Regolamento regionale n. 2 del 19 febbraio 2001  ( Vigente )
"Regolamento regionale dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei".
(B.U. 28 febbraio 2001, n. 9)

Art. 1. 
(Oggetto del regolamento)
1. 
Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei, in attuazione dell' articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche' dell' articolo 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 2. 
(Definizione dell'attivita' di tassidermia)
1. 
Si definisce attivita' di tassidermia quella volta a conservare, in tutto od in parte, la pelle o parti del corpo dei vertebrati, preservandone l'aspetto esteriore, mediante l'impiego di adeguate e specifiche tecniche, per finalita' scientifiche, didattiche, amatoriali.
2. 
Per imbalsamazione si intende il trattamento atto a conservare il corpo degli animali, con l'impiego di sostanze e di tecniche adeguate, evitandone la decomposizione e la putrefazione.
3. 
Ai fini del presente regolamento, i termini "tassidermia" ed "imbalsamazione" sono considerati equipollenti e ad essi viene equiparata l'attivita' volta alla preparazione e conservazione dei trofei.
Art. 3. 
(Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di tassidermia)
1. 
L'esercizio in forme professionali dell'attivita' di tassidermia e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia competente, previo accertamento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche mediante esame da parte di apposita Commissione.
2. 
I tassidermisti autorizzati, che intendono esercitare la loro attivita' in forma impreditoriale, debbono altresi' essere iscritti al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane, in conformita' alle norme vigenti in materia. La richiesta di iscrizione dev'essere presentata entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita'.
Art. 4. 
(Disposizioni particolari)
1. 
Viene rilasciata autorizzazione, senza necessita' di esame, su richiesta da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a coloro i quali dimostrino di essere iscritti, alla data di entrata in vigore della l.r. 70/1996 , nell'Albo provinciale delle imprese artigiane con la qualifica di tassidermista, o nel Registro delle ditte con oggetto inerente all'attivita' di tassidermia.
2. 
I tassidermisti, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze o per conto di enti ed istituzioni pubbliche, istituti universitari, musei di storia o di scienze naturali e simili, anche in forma volontaria sono unicamente soggetti all'obbligo di segnalazione della loro attivita' alla Provincia, ai fini della loro iscrizione in apposito elenco.
3. 
L'esercizio dell'attivita' di tassidermia, svolta in forma amatoriale da soggetti non cacciatori e senza fini di lucro, e' soggetta alla prescritta autorizzazione, ma non all'obbligo di iscrizione al Registro delle ditte o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 5. 
(Procedure per l'autorizzazione. Esame di idoneita')
1. 
L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nel cui territorio il richiedente intenda svolgere esclusivamente o prevalentemente l'attivita' di tassidermia.
2. 
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'accertamento del possesso di adeguate conoscenze tecniche, compiuto da apposita Commissione d'esame nominata dalla Provincia, cosi' composta:
a) 
un esperto in tecniche di tassidermia, con funzioni di Presidente;
b) 
un esperto di legislazione venatoria;
c) 
un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
d) 
un laureato in veterinaria;
e) 
un perito conciario.
3. 
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Provincia. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
4. 
L'esame, articolato in un colloquio ed in prove pratiche, avra' ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente alle materie previste dall' articolo 34, comma 4 della l.r. 70/1996 .
5. 
La Commissione esprime giudizio di idoneita' se l'esito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.
Art. 6. 
(Esemplari di cui e' consentita la tassidermia e l'imbalsamazione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 6, comma 2 della l. 157/1992 e dell'articolo 34, commi 8 e 9 della l.r. 70/1996 , e' consentita la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie, o loro parti, di esemplari appartenenti alle seguenti categorie:
a) 
fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purche' catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna presente sul territorio italiano che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;
b) 
fauna esotica o comunque proveniente dall'estero, purche' il possesso della stessa sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano conformi alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine in conformita' ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia o di specie protette ai sensi della normativa comunitaria;
c) 
fauna domestica;
d) 
animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati, quando un'autorizzazione sia richiesta, nei limiti in cui ne e' consentito l'abbattimento;
e) 
animali rinvenuti morti o abbattuti per caso fortuito o forza maggiore, previa autorizzazione della Provincia competente, secondo le procedure stabilite dalla l.r. 70/1996 .
Art. 7. 
(Obblighi di documentazione, registrazione e conservazione)
1. 
Al momento della richiesta di preparazione tassidermica o di imbalsamazione, il tassidermista deve compilare un modulo contenente le generalita' del richiedente, la descrizione dell'esemplare, il luogo e la data della cattura.
2. 
I moduli vengono predisposti e distribuiti dalla Provincia competente a tutti i preparatori autorizzati.
3. 
Al modulo devono essere allegati in copia i documenti attestanti la legittimita' della detenzione per gli esemplari appartenenti:
a) 
alla fauna esotica;
b) 
alla fauna selvatica non oggetto di caccia ai sensi della legislazione regionale piemontese;
c) 
alla fauna protetta, legittimamente abbattuta o detenuta (ivi compresi gli animali morti per cause accidentali o naturali);
d) 
alla fauna proveniente da allevamento.
4. 
In questi stessi casi, il tassidermista autorizzato deve trascrivere i dati della richiesta su apposito registro, vidimato in ogni suo foglio dal competente ufficio della Provincia.
5. 
Il tassidermista deve altresi' apporre alle relative preparazioni il contrassegno inamovibile, fornito dalla Provincia competente. Tale contrassegno dovra' contenere i dati atti ad individuare il tassidermista ed il numero corrispondente all'annotazione sul registro.
6. 
I moduli delle richieste debbono essere conservati dal tassidermista fino alla fine dell'anno solare successivo a quello della presentazione.
7. 
Il registro delle preparazioni deve essere tenuto aggiornato e conservato per cinque anni dall'ultima registrazione in esso contenuta, unitamente alle copie dei documenti attestanti la legittimita' della detenzione delle spoglie degli esemplari, nei casi sopra indicati.
8. 
Il tassidermista e' tenuto ad esibire, su richiesta degli agenti esercitanti la vigilanza venatoria ai sensi dell' articolo 27 della l. 157/1992 , la documentazione di cui ha l'obbligo di conservazione.
Art. 8. 
(Obblighi di segnalazione)
1. 
Il tassidermista autorizzato deve segnalare alla Provincia competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione, trasmettendo i moduli delle relative richieste.
2. 
Il tassidermista e' inoltre tenuto a mettere a disposizione della Provincia l'esemplare di cui non e' consentita la preparazione, ove ne abbia la disponibilita', dandone alla stessa immediata comunicazione.
3. 
La Provincia competente, previo accertamento che si tratti di spoglie di esemplari delle suddette categorie, impartisce disposizioni circa la loro destinazione, e a tal fine puo' disporre che le stesse siano oggetto di preparazione tassidermica e destinate a fini didattico-scientifici, a musei, ad istituti universitari o agli enti di gestione delle aree protette.
4. 
La Provincia da' comunicazione al servizio certificazioni CITES del Corpo Forestale dello Stato, ai fini e per le determinazioni di cui all' articolo 4, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica) nel caso di esemplari, loro parti o prodotti derivati, appartenenti a specie animali in via di estinzione.
Art. 9. 
(Disciplina particolare dei musei)
1. 
Alle istituzioni scientifiche ed universitarie, ai musei di storia e di scienze naturali, ed agli altri enti e soggetti assimilati, non si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del presente regolamento.
2. 
In aggiunta alla documentazione e catalogazione prevista dai rispettivi ordinamenti, i soggetti di cui al precedente comma debbono tenere un registro, sul quale annotare i dati essenziali delle spoglie preparate, la data di preparazione, la provenienza dell'animale, il nominativo del soggetto preparatore, ed al quale allegare la documentazione attestante la legittimita' del possesso o della detenzione.
3. 
Alle preparazioni destinate ai musei ed alle altre istituzioni sopra indicate non si estende l'obbligo del contrassegno.
Art. 10. 
(Vigilanza e controlli)
1. 
La vigilanza sulla tenuta dei registri e della relativa documentazione e' affidata agli addetti alla vigilanza venatoria ai sensi dell' articolo 27 della l. 157/1992 e dell' articolo 51 della l.r. 70/1996 .
2. 
Gli atti di ispezione, perquisizione, controllo dei locali ove viene esercitata l'attivita' di tassidermia e delle relative pertinenze, competono esclusivamente ai soggetti preposti alla vigilanza che rivestano la qualita' di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 11. 
(Sanzioni)
1. 
Ai sensi dell' articolo 30 della l. 157/1992 , la violazione della disciplina relativa all'attivita' di imbalsamazione e tassidermia, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, sulla base delle diverse fattispecie incriminatrici delineata al comma 1 dello stesso articolo.
2. 
Ai sensi dell' articolo 6, comma 2 della l. 157/1992 , la violazione dell'obbligo di segnalazione delle richieste di imbalsamazione delle spoglie di specie protette o comunque non cacciabili o di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli consentiti dal calendario venatorio comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. 
La sanzione della revoca si applica inoltre nei casi di imbalsamazione di specie particolarmente protette di cui all' articolo 2, comma 1 della l. 157/1992 .
4. 
Nei casi di imbalsamazione di specie non consentite, diverse da quelle indicate all' articolo 2 della l. 157/1992 , l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' tassidermica viene sospesa per un periodo da uno a tre anni; in caso di recidiva, per un periodo da due a cinque anni; in caso di ulteriore recidiva, l'autorizzazione viene revocata.
5. 
Per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, conservazione di documenti giustificativi, si applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione fino ad un anno, elevabile in caso di recidiva fino a due anni; in caso di ulteriore recidiva, l'autorizzazione viene revocata.
Art. 12. 
(Detenzione)
1. 
La detenzione di spoglie imbalsamate, di preparazioni tassidermiche e di trofei e' consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui ne e' consentita la preparazione.
2. 
I soggetti detentori di spoglie imbalsamate, preparazioni, trofei, gia' regolarmente denunciati in base alla previgente normativa, ma privi del contrassegno inamovibile, debbono fare richiesta dello stesso alla Provincia competente.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 19 febbraio 2001
Enzo Ghigo