Regolamento regionale n. 8 del 10 ottobre 2000  ( Vigente )
"Disciplina delle scuole nautiche".
(B.U. 11 ottobre 2000, n. 41)

Art. 1. 
(Scuole nautiche)
1. 
Sono denominati scuole nautiche i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.
Art. 2. 
(Autorizzazione e vigilanza all'esercizio della attività di scuola nautica)
1. 
L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto ad autorizzazione della Regione Piemonte, ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 ed a vigilanza secondo quanto disposto dall'articolo 17, qualora l'attività ricada nel suo territorio.
2. 
L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente previo parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del Direttore dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti, di mezzi nautici, del materiale didattico e del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.
3. 
L'autorizzazione può essere richiesta per l'attivazione di:
a) 
scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
b) 
scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa.
Art. 3. 
(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica)
1. 
Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ;
b) 
avere compiuto la maggiore età;
c) 
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ;
d) 
non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;
e) 
non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o riabilitazione;
f) 
essere in possesso di diploma d'istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.
2. 
Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
a) 
capacità finanziaria di cui all'articolo 8;
b) 
iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per l'attività di scuola nautica;
c) 
proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, con le caratteristiche di cui all'articolo 12, da utilizzare per le prove pratiche;
d) 
proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 9 risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
e) 
arredamento e materiale didattico idoneo per l'insegnamento teorico di cui agli articoli 10 e 11;
f) 
personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell' articolo 28, comma 6 del d.p.r. 431/1997 .
3. 
Qualora l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono essere posseduti:
a) 
da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) 
dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) 
dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
4. 
La persona giuridica richiedente l'autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e).
5. 
Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dall'Amministrazione regionale per documentata necessità per un periodo non superiore ai 365 giorni, rinnovabile per ulteriori 365 giorni; qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
6. 
Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o consorzio, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo nullaosta della Regione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di 365 giorni prorogabili di ulteriori 180.
7. 
Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
8. 
In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di 180 giorni dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono richiedere all'Amministrazione regionale il trasferimento del complesso aziendale.
9. 
Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un consorzio, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Regione che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o del consorzio non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
10. 
Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o di modifica di ragione sociale, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente articolo e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
11. 
Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. 
In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Regione con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa.
13. 
Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare.
14. 
Oltre che per i casi precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
a) 
per morte del titolare in mancanza di eredi;
b) 
per revoca disposta dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 18;
c) 
per espressa rinuncia.
Art. 4.[1] 
(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica)
1. 
La domanda di autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica è presentata all'Amministrazione regionale.
2. 
La domanda, in carta legale, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) 
requisiti di cui all'articolo 3;
b) 
tipo di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
c) 
denominazione della scuola;
d) 
sede.
3. 
Nella domanda dovranno inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
a) 
del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
b) 
dei soci se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
c) 
del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa o consorzio, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.
4. 
La Regione Piemonte provvede entro 90 giorni, dalla data di ricevimento della domanda, ad emettere provvedimento di autorizzazione o diniego motivato, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.
5. 
Delle autorizzazioni rilasciate viene tenuto apposito registro.
Art. 5. 
(Scuole di istruzione per la nautica)
1. 
Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso le CCIAA che gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Regione. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12.
Art. 6. 
(Autoscuole e consorzi di autoscuole)
1. 
Le autoscuole, ovvero i consorzi di autoscuole già autorizzati, qualora svolgano anche l'attività di scuola nautica per la quale devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 2, sono esentati dalla dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 7. 
(Consorzi)
1. 
E' data facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile , per costituire centri di istruzione per la nautica.
2. 
L'autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le scuole nautiche. In caso di consorzio di autoscuole già autorizzato si applica quanto disposto dall'articolo 6.
3. 
I consorzi comunicano alla Regione:
a) 
la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
b) 
il responsabile del consorzio;
c) 
le generalità degli istruttori;
d) 
l'ubicazione della sede del consorzio.
4. 
Il consorzio è dotato di:
a) 
unità da diporto necessarie per assolvere alle funzione demandate dalle scuole nautiche aderenti;
b) 
attrezzature didattiche di cui agli articoli 10, 11, 12.
5. 
Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle scuole nautiche.
6. 
Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.
7. 
Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.
Art. 8. 
(Capacità finanziaria)
1. 
Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'attività di scuola nautica, devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a lire 100 milioni liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) 
aziende o istituti di credito;
b) 
società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. 
L'attestazione, riferita ad un importo di lire 50 milioni, deve essere formulata secondo lo schema previsto nell'allegato A del presente regolamento.
3. 
Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento della capacità finanziaria essendo già stata verificata per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola.
Art. 9. 
(Locali delle scuole nautiche)
1. 
I locali della scuola nautica, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono comprendere:
a) 
un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
b) 
un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
c) 
servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati e aerati.
2. 
L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola.
3. 
Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la planimetria dei locali in scala 1/100 quotata e corredata dei relativi conteggi della superficie netta, timbrata e firmata da un professionista.
4. 
I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.
5. 
Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi di quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento dell'idoneità dei locali essendo già stati verificati per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola, purché la nuova attività non interferisca con l'attività principale.
6. 
Il trasferimento della sede, verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante il rilascio di specifico nullaosta, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.
Art. 10. 
(Materiale per le lezioni teoriche)
1. 
Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
a) 
cartelloni raffiguranti: rosa dei venti, nomenclatura dell'imbarcazione a motore e a vela, segnali notturni e diurni di navigazione, norme per prevenire gli abbordi in mare, manovre dell'imbarcazione a vela, proiezione di Mercatore (ovvero carte nautiche a varie scale, in diverse proiezioni e di diversi servizi idrografici), prore e rotte, correzioni e conversioni, deriva e scarroccio, segnali da sub;
b) 
fanali di via e dispositivi acustici;
c) 
motore fuoribordo con elica;
d) 
tavole delle precedenze nelle varie casistiche;
e) 
strumentazione meteorologica: barometro, igrometro e termometro;
f) 
cartelloni relativi alla struttura dello scafo;
g) 
materiale da carteggio: carte nautiche contrassegnate emesse dall'Istituto Idrografico della Marina, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, portolano, carta speciale n. 1111 dell'Ist. I.M.M. ed ogni altra pubblicazione nautica necessaria alla formazione del diportista;
h) 
bussola di rotta, di rilevamento e grafometro;
i) 
strumento di radionavigazione;
j) 
cartelloni relativi all'emisfero celeste, sestante e tavole per la risoluzione delle rette di altezza;
k) 
manuale per scuola nautica da diporto aggiornato e comunque attrezzature e ausili didattici idonei all'insegnamento teorico - pratico del programma d'esame di cui al d.p.r. 431/1997 .
2. 
Il succitato materiale, ove possibile, potrà essere sostituito da idonee raffigurazioni.
3. 
Eventuali modifiche a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono demandate ad atto del dirigente regionale competente.
Art. 11. 
(Arredamento didattico)
1. 
Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
a) 
una cattedra od un tavolo per insegnante;
b) 
una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
c) 
posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
d) 
almeno quattro tavoli da carteggio con squadrette, parallele, compassi nautici, bussole.
Art. 12. 
(Unità da diporto)
1. 
La scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.
2. 
Tutti i natanti devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti, sia per le esercitazioni di navigazione che per l'effettuazione degli esami.
Art. 13. 
(Attività di insegnamento presso le scuole nautiche)
1. 
Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite corrispondente al tipo di autorizzazione richiesta.
2. 
Il passaggio di personale da una scuola nautica ad un'altra, ovvero la cessazione del rapporto, deve essere autorizzato dalla Regione.
Art. 14. 
(Organico delle scuole nautiche)
1. 
La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere la disponibilità di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori ovvero uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore possono cumulare le suddette funzioni se abilitati.
Art. 15. 
(Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica)
1. 
Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e dei documenti contenenti gli elementi di seguito elencati, secondo le prescrizioni fornite dall'amministrazione regionale al momento del rilascio degli stessi:
a) 
registro d'iscrizione da cui risultino: data d'iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito; il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato dalla Regione;
b) 
registro delle lezioni teoriche: numero del registro d'iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
c) 
scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame da cui risulti la presenza ad almeno 10 ore alle lezioni teoriche;
d) 
scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame.
Art. 16. 
(Disciplina dell'attività)
1. 
All'interno dei locali presso cui ha sede la scuola nautica deve essere esposta al pubblico una tabella, che deve indicare in modo chiaro e per esteso:
a) 
il nome e la sede della scuola corredati dagli estremi dell'autorizzazione ;
b) 
nome e cognome degli insegnanti;
c) 
la firma del titolare della scuola;
d) 
l'orario delle lezioni teoriche;
e) 
i periodi di chiusura della scuola.
Art. 17. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento viene svolta dal personale della Regione all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento.
2. 
I controlli tendono ad accertare:
a) 
la regolarità dell'esercizio dell'attività della scuola nautica;
b) 
la regolarità della tenuta dei registri;
c) 
la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stata autorizzata.
Art. 18. 
(Norme transitorie )
1. 
Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la CCIAA che alla data di entrata in vigore del d.p.r. 431/1997 gestivano le scuole di istruzione per la nautica, la Regione provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 del d.p.r. 431/1997 , previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teorico-pratiche.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato A 

Requisito della capacità finanziaria (art. 8)

Ai fini della dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, dovrà essere prodotta dagli interessati una attestazione di affidamento secondo il seguente schema:

CARTA INTESTATA

(dell'azienda od Istituto di Credito ovvero di Società Finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato, si attesta che questo Istituto (o Società .................. ) ha concesso al Sig ........................... nella forma tecnica di ............................ un affidamento di lire 50.000.000 (cinquantamilioni).

............................... lì ............................................................

L'azienda si impegna a comunicare alla Regione Piemonte ogni variazione relativa all'affidamento in oggetto.

ISTITUTO DI CREDITO

(Azienda - Società Finanziaria)

(timbro e firma)

A titolo indicativo, sono ritenute idonee le seguenti forme tecniche:

- scoperto in c/c per Vs. Transitorie esigenze di cassa;

- linea di credito utilizzabile per scoperto di conto ed ogni altra occorrenza bancaria;

- scoperto;

- apertura di credito per anticipo fatture confermate;

- scoperto di c/c smobilizzo credito;

- scoperto di c/c;

- sconto di portafoglio;

- apertura di credito;

- apertura di credito e di finanziamento;

- personalfido e apertura di credito;

- credito da utilizzare in c/c in modo rotativo quale anticipo fatture e/o ricevute bancarie;

- castelletto/DIE (Disponibilità Immediata Effetti).

La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria non può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionatamente da più Istituti di Credito in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informatori che sottostanno alla dimostrazione alla capacità finanziaria.


Note:

[1] In questo articolo i commi sono stati rinumerati per mero errore materiale in fase di pubblicazione.