Note:
[1] Il regolamento รจ stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 4 del 2013.
[2] L'art 19 del r.r. 4/2013 dispone che il r.r 2/2000 continua ad applicarsi, limitatamente alle norme relative al conteggio delle spese tecniche e generali spettanti all'ente attuatore, ai programmi d'intervento i cui lavori sono iniziati prima dell'entrata in vigore del r.r. 4/2013.