Regolamento regionale n. 4 del 05 marzo 2001  ( Vigente )
"Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica".
(B.U. 07 marzo 2001, n. 10)

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui all' articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , in materia di risorse idriche).
2. 
Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere la concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
3. 
Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere il riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente:
a) 
coloro che possiedono un titolo di derivazione attribuito da atti o fatti validi secondo le leggi del tempo e del luogo in cui erano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) 
gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (Legge concernente le derivazioni di acque pubbliche), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il predetto trentennio.
4. 
Sono esclusi dall'obbligo di richiedere la concessione preferenziale o il riconoscimento di antico diritto coloro che effettuano un utilizzo di acque che la legge e gli atti attuativi della medesima consentono di usare liberamente ed in particolare coloro che ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) effettuano la raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ovvero l'uso domestico delle acque sotterranee.
Art. 2. 
(Concessione preferenziale di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di trincee drenanti)
1. 
Le istanze di concessione preferenziale di cui al presente articolo, in regola con l'imposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute all'autorita' competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate dalle informazioni minime di cui all'Allegato A, Parte I.
2. 
Qualora l'istanza risulti incompleta, l'ufficio istruttore invita il richiedente a integrare le informazioni mancanti, assegnando a tal fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora l'istanza non sia integrata entro il termine stabilito, l'amministrazione dichiara improcedibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. Con analogo atto, adottato anche per piu' istanze, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori termine.
3. 
L'amministrazione procedente predispone un elenco informatizzato delle istanze pervenute e risultate procedibili, suddiviso su base comunale e contenente le informazioni di cui all'Allegato A, Parte II relative a ciascuna istanza, la quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999 n. 22 (Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 ). Qualora dall'indicazione del solo numero del foglio di mappa e della particella catastale su cui insiste la derivazione emerga la coincidenza con altri punti di prelievo, l'autorita' procedente, prima di attribuire il codice, richiede la localizzazione delle opere di presa sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, assegnando a tal fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora l'istanza non sia integrata entro il termine stabilito, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente.
4. 
Espletate le attivita' di cui ai commi 2 e 3, l'autorita' procedente, con unico provvedimento, autorizza in via provvisoria la continuazione delle derivazioni d'acqua comprese nell'elenco di cui al comma 3 nei limiti e secondo le modalita' dichiarate dagli istanti e ne da' comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui all' articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce altresi' comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 8, comma 3 della l. 241/1990 .
5. 
Al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio, decorrente dal 10 agosto 1999, il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo elenco, e' trasmesso alla Regione, entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea, sia su supporto informatizzato secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Amministrazione regionale.
6. 
Il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo elenco, e' quindi inviato all'Autorita' di Bacino del fiume Po per il parere inerente l'equilibrio del bilancio idrico e, per le derivazioni che insistono in comuni inclusi nelle aree protette, al relativo ente gestore per il parere previsto dall' articolo 25, comma 2 della l. 36/1994 e sue successive modifiche e integrazioni. L'ente gestore dell'area protetta esprime il parere richiesto nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione dell'elenco; decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
7. 
Richiesti i pareri di cui al comma 6, l'amministrazione procedente ordina la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco allegato al provvedimento di cui al comma 4 all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione i Comuni trasmettono all'amministrazione procedente il relativo referto di pubblicazione.
8. 
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio possono essere presentate all'autorita' procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.
9. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 in caso di istanze concernenti anche prelievi da acque sotterranee tramite pozzo al servizio di un'unica utenza, l'autorita' procedente redige il disciplinare di concessione sulla base dei disciplinari-tipo di cui all'Allegato B e tenuto conto dei pareri formulati dalla Autorita' di bacino del fiume Po e dall'ente gestore dell'area protetta, ove richiesto.
10. 
In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di concessione preferenziale, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi, l'amministrazione procede secondo le disposizioni di cui al comma 9, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di concessione preferenziale, liquida le spese di istruttoria quantificate in conformita' ai criteri di cui all'Allegato C e tenuto conto degli eventuali acconti gia' introitati e notifica il provvedimento al richiedente.
11. 
Il disciplinare di concessione preferenziale e' trasmesso per la sottoscrizione al richiedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno. Contestualmente l'amministrazione procedente chiede all'istante, tenuto conto degli eventuali acconti gia' introitati, il versamento in un'unica soluzione delle spese di procedimento, costituite dalle spese di istruttoria quantificate in conformita' ai criteri di cui all'Allegato C e dagli oneri di pubblicazione, di imposta di bollo e di registrazione del disciplinare, nonche' il versamento della cauzione, incamerata dall'amministrazione stessa, pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i relativi moduli di pagamento.
12. 
Il disciplinare firmato dal richiedente per l'accettazione delle condizioni d'uso dell'acqua e la copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento e della cauzione devono essere restituiti all'autorita' procedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancato rispetto del termine, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. La firma del disciplinare deve essere autenticata ovvero apposta davanti al funzionario ricevente ovvero ancora accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identita' del richiedente.
13. 
Acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalita' previste dalla legge ed accertato l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, l'autorita' procedente adotta il provvedimento di concessione preferenziale e provvede:
a) 
alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la riscossione del canone determinato in via definitiva dal disciplinare;
b) 
alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze;
c) 
alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso l'amministrazione procedente;
d) 
alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze;
e) 
all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche.
Art. 3. 
(Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo)
1. 
Il procedimento di concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo e' regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. 
A seguito della pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 7, l'amministrazione procedente individua d'ufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le falde profonde.
[1]
3. 
In tali casi l'amministrazione procedente richiede le integrazioni tecniche, effettua le verifiche e adotta i provvedimenti del caso in conformita' all'Allegato D. Riconosciuti conformi o correttamente ricondizionati i pozzi di cui al comma 2, si procede secondo le modalita' descritte all'articolo 2, commi 9, 10, 11, 12 e 13, redigendo un unico disciplinare per tutti i prelievi al servizio di un'unica utenza.
4. 
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, la concessione preferenziale e la regolarizzazione dei pozzi costruiti in territori soggetti alla tutela della pubblica amministrazione e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca avvengono contestualmente secondo le modalita' del presente articolo e, in caso di interferenza, nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.
Art. 4. 
(Riconoscimenti di antico diritto)
1. 
Le istanze di concessione riconoscimento di cui al presente articolo, in regola con l'imposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute all'autorita' competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate dalle informazioni minime di cui all'Allegato A, nonche' dal titolo legittimo o dai documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della l. 2644/1884 .
2. 
Espletate le attivita' di cui all'articolo 2, commi da 2 a 8, eventualmente disponendo che si omettano le formalita' di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di lieve entita', l'autorita' competente richiede all'istante, tenuto conto degli eventuali acconti gia' introitati, il versamento in un'unica soluzione delle spese di istruttoria quantificate in conformita' ai criteri di cui all'Allegato C e degli oneri di pubblicazione, nonche' il versamento della cauzione pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i relativi moduli di pagamento.
3. 
Copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento e della cauzione devono essere restituite all'autorita' procedente, tramite raccomandata o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di riconoscimento di antico diritto con atto espresso notificato al richiedente.
4. 
Accertato l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalita' previste dalla legge e tenuto conto dei pareri formulati dalla Autorita' di bacino del fiume Po e dall'ente gestore dell'area protetta, ove richiesto, l'autorita' procedente adotta il provvedimento di riconoscimento di antico diritto contenente gli elementi essenziali e le modalita' di esercizio della derivazione e provvede:
a) 
alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la riscossione del canone determinato in via definitiva dal provvedimento stesso;
b) 
alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso l'amministrazione procedente;
c) 
alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze;
d) 
all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche.
5. 
In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di riconoscimento di antico diritto l'amministrazione, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi, procede secondo le disposizioni di cui al comma 4, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza, liquida le spese di istruttoria, quantificate in conformita' ai criteri di cui all'Allegato C e tenuto conto degli eventuali acconti gia' introitati, e notifica il provvedimento al richiedente.
Art. 5. 
(Cessazione dei prelievi e definizione dei canoni demaniali arretrati)
1. 
L'amministrazione procedente, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilita' della domanda, al rigetto della stessa ovvero alla presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione preferenziale o al riconoscimento di antico diritto, dispone la cessazione del prelievo e l'esecuzione degli adempimenti di cui all'Allegato E nei tempi stabiliti dall'amministrazione stessa.
2. 
Nei provvedimenti di dichiarazione di improcedibilita' della domanda o di rigetto della medesima di cui all'articolo 2, comma 3 ovvero di presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione o al riconoscimento di antico diritto intervenuta prima dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 4 sono altresi' definiti i canoni demaniali arretrati da versare all'Amministrazione statale per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 ed i canoni demaniali arretrati da corrispondere alla Regione per il periodo successivo fino alla cessazione del prelievo.
Art. 6. 
(Disposizione finale)
1. 
Ai sensi dell' articolo 2, comma 2 della l.r. 61/2000 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto.
2. 
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 5 marzo 2001
Enzo Ghigo


Note:

[1] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole " falde in pressione" sono state sostituite dalle parole "falde profonde" ad opera dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 2004.

[2] Nell'allegato B l' articolo 4 del disciplinare tipo per derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1 del 2004.

[3] Nell'allegato C le parole "falde in pressione" sono state sostituite dalle parole "falde profonde" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 del 2004.

[4] Nell'allegato D le parole "falda in pressione" o "falde in pressione" sono state sostituite dalle parole "falde profonde", la lettera B del paragrafo I dell'Allegato D è stata abrogata e la lettera A del paragrafo II dell'Allegato D è stata sostituita ad opera dell'articolo 4 del regolamento regionale 1 del 2004.

[5] Nell'allegato E le parole "falde in pressione" sono state sostituite dalle parole "falde profonde" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 1 del 2004.