Regolamento regionale n. 5 del 22 maggio 2001  ( Vigente )
"Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)".
(B.U. 30 maggio 2001, n. 22)

Art. 1. 
(Disposizioni generali)
1. 
I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati che da enti pubblici.
2. 
I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dall'Amministrazione comunale nell'ambito dello strumento urbanistico.
3. 
In tali cimiteri e' consentito esclusivamente l'interro di spoglie delle specie animali di cui all' articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione).
4. 
Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione devono essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
5. 
Nei cimiteri per animali d'affezione e' consentito l'interramento delle spoglie, non la loro tumulazione.
Art. 2. 
(Procedure autorizzative di carattere localizzativi)
1. 
I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione edilizia. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:
a) 
relazione idrogeologica della localita', con particolare riferimento alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondita' e alla direzione della falda;
b) 
una relazione tecnico-sanitaria che rechi:
1) 
la descrizione della localita', con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area;
2) 
la descrizione dell'area dovra' altresi', valutare la compatibilita' del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e al relativo regolamento di attuazione promulgato con decreto del Presidente della Repubblica 384/78 ;
c) 
estratto del P.R.G.C. in scala non inferiore a 1:2000 che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) nonche' all' articolo 27 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come da ultimo modificato dall' articolo 29 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 ;
d) 
l'osservanza della normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici: elettrico, etc.;
e) 
parere igienico sanitario espresso dal Servizio di igiene e sanita' pubblica della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
Art. 3. 
(Procedure autorizzative di carattere gestionale)
1. 
I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione sono sottoposti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata dietro parere dell'ASL competente per territorio, la quale accertera' l'idoneita' degli impianti e delle attrezzature, sotto l'aspetto igienico sanitario, avendo particolare cura dell'idoneita' sanitaria dei lavoratori.
Art. 4. 
(Disposizioni di carattere localizzativo)
1. 
Il cimitero per animali d'affezione deve essere isolato da un edificio o da piu' edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.
2. 
Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate con un minimo di 50 m. dalla recinzione esterna del cimitero.
3. 
In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno 50 m..
4. 
Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato da una cortina verde. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.
5. 
Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e dotato sia di servizio igienico completo almeno di una tazza o turca e di un lavandino accessibile e visitabile, utilizzato anche dal pubblico, sia di un locale ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio.
6. 
Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purche' questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidita' del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.
Art. 5. 
(Caratteristiche dei terreni)
1. 
I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprieta' meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
2. 
Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondita' di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosita' e di capacita' per l'acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie.
3. 
Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
4. 
La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col piu' alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro.
Art. 6. 
(Caratteristiche delle fosse da interro)
1. 
Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondita' tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 per i piccoli animali e di almeno cm. 150 per gli animali di grossa taglia, dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.
2. 
Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
3. 
I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghe almeno 50 cm. tra fossa e fossa.
Art. 7. 
(Disseppellimento di spoglie animali)
1. 
Il disseppellimento delle spoglie di piccoli animali e' consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione. Per il disseppellimento delle spoglie di animali di grossa taglia, tale termine e' determinato in 10 anni dall'interro.
2. 
Le fosse, liberate dalle spoglie, previa disinfezione possono essere utilizzate per nuovi interri.
3. 
L'ASL competente per territorio svolge attivita' di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.
Art. 8. 
(Soppressione del cimitero)
1. 
L'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'ASL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
2. 
La soppressione del cimitero puo' essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia.
Art. 9. 
(Trasporto delle spoglie)
1. 
L'impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale servizio veterinario dell'ASL al trasporto delle spoglie animali. Tale servizio fornira' disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.
2. 
Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonche' esalazioni moleste durante il trasporto, sia atto a favorire una corretta mineralizzazione delle spoglie stesse.
Art. 10. 
(Prescrizioni sanitarie per gli addetti ai lavori nel cimitero)
1. 
Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati di tutti i sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.
Art. 11. 
(Tenuta del registro presenze)
1. 
Il gestore del cimitero per animali d'affezione e' tenuto a compilare apposito registro, vidimato inizialmente ed ogni anno dal Servizio veterinario dell'ASL, in cui sono annotati tipo di animale, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di interramento. Le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro.
Art. 12. 
(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)
1. 
I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219. Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento.
Art. 13. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione e' affidata al Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente.
Art. 14. 
(Sanzioni)
1. 
Ferme restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito, in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell' articolo 344 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni, e comportano l'emanazione di ordinanza sindacale di merito.
2. 
Successive e/o reiterate violazioni comportano l'esperimento delle sanzioni di cui all' articolo 650 del codice penale e, ove ritenuto necessario, la proposta di sospensione o revoca dell'autorizzazione. In tal caso la fidejussione viene incamerata dal Comune.
3. 
I proventi delle sanzioni sono incamerati dall'ASL di competenza, ai sensi della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia).
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 22 maggio 2001
Enzo Ghigo