Regolamento regionale n. 1 del 06 agosto 1998  ( Vigente )
"Regolamento regionale per l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio".
(B.U. 12 agosto 1998, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente Regolamento ha il fine di stabilire criteri e procedure per l'acquisto da parte della Regione Piemonte - anche in comproprietà con altri soggetti - oppure per l'erogazione di contributi all'acquisto di materiale bibliografico, iconografico, artistico e documentario antico, raro e di pregio, in applicazione delle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale).
Art. 2. 
(Iniziativa per l'acquisto)
1. 
L'iniziativa per l'acquisto delle opere o raccolte di cui all'articolo 1 è assunta:
a) 
d'ufficio dall'Amministrazione regionale;
b) 
su richiesta di biblioteche, musei, archivi ed altre istituzioni culturali che già possiedono raccolte bibliografiche, iconografiche o documentarie di interesse storico o artistico;
c) 
su proposta dei proprietari dei beni.
Art. 3. 
(Contributo all'acquisto)
1. 
Per le richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la Regione, anziché acquistare direttamente l'opera o la raccolta, può erogare un contributo, il cui ammontare non sia superiore al 50 per cento del valore del bene.
2. 
La proposta di contributo all'acquisto deve essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 4.
3. 
L'ufficio competente, nell'ambito dell'Assessorato alla Cultura - Direzione Beni culturali della Regione Piemonte, verifica ed esprime il proprio parere in merito alla proposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa ed in base alle seguenti considerazioni:
a) 
l'importanza storica e culturale dell'opera o della raccolta, in assoluto e in relazione alle caratteristiche ed al patrimonio dell'istituzione cui esse sono destinate;
b) 
la congruità del prezzo;
c) 
le garanzie che l'istituzione offre quanto alla buona conservazione dell'opera o della raccolta ed alla sua accessibilità da parte del pubblico.
Art. 4. 
(Modalità di presentazione delle proposte di acquisto)
1. 
La proposta di acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) deve essere indirizzata all'Assessorato alla Cultura, Direzione Beni culturali della Regione Piemonte e deve comprendere:
a) 
una relazione descrittiva dell'opera o della raccolta, che tra l'altro ne dimostri l'autenticità e ne illustri l'importanza storica, artistica, culturale;
b) 
in caso di acquisto di una raccolta, l'elenco dei pezzi che ne fanno parte;
c) 
la documentazione atta ad accertare il legittimo possesso dell'opera o della raccolta da parte del venditore;
d) 
il prezzo dell'opera o della raccolta.
Art. 5. 
(Criteri di valutazione delle proposte di acquisto)
1. 
La Regione Piemonte può acquistare opere o raccolte antiche e rare nei seguenti casi:
a) 
quando si tratta di bene o di beni di particolare importanza storica, artistica, bibliografica e documentaria, in assoluto o con particolare riferimento alla cultura piemontese;
b) 
quando le opere servono ad arricchire o completare raccolte già esistenti nelle istituzioni culturali della Regione;
c) 
nel caso di alienazione di opera o raccolta notificata per il particolare o eccezionale interesse ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) qualora lo Stato abbia rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.
Art. 6. 
(Valutazione delle proposte di acquisto da parte degli uffici regionali)
1. 
L'ufficio competente di cui all'articolo 3, comma 3, esamina e valuta le proposte e predispone entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta una relazione in merito ai seguenti elementi:
a) 
l'autenticità e l'importanza storica e culturale dell'opera o della raccolta;
b) 
la congruità del prezzo;
c) 
la rarità o meno dell'opera nelle raccolte piemontesi;
d) 
l'istituzione alla quale è opportuno destinare l'opera o la raccolta, per le affinità con il patrimonio che l'istituzione stessa possiede e per le garanzie sulla sicurezza, sulla buona conservazione e sull'accessibilità da parte del pubblico che l'istituzione assicura.
2. 
Qualora l'ufficio non sia in grado di esprimere un parere sufficientemente motivato, esso può acquisire pareri di esperti, che per ragioni professionali o di studio abbiano provata competenza ed esperienza nel campo della bibliologia, codicologia, archivistica, storia dell'arte, storia della miniatura, araldica, storia delle arti grafiche. Tali esperti sono incaricati con apposito atto deliberativo.
3. 
Nel caso previsto dal comma 2, la relazione dell'ufficio regionale viene predisposta entro trenta giorni dalla data di consegna della relazione dell'esperto.
4. 
Limitatamente ai beni di cui all' articolo 1, primo comma, lettera c) della l. 1089/1939 , che presentino caratteristiche di particolare o eccezionale interesse storico, artistico, culturale, l'ufficio propone alla Giunta regionale - se si tratta di beni librari che non costituiscono collezione - oppure al Ministero per i Beni culturali l'apposizione del vincolo, ai sensi degli articoli 3 e 5 della l. 1089/1939 .
Art. 7. 
(Amministrazione dei beni acquistati)
1. 
I beni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, acquistati in proprietà esclusiva oppure in comproprietà dalla Regione Piemonte, sottostanno al regime giuridico dell' articolo 23 della l. 1089/1939 , e del titolo I della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).
Art. 8. 
(Spese per l'acquisto e per il contributo all'acquisto)
1. 
Ogni anno la Giunta regionale stabilisce con proprio atto deliberativo la quota da destinarsi ad acquisto diretto di beni documentari, iconografici, artistici e bibliografici sul capitolo 20370 e da destinarsi a contributi per l'acquisto degli stessi beni sul capitolo 20450.
2. 
Sul capitolo 20370 vengono impegnate anche le spese connesse agli acquisti, quali i compensi per gli esperti di cui all'articolo 6 ed eventuali spese di assicurazione e trasporto.
3. 
Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 1 rientrano nella fattispecie di cui all' articolo 31, lettera h), della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 .
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Torino, addì 6 agosto 1998
Enzo Ghigo