Regolamento regionale n. 1 del 29 luglio 1999  ( Vigente )
"Approvazione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 relativa a 'Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)'".
(B.U. 01 settembre 1999, 1° suppl. al n. 35)

Sommario:            

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
1. 
Il Regolamento Edilizio, in conformita' con quanto disposto all' art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), disciplina:
a) 
la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
b) 
gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
c) 
i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
d) 
l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
e) 
le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
f) 
l'esercizio dell'attivita' costruttiva e dei cantieri;
g) 
la vigilanza e le sanzioni.
2. 
Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.
Art. 2.[1] 
Formazione della Commissione Edilizia
1. 
La Commissione Edilizia e' l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. 
La Commissione e' composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da ......... componenti, eletti dal Consiglio comunale.
3. 
I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore eta', ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attivita' edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovra' essere in possesso di diploma di laurea.
4. 
Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. 
La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facolta' per non piu' di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. 
I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. 
I componenti della Commissione decadono:
a) 
per incompatibilita', ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) 
per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. 
La decadenza e' dichiarata dal Consiglio comunale.
9. 
I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
Art. 3.[2] 
Attribuzioni della Commissione Edilizia
1. 
La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
a) 
il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
b) 
l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso gia' rilasciati.
2. 
L'Autorita' competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformita' dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. 
Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facolta' di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
a) 
strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
b) 
convenzioni;
c) 
programmi pluriennali di attuazione;
d) 
regolamenti edilizi e loro modifiche;
e) 
modalita' di applicazione del contributo di concessione.
Art. 4. 
Funzionamento della Commissione Edilizia
1. 
La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. 
Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. 
Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. 
I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. 
Vi e' interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. 
La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
7. 
La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facolta' di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o piu' esperti in specifiche materie; ha altresi' facolta' - con le stesse modalita' decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. 
La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. 
Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
10. 
Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. 
Il verbale e' firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed e' allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.
Titolo II. 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Art. 5. 
Certificato urbanistico (C.U.)
1. 
La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) puo' essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facolta' di svolgere attivita' edilizie; essa deve indicare le generalita' del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. 
Il certificato urbanistico e' rilasciato dall'Autorita' comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
a) 
le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali e' assoggettato l'immobile;
b) 
l'area urbanistica in cui e' compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
c) 
i tipi e le modalita' d'intervento consentiti;
d) 
le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
e) 
le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
f) 
i vincoli incidenti sull'immobile.
3. 
Il C.U. e' redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
Art. 6.[3] 
Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
1. 
La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) puo' essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalita' del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. 
Il C.D.U. e' rilasciato dall'Autorita' comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
a) 
le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali e' assoggettato l'immobile;
b) 
l'area urbanistica in cui e' compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
c) 
le modalita' d'intervento consentite;
d) 
la capacita' edificatoria consentita;
e) 
i vincoli incidenti sull'immobile.
3. 
Il C.D.U. e' redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validita' per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
Art. 7.[4] 
Richiesta di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale
1. 
Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entita' immobiliari con l'anzidetta facolta', richiede all'Autorita' comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attivita' comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. 
La richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia e' composta dei seguenti atti:
a) 
domanda indirizzata all'Autorita' comunale contenente:
1) 
generalita' del richiedente;
2) 
numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Societa' - del proprietario e del richiedente;
3) 
estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
b) 
documento comprovante la proprieta' o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
c) 
progetto municipale.
3. 
Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilita' ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. 
Il progetto municipale e' formato dai seguenti atti:
a) 
estratto della mappa catastale;
b) 
estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
c) 
rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
d) 
specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
e) 
documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
f) 
simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
g) 
planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprieta', delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
h) 
piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
1) 
le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonche' per la copertura;
2) 
le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
3) 
i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
4) 
i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
5) 
nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
i) 
relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonche' ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
5. 
Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanita'.
6. 
Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
7. 
La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed e' corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
Art. 8. 
Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
1. 
Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall'Autorita' comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. 
Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. 
Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:
a) 
il riferimento alla domanda (generalita' e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
b) 
il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorita' comunale, e' allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
c) 
l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
d) 
l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (localita', via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile e' situato;
e) 
il riferimento al titolo in forza del quale e' richiesto l'atto di assenso edilizio;
f) 
il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
g) 
il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
h) 
negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalita' di applicazione del contributo di concessione;
i) 
negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entita' e le modalita' di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
j) 
negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui e' riferita la motivazione di gratuita';
k) 
il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
l) 
le modalita' dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
m) 
i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
n) 
le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
o) 
le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
p) 
le condizioni e le modalita' esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
q) 
il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole e' redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
Art. 9. 
Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
1. 
Il diniego della concessione edilizia e' assunto dall'Autorita' comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. 
Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.
3. 
Il provvedimento di diniego e' notificato al richiedente.
4. 
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.
Art. 10. 
Comunicazione dell'inizio dei lavori
1. 
Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto all'Autorita' comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. 
La comunicazione e' redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
a) 
la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
b) 
i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
3. 
Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. 
Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune puo' effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. 
Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorita' comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
Art. 11. 
Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
1. 
Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorita' comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. 
L'istanza di voltura e' corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualita' di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
3. 
La voltura della concessione o dell'autorizzazione e' rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. 
Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
Art. 12.[5] 
Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilita'
1. 
Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all'Autorita' comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. 
Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorita' comunale, se dovuto, il certificato di abitabilita', con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. 
La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilita' sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento. Istruzioni Il certificato di abitabilita' di cui al comma 2 comprende le cosiddette certificazioni di "usabilita'" o "agibilita'" delle costruzioni. Le disposizioni richiamate al comma 2 sono attualmente contenute nel D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 .
Titolo III.[6] 
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art. 13.[7] 
Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
1. 
Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. 
Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota piu' elevata rispetto ad esso - ed il punto piu' basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. 
L'ultimo solaio e' quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
4. 
Il filo di gronda e' dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto piu' basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra e' rappresentata da una linea virtuale.
5. 
La linea di spiccato e' data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilita' privata di accesso ai piani interrati.
6. 
Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, e' convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto piu' basso della linea di spiccato e' l'altezza di ciascun fronte.
7. 
Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che e' necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Istruzioni Comma 3: sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune identifica ed elenca puntualmente detti volumi e, se del caso, ne fissa le altezze minime e massime nonche' le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Il Comune, puo' altresi' fissare le altezze minime e massime nonche' le sagome limite dei locali sottotetto, in conformita' alle disposizioni dell'art. 36 se i locali sono destinati ad abitazione.
Art. 14.[8] 
Altezza della costruzione (H)
1. 
L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], e' la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13. Istruzioni Il Comune puo' formulare le definizioni e le modalita' di misurazione delle altezze di particolari tipi di costruzioni, quali serbatoi d'acqua, silos, antenne, tralicci, altane, ecc., ove ritenga opportuno disciplinare tali fattispecie.
Art. 15. 
Numero dei piani della costruzione (Np)
1. 
Il numero dei piani della costruzione e' il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilita' privata di accesso ai piani interrati.
2. 
Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per piu' di 1,20 m, misurati dal piu' alto dei punti dell'intradosso del soffitto al piu' basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonche' gli eventuali soppalchi.
Art. 16.[9] 
Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
1. 
Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. 
Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, e' dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non piu' di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. 
La distanza tra:
a) 
filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D);
b) 
filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprieta' (Dc);
c) 
filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), e' rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro. Istruzioni Il Comune puo' definire le modalita' di misurazione della distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.
Art. 17. 
Superficie coperta della costruzione (Sc)
1. 
La superficie coperta e' l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. 
Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non piu' di 1,50 m dal filo di fabbricazione.
Art. 18.[10] 
Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
1. 
La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], e' la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. 
Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
a) 
ai "bow window" ed alle verande;
b) 
ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative:
 
c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
 
d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 
e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 
f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
 
g) ai cavedi.
Art. 19. 
Superficie utile netta della costruzione (Sun)
1. 
La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], e' la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, cosi' come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. 
Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondita' massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondita' maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.
Art. 20. 
Volume della costruzione (V)
1. 
Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], e' la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. 
Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra e' quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. 
Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale e' situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.
Art. 21.[11] 
Superficie fondiaria (Sf)
1. 
E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.
Art. 22.[12] 
Superficie territoriale (St)
1. 
E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.
Art. 23. 
Rapporto di copertura (Rc)
1. 
Il rapporto di copertura e' il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.
Art. 24. 
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
1. 
L'indice di utilizzazione fondiaria e' dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].
Art. 25. 
Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
1. 
L'indice di utilizzazione territoriale e' dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].
Art. 26. 
Indice di densita' edilizia fondiaria (If)
1. 
L'indice di densita' edilizia fondiaria e' dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].
Art. 27. 
Indice di densita' edilizia territoriale (It)
1. 
L'indice di densita' edilizia territoriale e' dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].
Art. 27bis.[13] 
Disposizione transitoria
1. 
Fino all'adeguamento previsto dall' art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 , in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli ..................., continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.
Titolo IV. 
INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Art. 28. 
Salubrita' del terreno e della costruzione
1. 
E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. 
Il giudizio concernente l'opera di risanamento e' dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. 
Se il terreno da edificare e' umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidita' si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. 
In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarita' e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. 
I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. 
Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. 
Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidita' e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. 
Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. 
E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantita' nocive alla salute.
Art. 29.[14] 
Allineamenti
1. 
L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti e' quello riferito alla costruzione piu' arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarieta' compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti piu' conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina piu' avanzata.
Art. 30.[15] 
Salvaguardia e formazione del verde
1. 
La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprieta' pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. 
L'Autorita' comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, puo' imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprieta' privata fronteggianti spazi pubblici.
3. 
La vegetazione puo' oltrepassare il limite fra la proprieta' ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. 
E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinche' non sia intralciata la viabilita' veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilita' della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilita' della carreggiata.
5. 
Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilita' degli eventuali danni arrecati.
6. 
L'Autorita' comunale, puo' imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrita' delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
Art. 31.[16] 
Requisiti delle costruzioni
1. 
Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attivita' produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilita', che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. 
Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
a) 
resistenza meccanica e stabilita';
b) 
sicurezza in caso di incendio;
c) 
tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
d) 
sicurezza nell'impiego;
e) 
protezione contro il rumore;
f) 
risparmio energetico e ritenzione del calore;
g) 
facilita' di accesso, fruibilita' e disponibilita' di spazi ed attrezzature.
3. 
Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformita' ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorita' comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. 
Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformita' al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facolta' di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
Art. 32.[17] 
Inserimento ambientale delle costruzioni
1. 
Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. 
I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonche' inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. 
L'Autorita' comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facolta' di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. 
L'Autorita' comunale, sentita la Commissione Edilizia, puo' altresi' disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. 
I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
Art. 33.[18] 
Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
1. 
Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. 
E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonche' interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. 
Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonche' quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. 
I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneita' va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprieta' diverse.
5. 
La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela e' sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. 
Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: e' vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed e' altresi' vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. 
Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorita' comunale ha facolta' di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorita' comunale puo' disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
Art. 34. 
Interventi urgenti
1. 
Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilita' delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrita' dell'ambiente e rischio per l'incolumita' delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilita' sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. 
E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorita' comunale nonche' agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. 
Ogni abuso in materia e' sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
Art. 35.[19] 
Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
1. 
Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. 
E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprieta', l'Autorita' comunale, sentita la Commissione Edilizia, puo' imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. 
Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attivita' temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali e' comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. 
Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione puo' essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. 
La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. 
Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. 
In caso di inottemperanza, il ripristino e' eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
8. 
I passi carrabili sono consentiti, in conformita' alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreche' non costituiscano pericolo per la circolazione.
Titolo V. 
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Art. 36.[20] 
Altezza interna dei locali abitativi
1. 
Ai fini del presente regolamento e' definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna e' misurata "sottotrave".
2. 
Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondita' massima di 0,50 m.
3. 
La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori e' fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. 
Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
a) 
per le nuove costruzioni, nei casi di:
1) 
ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
2) 
inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui e' richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
3) 
ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui e' richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
5. 
In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilita' e' comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. 
Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non e' consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
Art. 37.[21] 
Antenne
1. 
Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con piu' di un'unita' immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati piu' apparecchi radio o televisivi riceventi con necessita' di collegamento ad antenna, e' obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. 
Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. 
L'Autorita' comunale ha facolta' di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. 
L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo e' soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. 
Anche le sentenze della Corte di Cassazione relative al diritto di informazione.
Art. 38.[22] 
Chioschi e mezzi pubblicitari
1. 
L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, e' autorizzata dal Comune, in conformita' alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. 
Le definizioni, le caratteristiche e le modalita' di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicita' o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. 
L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. 
Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione e' subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
5. 
Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, e' subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. 
I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. 
Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
8. 
L'Autorita' comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facolta' di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
Art. 39.[23] 
Coperture, canali di gronda e pluviali
1. 
Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. 
Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilita' dei materiali impiegati.
3. 
I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. 
Nei canali di gronda e nei pluviali e' vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. 
Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, e' consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. 
Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprieta', deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
Art. 40.[24] 
Cortili e cavedi
1. 
I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. 
Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera e' al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2. comma.
3. 
La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, e' ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. 
Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere cosi' dimensionati:
 
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;
 
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;
 
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.
5. 
Nei cavedi non e' ammessa alcuna sporgenza.
6. 
I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. 
Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: e' vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. 
E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
Art. 41.[25] 
Intercapedini e griglie di aerazione
1. 
Ai fini del presente regolamento e' definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalita' di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidita' dei locali interrati, nonche' la possibilita' di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. 
Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, puo' essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. 
Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. 
La costruzione delle intercapedini e' a totale carico dei proprietari che debbono altresi' provvedere alla loro manutenzione ed e', in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
Art. 42.[26] 
Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
1. 
Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. 
Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. 
Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. 
Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. 
I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. 
E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorita' comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, puo' imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
Art. 43.[27] 
Muri di sostegno
1. 
I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a .... m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. 
Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a ...... m, e' richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. 
Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. 
I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in .............. .
5. 
Per i muri di sostegno isolati, l'Autorita' comunale, sentita la Commissione Edilizia, puo' richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprieta' o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto piu' opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. 
L'Autorita' comunale, sentita la Commissione Edilizia, puo' condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: puo' altresi' imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
Art. 44.[28] 
Numeri civici
1. 
Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. 
Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da .... m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. 
Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. 
E' ammessa, a cura e spese della proprieta', l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. 
In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinche' siano soppressi.
Art. 45.[29] 
Parapetti e ringhiere
1. 
Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. 
I manufatti di cui sopra devono:
a) 
avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a ..... m;
b) 
presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformita' alle vigenti leggi in materia;

Non devono:
c) 
essere scalabili;
d) 
presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: ......................................; il vetro e' ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
Art. 46.[30] 
Passaggi pedonali e marciapiedi
1. 
Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformita' alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. 
L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unita' immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalita', materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. 
I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorche' realizzati su area privata, sono gravati di servitu' di pubblico passaggio.
4. 
I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. 
Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. 
Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. 
E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformita' alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Art. 47.[31] 
Passi carrabili
1. 
L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni e' consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. 
Ove la costruzione fronteggi piu' spazi pubblici, l'accesso e' consentito da quello a minor traffico.
3. 
L'accesso ad uno spazio privato tramite piu' passi carrabili puo' essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilita' interna ed esterna.
4. 
Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a .... m e superiore a ...... m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a ..... m e la distanza dal confine con proprieta' private non deve essere inferiore a .... m.
5. 
Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. 
L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilita', eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. 
Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilita' e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. 
Sono fatte salve le possibilita' di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , cosi' come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 .
Art. 48.[32] 
Piste ciclabili
1. 
Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. 
In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall' art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
Art. 49.[33] 
Portici e "pilotis"
1. 
I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a .... m di larghezza e ... m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. 
Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a ....... m.
3. 
Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitu' di uso pubblico, ne e' ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. 
Per le aree porticate o a "pilotis " aperte al pubblico passaggio, l'Autorita' comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio puo' prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
Art. 50.[34] 
Prefabbricati
1. 
Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. Istruzioni E' facolta' del Comune escludere specifiche tipologie costruttive e specifici materiali impiegati per la realizzazione dei manufatti in argomento.
Art. 51.[35] 
Rampe
1. 
Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. 
Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non puo' essere superiore al 15%.
3. 
La larghezza minima della carreggiata delle rampe e':
a) 
3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
b) 
5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
c) 
3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
d) 
6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. 
Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
a) 
6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
b) 
8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. 
Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
6. 
Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
7. 
Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
Art. 52.[36] 
Recinzioni e cancelli
1. 
I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. 
Le recinzioni non devono ostacolare la visibilita' o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorita' comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, puo' dettare condizioni particolari per conseguire tali finalita' e per il migliore inserimento ambientale.
3. 
Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprieta' o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
a) 
con muro pieno di altezza massima di ..... m;
b) 
con muretto o cordolo di altezza massima di ..... m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di ...... m;
c) 
con siepi mantenute ad una altezza massima di ... m;
d) 
con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a ..... m;
e) 
............................ .
4. 
Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresi' essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unita' compositiva.
5. 
I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono .............. .
6. 
I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono .............. .
7. 
Sopra i muri di sostegno e' ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. 
I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a ..... m ed aprirsi all'interno della proprieta' (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
9. 
Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. 
La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato e' soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
Art. 53.[37] 
Serramenti
1. 
Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura e' prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. 
I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di .... m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di .... m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. 
In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorita' comunale, sentita la Commissione Edilizia, puo' imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. 
I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, e' richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
Art. 54.[38] 
Servitu' pubbliche
1. 
Il Comune ha facolta' di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprieta', apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilita' quali:
a) 
targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
b) 
piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
c) 
apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
d) 
cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilita', ai pubblici servizi;
e) 
sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
f) 
orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
g) 
lapidi commemorative;
h) 
ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilita'.
2. 
Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
3. 
La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonche' delle parti di facciata da essi direttamente interessate, e' a carico degli enti o dei privati installatori.
4. 
L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprieta' privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui e' effettuata.
5. 
I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. 
Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
Art. 55.[39] 
Soppalchi
1. 
Ai fini del presente regolamento e' definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su piu' livelli, non puo' superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso e' ricavato.
2. 
La realizzazione del soppalco e':
a) 
soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
b) 
consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attivita' esercitata.
3. 
E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) 
la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
b) 
l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto piu' basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
c) 
l'altezza tra il pavimento del locale e il punto piu' basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. 
Il soppalco non e' conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.
Art. 56.[40] 
Sporgenze fisse e mobili
1. 
Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. 
Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
a) 
1/.... della larghezza della sede stradale, con un massimo di ...... m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
b) 
.... m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di .... m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;
c) 
0,... m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di .... m.
3. 
La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche puo' essere vietata dall'Autorita' comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
Art. 57.[41] 
Strade private
1. 
La costruzione di strade private e' soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. 
Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a) 
alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
b) 
alla manutenzione e pulizia;
c) 
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
d) 
all'efficenza del sedime e del manto stradale;
e) 
alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
f) 
all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. 
Le strade private a servizio di residenze con piu' unita' abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. 
Le strade private a servizio di residenze con una sola unita' abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. 
Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. Istruzioni Le misure riportate nei commi 3, 4, 5, 7, sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal Comune in relazione alle esigenze locali. Al comma 7, l'illuminamento medio non deve risultare inferiore a 4 lx (lux).
6. 
Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilita'.
7. 
Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di ..... lx (lux) sul piano stradale.
8. 
Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
Art. 58.[42] 
Terrazzi
1. 
Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. 
Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, e' obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. 
Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili e' prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. 
Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
Titolo VI. 
ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 59.[43] 
Prescrizioni generali
1. 
Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. 
Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilita' operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilita', affinche' opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. 
Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada " e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
Art. 60. 
Richiesta e consegna di punti fissi
1. 
Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo e' tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. 
Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
a) 
ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
b) 
ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. 
Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. 
Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
Art. 61.[44] 
Disciplina del cantiere
1. 
Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
a) 
del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
b) 
degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attivita' e del nome del titolare della stessa;
c) 
della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
d) 
dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere; tale cartello e' esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
2. 
Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonche' la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. 
I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilita' dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. 
Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. 
E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. 
L'Autorita' comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, puo' ordinare la sospensione dei lavori.
Art. 62.[45] 
Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
1. 
Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore e' tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonche' a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. 
Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorita' comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. 
Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorita' comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i piu' idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformita' alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. 
In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumita' pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. 
Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non piu' di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. 
Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. 
L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facolta' di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. 
Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere puo' assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. 
In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
Art. 63.[46] 
Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
1. 
Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. 
Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilita', devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumita' delle persone e l'integrita' delle cose e devono altresi' conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonche' di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. 
Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorita' competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui e' affidata la vigilanza in materia.
4. 
In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilita' della parti gia' costruite; in difetto, l'Autorita' comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. 
Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. 
I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi piu' opportuni.
7. 
Ove del caso, l'Autorita' comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumita'.
Art. 64.[47] 
Scavi e demolizioni
1. 
La stabilita' degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. 
Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorita' comunale.
3. 
Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinche i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. 
Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, e' data facolta' all'Autorita' comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosita' ed inquinamento acustico.
5. 
Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; e' fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
6. 
La rimozione di parti in cemento amianto e' soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. 
Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.
Art. 65.[48] 
Rinvenimenti
1. 
I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorita' comunale del reperimento; l'Autorita' comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. 
Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorita' comunale, la quale ne da' subito comunicazione all'Autorita' Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. 
Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
Art. 66. 
Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
1. 
Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. 
In caso di inottemperanza, il ripristino e' eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attivita'; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
Titolo VII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 67. 
Vigilanza e coercizione
1. 
L'Autorita' comunale esercita la vigilanza sull'attivita' urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e dell' articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. 
L'Autorita' comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute piu' efficienti.
3. 
Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. 
Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attivita', l'Autorita' comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attivita' da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attivita' sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. 
L'Autorita' comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
Art. 68. 
Violazione del regolamento e sanzioni
1. 
Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. 
Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Titolo VIII. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69.[49] 
Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
1. 
E' facolta' dell'Autorita' comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. 
La ricostruzione puo' essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; e' comunque facolta' dell'Amministrazione imporre che:
a) 
siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
b) 
siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. 
L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. 
La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
Art. 70.[50] 
Deroghe
1. 
L'Autorita' comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, puo' derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.
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Allegato A 

Allegati: Istruzioni

La modulistica contenuta negli allegati ha valore esemplificativo: pertanto puo' essere modificata ed integrata da parte del Comune che la adatta, nella forma e negli spazi, alle proprie particolari esigenze, anche introducendo nuovi modelli per altre fattispecie.

L'uso della modulistica, una volta definita, e' comunque obbligatorio.

modello 1

Comune di ................................ (Provincia di .....)

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)

Richiesto da ............................................in qualita' di (1)........................... ........................................................................... per l'immobile sito in ............................................ ..................... n. ......... , descritto al catasto al foglio ............. particelle ...............................

L'immobile sopra descritto e' assoggettato alle seguenti

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile .....................................................................

Piani Territoriali ............................................................

Piano Regolatore Generale o Variante ..........................

Strumenti urbanistici esecutivi ......................................

Regolamento Edilizio ....................................................

Altri regolamenti comunali ............................................

Altri piani ......................................................................

Programma Pluriennale di Attuazione (3) .....................

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.

Area urbanistica in cui e' compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente .......................................................................................

Destinazioni d'uso ammesse .........................................

Tipi di intervento ammessi ...........................................

Indice di densita' edilizia territoriale (It)........................

Indice di densita' edilizia fondiaria (If).........................

Distanza dai confini (Dc).............................................

Distanza dalle costruzioni (D)......................................

Distanza dal ciglio stradale (Ds)..................................

Altezza massima (H) ..................................................

Numero dei piani (Np)................................................

Rapporto di copertura (Rc).........................................

Altre prescrizioni .......................................................

Urbanizzazioni esistenti (4)........................................

Urbanizzazioni da realizzare ......................................

3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi...............................................................

Comportanti l'inedificabilita' ......................................

Comportanti speciali autorizzazioni ..........................

Allegato B 

Allegati

Estratto planimetria P.R.G. .................................

Altri eventuali ......................................................

Data ............................ L'Autorita' comunale

NOTE

(1) Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facolta' di svolgere attivita' edilizie.

(2) Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.

(3) Specificare se il Comune e' obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi e' obbligatorio l'inserimento in PPA.

(4) Fruibili con semplice allacciamento.

modello 2

Comune di ................................(Provincia di ......)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

Richiesto da (1) .........................................................................................

per l'immobile sito in .......................................................... n. .................

descritto al catasto al foglio .................particelle .................

L'immobile sopra descritto e' assoggettato alle seguenti

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile ....................................................................

Piani Territoriali ...........................................................

Piano Regolatore Generale o Variante .........................

Strumenti urbanistici esecutivi .....................................

Regolamento Edilizio ...................................................

Programma Pluriennale di Attuazione (3) ...................

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia

Tipo di area urbanistica in cui e' compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse .......................................................................................

Modalita' di intervento consentite .................................

Volume delle costruzioni consentito (V).(4).................

Superficie utile lorda delle costruzioni consentita (Sul).(4).................................

3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi.............................................................................

Comportanti l'inedificabilita' ....................................................

Comportanti speciali autorizzazioni ........................................ .

Allegato C 

Allegati:

Estratto planimetria P.R.G. ................................................

Altri eventuali......................................................................

Data ....................................... L'Autorita' comunale

NOTE

1) Indicare le generalita' del richiedente e la condizione dello stesso rispetto all'immobile: proprietario o altro titolo.

(2) Indicare gli estremi del testo normativo dell'atto, o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.

(3) Specificare se il Comune e' obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi e' obbligatorio l'inserimento in PPA.

(4) Il volume o la superficie utile lorda complessivi consentiti per le costruzioni sono ricavati applicando gli indici di densita' edilizia (If) o di utilizzazione (Uf) fondiari alla superficie fondiaria (Sf) del terreno: nel caso di terreni sui quali insistano costruzioni esistenti, possono essere distinti il volume o la superficie utile lorda gia' realizzati e quelli ancora realizzabili.

modello 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1) ...............................................................

....................................................................................................

Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalita' di attuazione (2) ..............................................................................................................

..............................................................................................................

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3) .....................................

..............................................................................................................

Caratteri dell'intervento edilizio:

collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato ..............................................................................................................

..............................................................................................................

- caratteri compositivi ed ambientali (4) ...........................................

..............................................................................................................

- organizzazione e funzionalita' degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo) .........................

..............................................................................................................

-caratteri tecnologici (5) ...................................................................

-opere di urbanizzazione esistenti e previste (6) ..............................

Calcolo dei volumi e delle superfici

per l'area d'intervento

Superficie territoriale (St) ..........................................

Superficie fondiaria (Sf) ............................................

Indice di densita' edilizia territoriale (It) ....................

Indice di densita' edilizia fondiaria (If) ......................

Indice di utilizzazione territoriale (Ut) ......................

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ........................

Rapporto di copertura (Rc) ........................................

@

(*)

@ammesso/a esistente realizzabile in progetto

(V) m3

(Sul) m2

(Sc) m2

(H) m / /

/ /

(Np) / /

(Dc) m / /

(D) m / /

(Ds) m / /@

(*) I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio.

Data Il Richiedente Il Progettista

NOTE

(1) Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale e' compreso.

(2) Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti.

(3) Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitu' e altro.

(4) Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni.

(5) Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.).

(6) Con riferimento a: viabilita', acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc..

modello 4

Pratica n. ................

Concessione n. .......

Comune di ..........................

Provincia di .....

CONCESSIONE EDILIZIA

L'AUTORITA' COMUNALE

vista la domanda presentata da

(1)........

...................................

codice fiscale ............................ partita I.V.A...............................

in data , e registrata al protocollo generale in data con il numero ........ nonche' al registro pubblico delle domande di concessione in data con il numero ............... intesa ad ottenere la concessione per ............................... (2) in questo comune, ai mappali ............ , Via ........................................ (3);

- visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonche' gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

-visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da .........................................

......................................................................;

- sentito il parere ................................... (4) espresso dalla Commissione edilizia;

- sentito il parere .................................. (4) espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;

- sentito il parere del Comando Provinciale dei VV.FF. .....................................;

- visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5) .............................................................;

- visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6);

- dato atto che l'incidenza e le modalita' di applicazione della quota di contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. ............. in data ................, divenuta esecutiva in data ..............., e che l'incidenza e le modalita' di applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione sono state a loro volta fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. .............. in. data ...................., divenuta esecutiva in data .....................(7);

- rilevata la conformita' dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel comune;

concede

a ......................................................................... (8)

di eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:

1) i lavori devono essere iniziati entro ....................... dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati entro ....................... dalla data del loro inizio;

2) la concessione decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;

3) prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione e' tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (9) .................................................................;

4) il titolare della concessione deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed e' altresi' tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori;

5) il titolare della concessione deve, ultimati i lavori, richiedere il certificato di abitabilita' (10);

6) il titolare dell'assenso oggetto del presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (11)..........................................................................;

7) il contributo concessorio e' determinato come segue:

a) quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione £. .....................................;

b) quota commisurata all'incidenza del costo di costruzione £ ................... e dovra' essere versata ............................................................... (12);

8) dato atto che, in data .............., il concessionario ha prodotto le seguenti garanzie: ............................................................;

e che le modalita' di corresponsione del contributo predetto sono fissate come segue: (13) ...................................................................

...............................................................................;

9) la concessione e' rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

10) la concessione e' trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; e' irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;

11) la presente concessione e' rilasciata con l'imposizione delle seguenti condizioni e modalita' esecutive, gia' accettate dal richiedente con atto allegato in forma autentica al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale:(14) .......................................................................................................

......................................................................................................;

12) l'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalita' esecutive anzidette;

13) ................................................................................................ (15).

- Alla presente concessione e' allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:..........................................................................................

................................................................................................................

.......................... li' ..........................

............................... (16)

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno ..................... addi' ....................... del mese di .................................

io sottoscritto ....................................ho notificato il suesteso atto a ..............................................mediante consegna/spedizione.

IL NOTIFICATORE

Comune di .....................................................

Il provvedimento che precede e' affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dal ............................., e vi rimarra' pubblicato per quindici giorni consecutivi.

.............................. li' .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

NOTE

(1) Riportare tutte le generalita', o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio.

(2) Indicare il tipo di intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico.

(3) Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo.

(4) Indicare se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri.

(5) Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie ( legge 1089/1939 , legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.).

(6) Indicare se previsto.

(7) Indicare gli estremi delle deliberazioni comunali.

(8) Ripetere il nominativo dell'intestatario della concessione.

(9) Devono essere riportati gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti preliminari sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se designato) e del costruttore; l'eventuale richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico; l'esposizione del cartello recante l'indicazione dell'opera da realizzare; la comunicazione e/o le richieste inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali comunali; la trasmissione di copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia richiesta di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attivita' di cantiere o di impianti particolari (cfr.: articolo 15, ultimo comma, L. n. 10/1977 ); la denuncia all'ufficio competente delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma dell' art. 4 della L. 5.11.1971, n. 1086 ; la richiesta di altri pareri e nulla osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio della concessione.

(10) La richiesta del certificato di abitabilita', ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 , deve essere presentata congiuntamente o successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

(11) Devono essere riportate le prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, con riferimento allo specifico tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti previsti durante l'esecuzione dei lavori sono i seguenti: le comunicazioni inerenti allo stato dei lavori; il deposito all'ufficio competente della relazione del direttore dei lavori di cui all' art. 6 della legge 5.11.1971, n. 1086 ; la denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'avvenuta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnici, ove dovuta; le comunicazioni inerenti all'interruzione e alla ripresa dei lavori.

(12) Determinare separatamente spese di urbanizzazione e quota del costo di costruzione, e stabilire le modalita' di pagamento del contributo, in unica soluzione o rateizzato, chiarendo altresi' quali importi restino dovuti se interviene lo scomputo di cui al successivo articolo.

(13) Precisare, eventualmente, gli oneri dovuti dopo lo scomputo totale/parziale della quota di contributo a compenso di opere di urbanizzazione realizzate direttamente.

(14) Le condizioni e le modalita' esecutive sostanziali imposte devono essere comunicate all'interessato in via preventiva, insieme alla notizia dell'avvenuto esame del progetto con esito (di massima) favorevole ed alla richiesta degli adempimenti che devono precedere il rilascio dell'atto di assenso Il richiedente deve quindi depositare atto di accettazione delle predette condizioni e modalita'; la concessione cita gli estremi di questa accettazione e, se possibile, elenca condizioni e modalita' esecutive. Va precisata inoltre la natura dell'atto (unilaterale di impegno del titolare; convenzione; rogito ecc.).

(15) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali

(16) Firma del funzionario competente al rilascio.

modello 5

Pratica n. ...........

Autorizzazione n. .........

Comune di ..........................

Provincia di .........

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

L'AUTORITA' COMUNALE

- vista la domanda presentata da (1)......................................................... codice fiscale ....................................., partita I.V.A ................................. in data ......................., e registrata al protocollo generale in data ................... con il numero ....................... intesa ad ottenere autorizzazione per ........................................... (2) in questo comune, ai mappali ................, Via ........................................................ (3);

- visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonche' gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

- visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da ..........................................

........................................................................................................;

- sentito il parere .................................... (4) espresso dalla Commissione edilizia;

- sentito il parere ............................... (4) espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;

- sentito il parere del Comando Provinciale dei VV. FF. .....................................;

- visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5)..........................................

..............................................................................................................;

- visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6);

- rilevata la conformita' dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel Comune;

autorizza.......................... (7) ad eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:

1) i lavori devono essere iniziati entro .......................... dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati entro ...................... dalla data del loro inizio;

l'autorizzazione cessa la sua efficacia nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabili o per l'ultimazione;

2) prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (8) ................................;

3) il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed e' altresi' tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori;

4).........................................................................(9);

5) il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (10) ................................................................

............................................................................;

6) l'autorizzazione e' trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; e' irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;

7) ......................................................................... (11).

- Alla presente autorizzazione e' allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

................. li' ........................

............................. (12)

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno ...................... addi' ................................ del mese di ...........................

io sottoscritto ...................................................................................................

ho notificato il suesteso atto a .........................................................................

mediante consegna/spedizione.

IL NOTIFICATORE

Comune di .....................................................

Il provvedimento che precede e' affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dal ............................., e vi rimarra' pubblicato per quindici giorni consecutivi.

.............................. li' .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

NOTE

(1) Riportare tutte le generalita', o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio.

(2) Indicare il tipo di intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico.

(3) Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo.

(4) Indicare, quando richiesti, se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri.

(5) Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie ( legge 1089/1939 , legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.).

(6) Indicare se previsto.

(7) Ripetere il nominativo dell'intestatario della concessione.

(8) Devono essere riportati gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto dell'autorizzazione.

(9) Se il tipo di intervento lo richiede, e' prescritta, a lavori ultimati, l'acquisizione del certificato di abitabilita', ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 .

(10) Devono essere riportate, se necessarie, prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, tenendo conto dell'entita' dei lavori autorizzati.

(11) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali

(12) Firma del funzionario competente al rilascio.

modello 6

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

Comune di .............................. (Provincia di ...... )

Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualita' di titolare della concessione/autorizzazione edilizia numero ...... del ........, relativa all'intervento (2) ................................... sito in .................................. n. ........, individuato a catasto (3) ................... F. n. .......... particelle n. .............

comunica

ai sensi dell'articolo ..... del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data .....................

A tal fine dichiara:

1) di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al ...................................(4) in data .................. protocollo n ...................

2) che i lavori sono affidati all'impresa .................... (oppure eseguiti in economia) per la quale e' responsabile del cantiere il Sig. ....................................... che il direttore dei lavori e' il Sig. ..............................

3) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nella concessione/autorizzazione edilizia.

4) .....................................................................................................

Allega: (5)

..................................................................................................................

Data ...........................

Il Titolare

NOTE

(1) Ragione sociale, se del caso.

(2) Tipo di intervento assentito.

(3) Terreni/fabbricati.

(4) Indicare la denominazione dell'ufficio competente.

(5) Ad esempio: relazione tecnica di cui all' art. 28 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 , ove non presentata in precedenza.

modello 7

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Comune di .............................. (Provincia di ...... )

Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualita' di titolare della concessione/autorizzazione edilizia n. ....... in data ............., relativa all'intervento (2) ..............................................................................

sito in ........................................... n. ...........individuato a catasto (3) ........... F. n. ...... particelle n. .......

comunica

ai sensi dell'articolo ....... del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto intervento in data .....................

Data .....................

Il Titolare

Il Direttore dei Lavori

NOTE

(1) Ragione sociale, se del caso.

(2) Tipo di intervento assentito.

(3) Terreni/fabbricati.

modello 8

RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA'

Il sottoscritto ............................................... in qualita' di proprietario dell'immobile interessato dall'intervento di trasformazione urbanistica/edilizia di cui alla concessione/autorizzazione n. ...... in data ............ relativa all'intervento sito in ................................... n. ......... individuato a catasto (1) .......... F. n. ........ particelle n. ..........

richiede

ai sensi dell'art. ..... del Regolamento Edilizio Comunale:

a) il compimento della verifica finale sull'opera realizzata;

b) il rilascio del certificato di abitabilita'.

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2);

2) ..........................................................

Data ........................

Il Proprietario

NOTE

(1) Terreni/fabbricati.

(2) Riferimento al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 , art. 4, 1. comma.

modello 9

ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE

Repubblica Italiana

Comune di ............................ (Provincia di......... )

L'anno ................, il giorno ....................... del mese di .................... davanti a me (1) .......................... e' personalmente comparso, il Sig. ............................. nato a ....................... il ..................., residente in ..................................., Via ...............,........ di professione .................. Codice Fiscale ........................

Detto comparente, (2) .................................., con il presente atto si obbliga come segue:

premesso che

il Sig. ........................................

a) e' proprietario del terreno sito in ........................ distinto al catasto terreni al Foglio ........... mappali .................; fra le coerenze ..............., sul quale intende realizzare .................................................;

b) ha presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia al Comune di ........................ in data ..................... prot. n. .......... per la costruzione di quanto sopra;

c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.

dato atto che

il Comune predetto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 , e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attivita' agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

Tutto cio' premesso

il Sig. ................................ si obbliga, per se', e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:

1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attivita' agricola;

2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3) ........................... I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilita';

3) a versare al Comune di ......................, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di .......................... esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilita' a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

Data ..........................

Firma

.......................................................................

NOTE

(1) Notaio.

(2) Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.

(3) Identificare i terreni con gli estremi catastali.

modello 10

CERTIFICATO DI ABITABILITA'

Comune di ............................... (Provincia di ......)

L'AUTORITA' COMUNALE

Vista la domanda presentata da .......................cod. fisc. ....................... partita IVA ......................... residente in ............................., registrata al protocollo generale al numero ........, in data ...................... per conseguire il rilascio dell'autorizzazione all'uso del seguente immobile: (1) ...............................................................

Visti i seguenti atti, allegati alla domanda, a norma di legge: (2) ..............................................................................................................

..............................................................................................................

Vista la concessione/autorizzazione n. ..........., rilasciata il ..................................

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori presentata il ................... e registrata al protocollo generale n. ..........

Vista la dichiarazione di conformita' al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti, redatta dal Direttore dei Lavori (3) ..............................................................................................................

Visto il certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato ..............................................................................................................

Vista la dichiarazione presentata per l'iscrizione a catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione ..................................

Visto il verbale di verifica degli impianti di cui alla L. 46/90 , redatto in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 4, comma 1, del D.P.R. 392/94 (4), in data .............. eseguito da ...............................................................

Visto il verbale di verifica finale in data ........................ eseguito da ..............................................................................................................

Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in data .......................................

Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del presente provvedimento,

certifica

l'abitabilita' dell'immobile descritto, con decorrenza dal ..................

Data ..........................

L'AUTORITA' COMUNALE

...................

NOTE

(1) Descrivere l'immobile in modo completo, anche dal punto di vista localizzativo e per quanto attiene alle destinazioni d'uso.

(2) Esempi di atti richiesti dalle vigenti norme:

- edilizia antisismica;

- atti relativi agli impianti termici;

- certificazione impianti;

- nulla osta V.V.F.F. per aziende produttive, locali di pubblico spettacolo, etc.;

- autorizzazione per gli scarichi soggetti alla L. 319/76 e 650/79;

-ricevute di pagamento di tasse e diritti;

- certificati ed autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e istituti se dovuti;

- domanda per l'indicazione del numero civico, ove del caso.

(3) Indicare le generalita'.

(4) La verifica e' richiesta solo nei Comuni aventi piu' di 10.000 abitanti ed in misura non inferiore al 10% del numero dei certificati di abitabilita' rilasciati annualmente.

APPENDICE ALL'ART. 31

ISTRUZIONI

- Il contenuto della presente Appendice e' aggiornato dal Comune quando cio' si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformita' al testo tipo.

- Ove il Comune scelga di fissare livelli di prestazione per ogni specifica proposizione esigenziale e di stabilirne le modalita' di verifica, l'art. 31 e la presente Appendice sono soppressi ed i loro contenuti sono sistematicamente sviluppati ed inseriti nel nuovo testo.

- L'elenco proposto al paragrafo 3 puo' essere utilizzato, sia dal tecnico progettista delle opere edilizie sia dal tecnico del Comune, quale pro memoria per l'ottemperanza agli adempimenti in esso indicati.

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali

3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1. Resistenza al fuoco

2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio

4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilita' ai mezzi di soccorso

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Assenza di emissione di sostanze nocive

2. Qualita' dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi

3. Temperatura di uscita dei fumi

4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali

6. Smaltimento delle acque meteoriche

7. Tenuta all'acqua; impermeabilita'

8. Illuminazione naturale

9. Oscurabilita'

10. Temperatura dell'aria interna

11. Temperatura superficiale

12. Ventilazione

13. Umidita' relativa

14. Protezione dalle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1. Sicurezza contro le cadute

2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)

3. Limitazione dei rischi di ustione

4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento

5. Sicurezza elettrica

6. Sicurezza degli impianti

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1. Contenimento dei consumi energetici

2. Temperatura dell'aria interna

3. Temperatura dell'acqua

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1. Accessibilita', visitabilita', adattabilita'

2. Disponibilita' di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 : "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 : "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

- D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

- D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

- D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 : "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".

- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".

- Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".

- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 : "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 , recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".

- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

- M. 1. febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".

- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 : "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

- D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".

- Legge 10 maggio 1976, n. 319 : "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".

- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.

- Legge 5 agosto 1978, n. 457 : "Norme per l'edilizia residenziale".

- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 : "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 : "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 , in materia di sicurezza degli impianti".

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 : "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 : "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4., della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ".

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 : "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 : "Norme per la sicurezza degli impianti".

- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 : "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 , in materia di sicurezza degli impianti".

- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 : "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 : "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 : "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

- DPCM 1. marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 : "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- Legge 30 aprile 1976, n. 373 : "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".

- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ".

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- Legge 30 marzo 1971, n. 118 : "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 : "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 : "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

a) Legge 5 marzo 1990, n. 46 : "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 . Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

si' no

- Impianti elettrici

- art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90

- art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c)

del D.P.R. 447/91

- Impianti radiotelevisivi ed elettronici

- Impianti di protezione da scariche atmosferiche

- art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90

- art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91

- Impianti di canne fumarie collettive

- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h

- art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90

- art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91

- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas

- combustibili con P> 34,8 KW.

- art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90

- art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91

- Impianti di protezione antincendio

- art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90

- art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10 : "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione e' redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell'impianto

Modello A

per opere relative ad edifici di nuova costruzione

o a ristrutturazione di edifici.

Modello B

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in

edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti

termici.

Modello C

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con

P > 35 KW.

c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell' art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597 .

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi".

Si' no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento

autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attivita' elencate

nell'Allegato B del decreto stesso.

Specificare attivita':

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento e' stato approvato con:

- deliberazione del C.C. n. .............. in data ....................

- divenuta esecutiva in data ........................

- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. .............. in data ..........................

................................ li' ...........................

Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale

ISTRUZIONI

- Il certificato di approvazione deve essere completato con le informazioni richieste e deve riportare il timbro del Comune; la compilazione e' obbligatoria al fine della conformita' al testo regionale tipo.

Allegato D 

Allegati

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 Concessione Edilizia

Modello 5 Autorizzazione Edilizia

Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori

Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilita'

Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello 10 Certificato di abitabilita'

APPENDICE ALL'ART. 31

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.

2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.

3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.


Note:

[1] Istruzioni: - Il Comune deve fissare il numero dei componenti eletti dal Consiglio completando il comma 2; detto numero non puo' essere inferiore a quattro ne', di norma, superiore a dieci; - Il R.E. comunale puo' prevedere, senza pregiudizio per la conformita' al testo tipo, che la Commissione, qualora sia formata complessivamente da almeno dieci componenti, si articoli in Sottocommissioni (una o piu', formate ciascuna da almeno tre membri); in tal caso il R.E. deve: - elencare in modo puntuale le materie attribuite alla competenza di ciascuna Sottocommissione; - specificare a chi (Sindaco o suo delegato) e' attribuita la presidenza delle Sottocommissioni; - specificare che alle Sottocommissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la Commissione e che, nelle materie di competenza, i relativi pareri sostituiscono i pareri della Commissione. In conformita' al disposto della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, art. 14, primo comma, nei Comuni nel cui territorio esistono localita' incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi compilati ai sensi della legge 1497/1939, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. E' ammesso, in conformita' al testo tipo, disporre che uno dei membri elettivi sia un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e, eventualmente, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e che uno dei membri elettivi, per specifico incarico del Consiglio comunale che lo elegge, sia competente alla verifica, negli atti progettuali, in materia di abbattimento di barriere architettoniche. E' ammesso, in conformita' al testo tipo, stabilire altre modalita' per l'individuazione del Presidente della Commissione, non prevedere membri di diritto, o prevederne altri rispetto a quelli indicati. E' ammesso, in conformita' al testo tipo, disporre che i membri elettivi siano scelti nell'ambito di elenchi proposti da Ordini o Collegi professionali nonche' da Enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attivita' attinenti alle materie menzionate al comma 3. Al comma 4 possono essere introdotte, motivandole, ulteriori condizioni di incompatibilita' e, al comma 7, di decadenza; tra le condizioni di incompatibilita' si ritiene motivata l'appartenenza di un membro al Consiglio comunale: il Comune ha comunque facolta' di decidere in merito, senza pregiudizio della conformita' al testo tipo, fermo restando che i Consiglieri comunali, qualora ammessi a far parte della Commissione, devono sempre possedere i requisiti di cui al comma 3.

[2] Istruzioni: La Commissione Edilizia, all'atto dell'insediamento, puo' enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualita' delle costruzioni; pertanto, il Comune che decide di assumere tale modo di procedere deve integrare il contenuto del presente articolo con una specifica norma atta a disciplinare la fattispecie; Le eccezioni all'obbligatorieta' del parere della Commissione sono attualmente contenute nell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.; E' facolta' del Comune, in conformita' al testo tipo, stabilire i casi in cui il parere della Commissione non deve essere richiesto, modificando, se necessario, la lettera a) del comma 1; E' facolta' del Comune, in conformita' al testo tipo, modificare i soggetti del comma 3.

[3] Istruzioni Per quanto concerne il comma 2, cfr.: art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4; in caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. puo' essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area e' sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente. Per quanto disposto al comma 3, si rammenta che la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici e' resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato (comma 3, art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47).

[4] Istruzioni Per quanto disposto al comma 5, si ricorda, ad esempio, la documentazione per interventi in zona sismica, per il risparmio energetico, per impianti di depurazione, ecc.; si evidenziano ancora gli elaborati richiesti dalla L. 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, che debbono essere depositati presso gli uffici comunali contestualmente al progetto edilizio. Il Comune puo' integrare la normativa del presente articolo individuando i tipi di intervento per i quali e' consentita la presentazione di un progetto municipale semplificato ed indicando in modo puntuale gli atti ed elaborati necessari per ciascuna fattispecie.

[5] Istruzioni Il certificato di abitabilita' di cui al comma 2 comprende le cosiddette certificazioni di "usabilita'" o "agibilita'" delle costruzioni. Le disposizioni richiamate al comma 2 sono attualmente contenute nel D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425

[6] Istruzioni Sono riportate in questo Titolo le definizioni, i criteri di identificazione, le modalita' di misurazione relative ai parametri ed agli indici edilizi ed urbanistici ritenuti indispensabili per individuare le caratteristiche dimensionali delle costruzioni e le loro relazioni con l'ambito territoriale nel quale sono inserite; la finalita' e' di uniformare i riferimenti delle entita' fisiche che intervengono significativamente nella disciplina delle trasformazioni d'uso del suolo e degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Il contenuto del presente Titolo deve pertanto essere integralmente e obbligatoriamente inserito nel Regolamento Edilizio del Comune, fatto salvo quanto disposto in fase transitoria dall'art. 27 bis (vedi anche le Istruzioni Generali e le Istruzioni in calce all'articolo citato). Il Comune, ove lo ritenga necessario, puo' introdurre definizioni relative ad ulteriori parametri ed indici, purche' non in contrasto con il contenuto del presente titolo: a tale proposito si raccomanda un'attenta disamina della finalita', onde valutare se l'inserimento risponda, piu' propriamente, ad esigenze connesse all'applicazione di altri strumenti amministrativi (es. Regolamento del Contributo di Concessione, ove, per la determinazione del costo di costruzione, sono utilizzate le definizioni di superficie complessiva Sc e superficie utile abitabile Su contemplate dal D.M. 10 maggio 1977, n. 801) od urbanistici (es. N.T.A. del P.R.G.) e come tale non risulti pertinente con il Regolamento Edilizio. Considerazioni analoghe a quelle formulate nel punto precedente valgono per quanto concerne l'eventuale introduzione di norme aggiuntive atte a disciplinare le relazioni tra le entita' definite nel presente Titolo e situazioni pertinenti alla conformazione fisica dei suoli o dei manufatti presenti sul territorio, ad esempio: il rapporto tra linea o piano di spiccato della costruzione e ciglio o piano della strada pubblica; la regolamentazione delle costruzioni sul confine, o a distanza ridotta dal confine, previo accordo dei confinanti; la regolamentazione della confrontanza tra edifici in rapporto all'altezza, in specie per particolari tipologie edilizie quali, ad es., costruzioni a gradoni o realizzate su "pilotis"; che possono trovare piu' idonea collocazione nelle N.T.A. del Piano Regolatore Generale del Comune. Si puo' quindi affermare che le norme contenute nel presente titolo hanno la finalita' di fissare definizioni, modalita' di misurazione e valori minimi e massimi, ove cio' si renda necessario; le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale (N.T.A.) hanno invece la finalita' di fissare i diversi valori consentiti nelle aree o zone in cui e' articolato il piano. In conclusione, le definizioni fornite nel presente titolo possono coesistere senza contrasto con altre diverse utilizzate per finalita' diverse, ad esempio per scopi fiscali, e quindi soggette a correttivi dettati da considerazioni di carattere economico/politico e non da esigenze di identificazione dimensionale del prodotto edilizio.

[7] Istruzioni Comma 3: sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune identifica ed elenca puntualmente detti volumi e, se del caso, ne fissa le altezze minime e massime nonche' le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Il Comune, puo' altresi' fissare le altezze minime e massime nonche' le sagome limite dei locali sottotetto, in conformita' alle disposizioni dell'art. 36 se i locali sono destinati ad abitazione.

[8] Istruzioni Il Comune puo' formulare le definizioni e le modalita' di misurazione delle altezze di particolari tipi di costruzioni, quali serbatoi d'acqua, silos, antenne, tralicci, altane, ecc., ove ritenga opportuno disciplinare tali fattispecie.

[9] Istruzioni Il Comune puo' definire le modalita' di misurazione della distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie. Comma 3: il ciglio della strada e' quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada e' quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[10] Istruzioni Comma 1: per quanto concerne l'utilizzo del sottotetto, si richiamano le istruzioni in calce all'art. 13. Comma 2: lett. c): v. istruzioni all'art. 13, comma 3. lett. f): il Comune puo' stabilire la quantita' massima dei locali cantina in rapporto alle unita' immobiliari.

[11] Istruzioni Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilita' e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle gia' acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).

[12] Istruzioni Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilita' e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle gia' acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).

[13] Istruzioni Il Comune deve precisare, indicandoli al comma 1, i numeri degli articoli corrispondenti alle definizioni del Regolamento che non si applicano nella fase transitoria. Conclusa la fase transitoria il Comune provvede all'abrogazione del presente articolo.

[14] Istruzioni L'argomento puo' essere meglio specificato nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, rappresentando graficamente nelle tavole di piano gli allineamenti previsti.

[15] Istruzioni Il Comune puo' prescrivere la quantita' di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto.

[16] Istruzioni Nell'"Appendice all'art. 31" sono riportati l'elenco delle principali specificazioni di ogni esigenza e l'elenco delle principali leggi di settore alle quali fare riferimento per l'individuazione dei requisiti tecnici e prestazionali. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, puo' fissare livelli di prestazione per le singole proposizioni esigenziali, stabilendone le modalita' di verifica: detta operazione puo' essere compiuta sopprimendo il presente articolo e sostituendolo con altre disposizioni normative sviluppate nel dettaglio; in tal caso, pero', si ritiene che la trattazione dell'argomento possa essere piu' propriamente trasferita, in tutto o in parte, nel Regolamento di Igiene comunale. Qualora si opti per la soppressione del presente articolo e per una trattazione dell'argomento piu' diffusa e puntuale, sara' soppressa anche l'"Appendice all'art. 31", i cui contenuti saranno inseriti sistematicamente nel nuovo testo.

[17] Istruzioni Comma 1: il Comune ha la facolta' di integrare il testo definendo criteri specifici ed imponendo prescrizioni particolari per favorire l'inserimento ambientale degli edifici. Si ritiene opportuno che, in tal caso, siano dettate disposizioni normative relative sia al patrimonio edilizio esistente sia alle nuove costruzioni. Si sottolinea che lo scopo prioritario dovrebbe essere quello di ottimizzare la resa estetica e funzionale degli interventi edilizi consentiti, favorendo l'inserimento dei volumi soggetti a recupero o dei nuovi volumi all'interno del contesto edificato o come continuum rispetto ad esso. Pertanto, oltre a disciplinare l'utilizzo di appropriati materiali e tecniche costruttive tali da non costituire contrasto rispetto all'immagine consolidata dell'ambiente urbano, si potranno individuare criteri da seguire nella progettazione desunti dall'analisi del tessuto edilizio esistente, al fine di definire tipologie edilizie e sistemi compositivi architettonici propri di ciascuna realta' urbana. In particolare, si dovranno suggerire indicazioni per le nuove costruzioni, finalizzate alla realizzazione di nuove parti del tessuto urbano e tali da configurarle come evoluzione dell'abitato: si utilizzeranno percio' criteri compositivi e tipologie edilizie compatibili con quelle gia' esistenti, comprensive di tutti gli elementi costitutivi necessari ad identificarle come parti integranti e complete dell'organismo urbano. Tali disposizioni, enunciate in via generale all'interno nel presente articolo, dovrebbero inoltre essere integrate da prescrizioni specifiche, relative a ciascuna singola area del territorio urbano, nell'ambito delle N.T.A. del P.R.G.. Comma 2: il Comune puo' integrare il testo con prescrizioni puntuali; in particolare, si ritiene opportuno che sia disciplinata la sistemazione artificiale del terreno ottenuta mediante la realizzazione di sbancamenti o di rilevati, in rapporto alle locali condizioni orografiche, altimetriche e geologiche.

[18] Istruzioni Conclusi gli adempimenti prescritti dalla l.r. 14 marzo 1995, n. 35, il Comune allega al Regolamento Edilizio il "catalogo dei beni culturali architettonici".

[19] Istruzioni Il Comune puo' adottare disposizioni diverse da quelle stabilite al comma 2, ove supportate da specifiche prescrizioni di strumenti urbanistici generali o esecutivi. Il riferimento normativo di cui al comma 3 e' il testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[20] Istruzioni Il volume di cui al comma 2 e' la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. Le disposizioni citate al comma 3 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma. Il Comune puo' integrare le disposizioni contenute nel comma 4 con precisi rimandi agli atti ed elaborati dello strumento urbanistico generale, laddove siano in esso individuati edifici, complessi di edifici, comparti, aree o zone a cui fare riferimento per una piu' puntuale applicazione della normativa. b) per le costruzioni esistenti, nei casi di: 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui e' in atto una funzione abitativa; 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non e' in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

[21] Istruzioni Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare: - nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale"; - nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.; - nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti"; - nella L. 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

[22] Istruzioni I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.dicembre 1992, n. 495. E' opportuno che il Comune, ai sensi dell'art. 48, 1. comma, del regolamento sopra menzionato, stabilisca le limitazioni dimensionali per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati nel centro abitato. Il Comune puo', nel rispetto delle leggi vigenti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le fattispecie in argomento; puo' altresi' stabilire le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonche' la necessita' di disporre di una relazione redatta da un professionista abilitato per certificare la sicurezza dei mezzi pubblicitari.

[23] Istruzioni E' facolta' del Comune individuare specifiche aree ed anche tipologie di edifici per le quali, ove le caratteristiche geologiche del suolo consentano forme di dispersione controllata, sono preferibili sistemi alternativi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (es: catena e drenaggio). E' opportuno che il Comune prescriva l'impiego di specifici materiali ed indichi le tipologie delle coperture ammesse per zone e/o edifici del proprio territorio specificamente individuati dagli strumenti urbanistici, al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale. Il Comune puo' fissare parametri concernenti le pendenze delle coperture ed ogni altro requisito dimensionale per esse richiesto. Per quanto concerne il contenuto del comma 6, si ricorda che la confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto e' consentita solo a livello del citato pozzetto finale di ispezione, purche' la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.

[24] Istruzioni Il riferimento normativo delle prescrizioni di cui al comma 1 e' l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Le misure di cui al comma 4 sono fornite a titolo esemplificativo, intendendo che le stesse devono essere rapportate alla situazione locale; e' facolta' del Comune imporre condizioni piu' restrittive o fissare un rapporto tra lato minimo ed altezza massima dei prospetti dei cavedi, o tra lato minimo e superficie complessiva dei prospetti menzionati, tenendo conto dell'altezza delle costruzioni ammessa nel proprio territorio. Per quanto concerne i cortili, il Comune puo' introdurre una prescrizione che ne regoli la superficie in rapporto a quella complessiva dei prospetti perimetrali.

[25] Istruzioni E' facolta' dei Comuni stabilire condizioni per la realizzazione delle intercapedini.

[26] Istruzioni Per quanto disposto al comma 5 si suggerisce una inclinazione non inferiore a 15.

[27] Istruzioni Il Comune deve completare il testo dei commi 1, 2 e 4 con l'indicazione delle misure e l'elencazione dei materiali ammessi nonche' con eventuali prescrizioni circa le modalita' di realizzazione e con gli accorgimenti atti ad assicurare il miglior inserimento ambientale. I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

[28] Istruzioni Il Comune fissa i tempi entro cui assegnare i nuovi numeri civici e provvedere alla denominazione delle nuove strade. Completare il comma 2 con la misura richiesta: si consiglia un minimo di 1,50 m. A completamento e specificazione di quanto prescritto al comma 4, il Comune puo' fissare i tipi dei materiali ammessi, nonche' le caratteristiche cromatiche e dimensionali.

[29] Istruzioni Il Comune deve completare il resto del comma 2 con l'indicazione della misura. Il Comune deve completare il comma 3 con l'elenco dei materiali consentiti e di quelli eventualmente vietati, indicando, se del caso, specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.

[30] Istruzioni Il Comune puo' prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalita' di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio. Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 e' il testo del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Il riferimento normativo di cui al comma 5 e' il testo del D.M. 14 giugno 1989, n. 236. I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

[31] Istruzioni Il Comune deve fissare le misure di cui al comma 4 e puo' introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio. I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. La carreggiata di cui al comma 5 e' definita all'art. 3 del "Nuovo Codice della Strada" sopra citato.

[32] Istruzioni Il Comune che intende realizzare piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85 - 19500. Il Comune puo' dettare nel regolamento edilizio anche specificazioni di materiali e finiture con i quali realizzare tracciati ed arredi delle piste.

[33] Istruzioni Gli spazi pubblici nei quali e' prescritta la formazione di portici o di "pilotis" sono individuati negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nel Comune; qualora le fattispecie non risultassero presenti o ammesse, il presente articolo puo' essere soppresso. Il Comune deve completare i commi 1 e 2 fissando le misure consentite e puo' introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio. Il Comune deve indicare, nel proprio Regolamento d'Igiene, i parametri ai quali devono essere riferite le superfici aeroilluminanti dei locali porticati, prevedendo l'adozione di misure compensative dell'ombra proiettata dal portico sulla superficie finestrata.

[34] Istruzioni E' facolta' del Comune escludere specifiche tipologie costruttive e specifici materiali impiegati per la realizzazione dei manufatti in argomento.

[35] Istruzioni E' facolta' del Comune non rendere obbligatoria l'installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe negli edifici residenziali mono e bifamiliari. Le misure riportate nei commi 3, 4, 5, sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal Comune in relazione alle esigenze locali; in ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi, cfr.: D.M. 1 febbraio 1986. I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

[36] Istruzioni Il Comune completa il comma 3 modificandolo ed integrandolo, se del caso: il Comune puo' quindi escludere alcune delle opzioni espresse alle lettere a), b), c), d) ed introdurne altre (v. lett. e). Il Comune deve completare i commi 5, 6, 8 e puo' introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio. I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

[37] Istruzioni Il Comune deve completare il comma 2, indicando le misure consentite. Per l'ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, e' opportuno che il Comune rediga elenchi di materiali e di coloriture ammesse, differenziandoli secondo le caratteristiche di zona.

[38] Istruzioni Il Comune puo' integrare il presente articolo con l'aggiunta di fattispecie particolari, la cui introduzione sia motivata da ragioni di pubblica utilita'.

[39] Istruzioni Comma 4: la ratio del comma deriva dalla considerazione che il soppalco e' interposto in un ambito del quale non modifica ne' il volume ne' l'altezza interna; pertanto, la sua superficie di calpestio rientra nel computo globale della superficie utile lorda, ma non ha relazione con le misure dei parametri menzionati e non deve quindi essere considerata quando, con procedimento inverso, si ricava l'altezza del piano in cui il soppalco e' realizzato, dividendo il volume per la superficie utile lorda del piano stesso.

[40] Istruzioni Il Comune deve completare il comma 2 con le misure richieste e deve, in particolare, fissare il valore del rapporto indicato alla lettera a).

[41] Istruzioni Le misure riportate nei commi 3, 4, 5, 7, sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal Comune in relazione alle esigenze locali. Al comma 7, l'illuminamento medio non deve risultare inferiore a 4 lx (lux).

[42] Istruzioni Il Comune puo' introdurre norme aggiuntive per disciplinare particolari fattispecie; in particolare, possono essere prescritte norme specifiche per elementi costruttivi simili, quali balconi, verande, logge, ecc..

[43] Istruzioni Comma 2: cfr., ad es., Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, artt. 4 e 5. Comma 3: i riferimenti normativi sono i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.

[44] Istruzioni - Per quanto prescritto al comma 1, v. art. 4 della L. 28 febbraio 1985 n. 47. - Il cartello puo' riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (v. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494).

[45] Istruzioni - Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - E' facolta' del Comune inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri. 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facolta' di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere puo' assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

[46] Istruzioni - I riferimenti normativi specifici per quanto concerne le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri sono: - il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, assunto in attuazione della Direttiva 92/58/CEE; - il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, assunto in attuazione della direttiva 92/57/CEE. - E' facolta' del Comune prescrivere particolari sistemi di protezione dei ponteggi anche in funzione della salvaguardia dell'immagine urbana; parimenti il Comune puo' prescrivere l'attivazione di sistemi antifurto.

[47] Istruzioni - Il riferimento normativo di cui al comma 1 e' il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3. - I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e la Legge 27 marzo 1992, n. 257.

[48] Istruzioni - Il riferimento normativo di cui al comma 1 e' la legge 1 giugno 1939, n. 1089. - Il riferimento normativo di cui al comma 2 e' l'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

[49] Istruzioni - L'inserimento di questa norma nel regolamento non e' obbligatorio: il testo proposto, se inserito, non e' pero' modificabile.

[50] Istruzioni - La procedura per il rilascio di concessione in deroga si ricava dal complesso di disposizioni costituito dagli articoli 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., 7 secondo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalle istruzioni fornite con circolare P.G.R. 30 dicembre 1991, n. 21/URE, pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 8 gennaio 1992. - Il Comune puo' non ammettere l'esercizio della facolta' di deroga (sopprimendo quindi il presente articolo) od anche introdurre disposizioni atte a limitarne l'applicazione ad alcune fattispecie puntualmente individuate (modificando ed integrando il presente articolo).