Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998  ( Vigente )
"Regolamento regionale per l'attuazione dei Regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 e l'espressione del parere da fornire al Ministero per le Politiche Agricole".
(B.U. 19 novembre 1998, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità del presente Regolamento)
1. 
Il presente Regolamento ha per fine la disciplina dell'attività istruttoria e dell'emissione del parere da parte della Regione Piemonte sulle istanze di riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, istitutivi delle indicazioni geografiche protette, delle denominazioni di origine protette e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (ad eccezione del settore vitivinicolo e delle bevande spiritose).
2. 
Con circolare n. 62101 del 20 aprile 1995, il Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - demanda alle Regioni il compito di espletare la prima fase di attività istruttoria e di valutazione delle istanze di riconoscimento.
Art. 2. 
(Ricevimento dell'istanza di riconoscimento)
1. 
L'istanza di riconoscimento deve essere presentata dai proponenti alla Regione Piemonte, Assessorato all'Agricoltura, Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, Corso Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
2. 
Tale istanza deve essere prodotta in carta semplice e deve specificare l'esatta dicitura del prodotto ed il tipo di protezione richiesta (Denominazione di Origine Protetta - DOP, Indicazione Geografica Protetta - IGP, od Attestazione di Specificità - AS), organismo, ente od associazione che presenta tale istanza.
Art. 3. 
(Documentazione a corredo dell'istanza di riconoscimento)
1. 
L'istanza di riconoscimento deve essere corredata da:
a) 
disciplinare di produzione, nel quale devono essere almeno indicati la dicitura del prodotto, il tipo di protezione richiesta (DOP, IGP, AS), area di produzione e/o di trasformazione (a seconda della protezione richiesta), tecniche di produzione e/o di trasformazione (a seconda della protezione richiesta), modalità di etichettatura, logo, modalità di commercializzazione, organismo di controllo;
b) 
e a seconda della protezione richiesta:
1) 
relazione storica, dalla quale si evinca il legame del prodotto con il territorio;
2) 
relazione tecnico-economica, dalla quale si evinca l'importanza di tale prodotto nell'economia a livello locale e regionale;
3) 
documentazione atta a comprovare l'esistenza del legame territorio-ambiente - tradizione del prodotto considerato;
4) 
relazione tecnico-scientifica da cui si evinca l'originalità del prodotto e l'irripetibilità in altre aree;
5) 
cartografia della zona delimitata che permetta il controllo dei confini riportati sulla proposta di disciplinare di produzione.
Art. 4. 
(Attività istruttoria da parte della Regione Piemonte)
1. 
L'attività istruttoria viene svolta da parte della Regione Piemonte, Assessorato all'Agricoltura, Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli.
Art. 5. 
(Termini per l'espressione del parere da parte della Regione Piemonte)
1. 
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di riconoscimento sarà data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'istanza medesima con le relative procedure di consultazione. Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, la documentazione risultasse incompleta tali termini verranno sospesi fino al completamento della documentazione medesima.
2. 
Entro trenta giorni dalla data della comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato all'Agricoltura, Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, osservazioni e controdeduzioni.
3. 
Trascorso tale termine la Regione Piemonte, Assessorato all'Agricoltura, Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ha centocinquanta giorni di tempo per esprimere il proprio motivato parere con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l'agroindustria prevista dall' articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese); tale termine massimo non è applicabile nel caso di prodotti di interesse interregionale.
4. 
L'Amministrazione regionale può eventualmente indire pubbliche audizioni dandone la dovuta pubblicità con idonei mezzi informativi.
Art. 6. 
(Istanze già presentate)
1. 
Per le domande già presentate e delle quali si è già provveduto alla comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, si applicano i temini procedurali previsti dall'articolo 5 a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.
Art. 7. 
(Istanze presentate nell'ambito del Regolamento (CEE) n. 2981/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 - obiettivo 5B
1. 
Le procedure previste dalla presente deliberazione si applicano anche alle domande presentate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 - obiettivo 5B - a seguito della approvazione dei relativi progetti.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Torino, addì 12 novembre 1998
Enzo Ghigo