Regolamento regionale n. 1 del 15 gennaio 2001  ( Vigente )
"Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana".
(B.U. 17 gennaio 2001, n. 3)

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La stesura del presente regolamento si inserisce nel quadro normativo del Capo VI della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) predisposto dalla Regione Piemonte per la valorizzazione, la tutela, la promozione e lo sviluppo delle lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura anche di derivazione locale.
Art. 2. 
(Azioni)
1. 
Tra le azioni e gli strumenti che la legge regionale indica per perseguire le finalità di cui sopra, all'articolo 28 si individua come fondamentale il riconoscimento, da parte delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, di quelle imprese che, avendo i requisiti definiti dai Disciplinari di Produzione dei settori individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 27-24980 del 6 luglio 1998, ottengono idonea annotazione nell'Albo delle imprese artigiane.
Art. 3. 
(Interventi)
1. 
Tra gli interventi, di cui all' articolo 29 della l.r. 21/1997 , è prevista la realizzazione di un marchio di qualità.
Art. 4. 
(Denominazione)
1. 
Con la denominazione "Eccellenza Artigiana" si intende indicare l'impresa che ha ottenuto il riconoscimento e l'annotazione, ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 21/1997 .
Art. 5. 
(Soggetti autorizzati all'utilizzo della denominazione)
1. 
Ottengono tale denominazione quelle imprese e quei consorzi che, previo accertamento da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, competenti per territorio, della rispondenza dei requisiti con i relativi disciplinari di produzione, avendo avuto l'approvazione, sono state annotate all'Albo delle imprese artigiane, quali imprese di "eccellenza artigiana".
Art. 6. 
(Marchio)
1. 
Il marchio è stato realizzato per rappresentare ed esaltare lo storico ed imprescindibile intreccio tra l'artigianato e la cultura, le tradizioni e lo sviluppo del Piemonte.
2. 
Il marchio (in bianco e nero e a colori) che si allega come parte integrante del presente regolamento risulta costituito da un rettangolo a bordo nero contenente a sinistra lo stemma della Regione Piemonte, a destra il simbolo specifico dell'artigianato artistico, con al centro il logo "Piemonte Eccellenza Artigiana", accompagnato dalla base-line "Perchè la qualità riconosciuta sia riconoscibile".
3. 
Ferma restando l'immagine grafica come sopra descritta, l'impresa è autorizzata ad utilizzare il marchio nella versione a colori o in bianco e nero nelle dimensioni più confacenti alle diverse esigenze.
Art. 7. 
(Registrazione marchio)
1. 
La registrazione del marchio avviene ai sensi della normativa vigente.
Art. 8. 
(Soggetti autorizzati all'utilizzo del marchio)
1. 
L'utilizzo del marchio è riservato in via esclusiva alle imprese che ottengono il riconoscimento di "Eccellenza artigiana" ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 21/1997 .
2. 
L'impresa è autorizzata a utilizzare il marchio dal momento dell'annotazione effettuata ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 21/1997 e delle relative procedure di attuazione.
3. 
Le modalità di utilizzazione del marchio sono disciplinate dal presente regolamento.
4. 
L'impresa di "eccellenza artigiana" deve utilizzare il marchio nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, esclusivamente per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzare terzi, compresi eventuali subfornitori ad utilizzare il marchio in qualunque modo o forma.
Art. 9. 
(Modalità di utilizzo del marchio)
1. 
L'uso e la pubblicizzazione del marchio può avvenire unicamente:
a) 
in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad esempio, carta intestata, biglietto da visita e fatture);
b) 
in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
c) 
negli stand presso fiere ed esposizioni;
d) 
nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.
Art. 10. 
(Controlli e vigilanza)
1. 
Le Commissioni provinciali per l'Artigianato, nell'ambito delle proprie competenze attinenti alla corretta tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, possono in ogni momento verificare il permanere in capo all'impresa che abbia ottenuto il riconoscimento di "eccellenza artigiana" dei requisiti richiesti dai rispettivi disciplinari di produzione.
2. 
In caso di perdita dei requisiti richiesti dai disciplinari, la Commissione provinciale per l'Artigianato competente territorialmente, provvede ai sensi dell' articolo 45 della l.r. 21/1997 alla cancellazione dell'annotazione dell'impresa dall'Albo, sentito in ogni caso l'interessato.
3. 
Le Commissioni provinciali per l'Artigianato vigilano inoltre sull'osservanza del presente regolamento, sull'utilizzo del marchio da parte delle imprese.
4. 
Qualora si riscontri la non conformità dell'utilizzazione del marchio al regolamento d'uso ed alle prescrizioni dei disciplinari, la Commissione competente territorialmente diffida l'impresa dall'utilizzo in maniera irregolare del marchio invitandola ad adeguarsi al presente regolamento.
Art. 11. 
(Parere UE)
1. 
Ogni utilizzo del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana" rilevante ai fini commerciali è sospeso fino al conseguimento del parere favorevole dell'Unione europea.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 15 gennaio 2001
Enzo Ghigo