei casi in cui la domanda di rilocalizzazione sia stata presentata in data anteriore alla scadenza della rata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 13 aprile 2000, n. 125, allorquando sia stata richiesta la rinegoziazione prevista dall' articolo 3 quinquies della legge 13 luglio 1999, n. 226 , l'estinzione copre il valore complessivo della rinegoziazione.
3. 
L'importo dovuto verrà erogato con valuta pari alla data di presentazione alla Banca della domanda di estinzione; qualora la domanda di estinzione sia precedente alla data della delibera di concessione delle agevolazioni sul finanziamento ai sensi della l. 228/1997 , sarà riconosciuta una valuta pari a quest'ultima data.
4. 
Il debito residuo da estinguere può trovare capienza nell'importo del finanziamento concesso ai sensi della l. 228/1997 oppure può eccedere tale importo.
5. 
L'estinzione del finanziamento agevolato sarà effettuata limitatamente alla quota della somma erogata finalizzata al ripristino degli insediamenti, o porzioni dei medesimi, che vengono rilocalizzati per la quale la spesa risulterà documentata da fatture e altra idonea documentazione.
6. 
Il beneficiario potrebbe non essere tenuto a documentare la spesa anche della quota non assistita dalle agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 bis della l. 35/1995 , nel caso in cui l'operazione di ricostruzione progettata non sia stata completata per cause non imputabili alla volontà del beneficiario stesso.
7. 
Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del precedente finanziamento, il beneficiario può chiedere, fino al termine di detto periodo, l'estinzione della parte residua del finanziamento ricevuto, previa presentazione al Mediocredito, per il tramite della Banca finanziatrice, della documentazione di spesa.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 22 maggio 2001
Enzo Ghigo

Note:

[1] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 del 2011.